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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3117 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024

G.U.U.E. 27 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 dicembre 2024

Applicabile dal: 28 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3 bis, terzo comma, l'articolo 430, paragrafo 7, terzo comma, e l'articolo 430, paragrafo 9, quinto comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (2) stabilisce, sulla base degli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, un quadro di riferimento coerente per le segnalazioni, che comprende obblighi riguardanti la fornitura di informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie che devono essere fornite in linea con gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e i principi contabili generalmente accettati (GAAP), informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili, sulle grandi esposizioni, sul coefficiente di leva finanziaria, sul finanziamento stabile, sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità, sui gravami sulle attività, informazioni ai fini dell'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII, nonché informazioni sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è stato modificato più volte a seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 per introdurre, sviluppare ulteriormente o adattare elementi prudenziali.

2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per attuare la serie finale delle norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III). Tali modifiche dovrebbero essere riprese nel quadro di riferimento per le segnalazioni attualmente stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

3) In funzione delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario rivedere gli obblighi di segnalazione dei fondi propri e dei requisiti di fondi propri (output floor, rischio di credito e rischio di controparte, aggiustamenti della valutazione del credito, rischio di mercato, rischio operativo, copertura delle perdite delle esposizioni deteriorate e cripto-attività), di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili e di informazioni sul coefficiente di leva finanziaria.

4) Data l'ampia mole di modifiche necessarie per attuare le nuove norme in materia di obblighi di segnalazione, è preferibile abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, piuttosto che limitarsi a modificarlo, in quanto una tale modifica comporterebbe per gli operatori economici interessati enormi difficoltà nell'individuare gli obblighi di segnalazione loro applicabili.

5) I nuovi modelli sull'adeguatezza patrimoniale dovrebbero prevedere la segnalazione di informazioni sull'output floor nei requisiti di fondi propri e nei coefficienti patrimoniali, in particolare per la segnalazione di informazioni sull'impatto delle disposizioni transitorie per l'output floor di cui all'articolo 465 del regolamento (UE) n. 575/2013. I dati da segnalare dovrebbero comprendere informazioni sull'impatto dell'output floor e delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 465 del regolamento (UE) n. 575/2013. I modelli sulla solvibilità del gruppo dovrebbero contenere una nuova colonna per segnalare le informazioni sulla rettifica per l'applicazione della soglia minima per i soggetti cui si applicano i requisiti di fondi propri.

6) I modelli relativi al rischio di credito per il metodo standardizzato (SA) dovrebbero riflettere le modifiche apportate alla classificazione delle classi di esposizioni e dei nuovi fattori di ponderazione del rischio. Dovrebbero altresì riflettere il metodo più dettagliato applicato alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e rispecchiare alcune modifiche nel calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, tutti introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2024/1623.

7) I modelli relativi al rischio di credito per il metodo IRB dovrebbero riflettere le modifiche apportate alla classificazione delle classi di esposizioni, in particolare per limitare l'uso delle esposizioni verso enti e grandi imprese nel quadro del metodo IRB di base (F-IRB), e dovrebbero prevedere la segnalazione di informazioni sulle nuove classi di esposizioni, comprese quelle riguardanti gli organismi del settore pubblico e le amministrazioni regionali o le autorità locali. Infine i nuovi modelli dovrebbero prevedere la segnalazione sia dei fattori di conversione del credito standard che di quelli frutto di calcoli interni.

8) I nuovi modelli per la segnalazione delle informazioni sulla copertura delle perdite delle esposizioni deteriorate dovrebbero riflettere le modifiche dell'ambito delle esposizioni soggette ai requisiti di copertura delle perdite e le modifiche del calendario degli accantonamenti.

9) Un nuovo modello dovrebbe prevedere la segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso cripto-attività, onde riflettere gli importi complessivi dell'esposizione al rischio per tali esposizioni.

10) La segnalazione di dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale (IP Losses) dovrebbe rispecchiare i nuovi obblighi specifici di segnalazione di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

11) La segnalazione degli aggiustamenti della valutazione del credito (CVA) dovrebbe riflettere i metodi standardizzato, di base e semplificato come pure rispecchiare alcuni obblighi di segnalazione specifici sul rischio di CVA, tutti introdotti nel titolo VI del regolamento (UE) n. 575/2013.

12) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha rivisto il quadro che disciplina il limite tra il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione. I modelli per le segnalazioni dovrebbero pertanto contemplare anche la segnalazione di informazioni sulla composizione del portafoglio di negoziazione tenendo conto dei nuovi criteri di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13) E' necessario allineare alle date di fine esercizio le date di riferimento per le segnalazioni riguardanti i fondi propri, i requisiti di fondi propri e gli obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata.

14) Per consentire agli enti di istituire i sistemi di segnalazione necessari per adempiere agli obblighi di segnalazione, i soggetti che svolgono per la prima volta le attività di ente creditizio dovrebbero disporre di più tempo per presentare i modelli.

15) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha modificato l'articolo 430, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha introdotto l'obbligo per l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni, che gli enti devono utilizzare per adempiere agli obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del suddetto articolo. Di conseguenza è opportuno specificare in maniera sufficientemente chiara i punti di dati e le informazioni che gli enti devono segnalare e che l'ABE deve includere nelle soluzioni informatiche in questione. Affinché l'ABE sviluppi soluzioni informatiche adeguate, tali schemi di segnalazione uniformi non dovrebbero essere vincolanti in termini di struttura e rappresentazione, in quanto l'ABE non dovrebbe essere tenuta a riprodurre la rappresentazione grafica e la struttura tabulare di cui all'allegato. In particolare, l'ABE dovrebbe potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per le segnalazioni, purché tutti i punti di dati e le informazioni richieste siano inclusi nella soluzione informatica.

16) Affinché gli enti dispongano di tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema interno e conformarsi agli obblighi di segnalazione rivisti, è necessario stabilire disposizioni transitorie che posticipino la data d'invio relativa al primo obbligo di segnalazione trimestrale.

17) Per allineare il calendario dell'obbligo di segnalazione relativo alla composizione del portafoglio di negoziazione al calendario di applicazione dei requisiti per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario stabilire una disposizione transitoria che consenta una prima data di riferimento successiva per tale obbligo di segnalazione.

18) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano gli obblighi di segnalazione degli enti. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le relative norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.

19) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

20) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

21) Per dare agli enti il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni a norma del presente regolamento e conformemente all'articolo 430, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, la prima data di applicazione dovrebbe essere fissata a sei mesi dalla data di entrata in vigore.

22) Per disporre il prima possibile del quadro di riferimento per le segnalazioni riveduto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Art. 1

Presentazione di informazioni

Il presente regolamento stabilisce schemi di segnalazione uniformi, la frequenza e le date di riferimento per le segnalazioni degli enti alle loro autorità competenti conformemente all'articolo 415, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 430, paragrafi da 1 a 4, e 7 e 9, di tale regolamento.

Art. 2

Date di riferimento per le segnalazioni

1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti le informazioni, di cui all'allegato I, sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;

b) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

d) segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Gli enti segnalano le informazioni finanziarie di cui all'allegato I conformemente agli IFRS e alle discipline contabili nazionali e con riferimento a un determinato periodo, cumulativamente dal primo giorno dell'esercizio contabile alla data di riferimento.

3. Laddove la legislazione nazionale consenta loro di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile e qualora la fine dell'esercizio contabile non corrisponda a quella dell'anno civile, gli enti possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni onde allinearle alla fine dell'esercizio contabile, in modo che le informazioni finanziarie, le informazioni trasmesse a norma dell'articolo 8 e le informazioni ai fini dell'individuazione degli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale esercizio contabile.

Art. 3

Date d'invio per le segnalazioni

1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui all'allegato I alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle seguenti date d'invio:

a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;

c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;

d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.

2. Laddove la data d'invio coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, gli enti interessati trasmettono i dati il giorno lavorativo successivo.

3. Gli enti che segnalano le informazioni finanziarie di cui all'allegato I o le informazioni trasmesse a norma dell'articolo 8 o le informazioni ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, possono adattare le date d'invio in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.

4. Gli enti possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, gli enti trasmettono senza indebito ritardo i dati sottoposti a revisione contabile. I dati non sottoposti a revisione contabile sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

5. Gli enti trasmettono alle autorità competenti senza indebito ritardo le rettifiche apportate ai dati segnalati diverse dalle rettifiche di cui al paragrafo 4.

Art. 4

Soglie di segnalazione - Criteri di inclusione e di esclusione

1. Gli enti piccoli e non complessi iniziano a segnalare le informazioni di cui all'allegato I alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla data in cui tali enti hanno soddisfatto i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che non soddisfano più tali criteri cessano di segnalare tali informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla data in cui non soddisfano più tali criteri.

