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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/28 DELLA COMMISSIONE, 30 ottobre 2024

G.U.U.E. 15 gennaio 2025, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 gennaio 2025

Applicabile dal: 18 gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 109,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro comune unico dell'Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, tale regolamento modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.

2) Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. E' quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.

3) Il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (5) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, tra le altre cose, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione. Nel nuovo quadro dell'Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2019/33 sono sostituite in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (6), che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con le norme riguardanti, tra l'altro, le procedure di opposizione, le modifiche dell'Unione e l'approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo è pertanto opportuno che alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 siano soppresse in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2025/27, che si applicano anche al settore vitivinicolo.

4) E' tuttavia opportuno che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 relative alla lingua del nome registrato, alla motivazione per cui il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica, alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata e alle deroghe all'obbligo di utilizzare il termine «denominazione di origine protetta» nell'etichettatura, comprese rispettivamente nell'articolo 2, paragrafo 1, nell'articolo 4, paragrafo 2, nell'articolo 5 e nell'articolo 23 di tale regolamento delegato, siano mantenute in quanto essenziali per il sistema; esse non sono state incluse nel regolamento (UE) 2024/1143 né possono far parte del regolamento delegato (UE) 2025/27, adottato sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) 2024/1143.

5) E' altresì opportuno mantenere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 che non riguardano le indicazioni geografiche.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (GU L, 2025/27 del 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione e l'etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nonché l'etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono:

a) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo:

i) il nome di cui è chiesta la protezione;

ii) i requisiti supplementari relativi al disciplinare;

iii) le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata;

iv) le deroghe all'obbligo di utilizzare «indicazioni» sulle etichette;

b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:

i) le domande di protezione;

ii) la procedura di opposizione;

iii) le modifiche;

iv) la cancellazione;

c) per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.»

;

3) l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 sono soppressi;

4) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Lingua della procedura

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione alle materie oggetto del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN