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DIRETTIVA (UE) 2025/2 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 novembre 2024

G.U.U.E. 8 gennaio 2025, Serie L

Direttiva che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 27 novembre 2024

Entrata in vigore il: 28 gennaio 2025

Termine per il recepimento: 29 gennaio 2027

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha creato norme prudenziali maggiormente basate sul rischio e più armonizzate per il settore assicurativo e riassicurativo. Alcune disposizioni di tale direttiva sono soggette a clausole di riesame. L'applicazione di tale direttiva ha contribuito sostanzialmente a rafforzare il sistema finanziario dell'Unione e ha reso le imprese di assicurazione e di riassicurazione maggiormente resilienti nei confronti di svariati rischi. Sebbene sia molto esaustiva, tale direttiva non affronta tutte le debolezze individuate in relazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2) La pandemia di COVID-19 ha causato un ingente danno socio-economico a seguito del quale l'economia dell'Unione necessita di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Allo stesso modo, le conseguenze economiche e sociali della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si stanno ancora delineando. Ciò ha reso ancora più urgente il lavoro sulle priorità politiche dell'Unione, in particolare assicurare che l'economia sia al servizio delle persone e conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Il settore assicurativo e riassicurativo può fornire fonti private di finanziamento alle imprese europee e può rendere l'economia più resiliente fornendo protezione nei confronti di una vasta serie di rischi. Svolgendo questo doppio ruolo, il settore può contribuire in misura notevole al conseguimento delle priorità dell'Unione.

3) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», incentivare gli investitori istituzionali, in particolare gli assicuratori, a effettuare investimenti più a lungo termine sarà strumentale al sostegno della ripatrimonializzazione nel settore delle imprese. Al fine di agevolare il contributo degli assicuratori al finanziamento della ripresa economica dell'Unione, il quadro prudenziale dovrebbe essere adeguato per tenere meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa. In particolare, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, dovrebbe essere facilitata la possibilità di utilizzare un parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale detenuti con una prospettiva a lungo termine, a condizione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino criteri solidi e robusti, che preservino la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria. Tali criteri dovrebbero mirare a garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano in grado di evitare la vendita forzata di strumenti di capitale destinati a essere detenuti a lungo termine, anche in condizioni di stress del mercato. Poiché le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un'ampia serie di strumenti di gestione del rischio per evitare tale vendita forzata, i suddetti criteri dovrebbero riconoscere tale varietà e non richiedere la separazione legale o contrattuale delle attività di investimento a lungo termine affinché le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano beneficiare del parametro standard più favorevole per gli investimenti in strumenti di capitale. Inoltre, la direzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe impegnarsi, mediante politiche scritte, a osservare un periodo minimo di detenzione degli strumenti di capitale in cui l'impresa investe e dimostrare la capacità dell'impresa di mantenere tali strumenti di capitale per tale periodo di detenzione.

4) Adeguamenti che tengano meglio conto della natura a lungo termine dell'attività assicurativa potrebbero comportare un aumento del capitale libero disponibile a seguito della riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità. In tal caso, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di non destinare il capitale liberato a distribuzioni ad azionisti o bonus per i dirigenti, ma dovrebbero sforzarsi di orientarlo verso investimenti produttivi nell'economia reale al fine di sostenere la ripresa economica e gli obiettivi strategici più ampi dell'Unione.

5) Gli assicuratori e i riassicuratori sono liberi di investire ovunque nel mondo e non sono limitati all'Unione. Gli investimenti nei paesi terzi possono inoltre favorire le politiche generali di aiuto allo sviluppo dell'Unione o degli Stati membri. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto garantire che la loro politica di investimento rispecchi gli obiettivi della lista UE aggiornata delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio.

6) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a integrare meglio nel quadro prudenziale dell'Unione la gestione dei rischi climatici e ambientali. Il Green Deal europeo costituisce la nuova strategia di crescita dell'Unione, che mira a trasformare quest'ultima in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non generi emissioni nette di gas a effetto serra. Tale strategia contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio delle persone, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'Unione e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Nella proposta del 4 marzo 2020 relativa alla legge europea sul clima, la Commissione ha proposto di rendere vincolante nell'Unione l'obiettivo della neutralità climatica e della resilienza climatica entro il 2050. La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il 29 luglio 2021 (5). L'ambizione della Commissione di assicurare la leadership mondiale dell'Unione in vista del 2050 è stata ribadita nella relazione di previsione strategica 2021, che individua nella creazione di sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future un settore strategico di azione.

7) Il quadro della finanza sostenibile dell'UE svolgerà un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e la regolamentazione ambientale dovrebbe essere integrata da un quadro della finanza sostenibile che indirizzi i finanziamenti verso investimenti che riducono l'esposizione a rischi climatici e ambientali. Nella comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile», la Commissione si è impegnata a proporre modifiche della direttiva 2009/138/CE per integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità nella gestione del rischio degli assicuratori, prescrivendo a questi ultimi di svolgere un'analisi di scenario dei cambiamenti climatici.

8) Sono stati recentemente proposti e adottati diversi atti legislativi per migliorare la resilienza e che contribuiscono alla sostenibilità, in particolare in relazione alla rendicontazione di sostenibilità, tra cui il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e una direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, che incidono tutti sul settore assicurativo e riassicurativo.

9) L'ulteriore integrazione del mercato interno delle assicurazioni dell'Unione è un obiettivo fondamentale della presente direttiva di modifica. L'integrazione del mercato interno delle assicurazioni aumenta la concorrenza e la disponibilità di prodotti assicurativi in tutti gli Stati membri, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. I fallimenti assicurativi nel mercato interno delle assicurazioni dell'Unione a seguito dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE sottolineano la necessità di una maggiore coerenza e convergenza della vigilanza in tutta l'Unione. Al fine di garantire una protezione coerente dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza leale in tutto il mercato interno, è opportuno migliorare ulteriormente la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi e di diritto di stabilimento, senza compromettere l'obiettivo di integrare ulteriormente il mercato interno delle assicurazioni dell'Unione.

10) La direttiva 2009/138/CE esclude talune imprese dal proprio ambito di applicazione in ragione delle loro dimensioni. A seguito dei primi anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE e al fine di garantire che essa non si applichi indebitamente alle imprese di dimensioni ridotte, è opportuno rivedere tali esclusioni aumentando le soglie, affinché le piccole imprese che soddisfano determinate condizioni non siano soggette a tale direttiva. Come già avviene per le imprese di assicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, le imprese che beneficiano di tali soglie più elevate dovrebbero avere la possibilità di mantenere o chiedere un'autorizzazione ai sensi di tale direttiva per beneficiare dell'autorizzazione unica ivi prevista e dovrebbe essere possibile per gli Stati membri assoggettare le imprese di assicurazione escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE a disposizioni analoghe o identiche a quelle previste da tale direttiva.

11) La direttiva 2009/138/CE non si applica a un'attività di assistenza laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al suo articolo 6, paragrafo 1. La prima condizione stabilisce che l'assistenza deve essere collegata a un incidente o un guasto meccanico subito da un veicolo stradale quando tale incidente o guasto meccanico avviene sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia. Tale disposizione potrebbe implicare che un obbligo di autorizzazione in veste di assicuratore si applicherebbe ai fornitori di assistenza a veicoli stradali in caso di incidente o guasto meccanico che si verifichi appena oltre il confine e ciò potrebbe perturbare indebitamente l'assistenza. Per questo motivo è opportuno rivedere tale condizione. Di conseguenza la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere estesa agli incidenti o ai guasti meccanici che coinvolgono un veicolo stradale e che potrebbero verificarsi occasionalmente in un paese confinante con lo Stato membro del fornitore della garanzia.

12) Le informazioni su qualsiasi domanda di autorizzazione a svolgere attività in uno Stato membro e gli esiti della valutazione di tali domande potrebbero fornire informazioni essenziali per la valutazione delle domande in altri Stati membri. Di conseguenza, l'autorità di vigilanza interessata dovrebbe essere informata dal richiedente in merito a precedenti rifiuti o revoche delle domande di autorizzazione in un altro Stato membro.

13) Prima di concedere l'autorizzazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa figlia di un'impresa situata in un altro Stato membro o che sarà controllata dalla stessa persona fisica o giuridica di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione situata in un altro Stato membro, l'autorità di vigilanza dello Stato membro che concede l'autorizzazione dovrebbe consultare le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. Alla luce dell'aumento delle attività dei gruppi assicurativi in Stati membri diversi, è necessario migliorare l'applicazione coerente del diritto dell'Unione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza, in particolare prima della concessione di autorizzazioni. Di conseguenza, nei casi in cui è necessario consultare diverse autorità di vigilanza, ciascuna autorità di vigilanza interessata dovrebbe avere la facoltà di chiedere una valutazione congiunta di una domanda di autorizzazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è in corso il processo di autorizzazione di una futura impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo. La decisione di concedere l'autorizzazione rimane di competenza dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine in cui l'impresa interessata chiede l'autorizzazione. Tuttavia, i risultati della valutazione congiunta dovrebbero essere presi in considerazione al momento di adottare tale decisione.

14) La direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere applicata secondo il principio di proporzionalità. Al fine di agevolare l'applicazione proporzionata della direttiva alle imprese più piccole e meno complesse di un'impresa media, nonché per garantire che tali imprese non siano soggette a obblighi sproporzionatamente onerosi, è necessario prevedere criteri basati sul rischio che consentano la loro individuazione.

15) Dovrebbe essere possibile, per le imprese che rispettano i criteri basati sul rischio, essere classificate come imprese piccole e non complesse in conformità di una procedura di notifica semplice. Se, entro un periodo limitato dopo tale notifica, l'autorità di vigilanza non si oppone alla classificazione per motivi debitamente giustificati legati alla valutazione dei criteri pertinenti, tale impresa dovrebbe essere considerata un'impresa piccola e non complessa. Una volta classificata come impresa piccola e non complessa, in linea di principio, un'impresa dovrebbe automaticamente beneficiare delle misure di proporzionalità individuate in materia di informativa, comunicazione, governance, revisione delle politiche scritte, calcolo delle riserve tecniche, valutazione interna del rischio e della solvibilità e piani di gestione del rischio di liquidità.

16) In deroga al beneficio automatico delle misure di proporzionalità, le autorità di vigilanza, qualora nutrano gravi preoccupazioni in relazione al profilo di rischio di una singola impresa piccola e non complessa, dovrebbero avere il potere di imporre all'impresa interessata di astenersi dal ricorrere a una o più misure di proporzionalità. Tale potere può essere utilizzato qualora constatino che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato, qualora esista un rischio di inosservanza, qualora il profilo di rischio di un'impresa cambi sostanzialmente o qualora il sistema di governance di un'impresa sia inefficace.

17) E' opportuno che le misure di proporzionalità siano a disposizione anche delle imprese che non sono classificate come imprese piccole e non complesse, ma per le quali alcune delle prescrizioni della direttiva 2009/138/CE sono troppo costose e complesse, in considerazione dei rischi connessi all'attività svolta da tali imprese. Tali imprese dovrebbero essere autorizzate a utilizzare misure di proporzionalità sulla base di un'analisi caso per caso e previa approvazione delle loro autorità di vigilanza.

18) Una corretta applicazione del principio di proporzionalità è fondamentale per evitare oneri eccessivi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per tale motivo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riferire alle loro autorità di vigilanza solo in caso di modifica dell'ambito di applicazione delle misure di proporzionalità da esse applicate.

19) Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che coprono soltanto rischi associati al gruppo industriale o commerciale al quale appartengono, presentano un profilo di rischio particolare che dovrebbe essere preso in considerazione nella definizione di taluni requisiti, in particolare per quanto concerne la valutazione interna del rischio e della solvibilità, le comunicazioni e i poteri conferiti corrispondenti affinché la Commissione specifichi ulteriormente le norme in merito a tali requisiti. Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dovrebbero inoltre poter beneficiare di misure di proporzionalità quando sono classificate come imprese piccole e non complesse.

20) E' importante che le imprese di assicurazione e di riassicurazione mantengano una situazione finanziaria sana. A tal fine la direttiva 2009/138/CE prevede la vigilanza finanziaria per quanto concerne lo stato di solvibilità di un'impresa, la costituzione di riserve tecniche, le sue attività e i suoi fondi propri ammissibili. Tuttavia anche il sistema di governance di un'impresa è un fattore importante per assicurare che l'impresa mantenga la propria solidità finanziaria. A tal fine le autorità di vigilanza dovrebbero essere tenute a svolgere riesami periodici del sistema di governance nel contesto della loro vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

21) Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il diritto di ricevere da ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta a vigilanza e dai loro gruppi, almeno ogni tre anni, una relazione narrativa periodica contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla gestione del capitale e su altre informazioni pertinenti ai fini della solvibilità. Al fine di semplificare tale obbligo di informativa per i gruppi assicurativi e riassicurativi, dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, presentare le informazioni di cui alla relazione periodica a fini di vigilanza relative al gruppo e alle sue imprese figlie in modo aggregato per l'intero gruppo.

22) Si dovrebbe garantire che alle imprese piccole e non complesse sia accordata la priorità quando le autorità di vigilanza concedono esenzioni e limitazioni in materia di informativa. Per tale tipo di soggetto, il processo di notifica che si applica per la classificazione come impresa piccola e non complessa dovrebbe garantire che vi sia una certezza sufficiente per quanto concerne il ricorso a esenzioni e limitazioni in materia di informativa.

23) I termini per la presentazione di informazioni e la comunicazione dovrebbero essere stabiliti in maniera chiara nella direttiva 2009/138/CE. Tuttavia si dovrebbe riconoscere che circostanze eccezionali come emergenze sanitarie, catastrofi naturali e altri eventi estremi potrebbero rendere impossibile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentare tali relazioni e comunicazioni entro i termini stabiliti. Pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di prorogare i termini in tali circostanze dopo aver consultato l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

24) La direttiva 2009/138/CE prevede che le autorità di vigilanza valutino se eventuali nuove persone designate per dirigere un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per esercitare una funzione fondamentale soddisfano i requisiti di competenza e onorabilità. In ogni caso coloro che dirigono l'impresa o esercitano una funzione fondamentale dovrebbero soddisfare tali requisiti continuativamente. In caso di mancato rispetto dei requisiti di competenza e onorabilità, le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di adottare misure, quali, se del caso, la rimozione della persona interessata dalla posizione in questione.

25) Dato che le attività assicurative potrebbero innescare o amplificare rischi per la stabilità finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero integrare considerazioni e analisi macroprudenziali nelle loro attività di sottoscrizione, di investimento e di gestione dei rischi. Ciò potrebbe contemplare la presa in considerazione del comportamento potenziale di altri partecipanti al mercato, di rischi macroeconomici, quali le flessioni del ciclo del credito o la riduzione della liquidità del mercato, oppure delle concentrazioni eccessive a livello di mercato in determinati tipi di attivi, controparti o settori.

26) Qualora l'autorità di vigilanza lo richieda, nella loro valutazione interna del rischio e della solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a tenere conto di tutte le informazioni macroprudenziali pertinenti fornite dalle autorità di vigilanza. Al fine di garantire l'applicazione coerente di tali requisiti macroprudenziali aggiuntivi, l'EIOPA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i criteri che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione al momento di individuare le imprese cui si applica la misura. Le autorità di vigilanza dovrebbero analizzare i risultati della valutazione interna del rischio e della solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla loro competenza giurisdizionale che sono invitate a tenere conto di considerazioni macroprudenziali, aggregarle e fornire contributi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione in merito agli aspetti che dovrebbero essere considerati nelle loro valutazioni interne future del rischio e della solvibilità, in particolare per quanto riguarda i rischi macroprudenziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, quando affidano a un'autorità o a un organismo un mandato macroprudenziale, l'esito e le conclusioni delle valutazioni macroprudenziali da parte delle autorità di vigilanza siano condivisi con tale autorità macroprudenziale.

27) In linea con i principi fondamentali sulle assicurazioni adottati nel 2011 dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere in grado di individuare, monitorare e analizzare gli sviluppi di mercato e finanziari che potrebbero incidere sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione o sui mercati assicurativi e riassicurativi, e dovrebbero utilizzare tali informazioni nella vigilanza sulle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione. Nello svolgimento di tali compiti le autorità di vigilanza dovrebbero usare, se del caso, le informazioni e gli approfondimenti ottenuti da altre autorità di vigilanza.

28) Gli organismi o le autorità aventi un mandato macroprudenziale sono competenti per la politica macroprudenziale per il loro mercato nazionale di assicurazione e di riassicurazione. La politica macroprudenziale può essere perseguita dall'autorità di vigilanza oppure da un'altra autorità incaricata o da un altro organismo all'uopo incaricato.

29) Al fine di individuare, monitorare e analizzare i possibili rischi per la stabilità del sistema finanziario che potrebbero incidere sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché di adottare misure per affrontare tali rischi in modo efficace e adeguato, è importante conseguire un buon coordinamento tra le autorità di vigilanza e gli organismi e le autorità pertinenti aventi un mandato macroprudenziale. La cooperazione tra le autorità dovrebbe mirare altresì a evitare qualsiasi forma di azioni duplicate o incoerenti.

30) Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità fiscali non dovrebbe essere impedito. Tali scambi dovrebbero essere conformi al diritto nazionale e le informazioni, se provengono da un altro Stato membro, dovrebbero essere scambiate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità da cui provengono.

31) La direttiva 2009/138/CE prescrive alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di disporre, come parte integrante della loro strategia operativa, di una valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità. Taluni rischi, come quelli legati ai cambiamenti climatici, sono difficili da quantificare o si concretizzano in un periodo più lungo rispetto a quello impiegato per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali rischi possono essere presi in considerazione in modo migliore nella valutazione interna del rischio e della solvibilità. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono esposte in misura rilevante a rischi di cambiamenti climatici, dovrebbero essere tenute a svolgere, a intervalli appropriati e nel contesto della valutazione interna del rischio e della solvibilità, un'analisi dell'impatto sulla loro attività degli scenari di rischio relativi ai cambiamenti climatici a lungo termine. Tali analisi dovrebbero essere proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività delle imprese. In particolare, mentre la valutazione della rilevanza dell'esposizione ai rischi di cambiamenti climatici dovrebbe essere richiesta a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le analisi degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine non dovrebbero essere richieste alle imprese piccole e non complesse.

32) Le imprese dovrebbero elaborare piani specifici per affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità e monitorarne l'attuazione. Qualora un gruppo sia tenuto a elaborare tale piano a livello di gruppo, è opportuno fare in modo che l'obbligo di elaborare piani a livello individuale non si applichi alle imprese figlie di assicurazione e di riassicurazione del gruppo se tutti gli aspetti pertinenti che riguardano tali imprese figlie sono ripresi nel piano a livello di gruppo.

33) La direttiva 2009/138/CE prescrive la comunicazione con cadenza almeno annuale di informazioni essenziali attraverso la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. Tale relazione è rivolta ai contraenti e ai beneficiari, da un lato, e agli analisti e ad altri professionisti del mercato, dall'altro. Al fine di rispondere alle esigenze e alle aspettative di questi due diversi gruppi, il contenuto della relazione dovrebbe essere suddiviso in due parti. La prima parte, indirizzata principalmente ai contraenti e ai beneficiari, dovrebbe contenere le informazioni chiave in merito all'attività, alle prestazioni, alla gestione del capitale e al profilo di rischio. La seconda parte, destinata ai professionisti del mercato, dovrebbe contenere informazioni dettagliate sull'attività e sul sistema di governance, informazioni specifiche sulle riserve tecniche e su altre passività, sulla solvibilità nonché altri dati rilevanti per gli analisti specializzati.

34) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono adeguare la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima in linea con le variazioni dello spread delle loro attività in seguito ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza («aggiustamento di congruità») oppure in linea con la variazione media dello spread delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in una determinata valuta o in un determinato paese («aggiustamento per la volatilità»). La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria rivolta ai contraenti e ai beneficiari dovrebbe contenere soltanto le informazioni che ci si aspetta siano rilevanti per il processo decisionale di un contraente o di un beneficiario medio. Anche se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comunicare al pubblico l'impatto sulle loro situazioni finanziarie della mancata applicazione dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità e delle misure transitorie sui tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche, tale comunicazione non dovrebbe essere considerata rilevante ai fini del processo decisionale di un contraente o di un beneficiario medio. Tale comunicazione dovrebbe pertanto essere inclusa nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria rivolta ai professionisti del mercato e non nella parte rivolta ai contraenti e ai beneficiari.

35) Gli obblighi di comunicazione non dovrebbero essere eccessivamente onerosi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine nella direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere incluse talune semplificazioni e misure di proporzionalità, in particolare se non compromettono la leggibilità dei dati forniti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre, è opportuno modificare la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) in modo che le imprese piccole e non complesse possano limitare la propria rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità delle PMI stabiliti in tale direttiva.

36) Al fine di garantire il massimo grado di accuratezza delle informazioni comunicate al pubblico, alcuni elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dovrebbero essere soggetti a revisione. Tale obbligo di revisione dovrebbe riguardare almeno lo stato patrimoniale valutato secondo i criteri di valutazione di cui alla direttiva 2009/138/CE.

37) Poiché si prevede che le imprese piccole e non complesse non siano rilevanti ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione, è opportuno includere un'esenzione dall'obbligo di revisione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria per tali imprese. Analogamente, a causa del particolare profilo di rischio e della specificità delle imprese di assicurazione captive e delle imprese di riassicurazione captive, è opportuno non imporre loro l'obbligo di revisione. Tuttavia, gli Stati membri che applicano già obblighi di revisione a tutte le imprese o ad elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria diversi dallo stato patrimoniale dovrebbero poter continuare ad applicare tali obblighi.

38) Si dovrebbe riconoscere che, sebbene vantaggioso, l'obbligo di revisione costituirebbe un onere aggiuntivo per ogni impresa. Di conseguenza i termini per la presentazione di informazioni e le comunicazioni annuali per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e per i gruppi assicurativi e riassicurativi dovrebbero essere estesi per concedere loro un tempo sufficiente per produrre relazioni sottoposte a revisione.

39) Gli orientamenti dell'EIOPA sull'informativa ai fini della stabilità finanziaria stabiliscono già criteri per individuare le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono pertinenti ai fini della stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione.

40) Si dovrebbe assicurare che i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti con opzioni e garanzie siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi affrontati dall'assicuratore. A tal proposito, dovrebbero essere previste talune semplificazioni.

41) Il costo del capitale dovrebbe essere ridotto rispetto al livello fissato al momento dell'adozione della direttiva 2009/138/CE e degli atti delegati adottati a norma di tale direttiva, mantenendo nel contempo un livello sufficiente di prudenza e tutela dei contraenti. Inoltre, il calcolo del margine di rischio dovrebbe tenere conto della dipendenza temporale dei rischi e ridurre l'importo del margine di rischio, in particolare per le passività a lungo termine, abbassando in tal modo la sensibilità del margine di rischio alle variazioni dei tassi di interesse. E' pertanto opportuno introdurre un elemento esponenziale e dipendente dal tempo.

42) La direttiva 2009/138/CE prevede che l'importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sia determinato ai fini del calcolo del margine di rischio e che il tasso del costo del capitale sia pari alla maggiorazione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio pertinente in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione incorrerebbe detenendo tale importo di fondi propri ammissibili. La direttiva 2009/138/CE prevede altresì che il tasso del costo del capitale sia sottoposto a revisione periodica. A tal fine, la revisione dovrebbe garantire che il tasso del costo del capitale rimanga basato sul rischio e non superi il 5 %.

43) La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe bilanciare il ricorso a informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti con la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di attuare una copertura dei tassi di interesse derivati da strumenti finanziari. In particolare può accadere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione più piccole non siano in grado di provvedere a una copertura del rischio derivante dai tassi di interesse con strumenti diversi da titoli obbligazionari, prestiti o attività simili disponendo di flussi di cassa fissi. La pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe pertanto essere estrapolata per durate per le quali i mercati dei titoli obbligazionari non siano più da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Tuttavia il metodo per l'estrapolazione dovrebbe fare uso di informazioni derivate da strumenti finanziari pertinenti diversi dai titoli obbligazionari, quando tali informazioni sono disponibili da mercati DLT per durate per le quali i mercati dei titoli obbligazionari non siano più da considerare DLT. Al fine di garantire la certezza e l'applicazione armonizzata, consentendo allo stesso tempo anche una reazione tempestiva a variazioni delle condizioni di mercato, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati per specificare le modalità di applicazione del nuovo metodo di estrapolazione. Alla luce delle attuali condizioni di mercato, il punto di partenza per l'estrapolazione per l'euro alla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica dovrebbe rimanere allo stesso livello del 31 dicembre 2023, vale a dire con durata di 20 anni.

44) La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio incide in maniera significativa sulla solvibilità, in particolare per le imprese di assicurazione vita con passività a lungo termine. Al fine di evitare perturbazioni dell'attività assicurativa esistente e di consentire una transizione graduale al nuovo metodo di estrapolazione, è necessario prevedere un meccanismo di introduzione graduale. Tale meccanismo dovrebbe mirare a evitare perturbazioni del mercato e fornire un percorso trasparente verso il metodo di estrapolazione finale.

