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REGOLAMENTO (UE) 2024/3211 DEL CONSIGLIO, 16 dicembre 2024

G.U.U.E. 27 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/2278, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 dicembre 2024

Applicabile dal: 1° gennaio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.

2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti, e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC anche su tali prodotti.

3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278, e la cui produzione rispettiva dell'Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. E' opportuno fissare al 31 dicembre 2025 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni, affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell'Unione.

4) Occorre modificare la designazione, la classificazione o l'obbligo relativo all'uso finale di alcune sospensioni dei dazi TDC che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

5) La Commissione ha riesaminato alcune sospensioni dei dazi TDC per prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Poiché è nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni di tali prodotti, è opportuno fissare nuove date per il loro prossimo riesame obbligatorio.

6) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2025.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.

8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche previste dal presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2)

Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

Art. 1

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024

Per il Consiglio

La presidente

K. KALLAS