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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 dicembre 2024

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 13 febbraio 2025, n. 36

Modalità di attuazione dell'intervento volto alla promozione e al sostegno degli investimenti sul territorio nazionale, della ricerca, sperimentazione, certificazione e innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale, nonchè provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy";

Visto, in particolare, l'articolo 10 che, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e il sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale, con un'autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto il comma 2, del citato articolo 10, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto ad individuare le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura;

Visto il comma 3, del citato articolo 10, secondo il quale agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Visto il comma 4, del citato articolo 10, a norma del quale le misure di sostegno individuate nel medesimo articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero delle imprese e del made in Italy relativamente alle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato il valore e la rilevanza strategica dei settori produttivi tessile e conciario italiani nel panorama economico-produttivo sia nazionale che europeo, nonché l'elevato livello di competitività osservabile in termini di occupazione e di valore fatturato;

Considerata la struttura dimensionale dei settori produttivi tessile e conciario italiani, composti per la prevalenza da micro e piccole imprese ed il potenziale ad esse sotteso;

Ritenuto, pertanto, fondamentale il potenziamento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime naturali nell'industria tessile nazionale, con riferimento al fabbisogno complessivo del settore, nonché il sostegno agli investimenti nelle attività produttive della filiera svolte sul territorio nazionale, mediante l'utilizzo di fibre tessili naturali o provenienti da processi di riciclo;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "certificazione di sostenibilità: sistema di certificazione ambientale volontario che certifica la sostenibilità ambientale di un prodotto (bene o servizio) o di un processo, valutandone aspetti, impatti e/o prestazioni ambientali, sulla base della normativa nazionale ed europea o di una norma tecnica/standard internazionale o nazionale o altro schema accreditato rilasciato da Ente pubblico.

b) "legge": la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy;

c) "micro, piccole e medie imprese": le micro-imprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

d) "Ministero": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

e) "regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

f) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

g) "sede operativa": la sede dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese;

h) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;

Art. 2

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge, individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell'intervento volto a promuovere e sostenere gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

2. Il presente decreto individua, altresì, il soggetto incaricato della gestione dell'intervento e le attività ad esso affidate.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono destinate le risorse di cui all'articolo 10, comma 1 della legge, pari a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per l'annualità 2024, di cui euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la concessione di contributi a fondo perduto ed euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la concessione di finanziamenti agevolati.

Art. 4

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'intervento di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Con apposita convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra il Ministero e il Soggetto gestore connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri della convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 del presente decreto, entro il limite massimo dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) delle medesime risorse.

3. La predetta convenzione disciplina, in particolare, le modalità di gestione dell'intervento, le tempistiche e modalità di trasferimento delle risorse al Soggetto gestore e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate dallo stesso, sia con riferimento all'attività di gestione, sia relativamente alle agevolazioni erogate ai beneficiari.

4. Al Soggetto gestore è affidata altresì la gestione finanziaria della misura mediante l'istituto del funzionario delegato di contabilità ordinaria di cui all'art. 44 ter, comma 8, della legge 196/2009.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:

a) operano nella filiera primaria di trasformazione di fibre tessili di origine naturale o provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle; ai fini del presente decreto rientrano nelle predette filiere le imprese che svolgono almeno una delle attività economiche identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

1) 13: Industrie Tessili;

2) 15.11: Preparazione e concia del cuoio;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro;

c) risultano qualificabili come micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;

d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria, non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) se società di capitali, abbiano depositato almeno due bilanci presso il Registro imprese della CCIAA competente;

g) se società di persone, adottano un regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci redatti secondo i principi dell'articolo 2423 Codice Civile;

h) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

i) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 6

Oggetto dell'intervento e ripartizione delle risorse

1. Le domande di agevolazione devono essere riconducibili ad una o più delle seguenti linee di intervento:

a) crescita e innovazione: programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di nuovi processi produttivi funzionali alla crescita della capacità produttiva o della sua efficienza anche per il tramite di attività di ricerca, sperimentazione e innovazione. I nuovi investimenti incrementali devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, di riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati preposti a tale attività;

b) sostenibilità ambientale: programmi di investimento che hanno come obiettivo l'acquisizione di beni strumentali (materiali ed immateriali) che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e la tracciabilità, di certificazioni ambientali di prodotto e di processo, unitamente all'incremento dell'utilizzo di fibre tessili di origine naturale nonché di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto delle lavorazioni.

2. Alla linea di intervento di cui alle lettere a), del comma 1 del presente articolo sono destinate complessivamente risorse, comprensive degli oneri di cui all'articolo 4 del presente decreto, pari a 7 milioni di euro così ripartite:

a) 5 milioni di euro per le micro e piccole imprese;

b) 2 milioni di euro per le medie imprese.

3. Alla linea di intervento di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo sono destinate risorse, comprensive degli oneri di cui all'articolo 4 del presente decreto, pari a 8 milioni di euro così ripartite:

a) 6 milioni di euro per le micro e piccole imprese;

b) 2 milioni di euro per le medie imprese.

Le eventuali risorse residue saranno proporzionalmente ripartite sulle linee di intervento che hanno esaurito le risorse a fronte di domande non agevolate.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di cui al presente articolo devono, in ogni caso:

a) essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11;

b) essere realizzati dalle imprese di cui all'articolo 5 del presente decreto presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione;

c) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila).

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione delle linee d'intervento indicate dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, nel limite di euro 200.000,00 (duecentomila/00), ed in particolare:

a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;

b) formazione del personale dedicato all'uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% (venti per cento) e riferito al valore del singolo bene ammesso all'agevolazione;

c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;

d) spese connesse all'acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all'acquisizione della suddetta certificazione, escluse quelle di obbligo normativo, rilasciati da organismi di conformità accreditati;

e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;

f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale complessivamente nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo delle spese ammissibili del progetto.

2. Sono ammissibili solo le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

3. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le spese:

a) relative ad opere edili di qualsiasi tipo;

b) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede legale o unità locale destinataria delle agevolazioni;

c) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

d) relative a imposte e tasse; l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Art. 8

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de minimis.

2. Le agevolazioni sono concesse con le seguenti modalità:

a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;

b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):

1) nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);

2) nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).

3. L'eventuale finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è regolato ad un tasso pari a zero e ha una durata di dieci anni, comprensivo di un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato al periodo di realizzazione del programma. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene mediante versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.

Art. 9

Procedura di accesso

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate, al Soggetto gestore, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nei termini definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento, sono individuati il termine iniziale e finale per la presentazione delle predette domande, gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Soggetto gestore, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. Il Soggetto gestore attribuisce, all'atto dell'accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l'agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, del presente articolo, ciascuna impresa può presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sulla misura agevolativa di cui al presente decreto.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10

Valutazione istruttoria

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, sulla base di apposita graduatoria di progetti redatta, entro 120 giorni dalla data di chiusura della procedura applicando i criteri di valutazione di cui all'Allegato n. 1 al presente decreto.

2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:

a) esame di merito, regolato dai commi 3 e 4;

b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 5.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), la valutazione del Soggetto gestore è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti e secondo i parametri specificati nell'Allegato n. 1 al presente decreto applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste.

4. Il Soggetto gestore può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), il Soggetto gestore verifica per le domande finanziabili secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili, la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, relativamente alle caratteristiche delle imprese e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera b), è condizione indispensabile per l'assegnazione definitiva dei punteggi e l'inserimento nella graduatoria definitiva.

6. Il Soggetto gestore terminata l'istruttoria delle proposte pervenute di cui ai precedenti commi trasmette al Ministero l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.

7. Il Ministero approva la graduatoria, restituendo gli atti al Soggetto gestore che provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione.

8. Intervenuta l'approvazione della graduatoria di cui al comma 7, per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, ovvero qualora, tramite Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore provvede a comunicare le risultanze istruttorie all'impresa proponente, invitando la stessa a presentare, entro 30 giorni, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11 del presente decreto, qualora non già prodotta in precedenza.

Art. 11

Concessione delle agevolazioni

1. Per le istanze per le quali le verifiche di cui all'articolo 10 si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore adotta il provvedimento, anche cumulativo, di concessione, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca.

2. Per i progetti ammessi le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili. Per i progetti nell'ultima posizione utile in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso residuino risorse non sufficienti a coprire l'integrale richiesta dell'ultimo beneficiario le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.

Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, in un'unica soluzione su richiesta presentata dal soggetto beneficiario, utilizzando gli schemi definiti dal Soggetto gestore e pubblicati nel sito internet www.invitalia.it.

2. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate). I titoli di spesa devono riportare, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico Progetto).

3. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.

4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet, nel rispetto dei seguenti termini:

a) l'anticipazione di cui al comma 3, dalla data di invio del provvedimento di concessione e comunque entro 3 (tre) mesi dalla suddetta data;

b) nel caso del saldo in unica soluzione, entro i termini previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni tenuto conto della durata del programma d'investimento e comunque entro 12 (dodici) mesi dall'invio del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.

5. L'erogazione del saldo in un'unica soluzione è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione richiesta dal Soggetto gestore. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell'erogazione del saldo, la documentazione non precedentemente prodotta attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività, l'erogazione del saldo sarà conseguentemente sospesa.

6. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la tracciabilità del pagamento, anche attraverso l'indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico Progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Art. 13

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 11 del presente decreto.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente intervento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i e secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 2023 n. 160, e ss.mm.ii.;

b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse pubbliche, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 11.

Art. 14

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate.

2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal Soggetto gestore.

Art. 15

Revoche

1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 13;

e) si verifichino variazioni ai sensi dell'articolo 14, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

f) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;

g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni di cui all'art. 7, comma 1, ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;

h) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

i) liquidazione giudiziale dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato.

j) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 11, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it", sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

4. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura sarà resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

ADOLFO URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIANCARLO GIORGETTI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

GILBERTO PICHETTO FRATIN