45) La direttiva 2009/138/CE prevede un aggiustamento per la volatilità che mira ad attenuare l'effetto di spread eccessivi sui titoli obbligazionari e si basa su portafogli di riferimento per le valute pertinenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e, nel caso dell'euro, su portafogli di riferimento per i mercati assicurativi nazionali. Il ricorso a un aggiustamento per la volatilità omogeneo per intere valute o interi paesi può portare benefici che vanno oltre un'attenuazione di spread eccessivi sui titoli obbligazionari, in particolare quando la sensibilità delle attività rilevanti di tali imprese di assicurazione e riassicurazione alle variazioni degli spread di credito è inferiore alla sensibilità della migliore stima rilevante alle variazioni dei tassi di interesse. Al fine di evitare tali benefici eccessivi derivanti dall'aggiustamento per la volatilità, quest'ultimo dovrebbe essere soggetto ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e il suo calcolo dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa relative alla sensibilità agli spread delle attività e alla sensibilità al tasso di interesse della migliore stima delle riserve tecniche. Inoltre, è opportuno introdurre condizioni minime per il ricorso all'aggiustamento per la volatilità come ulteriore salvaguardia. Gli Stati membri, alcuni dei quali già sottopongono il ricorso all'aggiustamento per la volatilità a una procedura di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, dovrebbero avere la possibilità di estendere le condizioni di approvazione per includere una valutazione a fronte delle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità. In considerazione delle salvaguardie supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere autorizzate ad aggiungere alla struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio una proporzione maggiore, pari all'85 %, dello spread corretto per il rischio derivato dai portafogli rappresentativi.

46) Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione investe in titoli di debito che hanno una qualità creditizia migliore rispetto ai titoli di debito contenuti nel portafoglio rappresentativo ai fini del calcolo dell'aggiustamento per la volatilità, l'aggiustamento per la volatilità potrebbe compensare in eccesso la perdita di fondi propri causata dall'ampliamento degli spread sui titoli obbligazionari e potrebbe comportare un'indebita volatilità dei fondi propri. Al fine di compensare la volatilità artificiale causata da tali sovracompensazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero poter chiedere, in tali casi, una modifica dell'aggiustamento per la volatilità che tenga conto delle informazioni sugli investimenti specifici dell'impresa in titoli di debito.

47) La direttiva 2009/138/CE prevede una componente per paese nell'aggiustamento per la volatilità che mira a garantire l'attenuazione, in un paese specifico, di spread eccessivi sui titoli obbligazionari. Tuttavia l'attivazione della componente per paese si basa su una soglia assoluta e su una soglia relativa rispetto allo spread aggiustato per il rischio del paese, una circostanza questa che può determinare «effetti precipizio» (effetti cliff edge) e quindi aumentare la volatilità dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire che spread eccessivi sui titoli obbligazionari in uno specifico Stato membro la cui valuta è l'euro siano attenuati in modo efficace, la componente per paese dovrebbe essere sostituita da una macrocomponente che deve essere calcolata sulla base delle differenze tra lo spread corretto per il rischio per l'euro e lo spread corretto per il rischio per il paese. Per evitare effetti precipizio, il calcolo dovrebbe evitare discontinuità rispetto ai parametri immessi.

48) Al fine di tenere conto delle evoluzioni delle pratiche di investimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri di ammissibilità delle attività da includere nel portafoglio di attività dedicato, quando la natura delle attività potrebbe portare a pratiche divergenti per quanto concerne i criteri di applicazione e il calcolo dell'aggiustamento di congruità.

49) Al fine di garantire che lo stesso trattamento sia applicato a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano l'aggiustamento per la volatilità o per tener conto degli sviluppi del mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati intesi a specificare il calcolo degli elementi dell'aggiustamento per la volatilità specifici dell'impresa. Per le valute diverse dall'euro, il calcolo degli elementi dell'aggiustamento per la volatilità specifici della valuta dovrebbe tenere conto della possibilità del pareggio dei flussi di cassa tra coppie di valute ancorate degli Stati membri, a condizione che ciò riduca in modo coerente il rischio valutario.

50) Ai fini del calcolo dei fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), gli enti che appartengono a conglomerati finanziari soggetti alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) potrebbero essere autorizzati a non dedurre i loro investimenti significativi in imprese di assicurazione o di riassicurazione, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri. E' necessario garantire che le norme prudenziali applicabili alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e agli enti creditizi consentano una parità di condizioni adeguata tra i gruppi finanziari attivi principalmente nel settore bancario e quelli attivi principalmente nel settore assicurativo. Di conseguenza le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero altresì essere autorizzate a non dedurre dal loro fondo proprio ammissibile le partecipazioni in enti creditizi e finanziari, a condizioni analoghe. In particolare la vigilanza di gruppo ai sensi della direttiva 2009/138/CE o la vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE dovrebbe applicarsi a un gruppo comprendente tanto l'impresa di assicurazione o di riassicurazione quanto l'ente collegato. Inoltre, la partecipazione in tale ente dovrebbe essere un investimento in strumenti di capitale di natura strategica per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le autorità di vigilanza dovrebbero essere soddisfatte del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e dei controlli interni in relazione ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo o della vigilanza supplementare.

51) Gli attuali limiti imposti al livello dell'aggiustamento simmetrico limitano la capacità di tale aggiustamento di attenuare i potenziali effetti prociclici del sistema finanziario e di evitare una situazione nella quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono ingiustamente obbligate a reperire ulteriori capitali o a vendere i loro investimenti a seguito di fluttuazioni sfavorevoli non sostenibili sui mercati finanziari, come quelle innescate dalla pandemia di COVID-19. L'aggiustamento simmetrico dovrebbe pertanto essere modificato affinché possa consentire variazioni più ampie del fabbisogno standard di capitale proprio e attenuare ulteriormente l'impatto di bruschi aumenti o cali nei mercati azionari.

52) Al fine di migliorare la proporzionalità nel contesto dei requisiti quantitativi, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe essere concessa la possibilità di calcolare il requisito patrimoniale per i rischi immateriali nella formula standard con un metodo semplificato per un periodo non superiore a tre anni. Tale metodo semplificato dovrebbe consentire alle imprese di stimare il requisito patrimoniale per un rischio immateriale sulla base di una misura di volume adeguata che varia nel tempo. Tale approccio dovrebbe basarsi su norme comuni ed essere soggetto a criteri comuni per l'individuazione dei rischi immateriali.

53) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'aggiustamento di congruità sono tenute a individuare, organizzare e gestire il portafoglio di attività dedicato e le obbligazioni separatamente dagli altri comparti di attività e non sono pertanto autorizzate a coprire i rischi che emergono in altri comparti utilizzando il portafoglio di attività dedicato. Tuttavia, la gestione separata del portafoglio non comporta un aumento della correlazione tra i rischi all'interno di tale portafoglio e quelli del resto dell'impresa. Di conseguenza alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'aggiustamento di congruità dovrebbe essere concesso di calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità sulla base dell'ipotesi di una piena diversificazione tra le attività e le passività del portafoglio e il resto dell'impresa, fatto salvo il caso in cui i portafogli di attività che coprono una corrispondente migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione costituiscano un fondo separato.

54) La necessità di tenere adeguatamente conto dei tassi di interesse estremamente bassi e negativi nella vigilanza assicurativa è emersa a causa di quanto osservato negli ultimi anni sui mercati. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante una ricalibrazione del sottomodulo del rischio di tasso di interesse per rispecchiare l'esistenza di un contesto di rendimenti negativi. Allo stesso tempo, la metodologia da utilizzare non dovrebbe comportare riduzioni irrealisticamente ampie della parte liquida della curva e ciò potrebbe essere evitato prevedendo una soglia minima esplicita per rappresentare un limite inferiore dei tassi di interesse negativi. In linea con la dinamica dei tassi di interesse, la Commissione dovrebbe mirare a introdurre una soglia minima dipendente dalla durata piuttosto che piatta, nella misura in cui i dati di mercato disponibili consentano una solida calibrazione basata sul rischio di tale dipendenza.

55) La Commissione ha raggruppato nel regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (12) tutti i poteri conferitile dalla direttiva 2009/138/CE. Tale approccio ha funzionato bene per l'attuazione di tale direttiva e ha reso più facile garantire il rispetto di tale regolamento delegato. E' pertanto opportuno che il regolamento delegato (UE) 2015/35 rimanga in vigore e tutte le modifiche necessarie nell'ambito dei poteri esistenti così come i nuovi poteri conferiti dalla presente direttiva dovrebbero essere attuati esclusivamente come atti modificativi del regolamento delegato (UE) 2015/35. Qualora in futuro tali modifiche debbano essere raggruppate in uno o più atti delegati modificativi, la Commissione, in conformità del punto 31 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (13) del 13 aprile 2016, durante le consultazioni nella preparazione di tali atti delegati indica anche quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati, poteri per i quali la Commissione è tenuta a fornire giustificazioni oggettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri.

56) Nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza è importante che tali autorità siano in grado di confrontare le informazioni tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla loro vigilanza. I modelli interni parziali e completi consentono di rilevare in modo migliore il rischio individuale di un'impresa e la direttiva 2009/138/CE permette alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzarli per stabilire i requisiti patrimoniali senza le limitazioni derivanti dalla formula standard. Le autorità di vigilanza beneficerebbero anche dell'accesso a stime dei requisiti patrimoniali di solvibilità determinate in base alla formula standard al fine di effettuare raffronti tra le imprese e raffronti per una determinata impresa nel corso del tempo. Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno completo o parziale dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alle rispettive autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente alla formula standard. Tale stima dovrebbe rispecchiare adeguatamente i metodi e le ipotesi sottese alla formula standard per facilitare un'adeguata valutazione da parte della vigilanza. Al fine di evitare oneri eccessivi a carico delle imprese all'atto della determinazione della stima, è opportuno autorizzarle a ricorrere a informazioni derivate dalle pertinenti semplificazioni della formula standard di cui alla direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati adottati a norma di tale direttiva. Laddove si ricorra a tale metodo semplificato per determinare la stima del requisito patrimoniale di solvibilità, le ipotesi sottese dovrebbero essere chiaramente illustrate in modo convincente alle autorità di vigilanza.

57) La direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno soggetto ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. In caso di applicazione di un modello interno, tale direttiva non impedisce a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di tenere conto dell'effetto di variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità nel proprio modello interno. Dato che il ricorso all'aggiustamento per la volatilità può determinare benefici che vanno oltre un'attenuazione di spread eccessivi sui titoli obbligazionari nel calcolo della migliore stima, tali benefici possono altresì creare distorsioni nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove l'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità sia preso in considerazione nel modello interno. Laddove le autorità di vigilanza consentano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di tenere conto nel loro modello interno dell'effetto di variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità, al fine di evitare tali distorsioni il requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe prevedere una soglia minima al di sotto della quale ci si aspettano benefici sul requisito patrimoniale di solvibilità che vanno oltre l'attenuazione di spread eccessivi sui titoli obbligazionari.

58) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere incentivate a rafforzare la propria resilienza nei confronti di situazioni di crisi. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell'effetto di variazioni di spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità nel loro modello interno, considerando anche l'effetto delle variazioni dello spread di credito sul macroaggiustamento per la volatilità, ciò potrebbe compromettere seriamente qualsiasi incentivo a rafforzare la propria resilienza nei confronti di situazioni di crisi. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero quindi tenere conto di un macroaggiustamento per la volatilità nel loro modello interno.

59) Tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di raccogliere informazioni macroprudenziali pertinenti sulla strategia di investimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, analizzarle insieme ad altre informazioni pertinenti che potrebbero essere disponibili da altre fonti di mercato e integrare una prospettiva macroprudenziale nella loro vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Ciò potrebbe comprendere la vigilanza sui rischi legati a specifici cicli di credito, a recessioni economiche e al comportamento collettivo o gregario negli investimenti.

60) E' necessario affrontare in modo efficiente il deterioramento delle situazioni finanziarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o le violazioni di obblighi regolamentari da parte di tali imprese e prevenire l'aggravarsi dei problemi. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto avere il potere di imporre misure preventive. Tali poteri preventivi dovrebbero tuttavia essere coerenti con la scala di intervento e i poteri di vigilanza già previsti dalla direttiva 2009/138/CE per circostanze analoghe, compresi i poteri di vigilanza previsti dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 36 di tale direttiva. Tali poteri preventivi non dovrebbero peraltro portare all'introduzione di un nuovo elemento di attivazione predefinito che dia luogo a un intervento se è soddisfatto il requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, di tale direttiva. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare ogni situazione individualmente e decidere in merito alla necessità di misure preventive sulla base delle circostanze, della situazione dell'impresa e del loro giudizio di vigilanza.

61) La direttiva 2009/138/CE prevede il riconoscimento reciproco e l'esecuzione in tutti gli Stati membri delle decisioni relative al risanamento o alla liquidazione di imprese di assicurazione. Tale direttiva garantisce che tutte le attività e le passività dell'impresa, a prescindere dal paese in cui si trovano, siano gestite in un'unica procedura nello Stato membro di origine e che ai creditori negli Stati membri ospitanti sia riservato lo stesso trattamento dei creditori nello Stato membro di origine. Ai fini di una risoluzione efficace, le disposizioni in materia di risanamento e liquidazione stabilite nella direttiva 2009/138/CE si dovrebbero applicare nel caso di utilizzo degli strumenti di risoluzione, sia quando sono applicati a imprese di assicurazione e di riassicurazione sia quando sono applicati ad altri soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regime di risoluzione. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

62) La direttiva 2009/138/CE prevede un'estensione del periodo ammesso per il risanamento in caso di violazione del requisito patrimoniale di solvibilità ove l'EIOPA abbia dichiarato l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. Tali dichiarazioni possono essere formulate a seguito di richieste da parte delle autorità nazionali di vigilanza, che sono tenute a consultare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), se del caso, prima di presentare la richiesta. La consultazione del CERS in modo decentralizzato da parte delle autorità nazionali di vigilanza è meno efficiente di una consultazione del CERS in modo centralizzato da parte dell'EIOPA. Al fine di garantire un processo efficiente, dovrebbe essere l'EIOPA, e non le autorità nazionali di vigilanza, a consultare il CERS prima di dichiarare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse, laddove la natura della situazione consenta tale consultazione preliminare.

63) La direttiva 2009/138/CE prescrive alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di informare immediatamente l'autorità di vigilanza interessata qualora rilevino un'inosservanza, o un rischio di inosservanza nei successivi tre mesi, del requisito patrimoniale minimo. Tuttavia tale direttiva non specifica quando l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o il rischio di inosservanza dello stesso nei successivi tre mesi possono essere rilevati e le imprese potrebbero ritardare l'informazione delle autorità di vigilanza fino alla fine del trimestre pertinente, quando avviene il calcolo del requisito patrimoniale minimo che deve essere comunicato formalmente all'autorità di vigilanza. Al fine di garantire che le autorità di vigilanza ricevano informazioni tempestive e siano in grado di adottare le misure necessarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a informare immediatamente le autorità di vigilanza dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o di un rischio di inosservanza dello stesso anche quando tale circostanza sia stata rilevata sulla base di stime o calcoli tra due date dei calcoli ufficiali del requisito patrimoniale minimo, nel trimestre pertinente.

64) La tutela degli interessi degli assicurati è un obiettivo generale del quadro prudenziale che dovrebbe essere perseguito dalle autorità di vigilanza in ogni fase della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, anche nei casi di violazioni o probabili violazioni dei requisiti da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che potrebbero dar luogo alla revoca dell'autorizzazione. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito prima e dopo la revoca dell'autorizzazione e si dovrebbero prendere in considerazione le implicazioni giuridiche per gli assicurati che potrebbero derivare da tale revoca.

65) Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di strumenti per prevenire il concretizzarsi di rischi per la stabilità finanziaria nei mercati assicurativi, limitare i comportamenti prociclici da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e attenuare gli effetti di ricaduta negativi nel contesto del sistema finanziario e dell'economia reale.

66) Le recenti crisi economiche e finanziarie, in particolare la crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che una sana gestione della liquidità da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione può prevenire i rischi per la stabilità del sistema finanziario. Per tale motivo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a rafforzare la gestione e la pianificazione della liquidità, in particolare nel contesto di situazioni avverse che incidono su una parte significativa o sulla totalità del mercato assicurativo e riassicurativo.

67) Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione con profili particolarmente vulnerabili, come quelle che hanno passività liquide, detengono attività non liquide, o con vulnerabilità in termini di liquidità, che possono incidere sulla stabilità finanziaria complessiva non pongono rimedio in maniera adeguata alla situazione, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero poter intervenire per rafforzare la liquidità di tali imprese.

68) Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre dei poteri necessari per preservare la solvibilità di determinate imprese di assicurazione o di riassicurazione in situazioni eccezionali, quali eventi economici o di mercato avversi che incidono su una parte significativa o sulla totalità del mercato assicurativo e riassicurativo, al fine di tutelare i contraenti e preservare la stabilità finanziaria. Tali poteri dovrebbero comprendere la possibilità di limitare o sospendere le distribuzioni agli azionisti e ad altri creditori subordinati di una determinata impresa di assicurazione o di riassicurazione prima che si verifichi un'effettiva violazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tali poteri dovrebbero essere applicati caso per caso, rispettare criteri comuni basati sul rischio e non compromettere il funzionamento del mercato interno.

69) Dato che la restrizione o la sospensione della distribuzione dei dividendi e di altri bonus inciderebbe, anche temporaneamente, sui diritti di azionisti e altri creditori subordinati, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere debitamente conto dei principi di proporzionalità e di necessità quando adottano tali misure. Le autorità di vigilanza dovrebbero altresì garantire che nessuna delle misure adottate comporti effetti negativi sproporzionati sulla totalità o su parti del sistema finanziario in altri Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. In particolare le autorità di vigilanza dovrebbero limitare le distribuzioni di capitale all'interno di un gruppo assicurativo e riassicurativo soltanto in circostanze eccezionali e se debitamente giustificato per preservare la stabilità del mercato assicurativo e riassicurativo e del sistema finanziario nel suo complesso.

70) In circostanze eccezionali, le imprese di assicurazione possono essere soggette a rischi significativi di liquidità. Pertanto, le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di sospendere temporaneamente i diritti di riscatto sui contratti di assicurazione vita delle imprese interessate da rischi significativi di liquidità per un breve periodo e unicamente come misura di ultima istanza. Tale misura eccezionale dovrebbe essere utilizzata al fine di preservare la tutela collettiva dei contraenti, vale a dire la tutela di tutti i contraenti, compresi quelli che potrebbero essere indirettamente interessati da detti rischi.

71) I recenti dissesti di imprese di assicurazione e di riassicurazione che operano a livello transfrontaliero hanno sottolineato la necessità di una migliore informazione delle autorità di vigilanza in merito alle attività svolte da tali imprese. Di conseguenza le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a notificare all'autorità di vigilanza del loro Stato membro di origine qualsiasi variazione sostanziale che incida sul loro profilo di rischio in relazione alle loro attività assicurative transfrontaliere in corso e tali informazioni dovrebbero essere condivise con le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.

72) Ai sensi della direttiva 2009/138/CE, l'EIOPA ha il potere di creare e coordinare piattaforme di collaborazione per migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sul diritto di stabilimento. Tuttavia, in ragione della complessità delle questioni di vigilanza trattate nel contesto di tali piattaforme, in diversi casi le autorità di vigilanza non riescono a raggiungere un parere comune su come affrontare le questioni relative a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera su base transfrontaliera. Nel caso in cui le autorità di vigilanza coinvolte nelle piattaforme di collaborazione non riescano a giungere a un accordo in merito a questioni relative a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera su base transfrontaliera, l'EIOPA dovrebbe avere il potere di risolvere tale controversia conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

73) E' opportuno rafforzare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine che ha rilasciato l'autorizzazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui tale impresa svolge attività mediante lo stabilimento di succursali o la prestazione di servizi, al fine di prevenire meglio problemi potenziali che incidono sui diritti dei consumatori nonché di rafforzare la tutela dei contraenti in tutta l'Unione. Tale cooperazione rafforzata è particolarmente importante in presenza di attività transfrontaliere significative e dovrebbe aumentare la trasparenza e il regolare scambio obbligatorio di informazioni tra le autorità di vigilanza interessate. Tale scambio dovrebbe essere sufficientemente informativo e includere tutte le informazioni pertinenti provenienti dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, in particolare per quanto concerne l'esito della procedura di riesame da parte dell'autorità di vigilanza relativa all'attività transfrontaliera e alla situazione finanziaria dell'impresa. Al fine di garantire un accesso agevole ai dati di vigilanza disponibili, alle relazioni sulla procedura di riesame da parte dell'autorità di vigilanza e ad altre informazioni pertinenti in relazione alle imprese che svolgono attività transfrontaliere significative, nonché di assicurarne lo scambio efficace, e tenendo conto della necessità di limitare gli oneri amministrativi, dovrebbero essere utilizzati strumenti digitali per la condivisione delle informazioni. Tali informazioni potrebbero pertanto essere convogliate attraverso gli strumenti di collaborazione digitale esistenti predisposti dall'EIOPA.

74) Quando nutre gravi preoccupazioni in merito alla solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative nel suo territorio, l'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante dovrebbe avere il potere di richiedere lo svolgimento di un'ispezione in loco congiunta con l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, in presenza di un'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dovrebbe coordinare l'ispezione in loco congiunta e invitare tutte le pertinenti autorità nazionali di vigilanza nonché l'EIOPA. Tutte le autorità di vigilanza interessate dovrebbero concordare gli obiettivi dell'ispezione in loco prima della sua esecuzione. Entro la fine dell'ispezione dovrebbero anche formarsi un'opinione condivisa sulle necessarie misure di vigilanza da adottare. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dovrebbe informare tutte le autorità di vigilanza interessate in merito al seguito dato all'ispezione in loco. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo rispetto alla necessità di effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'EIOPA dovrebbe avere il potere di risolvere tale controversia conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

75) Ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione o di riassicurazione non sono tenute a fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti informazioni sull'esercizio della loro attività. Tali informazioni possono essere ottenute soltanto facendone richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Tuttavia, tale approccio non garantisce l'accesso alle informazioni entro un periodo ragionevole. Di conseguenza le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti dovrebbero avere il potere di richiedere direttamente informazioni alle imprese di assicurazione o di riassicurazione qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisca le informazioni in maniera tempestiva. Tale potere non dovrebbe impedire la trasmissione volontaria di informazioni da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione alle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti.

76) Per essere identificata come società di partecipazione assicurativa, un'impresa madre deve in particolare avere come propria attività principale l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in imprese figlie, se queste sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi. Attualmente le autorità di vigilanza seguono diverse interpretazioni del significato di «esclusivamente o principalmente» in questo contesto. E' pertanto opportuno modificare e chiarire la definizione di società di partecipazione assicurativa, tenendo conto di modifiche analoghe alla definizione di società di partecipazione finanziaria di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per il settore bancario. In particolare, affinché un'impresa possa essere classificata come società di partecipazione assicurativa, la sua attività principale dovrebbe riguardare l'acquisizione e la detenzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione, la prestazione di servizi ausiliari a imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o l'esercizio di altre attività finanziarie non regolamentate. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di concludere che tale criterio è soddisfatto indipendentemente dalla finalità o dall'oggetto sociale dichiarato dell'impresa.

77) In alcuni casi, all'interno di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE, le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie situate in un paese terzo sono detenute tramite una società di partecipazione intermedia non regolamentata. Anche se tale società di partecipazione intermedia non regolamentata non ha alcuna impresa figlia di assicurazione o riassicurazione avente sede nell'Unione, è importante che possa essere trattata in modo analogo a una società di partecipazione assicurativa o a una società di partecipazione finanziaria mista ed essere inclusa nei calcoli della solvibilità del gruppo. E' pertanto opportuno introdurre una definizione di società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi per consentire ai gruppi di tenere conto delle imprese partecipate di paesi terzi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

78) In alcuni casi diverse imprese di assicurazione e di riassicurazione formano un gruppo di fatto e si comportano di conseguenza, sebbene non soddisfino la definizione di gruppo di cui all'articolo 212 della direttiva 2009/138/CE. Di conseguenza il titolo III di tale direttiva non si applica a tali imprese di assicurazione e di riassicurazione. In questi casi, in particolare per i gruppi orizzontali senza legami di capitale tra le diverse imprese, le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero avere il potere di constatare l'esistenza di un gruppo. Si dovrebbero altresì prevedere criteri oggettivi per giungere a tale constatazione. In assenza di modifiche delle specificità dei gruppi, si prevede che i gruppi già soggetti alla vigilanza di gruppo continueranno a esservi soggetti.

79) I gruppi assicurativi e riassicurativi sono liberi di prendere decisioni in merito a disposizioni interne specifiche, alla distribuzione dei compiti e alla struttura organizzativa all'interno del gruppo secondo quanto ritengano opportuno per assicurare la conformità alla direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, in alcuni casi, tali disposizioni e strutture organizzative possono compromettere l'efficacia della vigilanza di gruppo. Di conseguenza le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero avere il potere, in circostanze eccezionali e previa consultazione dell'EIOPA e delle altre autorità di vigilanza interessate, di richiedere modifiche di tali disposizioni o strutture organizzative. Le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero giustificare debitamente le loro decisioni e spiegare perché le disposizioni o le strutture esistenti ostacolano e compromettono l'efficacia della vigilanza di gruppo.

