
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 23 dicembre 2024, n. 463
- Allegato al Comunicato Ministero della Cultura pubblicato nella G.U.R.I. 15 febbraio 2025, n. 38
Decreto ministeriale recante "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo".
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante "Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante";
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, rinominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'art. 1, comma 631 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante "Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali" e, in particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato";
Visto il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante "Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica", successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D'Amico";
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante "Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza";
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante "Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Fondazione La Biennale di Venezia";
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Dramma Antico";
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", e in particolare l'articolo 69;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", e in particolare l'articolo 141, comma 1, lett. d);
Visto l'articolo 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 ottobre 2011, recante "Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, recante "Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 13 del DL 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112";
Visti il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 novembre 2014 e il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2016, con riguardo al "ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano";
Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione Generale Spettacolo e i Coordinamenti Tecnici in materia di Aiuti di Stato e Beni e Attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e ss.mm.ii.;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";
Visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
Visto il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";
Visto il decreto del Ministro della cultura 25 ottobre 2021, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per il triennio 2022-2023- 2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017";
Visto la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità";
Vista la legge delega 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2023, n. 167, avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169";
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
Sentite le Associazioni di categoria dello spettacolo maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore dello Spettacolo nella seduta del 29 ottobre 2024;
Acquisita l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2024;
Decreta:
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto reca i criteri e le modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, ai sensi della normativa vigente, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, d'ora in avanti ("Fondo").
2. Il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo (d'ora in avanti "Amministrazione"), concede contributi per progetti di durata triennale, sulla base di domande annuali, secondo le modalità previste dal successivo articolo 3, negli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, multidisciplinari, in base agli stanziamenti del Fondo.
L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 46, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense e spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 38, 39 e 40. L'Amministrazione prevede, altresì, interventi a supporto del sistema delle residenze, di cui all'articolo 47, nonché per le azioni di sistema di cui all'articolo 48.
3. Per progetto si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui al successivo articolo 2, nonché ai requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Il contributo di cui al precedente comma 2 è concesso per una quota parte che fa riferimento al sessanta per cento dei costi ammissibili del progetto artistico ammesso al contributo. Per costi ammissibili, ai sensi del presente decreto, si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente ed effettivamente sostenuti dall'organismo richiedente nell'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto triennale, pagati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, deve essere indicato nella domanda un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al progetto oggetto di contributo.
5. Con decreto del Direttore Generale Spettacolo (d'ora in avanti, "Direttore Generale"), da adottare, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi relativi ai singoli settori dei diversi ambiti.
Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Teatri Nazionali", istituzioni che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro storicità. Detti organismi operano, in particolare, per la divulgazione della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo;
b) "Teatri di Tradizione", istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, coordinano, promuovono e diffondono in via prevalente attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nonché attività afferenti ad altre discipline per lo sviluppo del sistema nazionale dello spettacolo, anche imprimendo particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali;
c) "Teatri delle Città", istituzioni di rilevante interesse culturale, che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di produzione teatrale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, costruendo forme di presidio culturale nei territori di riferimento, con capacità di interazione con il sistema nazionale;
d) "Teatri Ragazzi", istituzioni che attraverso l'attività di produzione, di circuitazione e di ospitalità offrono opportunità di crescita culturale e civile al pubblico delle famiglie, dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e della scuola;
e) "Teatri di Figura", istituzioni che svolgono un'attività professionale continuativa di produzione di significativo rilievo nel campo dell'Arte della Figura anche integrata da attività di programmazione, promozione, ricerca, innovazione, conservazione del patrimonio culturale e di trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche e di rinnovamento espressivo, di rassegne e festival;
f) "Teatri di strada", istituzioni che svolgono attività teatrali professionali, all'aperto negli spazi urbani, con carattere di continuità e con produzioni di significativo rilievo presentate anche nell'ambito di specifiche rassegne e festival;
g) "Centri di Produzione", istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali nelle diverse discipline dello spettacolo;
h) "Imprese e Organismi di Produzione", istituzioni che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli dal vivo concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa per la maggiore diffusione e crescita della domanda;
i) "Organismi di Programmazione, di Circuitazione e di Promozione", istituzioni che svolgono attività nell'ambito della programmazione, distribuzione e promozione e che si caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un'offerta qualificata di produzioni di spettacolo dal vivo, in relazione alla pluralità dell'offerta esistente e allo sviluppo della domanda;
