
REGOLAMENTO (UE) 2024/3236 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 2024
G.U.U.E. 23 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE).
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 24 dicembre 2024
Applicabile dal: 24 dicembre 2024
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 178,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Le recenti inondazioni e gli incendi boschivi nell'Europa centrale, orientale e meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni. In molte città e piccoli centri saranno necessari importanti lavori di ricostruzione per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate. Occorrono misure immediate per attenuare le conseguenze sociali ed economiche di tali catastrofi naturali. Le persone hanno inoltre bisogno immediato di assistenza materiale di base. Inoltre, è necessario un sostegno per il mantenimento dell'occupazione finalizzato ad aiutare i lavoratori dipendenti e autonomi a mantenere il proprio posto di lavoro per un periodo di tempo limitato nel caso in cui siano impossibilitati ad accedere alla loro sede abituale di lavoro a causa di una catastrofe naturale. Al fine di far fronte all'effetto devastante delle catastrofi naturali sulla salute delle persone, dovrebbe inoltre essere possibile l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. I dati indicano che la probabilità che si verifichino catastrofi naturali è destinata ad aumentare in futuro. E' pertanto opportuno creare un quadro temporaneo che preveda flessibilità e sostegno finanziario, preservando nel contempo la natura strategica a lungo termine degli investimenti della politica di coesione.
2) Al fine di alleviare rapidamente l'onere che grava sui bilanci degli Stati membri interessati e attenuare il rischio di nuove disparità territoriali, è opportuno offrire un sostegno efficace da parte del Fondo sociale europeo Plus («FSE+») istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamenteo europeo e del Consiglio (4), nonché del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») e del Fondo di coesione, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), agli Stati membri, alle regioni, alle autorità locali e alle persone gravemente colpite da tali catastrofi naturali, in aggiunta alle risorse disponibili a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 (6).
3) Al fine di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, è opportuno prevedere un nuovo obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per convogliare il sostegno finanziario del FESR e del Fondo di coesione per la ricostruzione in risposta a tali catastrofi.
4) L'obiettivo strategico 2, che promuove un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nell'ambito del quale dovrebbe essere introdotto il nuovo obiettivo specifico, sostiene direttamente gli obiettivi del Green Deal europeo. La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 intitolata «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» mira a sviluppare misure di adattamento per gestire i rischi associati con le catastrofi causate dai cambiamenti climatici, quali inondazioni, incendi boschivi o siccità. E' opportuno garantire la continuità e il rafforzamento degli investimenti pianificati nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi, nonché nell'adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di attenuare l'impatto delle catastrofi naturali sempre più frequenti, comprese quelle causate dal clima. Gli sforzi di ricostruzione non dovrebbero andare a scapito degli investimenti nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi a livello strutturale e a lungo termine. E' opportuno garantire l'applicazione del processo di immunizzazione dagli effetti del clima e del principio «non arrecare un danno significativo» in relazione agli investimenti nelle infrastrutture al fine di rafforzare la resilienza delle infrastrutture finanziate dall'Unione di fronte a catastrofi future, più frequenti e gravi, causate dal clima.
5) Conformemente all'ambito d'intervento del FESR stabilito nel regolamento (UE) 2021/1058, il sostegno alla ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali nell'ambito del nuovo obiettivo specifico può coprire il ripristino di infrastrutture danneggiate o distrutte, quali infrastrutture pubbliche, o investimenti in capitale fisso per le imprese e le attrezzature, anche in un luogo diverso o in un formato non identico all'originale, se necessario, in modo resiliente e sostenibile. E' inoltre possibile sostenere il ripristino delle aree naturali, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche nei siti Natura 2000. Ciò può comprendere misure pertinenti connesse al rimboschimento. Il Fondo di coesione può altresì fornire sostegno al nuovo obiettivo specifico nella misura in cui è in linea con l'ambito d'intervento del Fondo di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058.
6) Nel contesto della ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali, nel processo di selezione si dovrebbe dare la priorità alle operazioni basate sul principio della «migliore ricostruzione». Tale principio consiste nello sfruttare le fasi di ripresa, riabilitazione e ricostruzione dopo una catastrofe per aumentare la resilienza delle comunità mediante l'integrazione di misure di riduzione del rischio di catastrofi, come indicato nel quadro di riferimento di Sendai delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Allo stesso tempo, il sostegno alle operazioni selezionate dovrebbe rimanere proporzionato e presentare il miglior rapporto tra il suo importo e l'obiettivo di garantire la resilienza alle catastrofi. Inoltre, qualora uno Stato membro sia ammissibile al sostegno del FSUE per finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero volte a ripristinare le infrastrutture alla sua condizione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, il sostegno del FESR e del Fondo di coesione può essere utilizzato in modo complementare a quello del FSUE per migliorare la funzionalità delle infrastrutture colpite al fine di rafforzarne la capacità, la sostenibilità e la resilienza per resistere a future catastrofi naturali. L'obiettivo del sostegno del FESR e del Fondo di coesione è di aumentare la resilienza e la preparazione ai rischi.
7) Al fine di evitare pagamenti in eccesso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno coperto dal FSE+, dal FESR o dal Fondo di coesione non si sovrapponga al sostegno ricevuto da un altro strumento dell'Unione, da uno strumento nazionale o da un regime assicurativo privato.
8) Al fine di rispondere all'impatto delle catastrofi naturali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, attraverso priorità dedicate, a fornire un aiuto mirato, rapido e immediato per attenuare le conseguenze socioeconomiche negative di tali catastrofi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter sostenere, nell'ambito o al di fuori della priorità dedicata, misure temporanee a favore delle persone direttamente colpite da catastrofi naturali sotto forma di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base senza l'obbligo di prevedere misure di accompagnamento. Gli Stati membri dovrebbero anche, ove strettamente necessario e giustificato, fornire regimi di riduzione dell'orario lavorativo per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dalle conseguenze delle catastrofi naturali di mantenere il proprio posto di lavoro, senza prevedere misure attive, a meno che tali misure non siano imposte dal diritto nazionale, nonché misure per garantire l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. E' pertanto opportuno prevedere flessibilità per tali misure temporanee per un periodo di tempo limitato a norma del regolamento (UE) 2021/1057.
9) Le risorse destinate a sostenere la risposta alle catastrofi naturali dovrebbero essere programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate con un tasso di cofinanziamento fino al 95 %. Gli Stati membri sono in grado di avvalersi delle possibilità esistenti di trasferimento delle dotazioni tra i fondi della politica di coesione offerte dal regolamento (UE) 2021/1060 al fine di aumentare le risorse disponibili nell'ambito di tali priorità dedicate. Essi sono inoltre in grado di riassegnare risorse da uno qualsiasi degli obiettivi strategici, nel rispetto delle norme applicabili.
10) Le risorse complessive programmate nell'ambito delle priorità dedicate dovrebbero essere limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale dello Stato membro per il FSE+, e il FESR. Tali risorse dovrebbero poter essere programmate mediante più di una modifica al programma ed essere collegate a più di una catastrofe. E' inoltre opportuno continuare ad applicare il principio secondo cui i pagamenti della Commissione devono essere erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.
11) Al fine di fornire un sostegno immediato agli investimenti per la ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali e di attenuare le conseguenze socioeconomiche negative di tali catastrofi naturali, è opportuno prevedere un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale in relazione alle priorità dedicate. Le norme applicabili a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060.
12) Al fine di permettere agli Stati membri di affrontare appieno le conseguenze delle catastrofi naturali che si sono verificate a decorrere tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, è opportuno che alle loro autorità di gestione sia consentito selezionare per il sostegno operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata loro presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a condizione che le operazioni costituiscano una risposta a tale catastrofe naturale.
13) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire attenuare, alla luce delle recenti inondazioni e incendi boschivi in Europa centrale, orientale e meridionale, le consequenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali modificando i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottempranza al prinicipio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo.
14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058.
15) Considerati gli effetti devastanti delle recenti catastrofi naturali e l'urgenza di fornire un sostegno immediato agli Stati membri, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
16) Considerata l'urgenza determinata dalle catastrofi naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del 21 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2024.
Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1057
Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 12 ter
Sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali
1. Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire un sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1). Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro. Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 si verifichi dopo il 24 dicembre 2024, essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta come tale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di tale catastrofe naturale.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le risorse possono essere programmate nell'ambito delle priorità dedicate dei programmi in questione. Per l'intero periodo di programmazione, le risorse complessive destinate a tali priorità dedicate stanziate dal FSE+, nonché dal FESR o e dal Fondo di coesione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2021/1058 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR. La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del 24 dicembre 2024, entro il 25 giugno 2025.
3. Le priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
4. Ove strettamente necessario come misura temporanea, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo volti a fornire una risposta alle conseguenze di una catastrofe naturale senza l'obbligo di associarli a misure attive, nonché l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente possono essere ammissibili al finanziamento per un massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.
5. In deroga all'articolo 19, paragrafo 4, gli Stati membri non sono tenuti a integrare la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), se tale distribuzione è volta a rispondere alle conseguenze di una catastrofe naturale. Tale distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento può essere ammissibile al finanziamento per un massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale e in ogni caso dopo il 1° gennaio 2024.
6. In deroga all'articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell'ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
7. La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell'incremento.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.
8. In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'attenuazione delle conseguenze socioeconomiche negative di una catastrofe naturale a norma del paragrafo 2 del presente articolo è pari al 95 %.
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell'Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate in risposta a una catastrofe naturale sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.
_______________
(*1) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).».
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1058
Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:
1. l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente:
«x) sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*2). Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.
Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio si verifichi dopo il 24 dicembre 2024, essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta da un'autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe naturale.
Le risorse stanziate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate di programmi che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. Per l'intero periodo di programmazione, le risorse stanziate nell'ambito di tale obiettivo specifico e le priorità dedicate stabilite a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE + e del FESR. La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il danno a seguito della catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del 24 dicembre 2024, entro il 25 giugno 2025.
La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell'incremento.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR o del Fondo di coesione e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.
In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo è pari al 95 %.
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell'Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.
In deroga all'articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell'ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
_______________
(*2) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).»;"
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compreso l'obiettivo specifico stabilito al paragrafo 1, lettera b), punto x), nella misura in cui è in linea con l'ambito d'intervento di cui all'articolo 6.»
;
2. nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:
« | x) Sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 | Qualsiasi RCO elencato per gli obiettivi specifici nell'ambito degli OS da 1 a 4 | Qualsiasi RCR elencato per gli obiettivi specifici nell'ambito degli OS da 1 a 4 ». |
.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BO'KA J.