80) Le autorità di vigilanza del gruppo potrebbero decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza di gruppo, in particolare quando tale impresa è ritenuta di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo. L'EIOPA ha riscontrato l'esistenza di interpretazioni divergenti in merito al criterio di interesse trascurabile e ha rilevato che, in taluni casi, tali esclusioni portano a rinunce complete alla vigilanza di gruppo o alla vigilanza a livello di un'impresa madre intermedia. E' quindi necessario chiarire che le decisioni di esclusione che porterebbero a rinunce complete alla vigilanza di gruppo o alla vigilanza a livello di un'impresa madre intermedia dovrebbero essere prese soltanto in circostanze molto eccezionali e che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero consultare l'EIOPA prima di prendere tali decisioni. Si dovrebbero introdurre altresì criteri affinché vi sia una maggiore chiarezza in merito a ciò che dovrebbe essere considerato un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo.

81) Le decisioni di non includere un'impresa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo possono basarsi su varie disposizioni della direttiva 2009/138/CE. Le modifiche dell'articolo 214, paragrafo 2, di tale direttiva volte a specificare il concetto di «interesse trascurabile» non dovrebbero pertanto incidere sulla possibile base esistente per prendere decisioni di esclusione dalla vigilanza di gruppo a norma della lettera c) di tale paragrafo, laddove lo Stato membro abbia recepito l'articolo 214 di tale direttiva in modo tale da consentire l'esclusione dell'impresa capogruppo qualora quest'ultima abbia tutte le seguenti caratteristiche: rimane soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza conformemente al diritto di tale Stato membro, non detiene l'autorizzazione per svolgere attività di assicurazione o riassicurazione, non presta servizi ausiliari alle imprese figlie di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, dispone di regolamenti interni che precludono espressamente l'impresa dal condurre il coordinamento centrale delle sue imprese figlie di assicurazione o di riassicurazione conformemente al diritto dello Stato membro, limitando strettamente l'ambito delle attività dell'impresa, ed esiste un'entità intermedia stabilita nel territorio di uno Stato membro che gestisce attivamente le imprese figlie di assicurazione o di riassicurazione del gruppo.

82) Manca chiarezza in merito ai tipi di imprese nei confronti delle quali il metodo 2, ossia un metodo della deduzione e dell'aggregazione quale definito nella direttiva 2009/138/CE, può essere applicato nel calcolo della solvibilità di gruppo e tale circostanza va a scapito della parità di condizioni. Di conseguenza occorre specificare chiaramente quali imprese possono essere incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo utilizzando il metodo 2. Il metodo 2 dovrebbe applicarsi soltanto alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, alle imprese appartenenti ad altri settori finanziari, alle società di partecipazione finanziaria mista, alle società di partecipazione assicurativa e ad altre imprese madri la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi.

83) In taluni gruppi assicurativi o riassicurativi, un'impresa madre intermedia diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo acquisisce e detiene partecipazioni in imprese figlie, se queste sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi. In base alle norme vigenti, se non detengono una partecipazione in almeno un'impresa figlia di assicurazione o di riassicurazione avente sede nell'Unione, tali imprese madri intermedie non sono trattate come società di partecipazione assicurativa ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, sebbene la natura dei loro rischi sia molto simile. E' pertanto opportuno modificare le norme affinché tali società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi siano trattate alla stessa stregua delle società di partecipazione assicurativa ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo.

84) La direttiva 2009/138/CE e il regolamento delegato (UE) 2015/35 prevedono quattro metodi di inclusione, nel calcolo della solvibilità di gruppo, delle imprese appartenenti ad altri settori finanziari, compresi i metodi 1 e 2 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Tale circostanza determina approcci di vigilanza incoerenti e disparità di condizioni, oltre a generare un'indebita complessità. Di conseguenza si dovrebbero semplificare le norme affinché le imprese appartenenti ad altri settori finanziari contribuiscano sempre alla solvibilità di gruppo utilizzando le norme settoriali pertinenti per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali. Tali fondi propri e requisiti patrimoniali dovrebbero essere semplicemente aggregati a quelli della parte assicurativa e riassicurativa del gruppo.

85) Ai sensi delle norme in vigore, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti dispongono di possibilità limitate per ricorrere a calcoli semplificati ai fini della determinazione della loro solvibilità di gruppo quando si impiega il metodo 1, ossia il metodo basato sul bilancio consolidato. Tale circostanza genera un onere sproporzionato, in particolare quando i gruppi detengono partecipazioni in imprese partecipate che presentano dimensioni molto piccole. Previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, le imprese partecipanti dovrebbero pertanto essere autorizzate a integrare nella loro solvibilità di gruppo le imprese partecipate le cui dimensioni sono irrilevanti utilizzando metodi semplificati.

86) Non è chiaro come il concetto di gravame, che dovrebbe essere preso in considerazione quando si classificano elementi dei fondi propri in livelli, si applichi alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista che non annoverano contraenti e beneficiari tra i loro clienti diretti. Si dovrebbero pertanto introdurre criteri minimi per consentire l'individuazione di casi nei quali un elemento dei fondi propri emesso da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista è libero da gravami.

87) L'ambito delle imprese da prendere in considerazione per il calcolo della soglia minima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo dovrebbe essere coerente con l'ambito delle imprese che contribuiscono ai fondi propri ammissibili disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Nel calcolare tale soglia si dovrebbero pertanto prendere in considerazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi incluse attraverso il metodo 1.

88) La formula per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo potrebbe portare a situazioni in cui tale minimo è vicino, o addirittura corrispondente, al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Se, in tali casi, un gruppo non rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo ma soddisfa comunque il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati, le autorità di vigilanza dovrebbero avvalersi dei poteri di cui dispongono solo in caso di mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

89) Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero essere trattate come imprese di assicurazione o di riassicurazione. Ciò implica il calcolo dei requisiti patrimoniali nozionali per tali imprese. Tuttavia tali calcoli non dovrebbero mai implicare che le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista siano tenute a rispettare tali requisiti patrimoniali nozionali a livello individuale.

90) Non esiste alcuna disposizione legale che specifichi come calcolare la solvibilità di gruppo quando si ricorre a una combinazione del metodo 1 e del metodo 2. Tale circostanza determina prassi incoerenti e incertezze, in particolare in relazione alle modalità di calcolo del contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione incluse attraverso il metodo 2. Di conseguenza dovrebbero essere chiarite le modalità di calcolo della solvibilità di gruppo quando viene utilizzata una combinazione di metodi. A tal fine, nel calcolo della solvibilità di gruppo non si dovrebbe ignorare alcun rischio sostanziale derivante da tali imprese. Tuttavia, al fine di evitare aumenti significativi dei requisiti patrimoniali e di preservare condizioni di parità per i gruppi assicurativi o riassicurativi a livello mondiale, occorre chiarire che, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, a tali partecipazioni non deve essere applicato alcun fabbisogno di capitale per il rischio azionario. Per lo stesso motivo, il fabbisogno di capitale per il rischio valutario dovrebbe essere applicato soltanto al valore delle partecipazioni in eccesso rispetto ai requisiti patrimoniali di solvibilità di tali imprese partecipate. Alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti dovrebbe essere consentito di tenere conto della diversificazione tra tale rischio valutario e altri rischi alla base del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

91) Attualmente le autorità di vigilanza del gruppo possono stabilire soglie al di sopra delle quali la concentrazione del rischio e le operazioni infragruppo sono considerate significative sulla base dei requisiti patrimoniali di solvibilità, delle riserve tecniche o di entrambi. Tuttavia anche altri criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio, ad esempio i fondi propri ammissibili, potrebbero essere adeguati per fissare tali soglie. Le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero pertanto disporre di maggiore flessibilità nel definire un'operazione infragruppo significativa o una concentrazione significativa dei rischi.

92) Le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese madri di gruppi assicurativi o riassicurativi. In tal caso l'applicazione della vigilanza di gruppo è richiesta sulla base della situazione consolidata di tali società di partecipazione. Dato che le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate da tali società di partecipazione non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei requisiti in materia di vigilanza di gruppo, è necessario assicurare che le autorità di vigilanza del gruppo dispongano di poteri di vigilanza e di esecuzione adeguati per garantire il rispetto della direttiva 2009/138/CE da parte dei gruppi. Di conseguenza, analogamente alle modifiche relative alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) per gli enti creditizi e finanziari, le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero disporre di una serie minima di poteri sulle società di partecipazione, compresi i poteri generali di vigilanza applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della vigilanza di gruppo.

93) Ai fini della tutela dei contraenti, tutti i gruppi assicurativi che operano nell'Unione, indipendentemente dall'ubicazione della sede della loro impresa capogruppo, dovrebbero essere trattati allo stesso modo nell'applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi del titolo III della direttiva 2009/138/CE. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno parte di un gruppo la cui impresa madre ha sede in un paese terzo che non è considerato equivalente o temporaneamente equivalente ai sensi dell'articolo 260 di tale direttiva, l'esercizio della vigilanza di gruppo è più difficile. Le autorità di vigilanza del gruppo potrebbero decidere di applicare a detti gruppi i cosiddetti «altri metodi» conformemente all'articolo 262 di tale direttiva. Tuttavia tali metodi non sono chiaramente definiti e gli obiettivi che tali altri metodi dovrebbero conseguire non sono certi. Se non affrontata, la questione potrebbe produrre effetti indesiderati sulla parità di condizioni tra i gruppi la cui impresa capogruppo ha sede nell'Unione e i gruppi la cui impresa capogruppo ha sede in un paese terzo non equivalente. Di conseguenza si dovrebbe specificare ulteriormente la finalità di tali altri metodi, includendo una serie minima di misure che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero prendere in considerazione. In particolare, tali metodi dovrebbero garantire lo stesso livello di tutela per tutti i contraenti di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell'Unione, indipendentemente dall'ubicazione della sede dell'impresa capogruppo del gruppo cui appartengono tali imprese di assicurazione o di riassicurazione.

94) Il regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione (17) ha introdotto un trattamento preferenziale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, che mira anch'esso a riflettere il minor rischio degli investimenti su un orizzonte temporale più lungo, ma è di uso molto limitato nell'Unione, è soggetto a criteri più severi rispetto a quelli applicabili agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Di conseguenza la nuova categoria prudenziale di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale sembra ovviare alla necessità dell'esistente sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata. Dato che non è necessario mantenere due trattamenti preferenziali distinti aventi il medesimo obiettivo di premiare gli investimenti a lungo termine, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata dovrebbe essere eliminato. Tuttavia, al fine di evitare una situazione nella quale tale eliminazione porti a effetti negativi, dovrebbe essere prevista una clausola grandfathering per gli assicuratori che attualmente applicano il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata.

95) Il conseguimento delle ambizioni ambientali e climatiche stabilite dal Green Deal europeo richiede l'indirizzamento di quantità notevoli di investimenti dal settore privato, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, verso investimenti sostenibili. Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE in materia di requisiti patrimoniali non dovrebbero ostacolare gli investimenti sostenibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ma dovrebbero rispecchiare pienamente il rischio degli investimenti in attività dannose per l'ambiente. Pertanto, vi è la necessità di valutare se le prove disponibili in merito ai differenziali di rischio tra investimenti dannosi per l'ambiente o la società e altri investimenti siano sufficienti a giustificare un trattamento prudenziale differenziato. Al fine di garantire una valutazione adeguata delle prove pertinenti, l'EIOPA dovrebbe monitorare e presentare una relazione entro il 1° marzo 2025 in merito alle prove relative al profilo di rischio degli investimenti dannosi per l'ambiente o la società. Se del caso, la relazione dell'EIOPA dovrebbe fornire consigli sulle modifiche da apportare alla direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale direttiva. L'EIOPA dovrebbe poter anche esaminare se sia opportuno che taluni rischi ambientali, diversi dai rischi legati ai cambiamenti climatici, siano presi in considerazione e le rispettive modalità per farlo. Se ad esempio una prova suggerisce l'opportunità di procedere in tal senso, l'EIOPA potrebbe analizzare la necessità di estendere ad altri rischi ambientali le analisi degli scenari introdotte dalla presente direttiva nel contesto dei rischi legati ai cambiamenti climatici.

96) I cambiamenti climatici stanno incidendo sulla frequenza e sulla gravità delle catastrofi naturali, ed entrambe sono suscettibili di aumentare ulteriormente in ragione del degrado ambientale e dell'inquinamento. Tale circostanza potrebbe altresì modificare l'esposizione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al rischio di catastrofi naturali e rendere non validi i parametri standard per il rischio di catastrofi naturali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2015/35. Al fine di garantire che non vi sia una discrepanza persistente tra i parametri standard per il rischio di catastrofi naturali e l'esposizione effettiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a tali rischi, l'EIOPA dovrebbe riesaminare regolarmente la portata del modulo sul rischio di catastrofi naturali e le calibrazioni dei suoi parametri standard. A tal fine l'EIOPA dovrebbe prendere in considerazione le prove più recenti disponibili della scienza del clima e, laddove si riscontrino discrepanze, dovrebbe presentare un parere alla Commissione di conseguenza.

97) Gli obblighi di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 12, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere modificati per garantire la coerenza con il quadro bancario e parità di condizioni nel trattamento delle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro. A tal fine, dovrebbe essere introdotto un regime di grandfathering per tali esposizioni destinato a esentare le esposizioni in questione dai fabbisogni di capitale per il rischio di spread e per il rischio di concentrazione del mercato, a condizione che le esposizioni siano state sostenute prima del 1° gennaio 2023.

98) In taluni casi i gruppi assicurativi o riassicurativi fanno marcatamente affidamento sul ricorso alla misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio e alla misura transitoria sulle riserve tecniche. Tale affidamento potrebbe determinare una rappresentazione errata della solvibilità effettiva del gruppo. Di conseguenza i gruppi assicurativi o riassicurativi dovrebbero essere tenuti a comunicare l'impatto sulla loro solvibilità dell'ipotesi che i fondi propri derivanti da tali misure transitorie non siano disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Le autorità di vigilanza dovrebbero altresì avere il potere di adottare misure adeguate in maniera da fare sì che il ricorso alle misure rispecchi adeguatamente la situazione finanziaria del gruppo. Tali misure non dovrebbero tuttavia pregiudicare il ricorso, da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione collegate, a tali misure transitorie nel calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità individuale.

99) La direttiva 2009/138/CE prevede misure transitorie per i tassi d'interesse privi di rischio e per le riserve tecniche che sono soggetti ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza e che si applicano ai contratti che danno origine a obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione conclusi prima del 2016. Sebbene le misure transitorie siano intese a incoraggiare le imprese a conformarsi a tale direttiva il più velocemente possibile, è probabile che l'applicazione di misure transitorie approvate per la prima volta molto dopo il 2016 rallenti il percorso verso la conformità rispetto a tale direttiva. La suddetta approvazione del ricorso a tali misure transitorie dovrebbe pertanto essere limitata ai casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diventa per la prima volta soggetta alle norme della direttiva 2009/138/CE o in cui un'impresa ha accettato un portafoglio di contratti di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa cedente aveva applicato una misura transitoria rispetto agli obblighi relativi a tale portafoglio prima del trasferimento.

100) Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e di integrare taluni aspetti tecnici di dettaglio della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguarda i criteri per individuare le imprese e i gruppi piccoli e non complessi, il trattamento del rischio posto dalle cripto-attività nel sottomodulo del rischio di mercato, i chiarimenti riguardanti gli investimenti a lungo termine, i criteri per la trasmissione di informazioni di vigilanza limitate per le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, la valutazione deterministica prudente della migliore stima, l'applicazione del metodo semplificato ai fini del calcolo della solvibilità del gruppo, le informazioni da includere nella relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza nonché la proroga dei termini per la presentazione di informazioni in circostanze eccezionali. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

101) Per garantire l'applicazione armonizzata della presente direttiva, è opportuno che l'EIOPA elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i fattori che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione al fine di individuare la relazione tra diverse imprese che potrebbero fare parte di un gruppo. La Commissione dovrebbe integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EIOPA mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. E' opportuno altresì conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'EIOPA riguardo ad alcuni elementi metodologici specifici relativi alla valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita, mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

102) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fornire incentivi agli assicuratori affinché contribuiscano al finanziamento sostenibile a lungo termine dell'economia, migliorare la sensibilità al rischio, attenuare l'eccessiva volatilità a breve termine della solvibilità degli assicuratori, incrementare la qualità, la coerenza e il coordinamento della vigilanza assicurativa in tutta l'Unione, migliorare la tutela dei contraenti e dei beneficiari e affrontare meglio il potenziale accumulo di rischi sistemici nel settore assicurativo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

103) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. Dato che la direttiva 2009/138/CE contiene diverse disposizioni che riguardano le specificità di determinati Stati membri, laddove riguardano specificamente il Regno Unito, tali disposizioni sono diventate obsolete e dovrebbero quindi essere eliminate.

104) Le calibrazioni utilizzate per gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione si basano spesso su dati fortemente influenzati dall'inclusione di dati provenienti dal mercato del Regno Unito. Pertanto, tutte le calibrazioni immesse per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo dovrebbero essere riesaminate per determinare se dipendano indebitamente dai dati provenienti dal mercato del Regno Unito e, se del caso, tali dati dovrebbero essere eliminati dalle pertinenti serie di dati, a meno che non vi siano altri dati disponibili.

105) E' opportuno garantire che il trattamento prudenziale degli investimenti in cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), rispecchi adeguatamente i rischi effettivi e che i requisiti patrimoniali associati a tali investimenti siano orientati al rischio. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare l'adeguatezza delle calibrazioni esistenti per gli investimenti in cartolarizzazioni stabilite negli atti delegati adottati a norma della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto dei dati di mercato disponibili, e la loro coerenza con i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in altri titoli a reddito fisso. Sulla base di tale valutazione, e ove opportuno, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di modificare l'atto delegato che stabilisce i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in cartolarizzazioni. Tali modifiche, che dovrebbero essere basate sul rischio e su elementi concreti, potrebbero includere l'introduzione di una serie più granulare di fattori di rischio in funzione della classificazione dei segmenti di cartolarizzazione o che differenziano i diversi tipi di cartolarizzazioni non STS in funzione dei loro rischi.

106) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 275 del 18.7.2022.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 novembre 2024.

(3)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).

(4)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

(5)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).

(6)

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019).

(7)

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022).

(8)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(9)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(10)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(11)

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003).

(12)

Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015).

(13)

GU L 123 del 12.5.2016.

(14)

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010).

(15)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

(16)

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019).

(17)

Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019).

Art. 1

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) il tipo di assicurazione malattia a lungo termine, non rescindibile, praticata attualmente in Irlanda;»

;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati dell'impresa non supera i 15 000 000 EUR;

b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 50 000 000 EUR;

c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 50 000 000 EUR;»

;

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'assistenza è effettuata in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale quando l'incidente o il guasto meccanico avvengono sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia o in paesi confinanti;»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia non si applica se il beneficiario è membro dell'organismo che fornisce la garanzia e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base a un accordo di reciprocità.»

;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

4) all'articolo 8, il punto 3) è soppresso;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) al punto 7), la lettera b) è soppressa;

b) sono inseriti i punti seguenti:

«10 bis) "impresa piccola e non complessa", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29 bis ed è stata classificata come tale conformemente all'articolo 29 ter;

10 ter) "gruppo piccolo e non complesso", un gruppo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 213 bis ed è stato classificato come tale dall'autorità di vigilanza del gruppo a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo;

10 quater) "revisore legale", un revisore legale ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

10 quinquies) "impresa di revisione contabile", un'impresa di revisione contabile ai sensi dell'articolo 2, punto 3), della direttiva 2006/43/CE;

__________________

(*1) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006).»;"

c) i punti 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:

«15) "impresa madre", un'impresa madre di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o un'impresa che le autorità di vigilanza considerano impresa madre ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, o dell'articolo 214, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva;

16) "impresa figlia", un'impresa figlia di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie, o un'impresa che le autorità di vigilanza considerano impresa figlia ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, o dell'articolo 214, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva;

__________________

(*2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).»;"

d) al punto 18), i termini «articolo 1 della direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE»;

e) il punto 19) è sostituito dal seguente:

«19) "operazione infragruppo", un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista si affida, direttamente o indirettamente, ad altre imprese nell'ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare a un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;»

;

f) il punto 22) è così modificato:

i) alla lettera a), i termini «articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

__________________

(*3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).»;

ii) alla lettera b), punto i), i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;

g) il punto 25) è così modificato:

i) alla lettera a), i termini «articolo 4, paragrafi 1, 5 e 21, rispettivamente, della direttiva 2006/48/CE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 18) e 26), rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

__________________

(*4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).»;

ii) alla lettera c), i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;

h) il punto 27) è così modificato:

i) al primo comma, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE, pari a 13 600 000 EUR;»

ii) al secondo comma, i termini «direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2013/34/UE»;

i) sono aggiunti i punti seguenti:

«41) "impresa regolamentata", un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE o un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;

42) "cripto-attività", cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

43) "misura di proporzionalità", qualsiasi delle misure previste dall'articolo 35, paragrafo 5 bis, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 ter, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 45 bis, paragrafo 5, dall'articolo 51, paragrafo 6, dall'articolo 51 bis, paragrafo 1, dall'articolo 77, paragrafo 8, e dall'articolo 144 bis, paragrafo 4, o qualsiasi misura prevista dagli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, esplicitamente applicabile alle imprese piccole e non complesse in conformità dell'articolo 29 quater;

44) "rischio di sostenibilità", un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività;

45) "fattori di sostenibilità", fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);

__________________

(*5) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023)."

(*6) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019).»;"

6) all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«i) indichino se una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di un'altra impresa regolamentata o di un distributore di prodotti assicurativi è stata respinta o revocata, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.»

;

7) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) gli Stati membri, i paesi terzi e, qualora siano concesse autorizzazioni per svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione e per il suo esercizio a livello di aree geografiche all'interno di paesi terzi, le aree geografiche pertinenti di tali paesi terzi in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata intende operare.»

;

8) all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;

9) l'articolo 25 è così modificato:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità di vigilanza non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi o, in caso di valutazione congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, entro otto mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.»

;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Ciascun rifiuto dell'autorizzazione, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto, è notificato all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). L'EIOPA tiene una banca dati aggiornata contenente tali informazioni e concede l'accesso alla stessa alle autorità di vigilanza.

__________________

(*7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).»;"

10) all'articolo 25 bis, i termini «all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1» sono sostituiti dai termini «all'EIOPA»;

11) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Qualora sia necessario consultare più autorità di vigilanza a norma del paragrafo 1, ogni autorità di vigilanza interessata può, entro un mese dalla data di ricezione, chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa che richiede l'autorizzazione di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa che richiede l'autorizzazione tiene conto delle conclusioni della valutazione congiunta al momento dell'adozione della propria decisione finale.»

;

12) all'articolo 29, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in particolare per quanto riguarda le imprese classificate come imprese piccole e non complesse.

4. Gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottati dalla Commissione tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese piccole e non complesse, l'applicazione della presente direttiva secondo tale principio.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione presentati conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni emanati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, garantiscono, in particolare in relazione alle imprese piccole e non complesse, l'applicazione della direttiva secondo tale principio.

5. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare:

a) i criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, compreso il metodo di calcolo della somma di cui alla lettera a), punto iv), alla lettera b), punto v), e alla lettera c), punto vii);

b) la metodologia da utilizzare per classificare le imprese come imprese piccole e non complesse; e c) le condizioni per concedere o revocare l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza per le misure di proporzionalità che devono essere utilizzate da imprese non classificate come imprese piccole e non complesse di cui all'articolo 29 quinquies.»

;

13) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 29 bis

Criteri per l'individuazione di imprese piccole e non complesse

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese siano classificate come imprese piccole e non complesse, in conformità della procedura di cui all'articolo 29 ter, se, per i due esercizi consecutivi immediatamente precedenti a tale classificazione, le imprese soddisfano i criteri seguenti:

a) per le imprese che esercitano attività nel settore vita e per le imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vitale cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta meno del 40 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;

ii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 è inferiore a una delle soglie seguenti:

1) 20 000 000 EUR;

2) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati;

iii) le riserve tecniche delle attività nel settore vita di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1 000 000 000 EUR;

iv) la somma dei seguenti elementi non supera il 20 % degli investimenti totali:

1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5;

2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread;

3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;

v) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati;

vi) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato;

b) per le imprese che esercitano attività nel settore non vita e per le imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati e le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano meno del 20 % delle loro riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i) il rapporto combinato (combined ratio) medio per le attività nel settore non vita al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al 100 %;

ii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 14 è inferiore a una delle soglie seguenti:

1) 20 000 000 EUR;

2) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati;

iii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 100 000 000 EUR;

iv) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da 5 a 7, 11, 12, 14 e 15 di cui all'allegato I, parte A, non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività nel settore non vita;

v) la somma degli elementi seguenti non supera il 20 % degli investimenti totali:

1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5;

2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread;

3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;

vi) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati;

vii) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato;

c) per le imprese che esercitano contemporaneamente attività nei settori vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle loro riserve tecniche totali di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;

ii) il rapporto combinato medio per le attività nel settore non vita al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al 100 %;

iii) le riserve tecniche delle attività nel settore vita di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1 000 000 000 EUR;

iv) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 100 000 000 EUR;

v) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 14 è inferiore a una delle soglie seguenti:

1) 20 000 000 EUR;

2) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati;

vi) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nell'allegato I, parte A, rami da 5 a 7, 11, 12, 14 e 15, non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività nel settore non vita;

vii) la somma degli elementi seguenti non supera il 20 % degli investimenti totali:

1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5;

2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread;

3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;

viii) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati;

ix) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato.