2. I grandi enti iniziano a segnalare le informazioni di cui all'allegato I alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla data in cui tali enti hanno soddisfatto i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che non soddisfano più tali criteri cessano di segnalare tali informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni in cui non soddisfano più tali criteri.

3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni di cui all'allegato I soggette alle soglie di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, all'articolo 12, all'articolo 15, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli da 17 a 20 del presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva al superamento di tali soglie per due date di riferimento per le segnalazioni consecutive. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alle soglie stabilite nei suddetti articoli alla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.

4. In deroga al paragrafo 3, gli enti iniziano a segnalare le informazioni se essi soddisfano una delle seguenti condizioni nei sei mesi precedenti la data di riferimento per le segnalazioni:

a) l'ente interessato è stato autorizzato a iniziare l'attività come ente creditizio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) l'ente è un'impresa di investimento soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 in virtù del superamento della soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), di tale regolamento o in virtù di una decisione dell'autorità competente conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c) l'ente è un'entità risultante dalla fusione di almeno due enti o dalla scissione di un ente in almeno due enti.

5. Per gli enti di cui al paragrafo 4, per le prime due date di riferimento, in relazione alle segnalazioni soggette alle soglie di cui all'articolo 4, si applica quanto segue:

a) gli enti che già alla prima data di riferimento superano la soglia pertinente segnalano le informazioni soggette a tale soglia sia per la prima che per la seconda data di riferimento;

b) gli enti che superano la soglia pertinente solo alla seconda data di riferimento segnalano le informazioni soggette a tale soglia alla seconda data di riferimento.

Gli enti che per la terza data di riferimento consecutiva sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti di cui alle lettere a) e b) possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alla soglia alla data di riferimento per le segnalazioni successiva.

(1)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(2)

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE2009/65/CE2011/61/UE2013/36/UE2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

Art. 5

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni trimestrali

1. Gli enti che segnalano le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale.

2. Gli enti presentano le informazioni specificate nei modelli C 09.01 e C 09.02, in particolare le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese, se le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizioni, segnalate nella riga 0850 del modello C 04.00, sono pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 0860 del modello C 04.00. Le esposizioni sono considerate nazionali quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è stabilito l'ente.

3. Gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (1) e che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento segnalano le informazioni specificate nei modelli C 32.03 e C 32.04.

4. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, fino al 31 dicembre 2025 gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 5, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

Art. 6

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni semestrali

1. Gli enti che segnalano le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I con frequenza semestrale.

2. Gli enti presentano le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli C 14.00 e C 14.01 della sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I; fa eccezione il caso in cui appartengano ad un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.

3. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani come segue:

a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni», gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello C 33.00;

b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate specificate alla riga 0010, colonna 0010, del modello C 33.00 è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello C 33.00, con una ripartizione completa per paese;

c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello C 33.00, aggregando le esposizioni

i) a livello complessivo, e

ii) a livello nazionale.

4. Gli enti trasmettono le informazioni relative alle perdite significative dovute al rischio operativo come segue:

a) gli enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02;

b) i grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02;

c) gli enti diversi dai grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni seguenti:

i) le informazioni specificate nella colonna 0080 del modello C 17.01 per le righe seguenti:

1) numero di eventi (eventi nuovi) (riga 0910),

2) importo delle perdite lorde (eventi nuovi) (riga 0920),

3) numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 0930),

4) adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni (riga 0940),

5) perdita singola massima (riga 0950),

6) somma delle cinque maggiori perdite (riga 0960),

7) importo complessivo dei recuperi diretti delle perdite (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 0970),

8) importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 0980);

ii) le informazioni specificate nel modello C 17.02;

d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02;

e) i grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02;

f) gli enti diversi dai grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono continuare a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02.

Art. 7

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata

Gli enti che segnalano le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento come segue:

a) per quanto riguarda l'obbligo di informazione di cui all'allegato I che precisa ulteriormente le informazioni da segnalare a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, con la frequenza ivi specificata;

b) per quanto riguarda l'obbligo di informazione di cui all'allegato I che precisa ulteriormente le informazioni da segnalare in relazione alla solvibilità di gruppo riguardo ai soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento, con frequenza semestrale.

Art. 8

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri - obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata

1. Gli enti tenuti a pubblicare le informazioni di cui all'articolo 438, lettere e) o h), o all'articolo 452, lettere b), g) o h), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, con la frequenza di cui all'articolo 433 bis o all'articolo 433 quater di tale regolamento, su base individuale conformemente all'articolo 6 del medesimo regolamento o su base consolidata conformemente all'articolo 13 dello stesso, trasmettono le informazioni specificate nei modelli C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 e C 34.11 della sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento.

2. Gli enti tenuti a pubblicare le informazioni di cui all'articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, con la frequenza di cui all'articolo 433 bis o all'articolo 433 quater di tale regolamento, su base individuale conformemente all'articolo 6 del medesimo regolamento o su base consolidata conformemente all'articolo 13 dello stesso, trasmettono le informazioni specificate nel modello C 34.07 della sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento.

Art. 9

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale

1. Quando le imprese di investimento che sono soggette all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, esse trasmettono le informazioni specificate nei modelli da C 01.00 a C 05.02 della sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale.

2. Quando le imprese di investimento che sono soggette all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, esse trasmettono le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli, come specificato nella sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento.

Art. 10

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che sono soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata

1. Quando le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, esse trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento come segue:

a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da C 01.00 a C 05.02 di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento con frequenza trimestrale;

b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento specificate nei modelli C 06.01 e C 06.02 di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento con frequenza semestrale.

2. Quando le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, esse trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 - «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell'allegato I del presente regolamento come segue:

a) le informazioni specificate all'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli;

b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento specificate nei modelli C 06.01 e C 06.02 di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento con frequenza semestrale.

Art. 11

Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Gli enti che segnalano le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente all'articolo 430, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nella sezione 2 - «Segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente agli IFRS» dell'allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti:

a) le informazioni specificate nei modelli da F 01.01 a F 19.00 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nei modelli da F 30.01 a F 31.02 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza semestrale;

c) le informazioni specificate nei modelli da F 40.01 a F 46.00 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza annuale;

d) le informazioni specificate nei modelli da F 20.01 a F 20.07.1 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale se l'ente supera la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

e) le informazioni specificate nel modello F 21.00 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello F 01.01 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento;

f) le informazioni specificate nei modelli F 22.01 e F 22.02 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello F 02.00 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento;

g) le informazioni specificate nei modelli da F 23.01 a F 26.00 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) l'ente non è un ente piccolo e non complesso;

ii) il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dell'ente che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, di tale regolamento è pari o superiore al 5 %;

h) le informazioni specificate nel modello F 47.00 di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.

Ai fini della lettera g), punto ii), il rapporto non comprende, nel numeratore o nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.

(1)

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).

Art. 12

Segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti che applicano discipline contabili nazionali

Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie agli enti stabiliti in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni finanziarie su base consolidata specificate nella sezione 3 - «Segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente ai GAAP» dell'allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti:

a) le informazioni specificate nei modelli da F 01.01 a F 19.00 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nei modelli da F 30.01 a F 31.02 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza semestrale;

c) le informazioni specificate nei modelli da F 40.01 a F 46.00 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza annuale;

d) le informazioni specificate nei modelli da F 20.01 a F 20.07.1 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza trimestrale se l'ente supera la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

e) le informazioni specificate nel modello F 21.00 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello F 01.01 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento;

f) le informazioni specificate nei modelli F 22.01 e F 22.02 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello F 02.00 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento;

g) le informazioni specificate nei modelli da F 23.01 a F 26.00 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) l'ente non è un ente piccolo o non complesso;

ii) il rapporto dell'ente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera g), punto ii), del presente regolamento è pari o superiore al 5 %;

h) le informazioni specificate nel modello F 47.00 di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.

Art. 13

Segnalazione, ai sensi dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili

1. Gli enti presentano i dati aggregati di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata specificati nella sezione 4 - «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all'allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.

2. Gli enti presentano i dati aggregati di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale specificati nella sezione 4 - «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all'allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.

3. Se un ente ha una succursale in un altro Stato membro, detta succursale presenta all'autorità competente dello Stato membro ospitante i dati aggregati di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 specificati nella sezione 4 - «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all'allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.

Art. 14

Segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni su base sia individuale che consolidata

Gli enti che segnalano le informazioni di cui all'articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 5 - «Segnalazione delle grandi esposizioni e del rischio di concentrazione» dell'allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale.

Art. 15

Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base sia individuale che consolidata

1. Gli enti che segnalano il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 6 - «Segnalazione della leva finanziaria» dell'allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale. Solo i grandi enti presentano il modello C 48.00 relativo alle informazioni sulla volatilità del coefficiente di leva finanziaria.

2. Le informazioni specificate nella cella {r0410;c0010}, relativa alle attività totali, del modello C 40.00 sono fornite unicamente da:

a) grandi enti che sono G-SII o che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza semestrale;

b) grandi enti diversi dai G-SII che non sono enti quotati, con frequenza annuale;

c) enti diversi dai grandi enti ed enti piccoli e non complessi che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza annuale.

3. Gli enti segnalano le informazioni aggiuntive sul coefficiente di leva finanziaria specificate nelle celle {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} e {r0060;c0070} del modello C 40.00, se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) la quota di derivati specificata come la misura dell'esposizione in derivati divisa per la misura dell'esposizione complessiva è superiore all'1,5 %;

b) la quota di derivati specificata come la misura dell'esposizione in derivati divisa per la misura dell'esposizione complessiva supera il 2 %.

Se un ente soddisfa solo la condizione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), l'ente inizia a segnalare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.

4. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati specificato nella cella {r0010;c0070} del modello C 40.00 è superiore a 10 000 milioni di EUR segnalano le informazioni di cui alle celle {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} e {r0060;c0070} del modello 40.00, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3.

Ai fini del primo comma, non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.

5. Gli enti segnalano le informazioni di cui alle celle {r0020;c0075}, {r0050;c0075} e {r0050;c0085} del modello C 40.00 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) il volume dei derivati su crediti specificato nel modello C 40.00 come {r0020;c0070} + {r0050;c0070} è superiore a 300 milioni di EUR;

b) il volume dei derivati su crediti specificato nel modello C 40.00 come {r0020;c0070} + {r0050;c0070} è superiore a 500 milioni di EUR.

Se un ente soddisfa solo la condizione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), l'ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.

Art. 16

Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità su base sia individuale che consolidata

1. Gli enti che segnalano la copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 10 - «Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità» dell'allegato I del presente regolamento con frequenza mensile.

2. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla sezione 10 «Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità» dell'allegato I del presente regolamento, gli enti tengono conto delle informazioni presentate per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa nei 30 giorni di calendario successivi alla data di riferimento.

Art. 17

Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile su base sia individuale che consolidata

Gli enti che segnalano il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 413 del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 7 - «Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile» dell'allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale come segue:

a) gli enti piccoli e non complessi che hanno scelto di calcolare il loro coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) utilizzando la metodologia di cui alla parte sei, titolo IV, capi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa autorizzazione della loro autorità competente conformemente all'articolo 428 sextricies dello stesso regolamento, presentano i modelli C 82 e C 83;

b) gli enti diversi da quelli di cui alla lettera a) presentano i modelli C 80 e C 81;

c) tutti gli enti presentano il modello C 84.

Art. 18

Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche per il controllo della liquidità su base sia individuale che consolidata

Gli enti che segnalano le informazioni sulle ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 9 - «Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche per il controllo della liquidità» dell'allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti:

a) i grandi enti presentano le informazioni specificate nel modello C 66.01 e nei modelli da C 67.00 a C 71.00 di cui all'allegato I, sezione 9, del presente regolamento con frequenza mensile;

b) gli enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nei modelli C 66.0, C 67.00 e C 71.00 di cui all'allegato I, sezione 9, del presente regolamento con frequenza trimestrale;

c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nei modelli da C 66.01 a C 69.00 e nel modello C 71.00 di cui all'allegato I, sezione 9, del presente regolamento con frequenza mensile.

Art. 19

Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività su base sia individuale che consolidata

1. Gli enti che segnalano il livello di gravami sulle attività di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 8 - «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività» dell'allegato I con le frequenze seguenti:

a) le informazioni specificate nei modelli da F 32.01 a F 33.00 e nel modello F 35.00 di cui all'allegato I, sezione 8, del presente regolamento con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nel modello F 34.00 di cui all'allegato I, sezione 8, del presente regolamento con frequenza annuale;

c) le informazioni specificate nei modelli F 36.01 e F 36.02 di cui all'allegato I, sezione 8, del presente regolamento con frequenza semestrale.

2. Gli enti presentano le informazioni di cui al paragrafo 1 come segue:

a) gli enti presentano le informazioni specificate nella parte A della sezione 8 - «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività»;

b) i grandi enti presentano le informazioni specificate nelle parti B, C ed E della sezione 8 - «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività»;

c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nelle parti B, C ed E della sezione 8 - «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività», se il livello di gravami sulle attività dell'ente, specificato come (valore contabile delle attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie), è pari o superiore al 15 %;

d) gli enti segnalano le informazioni specificate nella parte D della sezione 8 - «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività», solo se emettono le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

Art. 20

Segnalazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII

1. Nel segnalare le informazioni integrative per l'individuazione dei G-SII e l'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE presentano le informazioni specificate nella sezione 11 - «Segnalazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII» dell'allegato I del presente regolamento su base consolidata con frequenza trimestrale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) la misura dell'esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;

b) l'impresa madre nell'UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall'impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Nel segnalare le informazioni integrative per l'individuazione dei G-SII e l'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nella sezione 11 - «Segnalazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII» dell'allegato I del presente regolamento su base individuale con frequenza trimestrale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la misura dell'esposizione totale dell'ente è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;

b) l'ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014;

c) l'ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata («ente autonomo»).

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli enti presentano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo entro l'orario di chiusura delle attività alle date d'invio seguenti: 1° luglio, 1° ottobre, 2 gennaio e 1° aprile.

4. In deroga all'articolo 4, per quanto riguarda le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue:

a) l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente autonomo, a seconda dei casi, inizia immediatamente a segnalare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell'esercizio contabile, e presenta tali informazioni per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive;

b) l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente autonomo, a seconda dei casi, cessa immediatamente di segnalare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell'esercizio contabile.

(1)

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

Art. 21

Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario su base sia individuale che consolidata

Gli enti che segnalano le informazioni sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario conformemente all'articolo 84, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni di cui a tali articoli specificate nella sezione 12 - «Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario» dell'allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti:

a) tutti gli enti presentano il modello J 01.00 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;

b) i grandi enti presentano i modelli J 02.00, J 05.00 e J 08.00 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;

c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano i modelli J 03.00 e J 06.00 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;

d) gli enti piccoli e non complessi presentano i modelli J 04.00 e J 07.00 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;

e) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi e gli enti piccoli e non complessi presentano il modello J 09.00 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;

f) i grandi enti presentano i modelli J 10.01 e J 10.02 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza annuale;

g) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi e gli enti piccoli e non complessi presentano i modelli J 11.01 e J 11.02 di cui all'allegato I, sezione 12, con frequenza annuale.

Art. 22

Soluzioni informatiche, modelli e istruzioni per le segnalazioni

1. L'ABE garantisce che le soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni, elaborate ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano sempre conformi agli schemi di segnalazione uniformi di cui al presente regolamento e includano tutti i punti di dati e le informazioni elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'ABE rende disponibili sul proprio sito web le soluzioni informatiche, i modelli e le istruzioni per le segnalazioni di cui al paragrafo 1. L'ABE mantiene tali soluzioni informatiche aggiornate e le rende disponibili in tutte le lingue ufficiali.

Art. 23

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

1. Gli enti forniscono le informazioni da trasmettere ai sensi del presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettano la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello e le formule di convalida di cui alle soluzioni informatiche rese disponibili sul sito web dell'ABE e soddisfano le specifiche seguenti:

a) non includono nei dati presentati informazioni non richieste o non applicabili;

b) presentano i valori numerici come segue:

i) segnalano i punti di dati con il tipo di dati «monetario» utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;

ii) esprimono i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii) segnalano i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

c) identificano gli enti e le imprese di assicurazione esclusivamente mediante l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI);

d) identificano i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione mediante il loro LEI, se disponibile.

2. Gli enti corredano i dati segnalati delle informazioni seguenti:

a) la data e il periodo di riferimento per le segnalazioni;

b) la valuta utilizzata per le segnalazioni;

c) il principio contabile;

d) il LEI dell'ente segnalante;

e) l'ambito del consolidamento.

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Il termine ultimo per l'invio delle informazioni con frequenza di segnalazione trimestrale rispetto alla data di riferimento del 31 marzo 2025 per le informazioni da segnalare ai sensi dell'articolo 5, degli articoli da 7 a 10 e dell'articolo 15 del presente regolamento è il 30 giugno 2025.

2. La prima data di riferimento per le informazioni da segnalare sulla composizione del portafoglio di negoziazione e sulle riclassificazioni tra i portafogli a norma dell'articolo 5 del presente regolamento è l'ultimo giorno lavorativo del trimestre in cui diventano applicabili i metodi alternativi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), di tale regolamento.

Art. 25

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 12, dell'allegato I, modelli da 18 a 24, e dell'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2025.

3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN