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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2024, n. 1519

G.U.R.S. 10 gennaio 2025, n. 2

ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo: incremento del tetto di spesa per il personale ex art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ss.mm.ii.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

VISTO il D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 di "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 02/04/15 n. 70", come integrato e modificato con il D.A. n. 614/2020 che ha provveduto a riorganizzare la rete ospedaliera, al fine di rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, semintensiva, rendendo strutturali la maggior parte delle innovazioni assistenziali realizzate nelle condizioni di emergenza, per meglio fronteggiare eventuali necessità durante la fase pandemica e consolidare idonei percorsi di trattamento anche nell'emergenza ordinaria;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";

VISTO, in particolare, l'art. 11 comma 1 che prevede "a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Ssn delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018... o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente...;

VISTO il successivo comma 2 dell'art. 11 ove è precisato che la spesa di cui al comma 1 è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

VISTO il D.A. 6 dicembre 2019 n. 2201 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, integrata dalla prot. n. 8831 del 16 febbraio 2021, le suddette linee guida sono state aggiornate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il potenziamento della rete ospedaliera previste dalla Legislazione nazionale e recepite a livello regionale con il D.A. 614/2020;

PRESO ATTO che a fronte di tale riconoscimento il valore di tetto di spesa per l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo è stato fissato ad € 157.151.000,00;

VISTA legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 che ha previsto tra l'altro le risorse destinate al Fondo sanitario nazionale;

CONSIDERATO che l'incremento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2023 finalizzato è pari ad € 380.068,83 €/mgl. e pertanto l'aumento a livello regionale del limite di spesa per il personale nella misura del 10% è pari ad € 38.006.880,26, così come previsto dall'art. 11 DL 35/2019;

CONSIDERATO che l'applicazione della suddetta normativa nazionale per le annualità pregresse ha dato luogo ad un incremento a livello regionale del tetto di spesa, in parte già distribuito alle Aziende sanitarie del SSR interessate, come di seguito riportato:

  2019 2020 2021 2022 2023
Tetto di spesa €/mgl 2.712.991,16 2.726.348,00 2.809.540,36 2.827.783,12 2.861.078,84

.

CONSIDERATO che, tra le altre, l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ha avanzato richieste di incremento del tetto di spesa per il personale assegnato con il D.A. 2201/2019, anche in esito alle negoziazioni delle risorse economiche dell'anno 2024, da ultimo con nota prot. n. 31518 del 12/11/2024, deducendo la necessità di detta implementazione per il reclutamento di personale dirigenziale e del comparto sanitario, mediante la valorizzazione delle professionalità attualmente in servizio ed allocato in diverse UU.OO. di degenza, funzionali alle attività assistenziali e di supporto ai pazienti, nonché per l'implementazione dell'organico necessario al funzionamento della UOC Cardiochirurgia pediatrica, suscettibile di incremento con la crescita della relativa produzione;

TENUTO CONTO, pertanto, che la richiesta di incremento del tetto di spesa è finalizzata alla implementazione dell'offerta assistenziale in relazione alla prossima revisione della rete ospedaliera, includendo il costo correlato alle unità di personale dirigenziale e del comparto sanitario, nonché per l'implementazione dell'organico necessario al funzionamento della UOC Cardiochirurgia pediatrica, ed in relazione alle ulteriori esigenze di assistenza ospedaliera nelle discipline per le quali verrà revisionata la rete ospedaliera dell'Arnas Civico di Palermo, anche in relazione alle valutazioni conseguenti alla opportunità di potenziare le specialità ove i DRG di fuga presentano maggiore consistenza in termini di mobilità passiva;

