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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 5 dicembre 2024, n. 39

G.U.R.I. 17 gennaio 2025, n. 13

Criteri, modalità e termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a favore di enti di carattere privato, del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono e delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di casualità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. (Ordinanza n. 39/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, delega al Governo per la riforma del Terzo settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante «Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014 recante «Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opera edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante «Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione e l'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» che proroga il mandato del Commissario straordinario al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al Generale di Corpo d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al numero n. 1899;

Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 e successive modifiche ed integrazioni nella quale vengono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Il provvedimento in argomento si applica anche alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono considerate tra queste anche le cooperative miste, ancorchè svolgano anche attività di cui al predetto art. 1, comma 1;

Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonchè definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo art. 20-sexies;

Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Ravvisata l'urgente e improcrastinabile necessità di disciplinare le modalità attuative, organizzative e procedurali, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dagli enti filantropici, dalle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, dalle reti associative, dalle società di mutuo soccorso, dalle associazioni, riconosciute o non riconosciute, dalle fondazioni e dagli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a favore di enti di carattere privato, del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del citato decreto legislativo e delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività, ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

Il presente provvedimento si applica, quindi:

a) agli enti del Terzo settore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile annoverare:

1) organizzazioni di volontariato;

2) associazioni di promozione sociale;

3) enti filantropici;

4) imprese sociali, comprese le cooperative sociali (ad esclusione di quelle di cui all'art. 1, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni);

5) reti associative;

6) società di mutuo soccorso;

7) enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

8) associazioni, riconosciute o non riconosciute;

9) fondazioni;

10) altri enti del Terzo settore compresi quelli socio-sanitari e sanitari che non risultano ammissibili a contributo secondo i criteri definiti dall'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni,

b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,

per i quali si osservano le procedure e le disposizioni previste dall'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le definizioni di cui all'art. 1 comma 3, dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono qui richiamate.

Art. 2

Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi

1. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi di cui all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a tutti gli enti che abbiano subito dei danni, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

a) per gli importi fino a euro 40.000,00 (quarantamila/00), l'intero valore del danno riconosciuto, che saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;

2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;

3) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;

b) per gli importi superiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00), una prima quota pari almeno a euro 40.000,00 (quarantamila/00). In relazione alle risorse finanziarie che successivamente saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi concessi ai sensi della presente lettera b), recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione erogata;

2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima quota di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente;

3) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.

Art. 3

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

1. Il contributo di cui al precedente art. 2 è concesso in favore dei beneficiari di cui all'art. 1 della presente ordinanza come previsto dai criteri di cui all'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento alluvionale:

a) sede legale e/o operativa delle attività dell'ente di cui al precedente art. 1, per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'ente esercita stabilmente la propria attività con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento alluvionale;

b) oggetto dell'attività dell'ente di cui al precedente art. 1 nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente realizzato e accatastato e/o in fase di costruzione legittimamente autorizzato con titolo abilitativo e funzionale alla sua destinazione, che può essere abitativa o per le attività degli enti di cu all'art. 1.

3. Gli immobili e i beni mobili, per cui è possibile accedere al contributo, sono quelli che l'ente possiede per l'esercizio della propria attività, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad esempio: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (a esempio: affitto, comodato) dimostrato con contratti sottoscritti anteriormente al 1° maggio 2023 e registrati in termini di legge vigente. Per l'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile fosse sede di attività alla data dell'evento alluvionale come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all'attività dell'ente esercitata nell'immobile. Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, non funzionali all'esercizio dell'attività dell'ente che non sono ricompresi tra i beni ammortizzabili dell'ente stesso.