I criteri di cui al primo comma, lettera a), punti ii) e v), lettera b), punti ii) e vi), e lettera c), punti v) e viii), non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese o di riassicurazione captive.

In deroga al primo comma, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive sono classificate come imprese piccole e non complesse anche se non soddisfano i criteri di cui al primo comma, a condizione che soddisfino entrambi i criteri seguenti:

a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti:

i) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive;

ii) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

b) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

2. Per le impreseche hanno ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 14 negli ultimi due esercizi, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo è valutato in riferimento all'ultimo esercizio antecedente la classificazione o, se l'autorizzazione è stata ottenuta negli ultimi 12 mesi, al programma di attività di cui all'articolo 23.

3. Le imprese seguenti non sono mai classificate come imprese piccole e non complesse:

a) le imprese che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente ai requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3;

b) le imprese che sono imprese madri di un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2002/87/CE o di un gruppo ai sensi dell'articolo 212 della presente direttiva alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della presente direttiva fatto salvo il caso in cui il gruppo sia classificato come gruppo piccolo e non complesso;

c) le imprese che sono l'impresa madre di un'impresa di cui all'articolo 228, paragrafo 1, lettere da a) a e);

d) le imprese che gestiscono fondi pensione collettivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), quando il valore delle attività dei fondi pensione collettivi supera 1 000 000 000 EUR.

Articolo 29 ter

Processo di classificazione per le imprese che soddisfano i criteri

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che soddisfano i criteri di cui all'articolo 29 bis possano notificarlo all'autorità di vigilanza al fine di essere classificate come imprese piccole e non complesse.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata dall'impresa all'autorità di vigilanza dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare di cui all'articolo 14. La notifica comprende tutti gli elementi seguenti:

a) prove a dimostrazione del rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 29 bis applicabili a tale impresa;

b) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che porterebbe al mancato rispetto di uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 29 bis nei successivi tre anni;

c) l'indicazione delle misure di proporzionalità che l'impresa prevede di attuare, in particolare se intende ricorrere alla semplificazione della migliore stima e se prevede di utilizzare il metodo semplificato per il calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 77, paragrafo 8.

3. L'autorità di vigilanza può opporsi alla classificazione come impresa piccola e non complessa entro due mesi dalla ricezione della notifica completa di cui al paragrafo 1 per motivi esclusivamente connessi a quanto segue:

a) l'inosservanza dei criteri di cui all'articolo 29 bis;

b) l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, valutata senza il ricorso ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater, all'articolo 308 quinquies o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma;

c) l'impresa rappresenta più del 5 % del mercato vita o, se del caso, del mercato non vita conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 1, secondo comma, dello Stato membro di origine dell'impresa.

4. Qualsiasi decisione dell'autorità di vigilanza di opporsi alla classificazione come impresa piccola e non complessa è motivata e comunicata per iscritto all'impresa interessata.

In mancanza di tale decisione, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a partire dalla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 3.

Se, prima della scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 3, l'autorità di vigilanza ha emesso una decisione che conferma il rispetto dei criteri, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a decorrere dalla data di tale decisione.

5. Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza entro i primi sei mesi a decorrere dal 30 gennaio 2027, il periodo di cui al paragrafo 3 è esteso a quattro mesi.

6. Un'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa fino a quando tale classificazione cessa di sussistere conformemente al presente paragrafo.

Se un'impresa piccola e non complessa non soddisfa più uno dei criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza. Se tale inosservanza persiste in maniera continuativa per due anni consecutivi, l'impresa ne informa l'autorità di vigilanza e cessa di essere classificata come impresa piccola e non complessa a partire dall'esercizio successivo.

Se un'impresa che è stata classificata come impresa piccola e non complessa soddisfa uno dei criteri di esclusione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 3, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza e cessa di essere classificata come impresa piccola e non complessa a partire dall'esercizio successivo.

Articolo 29 quater

Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese classificate come imprese piccole e non complesse

1. Gli Stati membri garantiscono chele imprese classificate come imprese piccole e non complesse possano fare uso di tutte le misure di proporzionalità.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza, qualora nutra gravi preoccupazioni in relazione al profilo di rischio di un'impresa classificata come piccola e non complessa, può chiedere all'impresa interessata di astenersi dal ricorrere a una o più misure di proporzionalità, purché la richiesta sia debitamente giustificata per iscritto con riferimento alle preoccupazioni specifiche in relazione al profilo di rischio dell'impresa. Si considera che una grave preoccupazione sussista quando:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi, valutato, se del caso, senza il ricorso ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater, all'articolo 308 quinquies o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma;

b) il sistema di governance dell'impresa non è efficace ai sensi dell'articolo 41; o

c) variazioni sostanziali nel profilo di rischio dell'impresa potrebbero determinare un'inosservanza significativa di uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1.

Articolo 29 quinquies

Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non sono classificate come imprese piccole e non complesse possano fare uso soltanto delle misure di proporzionalità previste dall'articolo 35, paragrafo 5 bis, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 ter, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 77, paragrafo 8, e dall'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché delle misure di proporzionalità previste dagli atti delegati adottati a norma della presente direttiva che sono esplicitamente applicabili alle imprese piccole e non complesse conformemente all'articolo 29 quater e individuate ai fini del presente articolo, previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta una richiesta scritta di approvazione all'autorità di vigilanza. La richiesta comprende:

a) un elenco delle misure di proporzionalità che l'impresa intende utilizzare e i motivi per i quali il loro uso è giustificato in relazione alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) qualsiasi altra informazione rilevante circa il profilo di rischio dell'impresa;

c) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che inciderebbe sul suo profilo di rischio nei successivi tre anni.

2. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità di vigilanza la valuta e informa l'impresa in merito al suo accoglimento o al suo respingimento, nonché alle misure di proporzionalità di cui è stato approvato l'uso. Laddove l'autorità di vigilanza approvi il ricorso a misure di proporzionalità nel rispetto di termini specifici o condizioni specifiche, la decisione di approvazione contiene i motivi di tali termini e condizioni. Una decisione tramite la quale l'autorità di vigilanza si oppone al ricorso a una o più misure di proporzionalità elencate nella richiesta è notificata per iscritto e riporta i motivi che hanno portato a detta decisione. Tali motivi sono legati al profilo di rischio dell'impresa.

3. L'autorità di vigilanza può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione di cui al paragrafo 2. Il periodo di cui a tale paragrafo è sospeso per il periodo compreso tra la data della prima richiesta di informazioni da parte delle autorità di vigilanza e la ricezione di una risposta da parte dell'impresa interessata. Eventuali ulteriori richieste da parte dell'autorità di vigilanza non comportano la sospensione del periodo di valutazione.

4. Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza prima del 31 luglio 2027, il periodo di cui al paragrafo 2 è di quattro mesi.

5. L'approvazione del ricorso a misure di proporzionalità può essere modificata o revocata in qualsiasi momento qualora il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cambi. La decisione dell'autorità di vigilanza di modificare o revocare tale approvazione è motivata ed è comunicata per iscritto all'impresa interessata.

Articolo 29 sexies

Monitoraggio del ricorso a misure di proporzionalità

1. Entro un anno dalla loro classificazione come imprese piccole e non complesse, le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano alle loro autorità di vigilanza informazioni sulle misure di proporzionalità utilizzate nel contesto delle informazioni da fornire a fini di vigilanza di cui all'articolo 35. Qualora intendano modificare l'elenco delle misure di proporzionalità da utilizzare, tali imprese ne informano immediatamente le loro autorità di vigilanza.

2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno uso di misure di proporzionalità a norma dell'articolo 29 quinquies decidano di cessare il ricorso a tali misure, ne informano le rispettive autorità di vigilanza.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure di proporzionalità che corrispondono alle misure esistenti a norma della presente direttiva entro il 28 gennaio 2025 possono continuare ad applicare tali misure senza applicare i requisiti di cui agli articoli 29 ter, 29 quater e 29 quinquies, per un periodo non superiore a quattro esercizi.»

;

14) all'articolo 30, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, del sistema di governance, dello stato di solvibilità, della costituzione di riserve tecniche, delle attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello di Unione.»

;

15) l'articolo 35 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, tenuto conto degli obiettivi della vigilanza di cui agli articoli 27 e 28 e dei principi generali di vigilanza di cui all'articolo 29, in particolare del principio di proporzionalità.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Tenuto conto delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3 e dei principi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza una relazione periodica a fini di vigilanza contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni dell'impresa, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla valutazione per fini di solvibilità, nonché sulla gestione del capitale nel periodo oggetto della relazione.

La frequenza di tale relazione corrisponde a:

a) per le imprese piccole e non complesse ogni tre anni o, se consentito dall'autorità di vigilanza, fino a una volta ogni cinque anni;

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle piccole e non complesse ogni tre anni.

Ai fini del secondo comma, lettera b), se ritenuto necessario, un'autorità di vigilanza può esigere relazioni più frequenti da parte delle imprese sottoposte a vigilanza.»

;

c) i paragrafi 6, 7 e 8 sono soppressi;

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare:

a) le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo;

b) i criteri per la trasmissione di informazioni di vigilanza limitate per le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi di tali tipi specifici di imprese, al fine di garantire un grado appropriato di convergenza delle informazioni di vigilanza.»

;

e) al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione in materia di informazioni periodiche da fornire a fini di vigilanza per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le soglie basate sul rischio che determinano l'attivazione degli obblighi di informativa, ove applicabili, o qualsiasi esenzione dalla presentazione di informazioni specifiche per taluni tipi di imprese quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi di determinati tipi di imprese. L'EIOPA sviluppa soluzioni informatiche, compresi modelli per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e relative istruzioni.»

;

f) il paragrafo 11 è soppresso;

g) è aggiunto il paragrafo seguente:

«12. Entro il 29 gennaio 2027, l'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle potenziali misure, comprese le modifiche legislative, per sviluppare una raccolta di dati integrata destinata a:

a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri di segnalazione nel settore assicurativo e altri settori finanziari;

b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché l'efficienza della condivisione e dell'utilizzo dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente dell'Unione o nazionale; e

c) ridurre i costi di conformità.

L'EIOPA dà la priorità alle informazioni riguardanti i settori degli organismi di investimento collettivo e dei derivati, ma senza limitarsi a tali ambiti.

Nel preparare la relazione di cui al primo comma, l'EIOPA collabora strettamente con le altre autorità europee di vigilanza e la Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, coinvolge le autorità nazionali competenti.»

;

16) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 35 bis

Esenzioni e limitazioni stabilite dalle autorità di vigilanza in relazione alle informazioni quantitative periodiche a fini di vigilanza

1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 4, quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno, le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni periodiche a fini di vigilanza se:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

Tali limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza sono concesse solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota non vita sui premi lordi contabilizzati.

Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese piccole e non complesse.

2. Le autorità di vigilanza interessate possono limitare l'obbligo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e

d) l'impresa è in grado di fornire le informazioni su richiesta.

Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota non vita sui premi lordi contabilizzati.

Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni o esenzioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese piccole e non complesse.

3. Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive sono esentate su base analitica dalla presentazione di informazioni periodiche a fini di vigilanza quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno, purché soddisfino entrambe le condizioni seguenti:

a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti:

i) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive;

ii) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

b) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, nel caso delle imprese classificate come imprese piccole e non complesse le autorità di vigilanza valutano se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno di quanto segue:

a) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;

b) il livello delle concentrazioni di rischi;

c) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;

d) i sistemi e le strutture dell'impresa preposti alla trasmissione delle informazioni a fini di vigilanza e la politica scritta di cui all'articolo 35, paragrafo 5.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, nel caso delle imprese non classificate come imprese piccole e non complesse le autorità di vigilanza valutano se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno del paragrafo 4, lettere da a) a d), e di quanto segue:

a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;

b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;

c) il numero totale dei rami assicurativi vita e non vita per cui l'autorizzazione è concessa;

d) l'idoneità del sistema di governance dell'impresa;

e) il livello dei fondi propri a fronte del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

f) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.

6. Al fine di garantire un'applicazione coerente e omogenea dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in maniera da specificare ulteriormente:

a) i metodi per la determinazione delle quote di mercato di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo;

b) la procedura che le autorità di vigilanza devono seguire per informare le imprese di assicurazione e di riassicurazione in merito a qualsiasi limitazione o esenzione di cui al presente articolo.

Articolo 35 ter

Termini per la presentazione di informazioni

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con frequenza minore, entro 16 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, entro cinque settimane dalla chiusura di ciascun trimestre.

3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza la relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, entro 18 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.»

;

17) all'articolo 36, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il sistema di governance, compresi i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42, e la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2;»

18) l'articolo 37 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica una delle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies e sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) l'impresa non rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità in assenza dell'applicazione della misura transitoria;

ii) l'impresa non ha presentato all'autorità di vigilanza il piano iniziale di transizione entro il termine prescritto di cui all'articolo 308 sexies, secondo comma, o la relazione annuale richiesta di cui al terzo comma del medesimo articolo.»

;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali derivanti rispettivamente dagli scostamenti e dall'inosservanza di cui alle suddette lettere.»

;

19) all'articolo 40 sono aggiunti i commi seguenti:

«I membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione godono sempre di buona reputazione e possiedono collettivamente le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

I membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza non sono stati condannati per reati gravi o ripetuti connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità, perlomeno nei dieci anni precedenti l'anno in cui esercitano o eserciterebbero le loro funzioni nell'impresa.»

;

20) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il sistema di governance è soggetto a un riesame interno periodico. Tale riesame interno comprende una valutazione dell'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e della governance interna dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto una politica che promuove la diversità in seno all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere.

L'EIOPA emana orientamenti sulla nozione di diversità di cui tenere conto per la selezione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione nominino persone diverse per svolgere le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale, di verifica della conformità e di audit interno, e che ciascuna di tali funzioni sia esercitata in modo indipendente dalle altre per evitare conflitti di interessi.

Quando un'impresa è stata classificata come impresa piccola e non complessa, a norma dell'articolo 29 ter, o quando un'impresa ha ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, a norma dell'articolo 29 quinquies, le persone competenti per le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale e di verifica della conformità possono svolgere altresì qualsiasi altra funzione fondamentale diversa dall'audit interno, qualsiasi altra funzione o essere membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i potenziali conflitti di interessi sono gestiti adeguatamente;

b) la combinazione di funzioni o la combinazione di una funzione con la condizione di membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza non compromette la capacità della persona in questione di esercitare le proprie responsabilità.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno, alla remunerazione e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.

Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato. Le imprese piccole e non complesse possono effettuare un riesame meno frequente, almeno ogni cinque anni, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza concluda, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, che è necessario un riesame più frequente.»

;

21) all'articolo 42, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica relativa all'identità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o sono responsabili per altre funzioni fondamentali, unitamente ai motivi delle modifiche e a tutte le informazioni necessarie per valutare se le nuove persone designate per dirigere l'impresa soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano alla loro autorità di vigilanza se una qualsiasi delle persone menzionate al paragrafo 1 non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1 o è stata sostituita per tale motivo.

4. Se una persona che dirige effettivamente l'impresa o svolge altre funzioni fondamentali non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza hanno il potere di imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rimuovere detta persona da tale incarico.»

;

22) l'articolo 44 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) gestione dei rischi operativi, compresa la cibersicurezza come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8);

__________________

(*8) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019).»;"

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, i loro piani di liquidità tengono conto del ricorso all'aggiustamento per la volatilità e valutano se possono sorgere vincoli di liquidità non coerenti con il ricorso all'aggiustamento per la volatilità.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell'orizzonte a breve, medio e lungo termine nel valutare i rischi di sostenibilità.

Ai fini della valutazione di cui al quinto comma, le autorità di vigilanza fanno in modo che le imprese, nel quadro della loro gestione del rischio, dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine.»

;

b) il paragrafo 2 bis è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

1) la lettera b) è così modificata:

- il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b);»

- il punto iii) è soppresso;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la sensibilità delle loro riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili a variazioni delle condizioni economiche che inciderebbero sullo spread corretto per il rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3.»

;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3, tiene conto dell'aggiustamento per la volatilità.»

;

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 ter. Gli Stati membri fanno in modo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino, monitorandone poi l'attuazione, piani specifici che includano obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, a breve, medio e lungo termine, da fattori di sostenibilità, ivi compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai fattori di sostenibilità, in particolare quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).

Gli obiettivi quantificabili e i processi per affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al primo comma del presente paragrafo prendono in considerazione le ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. Ove l'impresa fornisca informazioni su questioni di sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, i piani di cui al primo comma del presente paragrafo sono coerenti con i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis di detta direttiva e, in particolare, includono azioni relative al modello e alla strategia aziendali dell'impresa che siano coerenti tra i due piani. Se del caso, le metodologie e le ipotesi alla base degli obiettivi, degli impegni e delle decisioni strategiche comunicati dalle imprese al pubblico sono coerenti con le metodologie e le ipotesi incluse nei piani di cui al primo comma del presente paragrafo.

Gli obiettivi, i processi e le azioni volti ad affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al primo comma del presente paragrafo sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di sostenibilità del modello aziendale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3.

2 quater. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) le norme minime e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità;

b) gli elementi da includere nei piani da elaborare in conformità dei paragrafi 2 ter e 2 sexies del presente articolo, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità, nonché le interconnessioni con i requisiti di cui agli articoli 45 e 45 bis;

c) gli approcci di vigilanza in relazione ai piani, agli obiettivi quantificabili e ai processi di cui ai paragrafi 2 ter e 2 sexies;

d) gli elementi dei piani di cui ai paragrafi 2 ter e 2 sexies del presente articolo da comunicare, compresi i pertinenti obiettivi specifici quantificabili, in conformità dell'articolo 51.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2 quinquies. L'impresa comunica annualmente gli obiettivi quantificabili inclusi nei piani di cui ai paragrafi 2 ter e 2 sexies.

2 sexies. Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione sia tenuta a elaborare un piano a livello di gruppo conformemente al paragrafo 2 ter del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le imprese figlie di assicurazione e di riassicurazione incluse in tale piano e rientranti nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), siano esentate dall'elaborazione di un piano a livello individuale conformemente al paragrafo 2 ter del presente articolo.

__________________

(*9) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021).»;"

23) l'articolo 45 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) la considerazione e l'analisi della situazione macroeconomica e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari;

e) su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza, la considerazione e l'analisi:

i) delle preoccupazioni macroprudenziali che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e del fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa di cui alla lettera a);

ii) delle attività dell'impresa che possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e che hanno il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico;

f) la capacità complessiva dell'impresa di assolvere le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.»

;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno gli aspetti seguenti:

a) il livello di tassi di interesse e spread;

b) il livello di indici dei mercati finanziari;

c) l'inflazione;

d) l'interconnessione con altri partecipanti ai mercati finanziari;

e) i cambiamenti climatici, le pandemie, altri eventi di massa e altre catastrofi che possono interessare le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto i), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, come minimo, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti gregari in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale.

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi necessaria ai sensi del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo sia commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla complessità delle attività delle imprese. Gli Stati membri garantiscono che le imprese piccole e non complesse e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, a norma dell'articolo 29 quinquies, non siano obbligate a svolgere l'analisi di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo.»

;

c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, e agli articoli 308 quater e 308 quinquies, o, se del caso, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 111, paragrafo 2 bis, procede alla valutazione di conformità con i requisiti di capitale di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.

A titolo di deroga dal primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di valutazione per il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis non si applica a una valuta per la quale si applica una delle condizioni seguenti:

a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %;

b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 10 %.

2 ter. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende altresì la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosta dalle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.»

;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eseguono la valutazione di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni e senza indugio dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza giunga alla conclusione, sulla base delle circostanze specifiche dell'impresa, che è necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa;

b) l'impresa è un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che soddisfa tutti i criteri seguenti:

i) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

ii) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

L'esenzione dalla valutazione annuale non impedisce all'impresa di individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare i rischi su base continua.»

;

e) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), quando alle autorità diverse dalle autorità di vigilanza è affidato un mandato macroprudenziale, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano le conclusioni delle loro valutazioni macroprudenziali delle valutazioni interne del rischio e della solvibilità di imprese di assicurazione e di riassicurazione, di cui al presente articolo, con gli organismi e le autorità nazionali competenti aventi un mandato macroprudenziale.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza cooperino con qualsiasi organismo e autorità nazionale avente un mandato macroprudenziale al fine di analizzare i risultati e, se del caso, di individuare eventuali preoccupazioni macroprudenziali sulle modalità con cui l'attività delle imprese può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano con l'impresa interessata eventuali preoccupazioni macroprudenziali e i parametri immessi pertinenti per la valutazione.

9. Nel decidere se richiedere una delle analisi di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa figlia inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), l'autorità di vigilanza valuta se una di tali analisi sia effettuata a livello di gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione e tenga conto delle specificità di tale impresa figlia.

Le autorità nazionali di vigilanza notificano annualmente all'EIOPA e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) l'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e l'elenco dei gruppi per i quali richiedono le misure macroprudenziali aggiuntive.

__________________

(*10) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010).»;"

24) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 45 bis

Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici

1. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'impresa interessata valuta altresì se è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici. L'impresa dimostra la rilevanza della propria esposizione ai rischi di cambiamenti climatici nella valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

2. Quando è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici, l'impresa interessata specifica almeno due scenari di cambiamenti climatici a lungo termine, compresi i seguenti:

a) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale rimane inferiore a due gradi Celsius;

b) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale è significativamente superiore a due gradi Celsius.

3. A intervalli regolari la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, contiene un'analisi dell'impatto sull'attività dell'impresa degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine specificati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali intervalli sono commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di cambiamenti climatici inerenti all'attività dell'impresa, ma non superano i tre anni.

4. Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine di cui al paragrafo 2 sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario. Nel riesaminare gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle prestazioni degli strumenti e dei principi utilizzati nei precedenti scenari dei cambiamenti climatici al fine di migliorarne l'efficacia.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, le imprese piccole e non complesse non sono tenute a specificare gli scenari dei cambiamenti climatici né a valutarne l'incidenza sull'attività dell'impresa.»

;

25) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

1. Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dei principi di cui al paragrafo 4 di tale articolo, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare annualmente una relazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria.

La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria consta di due parti, individuate chiaramente e comunicate congiuntamente. La prima parte è costituita da informazioni destinate specificamente a contraenti e beneficiari, mentre la seconda parte è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato.

1 bis. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate a contraenti e beneficiari contiene le informazioni seguenti:

a) una breve descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;

b) una breve descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio dell'impresa, anche in relazione ai rischi di sostenibilità; e

c) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

1 ter. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, tanto per natura quanto per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:

a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;

b) una descrizione del sistema di governance;

c) una descrizione, separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione;

d) una descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio che includa almeno quanto segue:

i) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità;

ii) gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

iii) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevanti per la stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione, informazioni sulla sensibilità ai rischi;

iv) l'opzione di cui all'articolo 304 utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

v) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

vi) l'importo corrispondente a qualsiasi inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolta, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio;

e) un'indicazione che precisi se l'impresa è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici a seguito della valutazione della rilevanza di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, e, se del caso, se ha messo in atto provvedimenti;

f) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE;

g) gli elementi di cui all'articolo 44, paragrafo 2 quater, lettera d).

1 quater. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, la descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), e al paragrafo 1 ter, lettera d), punti i) e ii), del presente articolo riguarda anche l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di obbligazioni e attività dedicate cui l'aggiustamento stesso si applica, nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), e al paragrafo 1 ter, lettera d), punti i) e ii), del presente articolo contiene altresì una dichiarazione che precisa se l'impresa ricorre all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies e, qualora vi ricorra, fornisce le informazioni seguenti:

a) una quantificazione dell'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa;

b) per ciascuna valuta pertinente o, se del caso, per ciascun paese, l'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies e le migliori stime corrispondenti per le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera d), punto i), include un'analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

Per quanto riguarda la comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1 ter, lettera d), punto ii), del presente articolo, vengono indicati separatamente l'importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3, e l'eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all'articolo 37 o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110, accompagnati da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall'autorità di vigilanza interessata.

La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un'indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza.

3. Le imprese di assicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le condizioni seguenti:

a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

b) le obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

4. Le imprese di riassicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le condizioni seguenti:

a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;

b) i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi;

c) i prestiti in essere con l'impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive; e

d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici.

5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di riassicurazione possono scegliere di non pubblicare la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.

6. In deroga al paragrafo 1 ter del presente articolo, le imprese piccole e non complesse possono pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri professionisti del mercato, purché pubblichino ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste nel presente articolo.

7. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunichino al pubblico e presentino all'autorità di vigilanza le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 18 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

8. Nel contesto della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a comunicare l'impatto dell'utilizzo, ai fini della determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 77, della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio determinata senza l'applicazione della disposizione transitoria per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera a bis), anziché della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

Tuttavia, in deroga al primo comma, l'obbligo di comunicazione non si applica a una valuta per la quale si applichi una delle condizioni seguenti:

a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %;

b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 10 %.»

;

26) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 51 bis

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: obblighi di revisione

1. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese piccole e non complesse, dalle imprese di assicurazione captive e dalle imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), è sottoposto a revisione.

2. In deroga all'articolo 29 quater, gli Stati membri possono estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese classificate come imprese piccole e non complesse, alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive.

3. Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione di cui al paragrafo 1 ad altri elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

4. La revisione è svolta da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile, conformemente ai principi di revisione applicabili a norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. I revisori legali e le imprese di revisione contabile, quando svolgono tale compito, rispettano gli obblighi dei revisori di cui all'articolo 72 della presente direttiva.

5. Negli Stati membri in cui al 28 gennaio 2025 gli attuari registrati sono autorizzati, ai sensi del diritto nazionale, a sottoporre a revisione le riserve tecniche, gli importi recuperabili da riassicurazione e gli elementi connessi, detti attuari registrati possono continuare a svolgere tali revisioni, a condizione che agiscano conformemente a norme vincolanti che garantiscano una revisione di elevata qualità e coprano almeno il settore della pratica di revisione, dell'indipendenza e dei controlli interni della qualità nello svolgimento di tali revisioni, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 72.

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano all'autorità di vigilanza, unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, una relazione distinta, comprendente una descrizione della natura e dei risultati della revisione contabile, redatta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.»

;

27) l'articolo 52 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) il numero totale di imprese di assicurazione e di riassicurazione, suddivise tra imprese piccole e non complesse e altre, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di imprese che utilizzano misure di proporzionalità specifiche;

f) il numero di gruppi, suddivisi tra gruppi piccoli e non complessi e altri, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di gruppi che utilizzano misure di proporzionalità specifiche.»

;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«f) per ciascuno Stato membro, il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e il numero di gruppi, suddivisi, rispettivamente, tra imprese o gruppi piccoli e non complessi e altri, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di imprese o gruppi che utilizzano semplificazioni e altre misure di proporzionalità specifiche.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme a una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell'uso di maggiorazioni del capitale, così come nel ricorso a misure di proporzionalità, tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

4. L'EIOPA valuta gli effetti dell'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 29 bis, paragrafo 1, per l'individuazione delle imprese piccole e non complesse e dei criteri stabiliti all'articolo 213 bis, paragrafo 1, per l'individuazione dei gruppi piccoli e non complessi, almeno per quanto riguarda gli obiettivi di tutela dei contraenti, stabilità finanziaria e parità di condizioni. L'EIOPA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 31 gennaio 2030. Se del caso, la relazione esamina la possibilità di modificare tali criteri.»

;

28) all'articolo 53, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1 bis, lettera b), e all'articolo 51, paragrafo 1 ter, lettere d) ed e).»

;

29) all'articolo 56 è aggiunto il comma seguente:

«L'EIOPA sviluppa soluzioni informatiche per le procedure, i formati e i modelli di cui al secondo comma, anche per le istruzioni.»

;

30) all'articolo 58, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) risiede fuori dall'Unione o è soggetto a una regolamentazione non UE; o

b) è una persona fisica o giuridica non sottoposta a vigilanza a norma della presente direttiva, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.

__________________

(*11) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).»;"

31) all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), i termini «articolo 1 bis, punto 2), della direttiva 85/611/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE»;

32) all'articolo 62, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 57 possa essere di ostacolo a una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli Stati membri prescrivono all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa in cui si detiene o si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata di adottare le opportune misure per porre termine a tale situazione.»

;

33) all'articolo 63, secondo comma, i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;

34) all'articolo 64 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo, il secondo e il terzo comma del presente articolo non ostano a che le autorità di vigilanza pubblichino i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 34, paragrafo 4, della presente direttiva o all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1094/2010 o trasmettano i risultati delle prove di stress all'EIOPA ai fini della pubblicazione, da parte della stessa, dei risultati delle prove di stress a livello dell'Unione.»

;

35) all'articolo 68, paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

«L'articolo 64, primo comma, e l'articolo 67 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia consentito dal diritto nazionale. Tali informazioni, se provengono da un altro Stato membro, sono scambiate solo con l'esplicito accordo dell'autorità da cui provengono.»

;

36) all'articolo 70, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), i termini «Banca centrale europea (BCE)» sono sostituiti dal termine «BCE»;

b) alla lettera c), i termini «Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]» sono sostituiti dal termine «CERS»;

37) all'articolo 72, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri dispongono quanto meno che le persone abilitate a norma della direttiva 2006/43/CE che esercitano presso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione il controllo legale dei conti di cui all'articolo 34 o 35 della direttiva 2013/34/UE o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbiano l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità di vigilanza fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui esse siano venute a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato e che siano tali da determinare una qualsiasi delle seguenti conseguenze:»

;

38) l'articolo 77 è così modificato:

a) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio, il margine di rischio è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità, adeguato tenendo conto del fattore temporale, necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita. L'adeguamento del requisito patrimoniale di solvibilità consiste in un elemento esponenziale e dipendente dal tempo.»

;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Si presume che il tasso del costo del capitale di cui al paragrafo 5 sia pari al 4,75 % a decorrere dal 30 gennaio 2027. La revisione periodica di cui al paragrafo 5, secondo comma, è effettuata dalla Commissione non prima del 31 gennaio 2032.

7. Quando i contratti di assicurazione e di riassicurazione comprendono opzioni e garanzie finanziarie, i metodi utilizzati per calcolare la migliore stima tengono adeguatamente conto del fatto che il valore attuale dei flussi di cassa derivanti da tali contratti può dipendere tanto dall'esito atteso di eventi e sviluppi futuri quanto da potenziali deviazioni dell'esito effettivo rispetto a quello atteso in determinati scenari.

8. In deroga al paragrafo 7, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza possono utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.»

;

39) l'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 77 bis

Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio

1. La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari ed è coerente con le stesse. Tale determinazione tiene conto dei pertinenti strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Per le durate oltre il primo punto di lisciatura, il pertinente tasso di interesse privo di rischio è estrapolato conformemente al terzo comma. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la durata più lunga per la quale sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i mercati degli strumenti finanziari di tale durata sono da considerare DLT;

b) la percentuale di titoli obbligazionari in circolazione aventi tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari in circolazione denominati in tale valuta è sufficientemente elevata.

La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine convergenti gradualmente, dal tasso a termine applicabile al primo punto di lisciatura a un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate - UFR).

Il tasso a termine estrapolato è pari alla media ponderata di un tasso a termine liquido e dell'UFR. Il tasso a termine liquido si basa su un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe dello strumento finanziario in questione osservabile in un mercato DLT. Per le durate di almeno 40 anni dopo il primo punto di lisciatura, la ponderazione dell'UFR è pari ad almeno il 77,5 %.

La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari quando i mercati per tali strumenti finanziari sono DLT.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare, previa approvazione della loro autorità di vigilanza, il meccanismo di introduzione graduale di cui al secondo comma.

Il meccanismo di introduzione graduale di cui al primo comma è costituito dagli elementi seguenti:

a) il 30 gennaio 2027, i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione sono stabiliti in modo tale che la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sia sufficientemente simile a quella esistente in tale data determinata in linea con le norme per l'estrapolazione applicabili il 29 gennaio 2027;

b) i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione sono diminuiti linearmente all'inizio di ogni anno civile, in modo che i parametri finali dell'estrapolazione siano applicati a partire dal 1° gennaio 2032.

Il meccanismo di introduzione graduale di cui al primo comma del presente paragrafo non incide sulla determinazione dello spessore, della liquidità e della trasparenza dei mercati finanziari né sul primo punto di lisciatura di cui al paragrafo 1.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il primo e il secondo comma del presente paragrafo rendono pubblici, nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter:

a) il fatto che esse applicano il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione; e

b) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale meccanismo di introduzione graduale sulla loro situazione finanziaria.

3. In deroga al paragrafo 1, il 28 gennaio 2025 il primo punto di lisciatura per l'euro ha una durata di 20 anni.»

;

40) all'articolo 77 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del primo comma, lettera i), un contratto di assicurazione vita collettivo è considerato un contratto unico.»

;

41) l'articolo 77 quinquies è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri garantiscono che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio al fine di calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, previa approvazione delle autorità di vigilanza, qualora siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

a) l'aggiustamento per la volatilità per una determinata valuta è applicato nel calcolo della migliore stima di tutte le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa denominate in tale valuta, qualora la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di tali obbligazioni non includa un aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter;

b) l'impresa dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza di disporre di processi adeguati per calcolare l'aggiustamento per la volatilità a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno applicato un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, prima del 29 gennaio 2026 possono, senza previa approvazione dell'autorità di vigilanza, continuare ad applicare un aggiustamento per la volatilità a condizione che a decorrere dal 30 gennaio 2027 rispettino le condizioni per la previa approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di imporre a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cessare di applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, laddove tale impresa non soddisfi più le condizioni per la previa approvazione stabilite dal diritto nazionale in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Quando un'impresa ristabilisce la conformità rispetto a tali condizioni, può chiedere la previa approvazione alle autorità di vigilanza per applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

1 quater. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, un aggiustamento specifico dell'impresa allo spread corretto per il rischio della valuta di cui al paragrafo 3, se:

a) lo spread corretto per il rischio ha superato lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per i quattro periodi trimestrali oggetto di relazione precedenti la data della relazione; e

b) le informazioni inerenti alle attività pertinenti dell'impresa e comunicate da quest'ultima conformemente all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, sono di qualità sufficiente per consentire un calcolo solido e affidabile di tale aggiustamento.

L'aggiustamento corrisponde all'importo più basso tra il 105 % e il rapporto tra lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito e lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di riferimento per la valuta pertinente. Lo spread corretto per il rischio basato sul portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito è calcolato allo stesso modo dello spread corretto per il rischio basato sul portafoglio di riferimento per la valuta pertinente, ma utilizzando dati specifici dell'impresa sui fattori di ponderazione e sulla durata media delle sottoclassi pertinenti all'interno del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per la valuta pertinente.

Se è applicato l'aggiustamento, l'aggiustamento per la volatilità non è aumentato mediante il macroaggiustamento per la volatilità di cui al paragrafo 4.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione cessano immediatamente di applicare l'aggiustamento quando esso aumenta lo spread corretto per il rischio della valuta di cui al paragrafo 3 per due periodi trimestrali oggetto di relazione consecutivi.

2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile da un portafoglio di riferimento di investimenti in titoli di debito per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

Il portafoglio di riferimento degli investimenti in titoli di debito per una valuta è rappresentativo delle attività che sono denominate nella valuta in questione e nelle quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta.

3. L'importo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per una determinata valuta è calcolato come segue:

VAcu = 85 % · CSSRcu · RCScu

dove:

a) VAcu è l'aggiustamento per la volatilità per una valuta cu;

b) CSSRcu è il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la valuta cu;

c) RCScu è lo spread corretto per il rischio per la valuta cu.

Il VAcu si applica ai tassi d'interesse privi di rischio pertinenti della struttura per scadenza non ottenuti per estrapolazione a norma dell'articolo 77 bis. Se la parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto di informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, il VAcu si applica anche ai tassi d'interesse privi di rischio ottenuti da tali strumenti finanziari. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.

Il CSSRcu non è negativo e non è superiore a uno. Esso assume valori inferiori a uno quando la sensibilità delle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in una valuta rispetto a variazioni degli spread di credito è inferiore alla sensibilità delle riserve tecniche di tale impresa in tale valuta a variazioni dei tassi di interesse.

L'RCScu è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.

La quota dello spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di qualsiasi altro rischio è calcolata come una percentuale degli spread. Tale percentuale diminuisce all'aumentare degli spread e permette di distinguere almeno i tre casi seguenti:

a) quando gli spread non superano la loro media a lungo termine;

b) quando gli spread superano la loro media a lungo termine ma non superano il doppio di tale media;

c) quando gli spread superano il doppio della loro media a lungo termine.

La correzione per il rischio non supera mai una percentuale adeguata degli spread medi a lungo termine.

In deroga al primo comma, le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede in uno Stato membro con una valuta ancorata all'euro che soddisfa i criteri dettagliati per gli aggiustamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario, come stabilito a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera p), nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per la valuta ancorata e dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per l'euro sono autorizzate a calcolare un unico CSSRcu sia per la valuta locale che per l'euro, tenendo conto contestualmente delle attività e passività denominate in euro e nella valuta locale.

4. Fatto salvo il paragrafo 1 quater, l'aggiustamento per la volatilità per l'euro è aumentato mediante un macroaggiustamento per la volatilità. Tale macroaggiustamento per la volatilità è calcolato come segue:

VAEuro,macro= 85 %·CSSREuro·max(RCSco-1,3·RCSEuro;0)·ωco

dove:

a) VAEuro,macro è il macroaggiustamento per la volatilità per un paese co;

b) CSSREuro è il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro;

c) RCSco è lo spread corretto per il rischio per il paese co;

d) RCSEuro è lo spread corretto per il rischio per l'euro;

e) ωco è il fattore di aggiustamento per paese per il paese co.

Il CSSREuro è calcolato come il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro, conformemente al paragrafo 3.

L'RCSco è calcolato in maniera analoga allo spread corretto per il rischio per l'euro a norma del paragrafo 3, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione e denominati in euro.

L'RCSEuro è calcolato come lo spread corretto per il rischio per l'euro in conformità del paragrafo 3.

Il fattore di aggiustamento per paese di cui al primo comma, lettera e), è calcolato come segue:

ωco= max(min [fo] (((RCSco*-0.6 %)/0.3 %);1);0)

dove RCSco * è lo spread corretto per il rischio per il paese co di cui al primo comma, lettera c), moltiplicato per la percentuale di investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese co.

4 bis. Ai fini del calcolo dello spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità, per ciascuna valuta e per ciascun paese, lo spread di cui ai paragrafi 2 e 4 è pari alla somma ponderata del valore dello spread valutario medio sui titoli di Stato e dello spread valutario medio sui titoli obbligazionari diversi da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni. Ai fini di tale calcolo i rispettivi fattori di ponderazione sono il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento, e il rapporto tra il valore dei titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, dai prestiti e dalle cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento.»

;

42) l'articolo 77 sexies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) sono inserite le lettere seguenti:

«a bis) ai fini della comunicazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 8, una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio senza alcun aggiustamento di congruità o aggiustamento per la volatilità e determinata senza applicare il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2;

a ter) l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita a norma dell'articolo 77, paragrafo 8;»

;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per ciascuna valuta pertinente e per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, uno spread corretto per il rischio di cui all'articolo 77 quinquies, rispettivamente paragrafi 3 e 4;»

iii) è aggiunta la lettera seguente:

«d) per ciascuno Stato membro interessato, la percentuale degli investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 4.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Per ciascuna valuta pertinente e per ciascuna durata per la quale i mercati degli strumenti finanziari o dei titoli obbligazionari pertinenti sono da considerare DLT, l'EIOPA stabilisce e pubblica, quanto meno su base annuale, la percentuale di titoli obbligazionari aventi una tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1.»

;

c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuna valuta pertinente, le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e il primo punto di lisciatura a norma dell'articolo 77 bis, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione possono avvalersi delle informazioni pubblicate dall'EIOPA a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»

;

d) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne le valute per le quali lo spread corretto per il rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), non è indicato negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, non è applicato alcun aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima. Per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e in cui lo spread corretto per il rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), non sono indicati negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, all'aggiustamento per la volatilità non viene aggiunto alcun macroaggiustamento per la volatilità.»

;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, un primo punto di lisciatura per una valuta stabilito in un atto di esecuzione non è modificato, fatto salvo il caso in cui una valutazione delle percentuali di titoli obbligazionari aventi durata superiore o uguale a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta indichi l'esistenza di un primo punto di lisciatura diverso a norma dell'articolo 77 bis, paragrafo 1, e la percentuale stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per almeno due anni consecutivi.»

;

43) l'articolo 86 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) è inserita la lettera seguente:

«a bis) la valutazione deterministica prudente di cui all'articolo 77, paragrafo 8, nonché le condizioni alle quali tale valutazione può essere utilizzata per valutare la migliore stima delle riserve tecniche con opzioni e garanzie;»

;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, in particolare:

i) la formula per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, compresi i parametri che stabiliscono la velocità di convergenza dell'estrapolazione;

ii) il metodo per determinare lo spessore, la liquidità e la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1;

iii) le percentuali relative alla valuta al di sotto delle quali la quota di titoli obbligazionari con durata superiore o uguale a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari è considerata bassa ai fini dell'articolo 77 bis, paragrafo 1;

iv) il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2;»

;

iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) i metodi e le ipotesi per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, compreso quanto segue:

i) una formula per il calcolo del rapporto di sensibilità gli spread di credito di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 3 e 4;

ii) per ogni classe di attività pertinente, la percentuale dello spread che rappresenta la parte di spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, dei rischi di credito inattesi o di qualsiasi altro rischio, da calcolare come stabilito all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3; tale percentuale diminuisce all'aumentare degli spread, tenendo conto almeno dei tre casi seguenti:

1) quando gli spread non superano la loro media a lungo termine;

2) quando gli spread superano la loro media a lungo termine ma non superano il doppio di tale media;

3) quando gli spread superano il doppio della loro media a lungo termine.

La correzione per il rischio non supera mai una percentuale adeguata degli spread medi a lungo termine.»

;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. La Commissione può integrare la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a stabilire i criteri per considerare le attività idonee a essere incluse nel portafoglio di attività di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a).

1 ter. Se la revisione periodica del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5, conclude che il valore presunto non è più appropriato, la Commissione può adottare un atto delegato che modifica il valore presunto del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 6. La Commissione può fissare il valore presunto del tasso del costo del capitale solamente a un livello non inferiore al 4 % e non superiore al 5 %.»

;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 77, paragrafo 8, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano la metodologia per stabilire l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita di cui a tale paragrafo. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»

;

44) all'articolo 92, i paragrafi 1 bis e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1 bis. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare il trattamento, ai fini della determinazione dei fondi propri, delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, in enti finanziari e creditizi, compresi i metodi di deduzione dai fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione delle partecipazioni rilevanti in enti creditizi e finanziari.

Fatte salve le deduzioni delle partecipazioni dai fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità come specificato nell'atto delegato adottato a norma del primo comma del presente paragrafo, ai fini della determinazione dei fondi propri di base di cui all'articolo 88, le autorità di vigilanza possono consentire a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di non dedurre il valore della sua partecipazione in un ente creditizio o finanziario, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trova in una delle circostanze seguenti:

i) l'ente creditizio o finanziario e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartengono allo stesso gruppo, come definito all'articolo 212, al quale si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e l'ente creditizio o finanziario partecipato non è soggetto alla deduzione di cui all'articolo 228, paragrafo 5; o

ii) le autorità di vigilanza prescrivono o consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di applicare metodi tecnici di calcolo conformemente all'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE, e l'ente creditizio o finanziario è incluso nella medesima vigilanza supplementare prevista da detta direttiva per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) le autorità di vigilanza sono soddisfatte del livello integrato di gestione, di gestione dei rischi e di controllo interno delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui alla lettera a), punto i), o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare di cui alla lettera a), punto ii);

c) la partecipazione nell'ente creditizio o finanziario è un investimento in strumenti di capitale di natura strategica come specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera m).

2. Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1 bis includono:

a) le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in:

i) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 26) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti di classe 2 di cui all'articolo 63 di tale regolamento, nonché gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo in cui detengono una partecipazione.

__________________

(*12) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019).»;"

45) all'articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 97, paragrafo 1.»

;

46) all'articolo 96, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi l'articolo 95 e l'articolo 97, paragrafo 1, ai fini della presente direttiva si applicano le classificazioni seguenti:

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1;

2) le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE sono classificate nel livello 2;

3) qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17, possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi è classificato nel livello 2.»

;

47) all'articolo 105 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 301 bis, atti delegati che integrino la presente direttiva al fine di tenere conto del rischio rappresentato dalle cripto-attività nel modulo del rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e nel modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al paragrafo 6 del presente articolo.»

;

48) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 105 bis

Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale

1. In deroga all'articolo 101, paragrafo 3, e nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), gli Stati membri consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo di applicare a un sottoinsieme specifico di investimenti in strumenti di capitale detenuti in una prospettiva a lungo termine un requisito patrimoniale in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del primo comma, un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è chiaramente definito e gestito separatamente dalle altre attività dell'impresa;

b) per ciascun portafoglio di strumenti di capitale a lungo termine viene definita una politica di gestione degli investimenti a lungo termine che rispecchia l'impegno dell'impresa a detenere l'esposizione complessiva in strumenti di capitale rientranti nel sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo superiore in media a cinque anni. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa approva esplicitamente le politiche di gestione degli investimenti e tali politiche sono spesso riesaminate rispetto alla gestione effettiva dei portafogli e sono comunicate nel quadro della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 45;

c) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è costituito unicamente da strumenti di capitale quotati in paesi membri del SEE o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) o da strumenti di capitale non quotati di società aventi sede in paesi membri del SEE o dell'OCSE;

d) a titolo permanente e in condizioni di stress, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di evitare la vendita forzata degli investimenti in strumenti di capitale rientranti nel sottoinsieme per cinque anni;

e) le politiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in materia di gestione del rischio, di gestione delle attività e passività e di investimento rispecchiano l'intenzione dell'impresa di detenere il sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo compatibile con il requisito di cui alla lettera b) e la capacità dell'impresa di soddisfare il requisito di cui alla lettera d);

f) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è adeguatamente diversificato in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare emittente o gruppo di imprese e un'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale nel suo insieme con lo stesso profilo di rischio;

g) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale non comprende partecipazioni.

2. Qualora gli strumenti di capitale siano detenuti all'interno di fondi di investimento europei a lungo termine o di determinati tipi di organismo di investimento collettivo, compresi i fondi di investimento alternativi, individuati negli atti delegati adottati a norma della presente direttiva come aventi un profilo di rischio inferiore, le condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere valutate a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute all'interno di tali fondi.

3. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che trattano un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale in conformità del paragrafo 1 non possono tornare a un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.

Laddove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità.

Entro un mese dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza delle condizioni stabilite al paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'autorità di vigilanza le informazioni necessarie e le azioni che l'impresa deve adottare per conseguire, entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, il ripristino della conformità a tali condizioni.

Qualora non sia in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, l'impresa cessa di classificare qualsiasi investimento in strumenti di capitale come investimento a lungo termine in strumenti di capitale in conformità del presente articolo per un periodo di due anni e mezzo o fino a quando la conformità alle condizioni stabilite al paragrafo 1 non è ripristinata, a seconda di quale periodo sia più lungo.

4. Il requisito patrimoniale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale è pari alla perdita di fondi propri di base che risulterebbe da una diminuzione istantanea pari al 22 % del valore degli investimenti trattati come strumenti di capitale a lungo termine.

5. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, al fine di integrare la presente direttiva precisando ulteriormente:

a) le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo;

b) i tipi di organismi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c) le informazioni da includere nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, paragrafo 1, e nella relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis.»

;

49) all'articolo 106, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'aggiustamento simmetrico apportato al fabbisogno standard di capitale proprio a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari non si traduce nell'applicazione di un fabbisogno di capitale proprio inferiore o superiore di più di 13 punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.»

;

50) l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

Semplificazioni della formula standard

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte giustificano il ricorso a un calcolo semplificato;

b) sarebbe sproporzionato imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato;

c) l'errore rispetto al calcolo standardizzato non comporta un'inesattezza rilevante del requisito patrimoniale di solvibilità, tranne nei casi in cui il calcolo semplificato porti a un requisito patrimoniale di solvibilità superiore al requisito patrimoniale di solvibilità risultante dal calcolo standardizzato.

In deroga al primo comma, le imprese piccole e non complesse possono utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico, qualora possano dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza e almeno ogni cinque anni che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ogni singolo modulo di rischio o sottomodulo di rischio per il quale si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del 2 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base;

b) la somma di tutti i moduli di rischio o sottomoduli di rischio per i quali si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del 10 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base.

Ai fini del presente paragrafo, i calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 101, paragrafo 3.

2. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 102, paragrafo 1, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità e un modulo di rischio o sottomodulo di rischio non rappresenta una quota superiore al 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo di rischio o sottomodulo di rischio per un periodo non superiore a tre anni dopo tale calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

3. Ai fini del paragrafo 2, la somma delle quote, relative al requisito patrimoniale di solvibilità di base, di ciascun modulo di rischio o sottomodulo di rischio cui si applicano i calcoli semplificati a norma di tale paragrafo non supera il 10 %.

La quota di un modulo di rischio o sottomodulo di rischio rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui al primo comma del presente paragrafo è quella calcolata l'ultima volta che il modulo di rischio o sottomodulo di rischio è stato calcolato senza un calcolo semplificato a norma del paragrafo 2.»

;

51) l'articolo 111 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«l) i calcoli semplificati per i moduli di rischio e i sottomoduli di rischio specifici di cui all'articolo 109, paragrafo 1, e per i moduli di rischio e i sottomoduli di rischio irrilevanti di cui all'articolo 109, paragrafo 2, nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto a utilizzare le semplificazioni, come previsto all'articolo 109, paragrafo 1;

m) l'impostazione da adottare nei confronti delle partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 13, punto 21), nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenuto conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette partecipazioni qualificate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dell'influenza esercitata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione su dette imprese partecipate;»

;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, i metodi, le ipotesi e i parametri standard per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), tengono conto del rischio che i tassi di interesse possano diminuire ulteriormente anche se sono bassi o negativi e il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse è coerente con l'estrapolazione dei tassi di interesse in conformità dell'articolo 77 bis. In deroga alla prima frase del presente comma, il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse non è tenuto a tenere conto del rischio che i tassi di interesse scendano a livelli inferiori a una soglia negativa qualora sia determinata una soglia negativa tale che la probabilità che i tassi di interesse per le diverse valute pertinenti e per le varie durate non siano sempre superiori alla soglia negativa è sufficientemente modesta.

Ai fini del primo comma, lettera h), del presente paragrafo, i metodi e gli aggiustamenti da utilizzare per rispecchiare la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in relazione a fondi separati non si applicano ai portafogli di attività che non sono fondi separati e che sono destinati a coprire una corrispondente migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a).»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Se la Commissione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo adotta atti delegati per integrare la presente direttiva specificando i metodi, le ipotesi e i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), con l'obiettivo di migliorare la sensibilità dei requisiti patrimoniali in linea con l'evoluzione dei tassi di interesse, modifiche del sottomodulo del rischio di tasso di interesse possono essere introdotte gradualmente su un periodo transitorio non superiore a cinque anni. Tale introduzione graduale è obbligatoria e si applica a tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 29 gennaio 2030, e successivamente ogni cinque anni, l'EIOPA effettua una valutazione dell'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati in sede di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard, tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e degli strumenti finanziari nella loro totalità, del comportamento di chi investe in tali classi di attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari, con la possibilità di dare priorità all'esame di determinati rischi e classi di attività. Sulla base della valutazione dell'EIOPA, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma della direttiva stessa.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'introduzione graduale di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo rendono pubblici, nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter:

i) il fatto che applicano l'introduzione graduale di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo; e

ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione dell'introduzione graduale di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo sulla loro situazione finanziaria.»

;

52) all'articolo 112, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dopo l'approvazione dell'utilizzo di un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono alle autorità di vigilanza, ogni due anni, una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2. Le autorità di vigilanza possono chiedere, mediante una decisione motivata, relazioni più frequenti all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»

;

53) all'articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di tenere conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies nel loro modello interno soltanto quando:

a) il metodo per tener conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità per una valuta non tiene conto dell'aggiustamento specifico per l'impresa dello spread corretto per il rischio a norma dell'articolo 77 quinquies, paragrafo 1 quater, né, nel caso dell'euro, di un possibile aumento dell'aggiustamento per la volatilità mediante un macroaggiustamento per la volatilità a norma dell'articolo 77 quinquies, paragrafo 4;

b) il requisito patrimoniale di solvibilità non è inferiore a nessuno dei dati seguenti:

i) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato come il requisito patrimoniale di solvibilità, fatta eccezione per il fatto che l'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità è preso in considerazione conformemente alla metodologia utilizzata dall'EIOPA ai fini della pubblicazione delle informazioni tecniche a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera c);

ii) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato conformemente al punto i) della presente lettera, fatto salvo il caso in cui il portafoglio rappresentativo per una valuta di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 2, secondo comma, sia determinato sulla base delle attività in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione investe anziché delle attività di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'individuazione del portafoglio rappresentativo per una determinata valuta è basata sulle attività dell'impresa denominate in tale valuta e utilizzate per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate in tale valuta.»

;

54) l'articolo 132 è così modificato:

a) al paragrafo 3, secondo comma, i termini «direttiva 85/611/CEE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2009/65/CE»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, al momento di decidere in merito alla loro strategia di investimento, tengono conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, al momento di decidere in merito alla loro strategia di investimento, tengono conto anche dell'impatto dei rischi di sostenibilità sui loro investimenti e del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

6. Su richiesta dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle preoccupazioni macroprudenziali al momento di decidere in merito alla loro strategia di investimento e valutano la misura in cui la loro strategia di investimento può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e avere il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico, e incorporano tali considerazioni nel contesto delle loro decisioni di investimento.

7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e le preoccupazioni macroprudenziali hanno lo stesso significato di cui all'articolo 45.

8. Nel decidere se presentare la richiesta di cui al paragrafo 6 del presente articolo a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa figlia inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), l'autorità di vigilanza considera se la valutazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo è effettuata a livello di gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione e se tiene conto delle specificità di tale impresa figlia.»

;

55) all'articolo 133, paragrafo 3, i termini «direttiva 85/611/CEE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2009/65/CE»;

56) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 136 bis

Deterioramento della solvibilità

1. A seguito di una notifica a norma dell'articolo 136 o a seguito del rilevamento di un deterioramento delle condizioni finanziarie a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare le misure necessarie per porvi rimedio.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al rischio e commisurate all'entità del deterioramento delle condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare almeno le misure seguenti:

a) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di aggiornare il piano preventivo di risanamento predisposto conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), qualora le circostanze siano cambiate rispetto alle ipotesi contenute nel piano;

b) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di adottare le misure previste nel piano preventivo di risanamento predisposto conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1; se il piano è aggiornato a norma della lettera a) del presente paragrafo, le misure adottate comprendono i relativi aggiornamenti;

c) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa che non dispone di un piano preventivo di risanamento di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 di individuare le cause dell'inosservanza o della probabile inosservanza degli obblighi regolamentari e di individuare misure adeguate e un calendario per l'attuazione di tali obblighi;

d) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di sospendere o limitare le remunerazioni variabili e i bonus, le distribuzioni su strumenti di fondi propri e il rimborso o il riacquisto di elementi dei fondi propri.

__________________

(*13) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE2004/25/CE2007/36/CE2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;"

57) l'articolo 138, paragrafo 4, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'EIOPA, su imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'autorità di vigilanza può estendere, per le imprese colpite, il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, per un periodo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media delle riserve tecniche.»

;

b) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Fatti salvi i poteri dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata e, se del caso, previa consultazione del CERS, constata l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.»

;

58) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

«Articolo 139

Inosservanza del requisito patrimoniale minimo

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il requisito patrimoniale minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di informare l'autorità di vigilanza si applica indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rilevi l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o il rischio di inosservanza durante un calcolo del requisito patrimoniale minimo a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, o durante un calcolo del requisito patrimoniale minimo tra due date in cui tale calcolo viene comunicato all'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.

2. Entro un mese dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o dal rilevamento del rischio di inosservanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta, ai fini dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale minimo.

3. Se una procedura di liquidazione non viene aperta entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine valuta se limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Su richiesta dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.

4. L'EIOPA può elaborare orientamenti per le azioni che le autorità di vigilanza dovrebbero intraprendere quando rilevano un'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o un rischio di inosservanza di cui al paragrafo 1.»

;

59) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 141

Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie

1. Qualora le autorità di vigilanza ritengano che una delle misure di cui agli articoli 136 bis, 138 e 139 sia inefficace o insufficiente per far fronte al deterioramento della solvibilità dell'impresa, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti nel caso dei contratti di assicurazione o gli obblighi derivanti dai contratti di riassicurazione.

2. Tali misure sono proporzionate e pertanto rispecchiano il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.»

;

60) all'articolo 144 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In caso di revoca dell'autorizzazione, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione continuino a essere soggette alle norme e agli obiettivi generali della vigilanza assicurativa di cui al titolo I, capo III, almeno fino all'apertura di procedure di liquidazione.»

;

61) al titolo I è inserito il capo seguente:

«CAPO VII bis

Strumenti macroprudenziali

Articolo 144 bis

Gestione del rischio di liquidità

1. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione del rischio di liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), garantisca che tali imprese mantengano una liquidità adeguata per assolvere le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino e tengano aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità che comprenda un'analisi della liquidità nel breve termine, prevedendo i flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle loro attività e passività. Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione estendono il piano di gestione del rischio di liquidità anche all'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sviluppino e tengano aggiornata una serie di indicatori del rischio di liquidità per individuare, monitorare e affrontare potenziali stress di liquidità.

3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza il piano di gestione del rischio di liquidità nel contesto delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese piccole e non complesse e le imprese che hanno ottenuto la previa approvazione dell'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 29 quinquies non siano obbligate a elaborare un piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies possano combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo con il piano richiesto conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, quarto comma.

Articolo 144 ter

Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali

1. Nell'ambito della procedura di riesame periodico da parte delle autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza monitorano la liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Quando individuano rischi di liquidità rilevanti, ne informano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione spiega come intende affrontare tali rischi di liquidità.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per imporre alle imprese di rafforzare la propria liquidità quando sono individuati rischi o carenze rilevanti in relazione alla liquidità. Tali poteri sono applicati quando vi sono prove sufficienti dell'esistenza di rischi di liquidità rilevanti e dell'assenza di rimedi efficaci adottati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Le misure adottate da un'autorità di vigilanza sulla base del presente paragrafo sono da questa riesaminate almeno ogni sei mesi e sono revocate una volta che l'impresa abbia adottato rimedi efficaci.

Se del caso, l'autorità di vigilanza condivide con l'EIOPA le prove delle vulnerabilità in termini di rischi di liquidità.

3. Gli Stati membri garantiscono che, in relazione alle singole imprese che presentano rischi di liquidità rilevanti che possono costituire una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o la stabilità del sistema finanziario, le autorità di vigilanza abbiano il potere di procedere in via temporanea:

a) alla limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati;

b) alla limitazione o sospensione di altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati;

c) alla limitazione o sospensione del riacquisto di azioni e del rimborso o del riscatto di elementi dei fondi propri;

d) alla limitazione o sospensione dei bonus o di altre remunerazioni variabili;

e) alla sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita ("diritti di riscatto").

Il potere di sospendere i diritti di riscatto è esercitato soltanto in circostanze eccezionali che si ripercuotono sull'impresa, come ultima istanza e se ciò è nell'interesse collettivo dei contraenti e dei beneficiari dell'impresa. Prima di esercitare tale potere, l'autorità di vigilanza tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti e dei beneficiari dell'impresa, anche in un contesto transfrontaliero. Le autorità di vigilanza rendono pubblici i motivi dell'applicazione di tale potere.

L'applicazione di una misura di cui al primo comma ha una durata massima di tre mesi. Gli Stati membri garantiscono che una misura possa essere rinnovata qualora i motivi che la giustificano siano ancora presenti e che non sia più applicata quando tali motivi vengono meno.

Fatto salvo l'articolo 144 quater, paragrafo 6, gli Stati membri garantiscono che, fino alla revoca della sospensione dei diritti di riscatto da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate:

a) non effettuino distribuzioni o altri pagamenti ad azionisti o ad altri creditori subordinati;

b) non procedano al riacquisto di azioni o al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri; o

c) non versino bonus o altre remunerazioni variabili ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, ai titolari di funzioni fondamentali o all'alta dirigenza.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per far rispettare i requisiti di cui al quarto comma.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi e le autorità con un mandato macroprudenziale, se diverse dalle autorità di vigilanza, siano debitamente e tempestivamente informate dell'intenzione delle autorità di vigilanza di avvalersi dei poteri di cui al presente paragrafo e siano coinvolte nella valutazione dei potenziali effetti indesiderati di cui al secondo comma.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza notifichino all'EIOPA e al CERS tutti i casi in cui vengono esercitati i poteri di cui al presente paragrafo per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.

4. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono debitamente conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Se, previa consultazione del CERS, ritiene che l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 da parte dell'autorità competente sia eccessivo, l'EIOPA emette un parere destinato all'autorità di vigilanza interessata secondo cui la decisione di detta autorità di vigilanza dovrebbe essere riesaminata. Tale parere non è reso pubblico.

5. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono conto delle prove risultanti dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza così come di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

6. I poteri di cui al paragrafo 3 possono essere esercitati nei confronti delle imprese interessate che operano in un determinato Stato membro quando le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 riguardano la totalità o una parte significativa del mercato assicurativo.

Gli Stati membri nominano un'autorità incaricata di esercitare i poteri di cui al primo comma.

Laddove l'autorità designata sia diversa dall'autorità di vigilanza, lo Stato membro assicura un adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le diverse autorità. In particolare, tutte le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni potenzialmente necessarie per un adempimento adeguato degli obblighi assegnati all'autorità designata a norma del presente paragrafo.

7. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di cui al paragrafo 6, secondo comma, notifichi a tempo debito all'EIOPA e, qualora la misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario, al CERS l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 6.

Tale notifica comprende una descrizione della misura applicata, la sua durata nonché i motivi dell'esercizio di tale potere, compresi i motivi per cui la misura è stata considerata efficace e proporzionata rispetto ai suoi effetti negativi sui contraenti.

8. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora orientamenti volti a precisare ulteriormente:

a) le misure volte ad affrontare carenze nella gestione del rischio di liquidità nonché la forma, l'attivazione e la calibrazione dei poteri che le autorità di vigilanza possono esercitare per rafforzare la liquidità delle imprese qualora siano individuati rischi di liquidità cui dette imprese non pongono adeguatamente rimedio;

b) l'esistenza di circostanze eccezionali che possono giustificare la sospensione temporanea dei diritti di riscatto;

c) le condizioni per assicurare un'applicazione coerente della sospensione temporanea dei diritti di riscatto come misura di ultima istanza in tutta l'Unione nonché gli aspetti da considerare per tutelare in maniera paritaria e adeguata i contraenti in tutte le giurisdizioni di origine e ospitanti.

Articolo 144 quater

Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale

1. Fatto salvo l'articolo 141, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano del potere di adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese di assicurazione o di riassicurazione durante periodi nei quali si verificano shock eccezionali a livello settoriale che potrebbero minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario.

2. Durante periodi di shock eccezionali a livello settoriale, le autorità di vigilanza dispongono del potere di imporre alle imprese aventi un profilo di rischio particolarmente vulnerabile di adottare almeno le misure seguenti:

a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati;

b) limitare o sospendere altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati;

c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri;

d) limitare o sospendere i bonus o altre remunerazioni variabili.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi e le autorità nazionali pertinenti aventi un mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità nazionale di vigilanza di esercitare i poteri di cui al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione degli shock eccezionali a livello settoriale conformemente al presente paragrafo.

3. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono debitamente conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, nonché dell'esistenza di limiti di tolleranza al rischio approvati dall'impresa e di soglie nel relativo sistema di gestione dei rischi.

4. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono conto delle prove risultanti dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza così come di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

5. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 dura fino a quando sussistono i motivi che le giustificano. Tali misure sono riesaminate almeno ogni tre mesi e sono revocate non appena cessano di sussistere i motivi che le hanno giustificate.

6. Ai fini del presente articolo, le operazioni infragruppo significative di cui all'articolo 245, paragrafo 2, comprese le distribuzioni di dividendi infragruppo, sono sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di almeno una delle imprese del gruppo. Le autorità di vigilanza delle imprese partecipate consultano l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo.

7. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l'individuazione di shock eccezionali a livello settoriale. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 144 quinquies

Applicazione di ulteriori strumenti macroprudenziali

1. Per assicurare l'applicazione coerente degli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 132, paragrafo 6, e all'articolo 144 bis, paragrafo 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione nella definizione delle imprese e dei gruppi di assicurazione o di riassicurazione a cui è richiesto di:

a) effettuare le analisi macroprudenziali supplementari di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera e), tenendo conto delle circostanze di cui al paragrafo 9 di detto articolo;

b) integrare le considerazioni macroprudenziali nell'ambito del principio della persona prudente di cui all'articolo 132, paragrafo 6, tenendo conto delle circostanze di cui al paragrafo 8 di detto articolo;

c) elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità che comprenda un'analisi della liquidità nel medio e lungo termine conformemente all'articolo 144 bis, paragrafo 2.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2. Per assicurare l'applicazione coerente degli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione intese a specificare il contenuto e la frequenza dell'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di liquidità, tenendo conto della possibile combinazione di piani di cui al paragrafo 5 di detto articolo. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), i criteri da prendere in considerazione sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi e, in particolare, al livello di interconnessione con i mercati finanziari, alla natura transfrontaliera delle attività di assicurazione e di riassicurazione e agli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i criteri da prendere in considerazione sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi e, in particolare, alla composizione dei portafogli di attività e passività, alla natura e alla variabilità delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e all'esposizione dei flussi di cassa attesi delle attività alle fluttuazioni del mercato.»

;

62) all'articolo 145, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il nominativo di una persona che sia dotata di poteri sufficienti a impegnare nei confronti dei terzi l'impresa di assicurazione;»

b) il secondo comma è soppresso;

63) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«Articolo 149

Modifiche della natura dei rischi o degli impegni

1. La procedura di cui agli articoli 147 e 148 si applica a qualsiasi modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 147.

2. In caso di modifica dell'attività svolta dall'impresa di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi che incida in maniera rilevante sul suo profilo di rischio o influenzi in maniera rilevante le attività assicurative in uno o più Stati membri ospitanti, l'impresa di assicurazione informa immediatamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa senza indugio le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.»

;

64) il titolo del capo VIII, sezione 2 bis, è sostituito dal seguente:

«Notifica, attività transfrontaliere significative e piattaforme di collaborazione»;

65) all'articolo 152 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti, compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori, posti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività che sono basate sulla libera prestazione di servizi o sul diritto di stabilimento e che possono avere un effetto transfrontaliero. L'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può altresì informare l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro di origine qualora nutra preoccupazioni gravi e giustificate riguardo alla protezione dei consumatori. Le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza qualora non sia possibile giungere a una soluzione bilaterale.»

;

66) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 152 bis bis

Attività transfrontaliere significative

1. Ai fini della presente sezione, per "attività transfrontaliere significative" si intendono attività di assicurazione e di riassicurazione svolte in un determinato Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che soddisfi uno qualsiasi dei requisiti seguenti:

a) l'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa in tale Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi è superiore a 15 000 000 EUR;

b) le attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi sono considerate rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni e i criteri da utilizzare per determinare quali imprese di assicurazione o di riassicurazione siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante ritenga che le attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante, essa ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine precisandone i motivi.

4. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sia in disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, essa ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante entro un mese, precisandone i motivi. In caso di disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri conferiti da tale articolo.

Articolo 152 bis ter

Rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e quelle del paese ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative

1. In caso di attività transfrontaliere significative, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quella dello Stato membro ospitante collaborano tra loro al fine di valutare se l'impresa abbia una comprensione chiara e una sana gestione dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante.

La cooperazione è commisurata ai rischi connessi alle attività transfrontaliere significative e riguarda quanto meno gli aspetti seguenti:

a) il sistema di governance, compresi la capacità dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, gli strumenti di gestione dei rischi, i controlli interni in atto e le procedure di conformità per l'attività transfrontaliera;

b) l'esternalizzazione e i partenariati di distribuzione;

c) la strategia aziendale e la gestione dei sinistri;

d) la protezione dei consumatori.

2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in merito all'esito della sua procedura di riesame concernente le attività transfrontaliere significative qualora siano state individuate problematiche potenziali di conformità rispetto alle disposizioni legislative e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante o di origine, ovvero problematiche sostanziali relative agli aspetti di cui al paragrafo 1, secondo comma, e tali problematiche incidono o potrebbero incidere sull'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante.

L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine fornisce all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative almeno una volta all'anno, o più frequentemente qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato lo richieda, le informazioni seguenti:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura, rispettivamente, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

c) un'indicazione delle potenziali preoccupazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine con riguardo al calcolo, da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, delle riserve tecniche, nonché agli elementi di cui alle lettere a) e b).

L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o un rischio di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo entro i tre mesi successivi.

L'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative può presentare all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa una richiesta debitamente motivata al fine di ricevere informazioni diverse da quelle di cui al primo, secondo e terzo comma, purché riguardino la solvibilità, il sistema di governance o il modello aziendale di tale impresa. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine fornisce tempestivamente tali informazioni.

3. Se l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisce tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative non rispetta o probabilmente non rispetterà il requisito patrimoniale di solvibilità o il requisito patrimoniale minimo nei tre mesi successivi, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui tale impresa svolge attività transfrontaliere significative può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione in loco congiunta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta.

L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine accoglie o respinge la richiesta di cui al primo comma entro un mese dalla sua ricezione.

5. Se acconsente a effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine invita l'EIOPA a parteciparvi.

Entro due mesi dalla conclusione dell'ispezione in loco congiunta, le autorità di vigilanza interessate giungono a conclusioni congiunte, che includono le risposte di vigilanza più adeguate. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine tiene conto di tali conclusioni congiunte nel decidere le adeguate risposte di vigilanza.

Se le autorità di vigilanza non sono in grado di giungere a conclusioni congiunte in esito all'ispezione in loco congiunta, ciascuna di esse può, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente paragrafo e fatte salve le misure e i poteri di vigilanza da adottare ad opera dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine per far fronte all'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o all'inosservanza o probabile inosservanza del requisito patrimoniale minimo, rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. La questione non è rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del termine di due mesi di cui al presente comma né dopo che le autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al secondo comma del presente paragrafo.

Se, nel termine di due mesi di cui al terzo comma del presente paragrafo, una delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine posticipa l'adozione delle conclusioni finali dell'ispezione congiunta in loco in attesa di una decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adegua le proprie conclusioni alla decisione dell'EIOPA. Tutte le autorità di vigilanza interessate riconoscono tali conclusioni come determinanti.

6. Se si rifiuta di effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine spiega i motivi di tale rifiuto per iscritto all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con i motivi di tale rifiuto, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro un mese dalla notifica della decisione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.»

;

67) l'articolo 152 ter è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA o di una qualsiasi autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza pertinenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione.»

;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Le disposizioni sul rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e quelle del paese ospitante di cui all'articolo 152 bis ter si applicano anche alle autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione sin dall'istituzione di tale piattaforma di collaborazione a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolga attività transfrontaliere significative. Tali informazioni sono condivise anche con l'EIOPA quando sono create piattaforme di collaborazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti, l'EIOPA, su richiesta di una qualsiasi delle autorità pertinenti, può prestare assistenza alle autorità affinché giungano a un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine come anche l'indicazione di gravi carenze in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a fronte delle quali l'autorità di vigilanza competente non ha adottato misure correttive o non ha adottato misure correttive sufficienti, l'EIOPA può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione in loco presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine avvia tempestivamente l'ispezione in loco e invita l'EIOPA e le altre autorità di vigilanza interessate a parteciparvi. Si applica l'articolo 152 bis ter, paragrafo 5, secondo, terzo e quarto comma.

7. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla condivisione delle informazioni a norma del paragrafo 4 o 5 del presente articolo, l'EIOPA può prestare loro assistenza affinché giungano a un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010 su richiesta di una delle autorità pertinenti.

8. Se lo ritiene opportuno alla luce dell'interesse della tutela dei contraenti o a fini di stabilità finanziaria, l'EIOPA può pubblicare informazioni sulle conclusioni, sulle raccomandazioni o sulle misure derivanti dall'attività di vigilanza nell'ambito della piattaforma di collaborazione.

Qualora intenda pubblicare il nome dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata, l'EIOPA comunica senza indugio la sua intenzione a tale impresa e le concede tempo sufficiente per presentare osservazioni scritte nonché per presentare eventuali informazioni o argomentazioni pertinenti all'EIOPA e ad altre autorità di vigilanza della piattaforma di collaborazione. L'EIOPA valuta attentamente la posizione dell'impresa interessata e ne tiene debitamente conto al momento di decidere in merito alla pubblicazione del nome dell'impresa. L'EIOPA non pubblica il nome dell'impresa interessata qualora la pubblicazione comprometta un'indagine in corso o le causi un danno sproporzionato, nella misura in cui possa essere determinato.»

;

68) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«Articolo 153

Tempistiche e lingua da utilizzare per le richieste di informazioni

1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto concerne l'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel territorio di detto Stato membro le siano fornite dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. Tali informazioni sono fornite entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

In deroga al primo comma, in casi debitamente giustificati, qualora le informazioni richieste non siano prontamente a disposizione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e sia difficile raccoglierle, il termine di cui al medesimo comma può essere prorogato di 20 giorni lavorativi.

2. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisca le informazioni entro il termine pertinente di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale richiesta di informazioni prima di inoltrarla all'impresa. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a fornire tempestivamente tali informazioni.»

;

69) l'articolo 212 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) alla lettera a), i termini «articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE»;

ii) alla lettera b), i termini «articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE»;

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "gruppo", un gruppo di imprese che:

i) è costituito da un'impresa partecipante, le sue imprese figlie, i soggetti in cui l'impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione e le imprese che sono gestite dall'impresa partecipante o dalle sue imprese figlie congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del gruppo, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e le loro imprese partecipate;

ii) è basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che:

- una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

- la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del presente titolo siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo;

laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa madre e le altre imprese sono considerate le imprese figlie; o

iii) è costituito da una combinazione dei punti i) e ii);»

;

iv) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) "società di partecipazione assicurativa", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i) l'impresa è un'impresa madre;

ii) l'impresa non è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o un ente pensionistico aziendale o professionale;

iii) l'impresa non è una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv) almeno una delle sue imprese figlie è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

v) nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale dell'impresa è una delle seguenti:

1) acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione;

2) prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate;

3) esercitare una o più attività di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punto 15, della direttiva 2013/36/UE, o esercitare uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

vi) oltre il 50 % di almeno uno dei seguenti indicatori è associato, su base costante, a imprese figlie che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o imprese che forniscono servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, nonché ad attività svolte dall'impresa stessa che non sono connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in imprese figlie che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione:

1) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;

2) le attività dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;

3) le entrate dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;

4) il personale dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;

5) altri indicatori considerati pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza;»

;

v) è inserita la lettera seguente:

«f bis) "società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi", un'impresa madre che non sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE, la cui attività principale consiste nell'acquisire e nel detenere partecipazioni in imprese figlie, se queste ultime sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi;»

;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa, anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato, sulle decisioni dell'altra impresa.»

;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano altresì come gruppo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), due o più imprese che, a loro giudizio, sono sottoposte a direzione unitari.

Se non tutte le imprese di cui al primo comma del presente paragrafo hanno sede nello stesso Stato membro, gli Stati membri assicurano che solo l'autorità di vigilanza che agisce in qualità di autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 247 possa concludere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, che tali imprese formano un gruppo se, a suo giudizio, sono sottoposte a direzione unitaria.

4. Nell'individuare una relazione tra almeno due imprese di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di vigilanza considerano tutti i fattori seguenti:

a) il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'impresa, in particolare in ragione della detenzione del capitale o dei diritti di voto, della rappresentanza nell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza oppure dell'essere tra le persone che dirigono effettivamente un'impresa o che svolgono altre funzioni chiave, critiche o importanti;

b) la marcata dipendenza di un'impresa da un'altra impresa o persona giuridica o fisica, in ragione dell'esistenza di transazioni o operazioni finanziarie o non finanziarie rilevanti, compresi l'esternalizzazione e la condivisione del personale da parte delle imprese;

c) le prove del coordinamento tra due o più imprese in merito a decisioni finanziarie o di investimento, compresi gli investimenti congiunti in imprese partecipate;

d) le prove relative a strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti tra due o più imprese, anche in relazione ai canali di distribuzione assicurativa, ai prodotti o ai marchi assicurativi, alla comunicazione o alla commercializzazione.

5. Se l'esistenza di un gruppo è individuata conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo in conformità dell'articolo 247 fornisce all'impresa designata come impresa madre in conformità dell'articolo 214, paragrafo 5 o 6, e alle autorità di vigilanza interessate una spiegazione dettagliata dei fattori in base ai quali è effettuata tale individuazione.

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare o specificare ulteriormente i fattori che devono essere presi in considerazione dalle autorità di vigilanza per individuare una relazione tra almeno due imprese di cui ai paragrafi 2 e 3. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»

;

70) l'articolo 213 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che, quando un gruppo si presenta in una delle seguenti configurazioni, la vigilanza di gruppo si applichi:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, conformemente agli articoli da 218 a 258;

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede fuori della Comunità o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all'articolo 265.»

;

b) al paragrafo 5, i termini «direttiva 2006/48/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2013/36/UE»;

71) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 213 bis

Ricorso a misure di proporzionalità a livello di gruppo

1. I gruppi ai sensi dell'articolo 212 che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), sono classificati come gruppi piccoli e non complessi dalla loro autorità di vigilanza del gruppo, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se soddisfano tutti i criteri seguenti a livello di gruppo negli ultimi due esercizi immediatamente precedenti a tale classificazione:

a) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa non vita, sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), calcolato sulla base dei dati consolidati, non supera il 5 % delle riserve tecniche consolidate del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76, escluse le imprese cui si applica il metodo 2 di cui all'articolo 233;

ii) il totale delle riserve tecniche consolidate derivanti dalle attività di assicurazione vita del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non è superiore a 1 000 000 000 EUR;

b) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa vita, sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i) il rapporto combinato medio per le attività di assicurazione non vita al netto della riassicurazione degli ultimi tre esercizi è inferiore al 100 %;

ii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati del gruppo non supera 100 000 000 EUR;

iii) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nell'allegato I, parte A, rami da 5 a 7, 11, 12, 14 e 15, non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività nel settore non vita del gruppo;

c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo è inferiore a una delle soglie seguenti:

i) 20 000 000 EUR;

ii) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati del gruppo;

d) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo è inferiore a una delle soglie seguenti:

i) 20 000 000 EUR;

ii) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati del gruppo;

e) la somma dei seguenti elementi non supera il 20 % degli investimenti totali calcolati sulla base dei dati consolidati:

i) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5;

ii) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread;

iii) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;

f) la riassicurazione accettata dalle imprese del gruppo non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati del gruppo;

g) la differenza di cui all'articolo 230, paragrafo 1, in caso di utilizzo del metodo 1, all'articolo 233, paragrafo 1, in caso di utilizzo del metodo 2, o all'articolo 233 bis, paragrafo 1, in caso di combinazione dei metodi, è positiva;

h) quando si utilizza il metodo 2 o una combinazione dei metodi 1 e 2, ciascuna impresa cui si applica il metodo 2 è un'impresa piccola e non complessa.

I criteri di cui al primo comma, lettera a), punto i), e lettera e), non si applicano ai gruppi per i quali è utilizzato solo il metodo 2.

2. L'articolo 29 ter si applica mutatis mutandis a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

3. I gruppi cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), per meno di due anni tengono conto soltanto dell'ultimo esercizio ai fini della valutazione del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. I gruppi seguenti non sono mai classificati come gruppi piccoli e non complessi:

a) i gruppi che sono conglomerati finanziari ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2002/87/CE;

b) i gruppi in cui almeno un'impresa figlia è un'impresa di cui all'articolo 228, paragrafo 1;

c) i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

5. Gli articoli 29 quater, 29 quinquies e 29 sexies si applicano mutatis mutandis.

6. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare:

a) i criteri di cui al paragrafo 1, compreso il metodo di calcolo della somma di cui al primo comma, lettera e), di tale paragrafo;

b) la metodologia da utilizzare per classificare i gruppi come gruppi piccoli e non complessi; e

c) le condizioni per concedere o revocare l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle misure di proporzionalità che devono essere utilizzate da gruppi non classificati come gruppi piccoli e non complessi.

Articolo 213 ter

Ostacoli alla vigilanza di gruppo

1. Nei casi di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettera b), la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista garantisce che:

a) le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo siano adeguate al fine di rispettare il presente titolo e, in particolare, siano efficaci per:

i) coordinare tutte le imprese figlie della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra tali imprese figlie;

ii) prevenire o gestire i conflitti infragruppo; nonché

iii) far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista;

b) la struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista non ostacoli o impedisca in altro modo la vigilanza efficace del gruppo e delle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie, tenendo conto in particolare degli aspetti seguenti:

i) la posizione della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;

ii) la struttura azionaria; e

iii) il ruolo della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono soddisfatte, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di modificare le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo.

Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sono soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo al fine di assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi fissati nel presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza, quando sono autorità di vigilanza incaricate del gruppo in conformità dell'articolo 247, abbiano il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di strutturare il gruppo in maniera tale da consentire all'autorità di vigilanza pertinente di esercitare in modo efficace la vigilanza di gruppo. Le autorità di vigilanza esercitano tale potere soltanto in circostanze eccezionali, previa consultazione dell'EIOPA e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate e forniscono una giustificazione alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista.

3. Nei casi di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), della presente direttiva, se la struttura organizzativa di un gruppo composto da imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e da loro imprese partecipate, o individuato sulla base dell'articolo 212, paragrafo 3, della presente direttiva, è tale da ostacolare o impedire la vigilanza efficace su tale gruppo o da impedire a tale gruppo di rispettare il presente titolo, il gruppo è soggetto a misure di vigilanza adeguate per assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto del presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza, quando agiscono in qualità di autorità di vigilanza del gruppo in conformità dell'articolo 247 della presente direttiva, dispongano del potere di esigere lo stabilimento di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione o lo stabilimento di un'impresa nell'Unione che eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, comprese quelle finanziarie, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo. In tal caso la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa che esercita effettivamente un coordinamento centralizzato è responsabile dell'osservanza del presente titolo.»

;

72) l'articolo 214 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute a esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.

Al solo scopo di assicurare il rispetto del presente titolo, l'esercizio della vigilanza di gruppo può comportare la vigilanza diretta e l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista da parte delle autorità di vigilanza.»

;

b) al paragrafo 2, è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

«Nel valutare se un'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo ai sensi del primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la dimensione dell'impresa, in termini di attività totali e di riserve tecniche, è esigua rispetto a quella di altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso;

b) l'esclusione dell'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo non avrebbe un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo;

c) i rischi qualitativi e quantitativi, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, che l'impresa pone o può porre per il gruppo nel suo complesso sono irrilevanti.»

;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Se l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo determinerebbe una situazione di esonero dall'applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'autorità di vigilanza del gruppo consulta l'EIOPA e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate prima di emettere una decisione in merito all'esclusione. Tale decisione è adottata soltanto in circostanze eccezionali ed è debitamente giustificata all'EIOPA e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza del gruppo rivaluta almeno una volta l'anno se la sua decisione rimane adeguata. Qualora non sia più così, l'autorità di vigilanza del gruppo notifica all'EIOPA e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate che inizierà a esercitare la vigilanza di gruppo.

Prima di escludere l'impresa capogruppo dalla vigilanza di gruppo a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo consulta l'EIOPA e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate e valuta l'impatto dell'esercizio della vigilanza di gruppo a livello di un'impresa partecipante intermedia sulla solvibilità del gruppo. In particolare, tale esclusione non è possibile se comporta un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.

Al fine di garantire un'applicazione coerente e omogenea del presente paragrafo, l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in maniera da specificare ulteriormente le circostanze eccezionali di cui al primo comma del presente paragrafo o i casi in cui può essere giustificato escludere l'impresa capogruppo, comprese le società di partecipazione assicurativa, dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'ambito del gruppo cui si applica la vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, è individuato conformemente all'articolo 212.

Se l'esistenza di un gruppo soggetto alla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è individuata conformemente all'articolo 212, paragrafi 2 e 3, e se un'impresa madre o un'impresa figlia di tale gruppo è anche l'impresa partecipante capogruppo di un altro gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), tale altro gruppo è considerato incluso nell'ambito del gruppo individuato conformemente all'articolo 212, paragrafi 2 e 3.

Le autorità di vigilanza possono applicare l'articolo 212, paragrafi 2 e 3, per estendere l'ambito di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c).

5. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 212, paragrafo 3, è soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), il gruppo designa una delle imprese sottoposte a direzione unitaria come impresa madre responsabile dell'osservanza del presente titolo. Le altre imprese di cui all'articolo 212, paragrafo 3, primo comma, sono considerate imprese figlie.

6. Qualora la designazione dell'impresa madre conformemente al paragrafo 5 del presente articolo comporti ostacoli significativi all'esercizio della vigilanza di gruppo, in particolare nei casi in cui l'impresa non abbia sede nel territorio dello Stato membro dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247, o qualora la designazione comporti l'incapacità del gruppo di conformarsi efficacemente al presente titolo, gli Stati membri assicurano che l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo abbia il potere di richiedere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, la designazione di un'altra impresa madre. La decisione di designare un'altra impresa madre è debitamente giustificata al gruppo e alle altre autorità di vigilanza interessate dall'autorità di vigilanza incaricata del gruppo.

Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 212, paragrafo 3, soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), non designa un'impresa madre conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247 designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, un'impresa madre che sarà responsabile dell'osservanza del presente titolo. Le altre imprese incluse in tale gruppo sono considerate imprese figlie.

Nel designare un'impresa madre conformemente al primo o al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247 tiene conto dei fattori seguenti:

a) l'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa;

b) i premi lordi annuali contabilizzati di ciascuna impresa;

c) il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di ciascuna impresa.

Le autorità di vigilanza valutano almeno una volta l'anno se la designazione continua a essere adeguata. Qualora non risulti adeguata, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247 designa un'altra impresa madre previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. Tale altra impresa madre è responsabile dell'osservanza del presente titolo.»

;

73) l'articolo 220 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «di cui agli articoli da 221 a 233» sono sostituiti dai termini «di cui agli articoli da 221 a 233 bis»;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 conformemente agli articoli 233 e 234 oppure, qualora l'applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata, una combinazione dei metodi 1 e 2 conformemente agli articoli 233 bis e 234.»

;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il trattamento delle imprese di cui all'articolo 228, paragrafo 1, le autorità di vigilanza possono decidere di applicare il metodo 2 conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo soltanto alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi.»

;

74) l'articolo 221 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, ai soli fini dell'articolo 228, indipendentemente dall'applicazione del metodo 1 o del metodo 2, per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante nell'impresa partecipata.»

;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«d) quando un'autorità di vigilanza ha stabilito che due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione formano un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 3, in quanto sottoposte a direzione unitaria.»

;

75) l'articolo 222 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La somma dei fondi propri di cui ai paragrafi 2 e 3 non è superiore al contributo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Ai fini dell'articolo 230, paragrafo 1, dell'articolo 233, paragrafo 2, e dell'articolo 233 bis, paragrafo 1, lettera a), un elemento dei fondi propri emesso da un'impresa partecipante non è considerato libero da gravami ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), se il rimborso di tale elemento non può essere rifiutato al suo possessore in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che è un'impresa figlia.»

;

76) l'articolo 226 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Società di partecipazione intermedie»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi sono anch'esse considerate imprese di assicurazione o di riassicurazione.»

;

77) all'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, i termini «e all'articolo 233 bis» sono inseriti dopo i termini «all'articolo 233»;

78) l'articolo 228 è sostituito dal seguente:

«Articolo 228

Trattamento di determinate imprese partecipate di altri settori finanziari

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato conformemente all'articolo 220 della presente direttiva, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante tiene conto del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo e al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese seguenti:

a) enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), o imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) società di gestione di OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e società di investimento autorizzate a norma dell'articolo 27 di tale direttiva, purché non abbiano designato una società di gestione a norma di tale direttiva;

c) gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);

d) imprese diverse dalle imprese regolamentate che svolgono una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, quando tali attività costituiscono una parte significativa della loro attività complessiva;

e) enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come somma della quota proporzionale dei fondi propri di ciascuna impresa, dove tali fondi propri sono calcolati come segue:

a) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, conformemente alle norme settoriali pertinenti, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2002/87/CE;

b) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2009/65/CE;

c) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ad), della direttiva 2011/61/UE;

d) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, conformemente alle norme settoriali pertinenti di cui all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2002/87/CE, se si tratta di imprese regolamentate ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di detta direttiva;

e) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il margine di solvibilità disponibile calcolato conformemente all'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/2341.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ammontare dei fondi propri di ciascuna impresa partecipata corrispondente alle riserve non distribuibili e ad altri elementi individuati dall'autorità di vigilanza del gruppo come aventi una capacità ridotta di assorbimento delle perdite, nonché ad azioni privilegiate, ai conti subordinati dei membri delle mutue, a passività subordinate e ad attività fiscali differite, inclusi nei fondi propri in eccesso rispetto ai requisiti patrimoniali calcolati conformemente al paragrafo 3, non è preso in considerazione, fatto salvo il caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sia in grado di dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza del gruppo che tali elementi possono essere resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. All'atto della determinazione della composizione dei fondi propri in eccesso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante tiene conto del fatto che taluni requisiti di determinate imprese partecipate sono soddisfatti soltanto con capitale primario di classe 1 o capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui al paragrafo 1 è calcolato come somma della quota proporzionale del requisito patrimoniale o del requisito patrimoniale nozionale di ciascuna impresa partecipata. Tale requisito patrimoniale o requisito patrimoniale nozionale è calcolato come segue:

a) per le imprese partecipate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, conformemente a quanto segue:

i) per ciascuna impresa di investimento soggetta ai requisiti di fondi propri conformemente al regolamento (UE) 2019/2033, la somma del requisito di cui all'articolo 11 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15) o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi;

ii) per ciascun ente creditizio, l'importo più elevato tra i seguenti:

1) la somma del requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le misure di cui agli articoli 458 e 459 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, del requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi;

2) la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le misure di cui agli articoli 458 e 459 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi nella misura in cui tali requisiti siano soddisfatti dal capitale di classe 1;

b) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;

c) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/61/UE;

d) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, il requisito patrimoniale che l'impresa partecipata dovrebbe soddisfare a norma delle norme settoriali pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2002/87/CE se fosse un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale direttiva;

e) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il più elevato tra il margine di solvibilità richiesto calcolato conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/2341 e il totale dei requisiti patrimoniali imposti dal diritto nazionale degli Stati membri in cui l'impresa partecipata è registrata o autorizzata.

4. Se più imprese partecipate di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano un sottogruppo soggetto a un requisito patrimoniale su base consolidata conformemente a una delle direttive o dei regolamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, compreso se una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013 o una società di partecipazione finanziaria mista è un'impresa figlia del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo può richiedere di calcolare il contributo di dette imprese partecipate ai fondi propri ammissibili del gruppo come quota proporzionale dei fondi propri del sottogruppo anziché applicare il paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente articolo a ciascuna singola impresa appartenente a tale sottogruppo. In tal caso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcola anche il contributo di tali imprese partecipate al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo come quota proporzionale del requisito patrimoniale di tale sottogruppo, anziché applicare il paragrafo 3, lettere da a) a e), del presente articolo, a ciascuna singola impresa appartenente a tale sottogruppo. Tutti gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le società strumentali ai sensi del punto 18) di tale paragrafo, che rientrano nell'ambito del sottogruppo sono inclusi nel calcolo dei fondi propri e del requisito patrimoniale del sottogruppo.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano allo specifico sottogruppo sulla base della sua situazione consolidata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 47), del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033, o sulla base della sua posizione consolidata, a seconda dei casi.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre eventuali partecipazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell'impresa partecipante.

__________________

(*14) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011)."

(*15) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE2009/65/CE2011/61/UE2013/36/UE2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019).»;"

79) all'articolo 229 è aggiunto il comma seguente:

«Qualora la deduzione di cui al primo comma migliori la solvibilità del gruppo rispetto alla posizione in cui l'impresa è mantenuta nell'ambito del calcolo della solvibilità di gruppo, tale deduzione non si applica.»

;

80) al titolo III, capo II, sezione 1, sottosezione 3, è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 229 bis

Calcoli semplificati

1. Ai fini dell'articolo 230, l'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, può consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di applicare un metodo semplificato alle partecipazioni irrilevanti in imprese partecipate.

L'applicazione del metodo semplificato di cui al primo comma a una o più imprese partecipate è debitamente giustificata dall'impresa partecipante all'autorità di vigilanza del gruppo, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi dell'impresa partecipata o delle imprese partecipate.

Gli Stati membri prescrivono all'impresa partecipante di valutare annualmente se il ricorso al metodo semplificato sia ancora giustificato e di rendere pubblici, nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, l'elenco e le dimensioni delle imprese partecipate soggette a tale metodo semplificato.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza del gruppo che l'applicazione del metodo semplificato alle partecipazioni in una o più imprese partecipate è sufficientemente prudente da evitare una sottovalutazione dei rischi derivanti da tale impresa o da tali imprese nel calcolo della solvibilità del gruppo.

Quando è applicato a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo avente sede in un paese non equivalente o provvisoriamente equivalente ai sensi dell'articolo 227, il metodo semplificato non dà luogo a un contributo dell'impresa partecipata al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo che è inferiore al requisito patrimoniale di tale impresa partecipata, quale stabilito dal paese terzo interessato.

Il metodo semplificato non si applica a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante non disponga di informazioni affidabili sui requisiti patrimoniali previsti in tale paese terzo.

3. Ai fini del paragrafo 1, le imprese partecipate sono considerate irrilevanti quando il valore contabile di ciascuna di esse rappresenta meno dello 0,2 % delle attività del gruppo calcolate sulla base dei dati consolidati e la somma dei valori contabili di tutte queste imprese rappresenta meno dello 0,5 % delle attività del gruppo calcolate sulla base dei dati consolidati.»

;

81) l'articolo 230 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il calcolo della solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è effettuato a partire dal bilancio consolidato.

La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

a) la somma dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, e del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 o 4;

b) la somma del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e del contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3 o 4.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati.

Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano il titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, e il titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3.»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«c) la quota proporzionale dei requisiti patrimoniali locali, al di sotto della quale l'autorizzazione verrebbe ritirata, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi;»

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Se i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, superano il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica mutatis mutandis l'articolo 138, paragrafi da 1 a 4, mentre l'articolo 139, paragrafi 1 e 2, non si applica. Ai fini del presente comma, il riferimento al "requisito patrimoniale di solvibilità" di cui all'articolo 138 si intende fatto al "requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo".»

;

82) all'articolo 232, primo comma, frase introduttiva, i termini «di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a d)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a e)»;

83) l'articolo 233 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il valore della partecipazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nelle imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, e all'articolo 228, paragrafo 1, e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;»

;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«c) il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, o all'articolo 228, paragrafo 4.»

;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;»

;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«c) il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, o all'articolo 228, paragrafo 4.»

;

84) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 233 bis

Combinazione dei metodi 1 e 2

1. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli elementi seguenti:

a) la somma degli elementi seguenti:

i) per le imprese cui si applica il metodo 1, i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

ii) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata alla quale si applica il metodo 2, la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;

iii) il contributo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, o all'articolo 228, paragrafo 4; e

b) la somma degli elementi seguenti:

i) per le imprese cui si applica il metodo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, calcolato conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, sulla base dei dati consolidati;

ii) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata alla quale si applica il metodo 2, la quota proporzionale del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

iii) il contributo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, o all'articolo 228, paragrafo 4.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), e del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), e del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2 non sono comprese nei dati consolidati.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, il valore delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2, in eccesso rispetto alla quota proporzionale del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, è incluso nei dati consolidati quando si calcola la sensibilità di attività e passività alle variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute ("rischio valutario"). Tuttavia il valore di tali partecipazioni non si presume essere sensibile a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale ("rischio azionario").

4. L'articolo 233, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), e del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo.

5. L'articolo 231 si applica, mutatis mutandis, nel caso di una domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa.

6. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato conformemente all'articolo 230, paragrafo 2.

Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo è coperto dai fondi propri di base ammissibili, determinati conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, calcolati sulla base dei dati consolidati. Ai fini di tale calcolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati.

Per determinare se detti fondi propri ammissibili possano coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli da 221 a 229 bis. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 139, paragrafi 1 e 2.

Se i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, superano il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica mutatis mutandis l'articolo 138, paragrafi da 1 a 4, mentre non si applica l'articolo 139, paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente comma, il riferimento al "requisito patrimoniale di solvibilità" di cui all'articolo 138 si intende fatto al "requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo".

7. Nel determinare se l'importo calcolato al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo rispecchi adeguatamente il profilo di rischio del gruppo in relazione alle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.

Laddove il profilo di rischio del gruppo con riferimento alle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2 si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato di cui all'articolo 233, paragrafo 3, può essere imposta una maggiorazione del capitale rispetto all'importo calcolato al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo.

Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.

Articolo 233 ter

Strumenti di capitale a lungo termine a livello di gruppo

Quando si utilizza il metodo 1 o una combinazione di metodi, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono autorizzate ad applicare l'articolo 105 bis a un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale.

La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare:

a) il metodo da utilizzare per valutare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, e per calcolare l'importo degli strumenti di capitale trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale in caso di utilizzo del metodo 1 o di una combinazione di metodi;

b) le informazioni da includere nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, o nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2, nonché nella relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo di cui all'articolo 256 ter, paragrafo 1, o nella relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui all'articolo 256 ter, paragrafo 2.»

;

85) l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Articolo 234

Atti delegati per i principi tecnici e i metodi stabiliti agli articoli da 220 a 229, per il metodo semplificato stabilito all'articolo 229 bis e per l'applicazione degli articoli da 230 a 233 bis

La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare:

a) i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229;

b) i dettagli tecnici del metodo semplificato di cui all'articolo 229 bis, paragrafo 1, nonché i criteri in base ai quali le autorità di vigilanza possono approvare il ricorso a tale metodo;

c) l'applicazione degli articoli da 230 a 233 bis, in funzione della natura economica di strutture giuridiche specifiche.

La Commissione può integrare la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza del gruppo può approvare l'applicazione del metodo semplificato di cui all'articolo 229 bis, paragrafo 2.»

;

86) all'articolo 244, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per individuare le concentrazioni significative dei rischi da segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo impone, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, soglie adeguate basate sui requisiti patrimoniali di solvibilità, sulle riserve tecniche, sui fondi propri ammissibili, su altri criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio ritenuti adeguati o su una combinazione di tali aspetti.»

;

87) l'articolo 245 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «paragrafi 2 e 3» sono sostituiti dai termini «paragrafi 2, 3 e 3 bis»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Oltre alle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 13, punto 19), ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ove giustificato, le autorità di vigilanza possono imporre ai gruppi di segnalare anche le operazioni infragruppo che coinvolgono imprese diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista.»

;

88) l'articolo 246 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo. Il sistema di governance del gruppo si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa madri o alle società di partecipazione finanziaria mista madri, nonché a tutte le imprese partecipate rientranti nell'ambito del gruppo ai sensi dell'articolo 212 soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Il sistema di governance del gruppo si applica altresì a tutte le imprese che sono gestite dall'impresa partecipante o dalle sue imprese figlie congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del medesimo gruppo.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello di gruppo.

Gli Stati membri garantiscono che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell'Unione o dell'impresa madre designata conformemente all'articolo 214, paragrafo 5 o 6, abbia la responsabilità ultima del rispetto, da parte del gruppo cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione del gruppo resta responsabile del rispetto da parte sua di tutti i requisiti, come specificato all'articolo 40 e all'articolo 213, paragrafo 1, secondo comma.

Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché dalle loro interdipendenze.»

;

b) al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista monitora periodicamente le attività delle sue imprese partecipate, comprese quelle di cui all'articolo 228, paragrafo 1, e le imprese non regolamentate. Tale monitoraggio è commisurato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi che le imprese partecipate generano o potrebbero generare a livello di gruppo.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dispongono di politiche scritte a livello di gruppo e garantiscono che le politiche scritte di tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo siano coerenti con le politiche del gruppo. Tale impresa assicura altresì che le politiche del gruppo siano attuate in modo coerente da tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo.»

;

c) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La valutazione interna del rischio e della solvibilità condotta a livello di gruppo copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché le loro interdipendenze. Tale valutazione è soggetta al riesame da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.»

;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri prescrivono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di garantire che il gruppo disponga di dispositivi solidi di governance che includano una struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e la separazione delle funzioni all'interno del gruppo. Il sistema di governance del gruppo si adopera per prevenire i conflitti di interessi o, laddove ciò non sia possibile, li gestisce.

Le persone che dirigono effettivamente un gruppo assicurativo o riassicurativo sono considerate le persone che dirigono effettivamente l'impresa madre di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Gli Stati membri prescrivono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di individuare le persone responsabili di altre funzioni fondamentali nell'ambito del gruppo assicurativo o riassicurativo soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo è responsabile delle attività svolte da tali persone.

Se le persone che dirigono effettivamente un gruppo assicurativo o riassicurativo o sono responsabili di altre funzioni fondamentali sono anche le persone che dirigono effettivamente una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o altre imprese partecipate, oppure sono responsabili di altre funzioni fondamentali in una qualsiasi di tali imprese, l'impresa partecipante garantisce che i ruoli e le responsabilità a livello di gruppo siano separati in maniera chiara da quelli applicabili a livello di ciascuna singola impresa.»

;

89) al titolo III è inserito il capo seguente:

«CAPO II bis

Norme macroprudenziali a livello di gruppo

Articolo 246 bis

Gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo che comprenda l'analisi della liquidità nel breve termine e, su richiesta dell'autorità di vigilanza del gruppo, anche l'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. L'articolo 144 bis si applica mutatis mutandis.

2. In deroga all'articolo 144 bis, gli Stati membri garantiscono che le imprese figlie di assicurazione o di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), siano esentate dall'elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta il piano di cui al paragrafo 1 del presente articolo includa la gestione della liquidità e il fabbisogno di liquidità delle imprese figlie interessate.

Gli Stati membri prescrivono a ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione che beneficia dell'esenzione di cui al primo comma di presentare alla propria autorità di vigilanza le parti del piano di gestione del rischio di liquidità relative alla situazione dell'intero gruppo e alla propria situazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di vigilanza possono richiedere a un'impresa figlia di assicurazione o di riassicurazione di elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta rilevino una vulnerabilità specifica sotto il profilo della liquidità o il piano di gestione della liquidità a livello di gruppo non includa informazioni adeguate che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia richiede a imprese comparabili ai fini del monitoraggio della loro liquidità.

4. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto e la frequenza di aggiornamento del piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 246 ter

Altre norme macroprudenziali

Gli articoli 144 ter e 144 quater si applicano mutatis mutandis a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista.»

;

90) all'articolo 252, primo comma, i termini «un ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «un ente creditizio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE»;

91) all'articolo 254 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista presentano all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al presente articolo con frequenza annuale entro 22 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa e, quando le informazioni di cui al presente articolo sono richieste con frequenza trimestrale, entro 11 settimane dalla fine di ciascun trimestre.»

;

92) l'articolo 256 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo. Tale relazione contiene informazioni sul gruppo destinate ad altri professionisti del mercato, come previsto dall'articolo 51, paragrafo 1 ter. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista comunichino le informazioni di cui al presente articolo entro 24 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.»

;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo che devono essere identificabili singolarmente, comprese entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, e devono essere comunicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.»

;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

93) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 256 ter

Relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare annualmente all'autorità di vigilanza del gruppo una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, lettera a).

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 24 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

2. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, presentare una relazione periodica unica a fini di vigilanza contenente gli elementi seguenti:

a) le informazioni a livello di gruppo, che sono da comunicare conformemente al paragrafo 1;

b) le informazioni per ciascuna delle imprese figlie del gruppo, identificabili individualmente, sono comunicate conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 bis, e non sono minori delle informazioni che sarebbero fornite dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano una relazione periodica a fini di vigilanza conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 bis.

Prima di concedere l'accordo conformemente al primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. Il mancato accordo da parte delle autorità nazionali di vigilanza interessate è debitamente giustificato. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui al presente paragrafo è approvata dal collegio delle autorità di vigilanza, ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta la relazione periodica unica a fini di vigilanza alla propria autorità di vigilanza. Ciascuna autorità di vigilanza ha il potere di controllare la parte della relazione periodica unica a fini di vigilanza che è specifica all'impresa figlia interessata.

3. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza presentata non è soddisfacente per le autorità nazionali di vigilanza, l'accordo di cui al paragrafo 2 può essere revocato.

4. Se la relazione di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato un'impresa figlia del gruppo richiede a imprese analoghe, e se le informazioni omesse sono rilevanti, l'autorità di vigilanza interessata ha il potere di richiedere all'impresa figlia interessata di comunicare le informazioni complementari necessarie.

5. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato un'impresa figlia del gruppo individua un'inosservanza dell'articolo 35, paragrafo 5 bis, oppure richiede modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, ne informa anche il collegio delle autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo presenta la stessa richiesta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista.

6. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare ulteriormente le informazioni di cui al presente articolo da comunicare.

Articolo 256 quater

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: obbligo di revisione contabile

1. Gli Stati membri garantiscono che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista di un gruppo sia sottoposta a un obbligo di revisione contabile dello stato patrimoniale di gruppo comunicato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, o nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2.

2. Una relazione separata, comprendente l'indicazione del tipo di giudizio nonché i risultati della revisione, preparata dall'impresa di revisione contabile, è presentata all'autorità di vigilanza del gruppo unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, o alla relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

3. In caso di un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2, gli obblighi di revisione imposti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata devono essere rispettati e la relazione di cui all'articolo 51 bis, paragrafo 6, è presentata all'autorità di vigilanza di tale impresa dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

4. L'articolo 51 bis si applica mutatis mutandis.»

;

94) l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Articolo 257

Requisiti di competenza e onorabilità per le persone che dirigono effettivamente una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista o che svolgono altre funzioni fondamentali

Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista e, se del caso, le persone responsabili di altre funzioni fondamentali possiedano i requisiti di competenza e onorabilità necessari per esercitare i loro compiti.

L'articolo 42 si applica mutatis mutandis.»

;

95) l'articolo 258 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle autorità di vigilanza sono conferiti i poteri di vigilanza per adottare misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista che sono necessari per garantire che i gruppi ai quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), rispettino tutti gli obblighi fissati nel presente titolo. Tali poteri comprendono i poteri di vigilanza generali di cui all'articolo 34.

Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista che violano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate per recepire il presente titolo, o nei confronti delle persone che dirigono effettivamente dette imprese. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»

;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Se l'autorità di vigilanza del gruppo ha stabilito che le condizioni di cui all'articolo 213 ter, paragrafo 1, non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza del gruppo e a garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza tengono in particolare conto degli effetti sul conglomerato finanziario nel suo insieme, nonché sulle sue imprese partecipate regolamentate.

2 ter. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le misure di vigilanza che possono essere applicate alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista comprendano almeno quanto segue:

a) sospendere l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia detenute dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista;

b) emettere ingiunzioni, sanzioni o penali nei confronti della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali società;

c) fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nelle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie;

d) designare temporaneamente un'altra società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo in veste di soggetto responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo;

e) limitare o vietare di procedere a distribuzioni o al pagamento di interessi ad azionisti;

f) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o in altre imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1;

g) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per un ritorno tempestivo alla conformità.

L'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'EIOPA prima di adottare le misure di cui al primo comma, laddove tali misure riguardino imprese aventi sede in più di uno Stato membro.»

;

96) l'articolo 262 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In assenza di vigilanza equivalente di cui all'articolo 260, o qualora uno Stato membro non applichi l'articolo 261 in caso di equivalenza temporanea conformemente all'articolo 260, paragrafo 7, tale Stato membro applica una delle seguenti disposizioni alle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 212 e alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c):

a) mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 235 e da 244 a 258;

b) uno dei metodi di cui al paragrafo 3.»

;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 212 e alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c). Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, individuata conformemente all'articolo 247, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

I metodi di cui al primo comma consentono di conseguire gli obiettivi della vigilanza di gruppo specificati nel presente titolo. Tali obiettivi contemplano quanto segue:

a) preservare l'allocazione del capitale e la composizione dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e impedire la creazione infragruppo di capitale consistente quando tale creazione infragruppo di capitale è finanziata con i proventi del debito o di altri strumenti finanziari non qualificabili come elementi dei fondi propri dall'impresa madre;

b) valutare e monitorare i rischi derivanti dalle imprese tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione e limitare il rischio di contagio da tali imprese e da altre imprese non regolamentate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo, nonché al sottogruppo la cui impresa capogruppo è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione, di cui all'articolo 215, qualora tale sottogruppo esista.

I metodi di cui al primo comma sono adeguatamente giustificati, documentati e notificati alle altre autorità di vigilanza interessate, all'EIOPA e alla Commissione.»

;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza interessate possono in particolare applicare uno o più dei seguenti metodi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c):

a) designazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo, laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa madre comune nell'Unione;

b) imposizione dello stabilimento di una società di partecipazione assicurativa avente sede nell'Unione o di una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa madre comune nell'Unione, nonché applicazione del presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui tale società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo;

c) se più imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo formano un sottogruppo la cui impresa madre ha sede nell'Unione, oltre all'applicazione del presente titolo a tale sottogruppo, adozione di misure aggiuntive o imposizione di obblighi aggiuntivi, ivi compresi quelli di cui alle lettere d), e) ed f) del presente comma e una vigilanza rafforzata sulla concentrazione dei rischi ai sensi dell'articolo 244 e sulle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 245, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo;

d) imposizione ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa capogruppo nell'Unione di essere indipendenti dall'impresa capogruppo al di fuori dell'Unione;

e) divieto, limitazione, restrizione, monitoraggio o imposizione della notifica preventiva delle operazioni, comprese le distribuzioni di dividendi e i pagamenti di cedole sul debito subordinato, qualora tali operazioni costituiscano o possano costituire una minaccia per la situazione finanziaria o la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo e riguardino, da un lato, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa avente sede nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione e, dall'altro, un'impresa appartenente al gruppo e avente sede al di fuori dell'Unione; se l'autorità di vigilanza del gruppo nell'Unione non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, l'autorità di vigilanza del gruppo nell'Unione informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure adeguate;

f) prescrizione della presentazione di informazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria, sul profilo di rischio e sui limiti di tolleranza al rischio delle imprese madri aventi sede al di fuori dell'Unione, comprese, se del caso, relazioni su tali argomenti presentate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o alle autorità di vigilanza di tali imprese madri di paesi terzi.»

;

97) all'articolo 265 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Gli Stati membri garantiscono in particolare che, se l'impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un GEFIA, un ente pensionistico aziendale o professionale oppure un'impresa non regolamentata che esercita una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, qualora tali attività costituiscano una parte significativa della sua attività complessiva, le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su tali imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra tali imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa madre e le sue imprese partecipate.»

;

98) all'articolo 267 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ai fini della direttiva (UE) 2025/1, qualora si applichino gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, della medesima, le disposizioni di cui ai capi I, II e IV del presente titolo si applicano alle imprese di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale direttiva.

Gli articoli 270 e 272 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l'articolo 63 della direttiva (UE) 2025/1

;

99) all'articolo 268, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "autorità competenti", le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione, o le autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2025/1 in relazione ai provvedimenti di risanamento adottati a norma di tale direttiva;»

;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "provvedimenti di risanamento", i provvedimenti che implicano un intervento dell'autorità competente, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa, compresi la sospensione dei pagamenti o procedure di esecuzione o una riduzione dei crediti, l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1 e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, di tale direttiva;»

;

100) l'articolo 301 bis è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La delega di potere di cui agli articoli 29, 105, 105 bis, 213 bis, 233 ter, 256 ter e 304 sexies è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 28 gennaio 2025.»

;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«La delega di potere di cui al primo e secondo comma è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di quattro anni.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui agli articoli 17, 29, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105 bis, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213 bis, 216, 217, 227, 233 ter, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260, 304 sexies e 308 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»

;

c) il paragrafo 5 è sostituito dai seguenti:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17, 29, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105 bis, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213 bis, 216, 217, 227, 233 ter, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 304 sexies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

;

101) all'articolo 304, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 30 gennaio 2027, le imprese di assicurazione vita possono continuare ad applicare il metodo di cui al paragrafo 1 soltanto in relazione alle attività e alle passività per le quali le autorità di vigilanza hanno approvato l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata prima del 30 gennaio 2027.»

;

102) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 304 quater

Relazione concernente il rischio di sostenibilità

1. L'EIOPA, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni della piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16), nonché previa consultazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) nel contesto del suo lavoro nell'ambito del mandato di cui all'articolo 501 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, se sia giustificato un trattamento prudenziale specifico delle esposizioni relative ad attivi e ad attività associati sostanzialmente a obiettivi ambientali o sociali. In particolare, l'EIOPA valuta gli effetti potenziali di un trattamento prudenziale specifico delle esposizioni relative ad attivi e attività associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali o sociali o associati in modo sostanziale a danni a tali obiettivi in termini di protezione dei contraenti e della stabilità finanziaria nell'Unione, comprese le attività legate ai combustibili fossili.

L'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro l'1° marzo 2025. Se del caso, la relazione prende in considerazione un eventuale trattamento prudenziale basato sul rischio delle esposizioni relative ad attivi e ad attività associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali o sociali o associati in modo sostanziale a danni a tali obiettivi. La relazione è accompagnata da una valutazione dell'impatto di tale eventuale trattamento prudenziale basato sul rischio di tali esposizioni sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2. L'EIOPA riesamina almeno ogni cinque anni, per quanto concerne il rischio di catastrofi naturali, la portata e la calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera b). Ai fini di tali riesami, l'EIOPA tiene conto delle prove pertinenti più recenti disponibili nel contesto della scienza del clima nonché sulla rilevanza dei rischi in termini di rischi sottoscritti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard per il calcolo del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità.

Il primo riesame a norma del primo comma è completato entro il 29 gennaio 2027.

Qualora l'EIOPA constati, nel corso di un riesame a norma del primo comma, che, in ragione della portata o della calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, esiste una discrepanza significativa tra la parte del requisito patrimoniale di solvibilità relativa alle catastrofi naturali e il rischio effettivo di catastrofi naturali cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, presenta alla Commissione un parere sul rischio di catastrofi naturali.

Un parere sul rischio di catastrofi naturali presentato alla Commissione a norma del terzo comma tiene contro della portata o della calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità per ovviare alla discrepanza riscontrata ed è accompagnato da una valutazione dell'impatto delle modifiche proposte sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3. L'EIOPA valuta se e quanto le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano la loro esposizione in misura rilevante al rischio connesso alla perdita di biodiversità nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1. L'EIOPA valuta successivamente quali misure devono essere adottate per garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengano debitamente conto di tali rischi. L'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 30 giugno 2025.

L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA, tramite il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, elaborano orientamenti per garantire che la coerenza, le considerazioni a lungo termine e le norme comuni per le metodologie di valutazione siano integrate nelle prove di stress dei rischi ambientali, sociali e di governance. Il comitato congiunto pubblica tali orientamenti entro il 10 gennaio 2026. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA esaminano, attraverso tale comitato congiunto, in che modo i rischi sociali e di governance possano essere integrati nelle prove di stress.

Articolo 304 quinquies

Riesame per quanto riguarda la separazione tra attività nel settore vita e attività nel settore non vita e riserve di capitale

1. L'EIOPA valuta se il requisito in materia di separazione delle attività di assicurazione vita e non vita di cui all'articolo 73, paragrafo 1, è ancora giustificato. In particolare, l'EIOPA valuta gli effetti del mantenimento e i potenziali effetti dell'abolizione del divieto misto almeno per quanto riguarda la tutela dei contraenti, le potenziali sovvenzioni incrociate tra attività nel settore vita e attività nel settore non vita, l'efficienza del mercato e la competitività. Ai fini della valutazione, l'EIOPA tiene conto delle esperienze di vigilanza con le imprese multirami. L'EIOPA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 31 gennaio 2028.

2. L'EIOPA monitora fino al 31 gennaio 2032 il contributo ai requisiti patrimoniali di solvibilità di gruppo di cui all'articolo 228, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della presente direttiva del requisito combinato di riserva di capitale degli enti creditizi partecipati, quale definito all'articolo 128, punto 6), della direttiva 2013/36/UE. A tal fine, l'EIOPA collabora con l'ABE e riferisce alla Commissione in merito a eventuali conclusioni.

Articolo 304 sexies

Proroga dei termini in circostanze eccezionali

1. In caso di emergenza sanitaria eccezionale, catastrofe naturale o altro evento estremo, l'EIOPA, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza o della Commissione, valuta se tale emergenza sanitaria eccezionale, catastrofe naturale o altro evento estremo sia tale da incidere in maniera rilevante sulle capacità operative delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, impedendo loro di presentare informazioni entro i termini di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 ter, paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione, l'EIOPA collabora strettamente con le autorità di vigilanza pertinenti per determinare l'impatto dell'evento estremo sulla capacità di presentare informazioni entro i termini stabiliti in tali disposizioni.

L'EIOPA presenta la sua valutazione alla Commissione senza indebito ritardo e non oltre una settimana dalla ricezione della richiesta di cui al primo comma.

Se l'EIOPA ritiene che un'emergenza sanitaria eccezionale, una catastrofe naturale o un altro evento estremo incida in maniera rilevante sulle capacità operative delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, impedendo loro di rispettare i termini di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 ter, paragrafo 1. L'EIOPA e le autorità di vigilanza pertinenti pubblicano tali informazioni sui rispettivi siti web.

La Commissione può prorogare tali termini mediante un atto delegato adottato conformemente al presente articolo.

2. Al fine di garantire parità di condizioni in relazione all'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può integrare la presente direttiva adottando atti delegati in conformità dell'articolo 301 bis per singoli eventi estremi che:

a) definiscano l'ambito di applicazione della proroga dei termini tenendo conto delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate dall'evento;

b) stabiliscano termini prorogati eccezionali per la presentazione di informazioni, che possono essere fino a 10 settimane più lunghi di quelli di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 ter, paragrafo 1; e

c) specifichino quali informazioni di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 ter, paragrafo 1, devono essere comunicate entro tali termini prorogati.

Se l'EIOPA non ha presentato una valutazione a norma del paragrafo 1, la Commissione chiede il parere dell'EIOPA, se del caso, prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo.

__________________

(*16) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).»;"

103) all'articolo 305, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

104) l'articolo 308 bis è soppresso;

105) l'articolo 308 ter è così modificato:

a) i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;

b) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, gli Stati membri garantiscono che i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di spread conformemente alla formula standard siano identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri sostenute prima del 1° gennaio 2023 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.»

;

c) al paragrafo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2 e 3, le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 9 a 12 e 15 del presente articolo e agli articoli 308 quater, 308 quinquies e 308 sexies si applicano mutatis mutandis a livello di gruppo.

Se un gruppo assicurativo o riassicurativo o una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie applica la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater o la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista rende pubblica, nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui all'articolo 256, oltre alle informazioni di cui all'articolo 308 quater, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 308 quinquies, paragrafo 5, lettera c), la quantificazione dell'impatto sulla propria situazione finanziaria dell'ipotesi che i fondi propri derivanti dall'applicazione di dette misure transitorie non possano essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità del gruppo.

Se un gruppo assicurativo o riassicurativo fa sostanzialmente affidamento sul ricorso alle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies in modo tale da travisare l'effettiva solvibilità del gruppo, anche se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sarebbe rispettato in assenza di ricorso a dette misure transitorie, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di adottare misure adeguate, compresa la possibilità di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti dal ricorso a tali misure transitorie che possano essere considerati ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»

;

106) l'articolo 308 quater è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Dopo il 30 gennaio 2027, le autorità di vigilanza approvano un aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio soltanto nei casi seguenti:

a) durante un periodo di 18 mesi antecedente l'approvazione, le norme della presente direttiva sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 4;

b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'approvazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione ha ricevuto l'autorizzazione ad accettare un portafoglio di contratti di assicurazione o di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.»

;

b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue:

i) il fatto che applicano l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;

ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale misura transitoria sulla loro situazione finanziaria;

iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi della sua applicazione;

iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.»

;

107) l'articolo 308 quinquies è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Dopo il 30 gennaio 2027 le autorità di vigilanza approvano una deduzione transitoria alle riserve tecniche soltanto nei casi seguenti:

a) durante un periodo di 18 mesi antecedente l'approvazione, le norme della presente direttiva sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 4;

b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'approvazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione ha accettato un portafoglio di contratti di assicurazione e di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.»

;

b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue:

i) il fatto che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche;

ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale deduzione transitoria sulla loro situazione finanziaria;

iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale deduzione transitoria, i motivi della sua applicazione;

iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale deduzione transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.»

;

108) all'articolo 308 sexies, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 308 quater o all'articolo 308 quinquies informano l'autorità di vigilanza non appena constatano che non rispetterebbero il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tali misure transitorie. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità al termine del periodo transitorio.»

;

109) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 308 septies

Nella parte destinata ai professionisti del mercato della relazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria di cui all'articolo 51, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rendono pubblico l'impatto combinato sulla loro situazione finanziaria della mancata applicazione dell'introduzione graduale e delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater e all'articolo 308 quinquies e, se del caso, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma.»

;

110) all'articolo 309, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso;

111) all'articolo 311, il secondo comma è soppresso;

112) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Art. 2

Modifica della direttiva 2013/34/UE

All'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive quali definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), le imprese di riassicurazione captive quali definite all'articolo 13, punto 5), di tale direttiva e le imprese piccole e non complesse quali definite all'articolo 13, punto 10 bis), della stessa possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive nonché le imprese piccole e non complesse che si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.

__________________

(*17) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).».

Art. 3

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

All'articolo 31 della direttiva 2002/87/CE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta, in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, il funzionamento della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda gli aspetti elencati di seguito, tenendo conto in particolare del trattamento prudenziale delle partecipazioni intersettoriali ai sensi delle norme settoriali, in termini di parità di condizioni:

a) se il fatto che vi siano imprese di servizi finanziari soggette a vigilanza finanziaria ai sensi delle norme settoriali, ma non elencate in nessuno dei settori finanziari individuati nella presente direttiva, crea condizioni di disparità tra i conglomerati finanziari;

b) se tutti i conglomerati finanziari attuano in modo coerente le norme che disciplinano i requisiti di adeguatezza patrimoniale, comprese quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione (*18), e se tali norme impongono requisiti quantitativi globali comparabili ai conglomerati finanziari, indipendentemente dal fatto che il principale settore finanziario del conglomerato finanziario sia il settore bancario, il settore assicurativo o il settore dei servizi di investimento;

c) se le procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza e la ripartizione dei mandati e dei poteri di esecuzione tra i coordinatori e le autorità di vigilanza settoriali, in particolare per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale, sono sufficientemente chiare e armonizzate per garantire che i requisiti di adeguatezza patrimoniale siano efficacemente applicati in modo coerente in tutta l'Unione, indipendentemente dal principale settore finanziario in cui opera un conglomerato finanziario;

d) se la mancata identificazione di un'impresa responsabile in ultima istanza del rispetto della presente direttiva pone problemi per quanto riguarda la garanzia di parità di condizioni.

__________________

(*18) Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014).».

Art. 4

Recepimento

1. Entro il 29 gennaio 2027, Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 gennaio 2027.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BO'KA J.

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2009/138/CE è così modificato:

1) alla sezione A (Forme di imprese di assicurazione non vita), il punto 27) è soppresso;

2) alla sezione B (Forme di imprese di assicurazione vita), il punto 27) è soppresso;

3) alla sezione C (Forme di imprese di riassicurazione), il punto 27) è soppresso.