RITENUTO NECESSARIO, conseguentemente, utilizzare una quota parte dell'incremento disponibile per l'anno 2023 dall'applicazione dell'art. 11 del DL 35/2019 - tenuto conto delle esigenze analoghe manifestate da altre Aziende del SSR - per l'aumento del tetto di spesa di € 2.000.000,00, al fine di consentire l'adeguamento della dotazione organica e del piano del fabbisogno alle previsioni di personale necessario al funzionamento delle strutture ospedaliere per quelle UU.OO. ove è prevista l'allocazione di dette figure professionali sanitarie, fermo restando la possibilità da parte dell'Arnas Civico di Palermo, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone per legge, ad utilizzare provvisoriamente le medesime somme per le risorse umane utilizzate temporaneamente per garantire la continuità dell'attività e l'erogazione dei Lea;

RITENUTO, pertanto, necessario che l'Azienda sulla base del superiore incremento proceda ad una rivisitazione complessiva del piano triennale del fabbisogno e della dotazione organica, con evidenza delle unità e dei profili corrispondenti al limite riconosciuto con il presente decreto e con la specifica altresì delle unità che cesseranno nel prossimo triennio;

TENUTO CONTO che il riconosciuto incremento trova disponibilità all'interno delle risorse disponibili del fondo sanitario regionale per l'anno 2023 e che il superiore innalzamento del limite di spesa riconosciuto all'Arnas Civico di Palermo rientra nel tetto di spesa per il personale fissato a livello regionale, nel rispetto di cui alle previsioni di cui al richiamato art. 11 del D.L. 95/2019 [N.d.R. recte: D.L. 35/2019] convertito con modificazioni nella L. 60/2019;

CONSIDERATO che il riconoscimento del tetto di spesa aziendale può essere modificato in relazione all'adozione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno di personale di cui al DM 24/01/2023 e delle interlocuzioni in atto con i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze);

Per i motivi di cui in premessa;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60, che prevede l'incremento a livello regionale del tetto di spesa del personale nella misura del 10 % dell'incremento del Fondo sanitario nazionale finalizzato, viene attribuito in favore dell'ARNAS Civico di Palermo l'aumento del tetto di spesa per € 2.000.000,00 sulla base delle necessità assistenziali rappresentate da ultimo con la nota prot. n. 31518 del 12/11/2024, correlate sia al reclutamento di personale dirigenziale e del comparto sanitario, mediante la valorizzazione delle professionalità attualmente in servizio ed allocato in diverse UU.OO. di degenza, funzionali alle attività assistenziali e di supporto ai pazienti, nonché per l'implementazione dell'organico necessario al funzionamento della UOC Cardiochirurgia pediatrica, ed in relazione alle ulteriori esigenze di assistenza ospedaliera nelle discipline per le quali verrà revisionata la rete ospedaliera dell'Arnas Civico di Palermo.

Art. 2

Alla luce della previsione di cui all'art. 1, il tetto di spesa dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo è fissato in € 159.151.000,00 quale quota parte delle risorse incrementali disponibili per le Aziende ed Enti del SSR, derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del DL 35/2019 nel testo convertito con modificazioni dalla L. 60/2019.

Art. 3

E' fatto obbligo all'Arnas Civico di Palermo di adeguare la dotazione organica ed il piano del fabbisogno alle previsioni di personale ove è stata prevista l'allocazione delle suddette figure professionali, con evidenza delle previsioni in termini di unità di personale e correlati costi, ferma restando la possibilità da parte dell" Arnas Civico di Palermo, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone per legge, ad utilizzare provvisoriamente le medesime somme per le risorse umane utilizzate temporaneamente per garantire la continuità dell'attività.

Art. 4

Il riconosciuto incremento trova capienza all'interno delle risorse disponibili del fondo sanitario regionale per l'anno 2023 e il superiore innalzamento del limite di spesa riconosciuto all'Arnas Civico di Palermo rientra nel tetto di spesa per il personale fissato a livello regionale, nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato art. 11 del D.L. 95/2019 [N.d.R. recte: D.L. 35/2019] convertito con modificazioni nella L. 60/2019.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Assessorato, nonché notificato all'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo per i conseguenziali adempimenti.

Palermo, 18 dicembre 2024.

VOLO