4. Gli immobili e i beni mobili per cui è possibile accedere al contributo sono inoltre quelli che l'ente di cui all'art. 1 possiede per l'esercizio della propria attività che, anche successivamente all'evento alluvionale, sono risultati acquisiti per lascito ereditario. Ai fini dell'ammissione al contributo deve essere dimostrata il nesso di causalità tra i danni e con l'evento alluvionale, nonchè la destinazione per le attività degli enti di cui all'art. 1 e l'agibilità di tali immobili ovvero prodotta la dichiarazione di impegno a ripristinarli integralmente e utilizzarli per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del beneficiario il quale si impegna, altresì, a non delocalizzarla neppure parzialmente presso altri immobili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.

5. Qualora il proprietario fosse un soggetto pubblico, è consentita l'alienazione al soggetto senza scopo di lucro che svolge l'attività nell'immobile. In tal caso, il contributo sarà riconosciuto al nuovo proprietario secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

6. La valutazione dei danni agli impianti, ai beni mobili, ai beni mobili registrati, ai macchinari, alle scorte, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni risultanti, alla data dell'evento alluvionale, dalla contabilità di magazzino ovvero da documenti contabili o da altri registri fiscalmente rilevanti ai sensi di quanto previsto dal codice del Terzo settore e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri.

7. Per il ripristino della funzionalità di un bene mobile, si rimanda ai criteri definiti dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al lordo dell'IVA se dovuta. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti di cui all'art. 3, comma 7 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni. Rientrano, altresì, tra le spese ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente funzionali alla ripresa delle attività dei soggetti beneficiari della presente ordinanza danneggiati in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta. I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.

Art. 4

Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

a) le pertinenze, ancorchè distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attività dell'ente del Terzo settore o delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

b) le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'ente che svolge attività di cui all'art. 1, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

c) i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge vigente, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia;

f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o per l'attività degli enti di cui all'art. 1, per i quali si applicano le disposizioni in materia di danni ai privati;

g) i beni mobili registrati, se non sono strumentali all'esercizio di attività degli enti di cui all'art. 1, riconosciuti dell'ente danneggiato;

h) i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo, secondo la normativa vigente;

i) i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data della calamità risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

2. Sono, altresì, escluse le autofatture per gli interventi in economia.

3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222». Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli, dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'art. 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.

Art. 5

Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi

1. L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dal legale rappresentante degli enti di cui all'art. 1 della presente ordinanza al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda è compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza. Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza);

b) la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (schema in allegato 3 alla presente ordinanza);

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. L'istanza compilata dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati ai comuni, utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i propri territori, a cura del titolare o legale rappresentante dell'ente o, se munite di procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza degli enti o società di servizi ad essi collegati o con essi associati:

a) proprietario ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile sede, alla data dell'evento alluvionale, dell'attività dell'ente del Terzo settore o delle associazioni e società sportive dilettantistiche, proprio o di altro ente usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile;

b) usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile sede, alla data dell'evento alluvionale, della sua attività di ente del Terzo settore o di associazione e società sportiva dilettantistica se tale ente si accolla l'onere del ripristino e del riavvio delle attività degli enti di cui all'art. 1 e delle connesse spese; in tal caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell'immobile, nonchè copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in allegato 4 alla presente ordinanza).

3. Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modello in allegato 5 alla presente ordinanza. In tale caso dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

4. L'istanza è presentata dall'ente di cui all'art. 1, qualora il bene sia conferito all'ente stesso con atto registrato entro la data dell'alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria.

5. E' ammessa la presentazione di una sola istanza di richiesta del contributo da parte di ciascun soggetto per tutti i beni danneggiati. L'istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro sessanta giorni dal rigetto.

Art. 6

Condizioni di regolarità

1. Per le condizioni di regolarità che definiscono l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza degli enti del Terzo settore, delle associazioni e società sportive dilettantistiche ovvero dei soggetti beneficiari, si rimanda, ove previsti dalle normative applicabili, ai criteri definiti nell'art. 6 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi previsti dal comma 1 del citato art. 6, il legale rappresentante dell'ente richiedente il contributo deve compilare e sottoscrivere le dichiarazioni antimafia, di cui agli allegati di seguito riportati:

Allegato 7 - Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;

Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi;

Allegato 9 - Schema controlli antimafia familiari conviventi.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere caricate in apposita sezione delle piattaforme informatiche allo scopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ciascuna per i beneficiari dei propri territori.

