
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/218 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024
G.U.U.E. 5 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le semplificazioni per la dichiarazione di accessori di strumenti musicali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 25 febbraio 2025
Applicabile dal: 25 febbraio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 160, 164 e 253,
considerando quanto segue:
1) L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2), ha dimostrato che sono necessarie alcune modifiche di tale regolamento delegato al fine di garantire che gli accessori degli strumenti musicali trasportati dai viaggiatori beneficino delle stesse semplificazioni doganali per l'ammissione temporanea o la riesportazione degli strumenti musicali stessi.
2) Gli strumenti musicali portatili trasportati dai viaggiatori beneficiano attualmente di semplificazioni doganali per l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, nonché per l'esportazione, la riesportazione e l'immissione in libera pratica.
3) Tuttavia, in molti casi tali strumenti musicali portatili sono trasportati insieme ai loro accessori, nonché a strumenti, apparecchi o attrezzature accessorie che non beneficiano delle stesse semplificazioni doganali. Al fine di garantire la coerenza nell'applicazione delle semplificazioni doganali a tali merci trasportate dai viaggiatori e di garantirne la parità di trattamento per quanto riguarda i diritti e gli obblighi doganali, è opportuno modificare gli articoli 136, 140, 226 e 138 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
4) Separatamente, per tenere conto di altre modifiche legislative correlate e per garantire la coerenza delle modifiche del regolamento delegato, è altresì necessario modificare l'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in quanto fa riferimento alla nomenclatura combinata o al codice «NC» relativo alle «banane fresche», per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione (3).
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1. all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;»;
2. all'articolo 138, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono reimportati da viaggiatori e beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;»;
3. all'articolo 140, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono esportati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati dagli stessi;»;
4. all'articolo 155, nella frase introduttiva e alla lettera b), il codice NC «0803 90 10» è sostituito dal codice NC «0803 90 19»;
5. All'articolo 226, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, l'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN