
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 1924
G.U.R.I. 24 gennaio 2025, n. 19
Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024. (Decreto n. 1924/2024).
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;
Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;
Visti i decreti ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023, che hanno provveduto ad aggiornare i summenzionati decreti ministeriali 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, n. 1166, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024 al n. 2401, recante la determinazione del «costo standard per studente 2024-2026», differenziato per aree disciplinari omogenee;
Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali «...valutano la condizione economica degli iscritti... e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;
Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;
Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1166/2024, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalità del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioè medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;
Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 7 dicembre 2023, n. 1577;
Decreta:
1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi istruzione | Zona geografica Nord | Zona geografica Centro | Zona geografica Sud e Isole |
Medica | euro 3.900 | euro 3.100 | euro 2.900 |
Sanitaria | euro 3.900 | euro 2.900 | euro 2.700 |
Scientifico-Tecnologica | euro 3.700 | euro 2.900 | euro 2.600 |
Umanistico-Sociale | euro 3.200 | euro 2.800 | euro 2.500 |
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2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonchè le zone geografiche di riferimento delle regioni.
3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:
Tipologia corsi post-laurea
Spesa massima detraibile | Zona geografica Nord | Zona geografica Centro | Zona geografica Sud e Isole |
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | euro 3.900 | euro 3.100 | euro 2.900 |
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4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2024
Il Ministro: BERNINI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 46