Art. 7

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (modello in allegato 6 alla presente ordinanza).

2. In assenza della delega di cui al precedente comma, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, per la quota di proprietà dallo stesso posseduta, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

3. Nel caso di immobili con destinazioni d'uso miste, le domanda di contributo per le parti comuni:

a) è presentata dall'amministratore di condominio, o da uno dei proprietari munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 5 alla presente ordinanza) a valere sull'ordinanza n. 11/2023 art. 7 e successive modifiche ed integrazioni a seconda della maggioranza delle destinazioni d'uso;

b) è presentata dall'amministratore di condominio, o da uno dei proprietari munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 5 alla presente ordinanza) a valere sulla presente ordinanza, qualora la percentuale della destinazione d'uso sia per usi degli enti di cui all'art. 1. Pertanto, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalità si rimanda a quanto riportato nell'art. 8 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività

1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi alluvionali deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, redatta secondo il modello in allegato 3 alla presente ordinanza, firma di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Tutti i soggetti che producono le perizie, devono essere formalmente incaricati dal soggetto che richiede il contributo ed essere in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. Il soggetto incaricato deve dichiarare che nelle attività realizzate non è coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

2. Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia è giurata.

3. Nei casi di demolizione e ricostruzione dell'immobile danneggiato, il Commissario straordinario procederà a disporre un sopralluogo tecnico per la verifica dell'effettiva necessità. In fase di istruttoria da parte del comune, lo stesso è tenuto ad informare il Commissario straordinario della relativa istanza. In tali casi, il procedimento di concessione dovrà tenere conto degli esiti del sopralluogo.

4. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilità, deve far riferimento alla documentazione richiesta, a seconda della tipologia di interventi per cui si richiede il contributo, a quanto previsto dall'art. 9 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà degli enti di cui all'art. 1

1. In caso di enti di cui all'art. 1 in liquidazione volontaria, ovvero qualora l'ente abbia trasferito la proprietà ad altro ente dopo l'evento alluvionale, non ha titolo ai contributi previsti dalla presente ordinanza, nè ha titolo l'ente che ha acquisito successivamente all'evento alluvionale la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile, salvo che sia dimostrata e comprovata mediante atto scritto la volontà delle parti di cedere/acquisire l'attività prima dell'evento alluvionale, ancorchè non sia perfezionata la cessione prima dell'evento alluvionale medesimo, ma risulti comunque comprovata la relativa decisione.

2. L'ente che ha sospeso l'attività può presentare richiesta di contributo se si impegna a riprendere l'attività entro la data prevista per la rendicontazione delle spese.

3. L'ente che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà ad altro ente dopo aver presentato la domanda decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

4. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei casi in cui:

a) la proprietà sia stata trasferita all'ente che alla data dell'evento alluvionale esercitava la propria attività all'interno degli immobili danneggiati in forza di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);

b) si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'ente proprietario o questo abbia concesso in affitto l'ente senza cessare l'attività;

c) il titolare dell'ente danneggiato sia defunto e gli eredi abbiano accettato l'eredità senza riserve e abbiano dichiarato di voler subentrare nell'attività del de cuius e di farsi carico dei relativi oneri e spese.

5. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale dell'ente, successivamente all'evento alluvionale, qualora il soggetto subentrante dichiari di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l'attività degli enti di cui all'art. 1.

