
REGOLAMENTO (UE) 2024/3242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 2024
G.U.U.E. 23 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 dicembre 2024
Applicabile dal: 23 dicembre 2024
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Le recenti calamità naturali nell'Europa centrale e orientale e nell'Europa meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono e lavorano in tali regioni. Una parte consistente del potenziale produttivo agricolo e forestale è andato distrutto e, di conseguenza, gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali delle regioni colpite da calamità naturali devono far fronte a perdite di reddito significative. Per rispondere rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell'Unione e delle comunità rurali emerse da tali calamità naturali, è opportuno fornire prontamente un sostegno efficace eccezionale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), attuato nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, e prevedere una maggiore flessibilità per le norme esistenti.
2) Per affrontare le conseguenze delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024, è opportuno prevedere una nuova misura eccezionale e temporanea («la nuova misura») che consenta di rispondere ai problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e forestali e e la continuità delle attività delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli e forestali. Inoltre il sostegno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo disponibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe essere rafforzato prevedendo una maggiore flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («soglia di non regressione»).
3) Poiché sarà finanziata attraverso il FEASR, alla nuova misura deve applicarsi il quadro giuridico stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare le disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti.
4) Il periodo di programmazione del FEASR è stato prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220 fino al 31 dicembre 2022 e la relativa attuazione continuerà fino al 31 dicembre 2025. Il regolamento (UE) 2020/2220 ha previsto anche norme transitorie da applicarsi durante tale periodo di proroga. Dato che l'attuazione del FEASR è prorogata, è opportuno stabilire condizioni per la nuova misura e prevedere maggiore flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione modificando il regolamento (UE) 2020/2220.
5) Al fine di prevedere una maggiore flessibilità di bilancio per riassegnare i finanziamenti per la nuova misura e la sottomisura esistente per il ripristino del potenziale produttivo agricolo, proseguendo nel contempo gli investimenti e le azioni pianificati per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi, e l'adattamento ai cambiamenti climatici per attenuare l'impatto delle catastrofi da essi causate sempre più frequenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre la soglia di non regressione di un massimo di 15 punti percentuali, senza scendere al di sotto della soglia minima del 30 %.
6) Al fine di consentire agli Stati membri di affrontare pienamente le conseguenze delle calamità naturali che si sono verificate a partire dal 1° gennaio 2024, è opportuno che gli stessi possano selezionare per il sostegno le operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale sia presentata all'autorità di gestione, purché tali operazioni siano in risposta a tali catastrofi naturali.
7) Il sostegno nell'ambito della nuova misura, che mira a garantire la competitività delle PMI nonché la redditività degli agricoltori e dei silvicoltori, dovrebbe concentrare le risorse disponibili sui beneficiari maggiormente colpiti dalle calamità naturali e concedere tali risorse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. E' opportuno fornire il sostegno unicamente ai beneficiari colpiti da una distruzione pari almeno al 30 % del potenziale produttivo o della produzione pertinenti quale conseguenza di una calamità natuale formalmente riconosciuta, o di misure adottate in conformità del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in relazione a tale calamità naturale.
8) Tenuto conto del carattere urgente, temporaneo ed eccezionale della nuova misura e della necessità di un versamento rapido e semplice dei pagamenti corrispondenti, è opportuno fissare un pagamento una tantum e una data limite per l'applicazione della nuova misura.
9) Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori, ai silvicoltori o alle PMI maggiormente colpiti da calamità naturali, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare ad alcune categorie di beneficiari ammissibili, per esempio fissando forcelle o ampie categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
10) Nell'erogare il sostegno per la nuova misura gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali.
11) Le risorse per la nuova misura dovrebbero essere programmate con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %.
12) Al fine di garantire un finanziamento adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione per la nuova misura.
13) Il sostegno alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo e forestale in risposta alle calamità naturali dovrebbe dare la priorità alle operazioni basate sul principio della «migliore ricostruzione», vale a dire il ricorso alle fasi di ripresa, riabilitazione e recupero dopo una calamità per aumentare la resilienza del settore agricolo e forestale mediante l'integrazione di misure di riduzione del rischio di catastrofi, come indicato nel quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, garantendo nel contempo che le operazioni selezionate rappresentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno e l'obiettivo di garantire la resilienza alle catastrofi.
14) Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari colpiti da calamità naturali e degli Stati membri quando riconoscono la «forza maggiore», gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di considerare seriamente colpita da una calamità naturale l'intera zona.
15) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della nuova misura attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico del periodo di programmazione 2014-2020, prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero riguardare la presentazione della nuova misura nei programmi di sviluppo rurale, il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale, la presentazione delle relazioni annuali di attuazione, oltre all'attuazione di controlli e all'applicazione delle sanzioni. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire affrontare e mitigare l'impatto delle calamità naturali sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione fornendo un sostegno eccezionale attraverso il FEASR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/2220.
18) Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
19) Al fine di garantire un'agevole attuazione della nuova misura e vista l'urgenza determinata dalla necessità impellente di affrontare e mitigare l'impatto delle calamità naturali sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del 21 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2024.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
Il regolamento (UE) 2020/2220 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, seconda frase, quando riassegnano fondi e spendono fondi per le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono ridurre la quota complessiva di contributo FEASR riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale riduzione non va oltre gli importi del FEASR riassegnati alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e non supera 15 punti percentuali della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. A tal fine si tiene conto della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale al momento della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. La quota complessiva destinata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è inferiore alla soglia minima stabilita nel medesimo articolo. La stessa riduzione in punti percentuali può essere applicata alle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 senza riassegnare fondi alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»
;
2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione può selezionare per il sostegno operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, a condizione che tali operazioni siano attuate attraverso le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che tali operazioni forniscano una risposta a una calamità naturale verificatasi a partire dal 1° gennaio 2024.»
;
3) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6 bis
Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali
1. Il sostegno erogato a norma del presente articolo garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori, ai silvicoltori e alle piccole o medie imprese (PMI) che sono particolarmente colpiti da calamità naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1305/2013 a partire dal 1° gennaio 2024 e che tale calamità naturale, o le misure adottate conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 30 % della produzione o del potenziale produttivo interessato.
3. L'aiuto a norma del presente articolo è concesso ai soggetti seguenti:
a) agricoltori;
b) silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi, escluse le foreste di proprietà dello Stato gestite dallo Stato;
c) PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; o
d) PMI attive nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione di prodotti forestali.
Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti agricoli, il risultato del processo di produzione può essere un prodotto non contemplato dall'allegato I TFUE.
4. Gli Stati membri indirizzano il sostegno a norma del presente articolo ai beneficiari maggiormente colpiti da calamità naturali, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili.
5. Il sostegno a norma del presente articolo è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. L'importo massimo del sostegno a norma del presente articolo non supera 42 000 EUR per beneficiario.
7. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali al fine di garantire una sana gestione finanziaria a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), a seconda dei casi, indirizzando nel contempo il sostegno ai beneficiari più colpiti da calamità naturali.
Articolo 6 ter
Disposizioni applicabili al sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali
1. Il sostegno temporaneo eccezionale di cui all'articolo 6 bis è finanziato dal FEASR come misura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Il contributo massimo del FEASR per la misura di cui all'articolo 6 bis è fissato al 100 %.
3. Il sostegno del FEASR previsto per la misura di cui all'articolo 6 bis non supera il 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.
Articolo 6 quater
Forza maggiore
Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC nel riconoscere i casi di "forza maggiore" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, qualora una calamità naturale grave colpisca seriamente una zona ben determinata, lo Stato membro interessato può ritenere l'intera zona seriamente colpita da tale calamità.
Articolo 6 quinquies
Competenze di esecuzione della Commissione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme necessarie per l'attuazione della misura di cui all'articolo 6 bis attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato a norma dell'articolo 1, per quanto riguarda:
a) il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
b) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale;
c) la presentazione delle relazioni di attuazione annuale;
d) l'attuazione di controlli e l'applicazione di sanzioni.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
Articolo 6 sexies
Procedura di comitato
1. Nell'esercizio delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 84 del regolamento (UE) n. 1305/2013. E' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nell'esercizio delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli istituito dall'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). E' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
________________
(*1) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj)."
(*2) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)."
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)."
(*4) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).»."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BO'KA J.