6. Nei casi di cui al precedente comma, il trasferimento, totale o parziale dell'ente, dovrà risultare da atto pubblico nel quale il cedente dovrà dichiarare di non aver percepito alcun indennizzo o contributo, di qualunque natura, ovvero di averlo percepito o di aver presentato istanza per percepirlo, precisando importo richiesto, ente o società erogatrice. La mancata indicazione nell'atto pubblico delle dichiarazioni di cui al precedente periodo sarà comunque considerata espressione della mancata percezione di contributi, ovvero indennizzi, di qualunque natura, nonchè di non aver presentato istanze per il loro ottenimento, configurandosi, ai fini del presente comma, quale dichiarazione implicita. Il cedente è ritenuto responsabile per le dichiarazioni, esplicite o implicite, riportate nel citato atto pubblico. Altresì, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell'attività della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi.

7. Per gli enti sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale, a procedure di liquidazione coatta amministrativa o a procedure fallimentari in genere successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario e per le quali non sia stato erogato a saldo il relativo contributo, lo stesso è liquidato solo all'atto della presentazione integrale della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi proposti; della relativa liquidazione è data tempestiva comunicazione al curatore fallimentare. Per gli enti che risultino in procedura di liquidazione volontaria successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario lo stesso viene revocato e quello eventualmente erogato deve essere rimborsato, con gli interessi legali.

Art. 11

Attività istruttoria dei comuni e inoltro delle istanze di concessione dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, i comuni verificano la spettanza e l'entità del contributo richiesto sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma informatica dai soggetti legittimati.

2. I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. In particolare, è necessario che sia accertato che:

a) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

b) l'attività sia in regola con quanto disposto dall'art. 10 della presente ordinanza;

c) l'attività degli enti del Terzo settore, alla data di presentazione della domanda, sia iscritta al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) le associazioni e le società sportive dilettantistiche, alla data di presentazione della domanda, siano iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

e) l'immobile sia sede legale e/o operative dell'attività per cui si chiede il contributo;

f) la scheda di rilevazione del danno sia completa.

3. Ai fini dell'attività istruttoria dei comuni e dell'inoltro delle istanze di concessione dei contributi si rimanda a quanto riportato nell'art. 11, commi da 3 a 7, dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo

1. Ai fini dell'individuazione delle fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo, si rimanda a quanto riportato nell'art. 12 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a:

a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:

1) il codice CUP (Codice unico di progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione;

b) fornire, su richiesta del comune o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonchè a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relative al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 14

Attività di verifica e revoca dei contributi

1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero di quella appositamente convenzionata, procede alle attività di verifica e revoca dei contributi con le modalità e i criteri riportati nell'art. 14 dell'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonchè per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del predetto regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo regolamento, nonchè proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16

Copertura finanziaria

1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a domanda, da parte dei singoli enti o associati titolari delle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza. Non risultando, pertanto, quantificabili allo stato gli oneri complessivi connessi al riconoscimento dei danni conseguenti agli eventi alluvionali, il Commissario straordinario provvederà ad erogare i contributi nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ed alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Alla concorrenza delle suddette risorse, il Commissario straordinario provvederà a rappresentare agli organi preposti il nuovo fabbisogno finanziario e a emanare, sulla base delle ulteriori risorse rese disponibili allo scopo, successive determine per il loro impiego, con le modalità e i termini fissati dalla presente ordinanza, pubblicate sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Art. 17

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).

2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino Ufficiale regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare nei propri portali istituzionali un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza con la perizia e la documentazione a corredo.

Allegati:

allegato 1: - Domanda di contributo;

allegato 2: - Scheda valutazione danni;

allegato 3: - Perizia tecnica asseverata;

allegato 4: - Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del proprietario;

allegato 5: - Modello procura speciale;

allegato 6: - Delega altri comproprietari;

allegato 7: - Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;

allegato 8: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi;

allegato 9: - Schema controlli antimafia familiari conviventi.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

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Avvertenza: La versione integrale della predetta ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/ 

N.d.R. Si riportano, di seguito, gli allegati tratti dal sito https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

ALLEGATO 7

ALLEGATO 8

ALLEGATO 9