j) "Festival", manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale;
k) "Istituzioni Concertistico-Orchestrali", istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, sono in grado di assicurare, in via prevalente, la capillarità di un'offerta musicale ampia su tutto il territorio regionale con capacità di interazione con il sistema nazionale ed internazionale e che impiegano personale altamente qualificato, assicurando una continuità lavorativa nel tempo;
l) "Complessi Strumentali ed Orchestrali", formazioni costituite da musicisti con un organico variabile;
m) "Centri Coreografici Nazionali", istituzioni di produzione che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale;
n) "Centri Danza di rilevante interesse", istituzioni che svolgono attività di produzione nel settore della danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza;
o) "Commissioni consultive competenti per materia", le Commissioni per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante e per le attività progettuali multidisciplinari, aventi funzione di valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo negli ambiti di rispettiva competenza, i cui componenti sono nominati ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2014; le Commissioni rendono, altresì, pareri, su richiesta dell'Amministrazione, in merito all'assegnazione di fondi ulteriori o aggiuntivi;
p) "Allegato 1", definisce gli ambiti e i settori per i quali gli organismi richiedenti possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente decreto ministeriale, di cui costituisce parte integrante;
q) "Allegato A", definisce i parametri, le modalità e la formula matematica per la formazione dei sottoinsiemi e per la determinazione del contributo;
r) "Allegato B", definisce gli indicatori e i fenomeni per la valutazione della qualità artistica, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, dei progetti triennali e annuali per ambito e per settore;
s) "Allegato C", definisce gli indicatori e i fenomeni che concorrono a determinare i valori della qualità indicizzata per ambito e per settore;
t) "Allegato D", definisce gli indicatori e i fenomeni che concorrono a determinare i valori della dimensione delle attività per ambito e per settore;
u) "Allegato E", definisce gli indicatori e i fenomeni per la valutazione della qualità artistica, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, dei progetti afferenti all'ambito delle azioni trasversali, per il settore della promozione e per il settore delle tournée all'estero.
Obiettivi strategici del supporto allo spettacolo dal vivo
1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione.
2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:
a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
b) promuovere l'accesso al sistema dello spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;
c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo di nuovi talenti e la parità di genere;
d) favorire l'accesso alle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia e al pubblico della terza età;
e) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda, anche con riferimento alle aree svantaggiate;
f) favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo e alle relative carriere professionali, come espressione di un diritto e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo;
g) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti aperte di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;
h) reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse ed aggiuntive rispetto al contributo statale;
i) elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di coinvolgere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
j) sostenere la capacità di operare in reti aperte tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale nazionale nell'ottica di una sempre più ampia collaborazione;
k) favorire le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, ivi compresi i siti UNESCO, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra tali luoghi e le attività;
l) promuovere e valorizzare l'identità e la varietà culturale nazionale;
m) favorire le attività del teatro sociale e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, aree svantaggiate, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale.
Presentazione della domanda di ammissione al triennio e dei programmi annuali
1. La domanda di ammissione al triennio è presentata in via telematica, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili online dall'Amministrazione.
Fanno eccezione: a) le domande relative all'articolo 38, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento; b) le domande relative all'articolo 39, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le domande relative all'articolo 40, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. La domanda di ammissione al triennio si compone di:
a) un progetto triennale, recante gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) un programma annuale delle attività e degli eventi del primo anno del triennio contenente i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata ed alla dimensione delle attività, nonché il relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e resi disponibili online. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del programma, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4, ed evidenziare il contributo richiesto, come risultante dalla scheda Entrate/Uscite, corrispondente alla differenza tra le Entrate e le Uscite dichiarate.
3. La domanda di ammissione al triennio deve contenere:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
b) autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;
c) indicazione del nome del direttore artistico, con relativo contratto allegato;
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;
e) dichiarazione di osservanza della normativa vigente sul lavoro minorile;
f) dichiarazione di impegno a sottoscrivere e attuare i protocolli contro le molestie nei luoghi di lavoro, sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e ad adottare efficaci misure idonee a prevenirle e contrastarle;
g) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
h) dichiarazione di impegno a vigilare sull'assenza di conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente;
i) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione prima dell'inizio dell'attività, il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS, Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con la relativa matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente, o documentazione equipollente o sostitutiva nei casi in cui il soggetto non impieghi direttamente lavoratori dello spettacolo, e dichiarazione di impegno ad ospitare personale artistico, anche di soggetti terzi, in regola con gli obblighi in materia di collocamento e di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
j) indicazione della Regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla Regione della propria sede legale;
k) per i soggetti di cui agli articoli 33, 35 e 36, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;
l) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo II, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la specifica documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;
m) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o più sale, autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza;
n) per le società, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che non sia in corso alcun procedimento relativo alle predette situazioni.
4. Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale è presentato, in via telematica secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascuna annualità, contenente i dati indicati al comma 2, lett. b) del presente articolo.
5. Le domande di contributo possono essere presentate per gli ambiti e per i settori di cui all'Allegato 1.
6. Ogni organismo richiedente può presentare una sola domanda, per un solo ambito di cui al citato Allegato 1 e, all'interno di tale ambito, per un solo settore.
Fanno eccezione:
a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori Teatri Nazionali e Teatri delle Città, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori Festival e Rassegne;
b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno dei settori di cui all'articolo 45, comma 1, relativamente all'ambito musica; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore Teatri di Tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori Festival e Rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore Festival multidisciplinari;
c) i soggetti richiedenti per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 44, comprese le "prime istanze triennali" di cui al successivo comma 7, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero, di cui al successivo articolo 46.
7. Si definiscono "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non sono stati beneficiari di contributi in tutti gli anni del triennio precedente. Gli organismi che sono stati già beneficiari di contributi triennali a valere sul triennio precedente possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento. Nel caso in cui gli organismi già beneficiari nel precedente triennio presentino domanda di contributo in un altro settore dell'Allegato 1 diverso da quello di provenienza, la stessa sarà valutata tra le "prime istanze triennali" del relativo settore, salva l'applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 11.
8. Si definiscono, ai sensi del presente decreto, organismi e/o complessi strumentali giovanili "Under 35", quelli nei quali:
a) i soci, per almeno il cinquanta per cento, siano persone fisiche aventi età inferiore o pari a trentacinque anni, qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;
b) gli organi di amministrazione, per almeno il cinquanta per cento, siano composti da persone aventi età inferiore o pari a trentacinque anni;
c) i nuclei artistici e tecnici, per almeno il settantacinque per cento, siano composti complessivamente da persone aventi età inferiore o pari a trentacinque anni per tutti gli ambiti;
d) la direzione artistica sia affidata a persona avente età inferiore o pari a trentacinque anni.
I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, relativo al primo anno del triennio e, nel caso di modifiche soggettive nel triennio di riferimento, il requisito anagrafico di cui alle lettere precedenti deve essere posseduto anche dal soggetto subentrante.
9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti produttori, anche di Paesi esteri. La coproduzione, anche tra ambiti diversi, deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti, con la chiara indicazione del ruolo assunto da ciascuno, distinto tra produttore principale e produttore associato, e del rispettivo apporto finanziario che, per le attività dell'ambito Teatro, non potrà essere inferiore al venti per cento dei costi dell'intera attività in coproduzione, e per le attività di tutti gli altri ambiti al dieci per cento dei costi dell'intera attività in coproduzione, comprensivi di prove e allestimento, per la realizzazione della "prima" rappresentazione di debutto, e della rispettiva intestazione della documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio, documentazione SIAE). Al fine di favorire le collaborazioni internazionali tali limiti non si applicano ad eventuali coproduttori con sede legale e operativa all'estero. I predetti limiti percentuali non si applicano nel 2025.
Sono ammesse le coproduzioni, con i limiti previsti al periodo precedente, anche con organismi non finanziati a valere sul Fondo.
10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali il pubblico possa accedere con l'acquisto di titolo di ingresso.
11. Le rappresentazioni con ingresso esclusivamente a titolo gratuito, con esclusione dei Teatri Nazionali, sono ammesse ai fini della rendicontazione, solo se comprovate da documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo e la relativa intestazione (ad esempio, documentazione SIAE) oppure da dichiarazione resa da Pubblica Autorità, nei seguenti casi:
a) relativamente alle attività teatrali, per gli spettacoli di Teatro di Figura e di Teatro di strada;
b) relativamente alle attività musicali: per le manifestazioni svolte nei luoghi di culto e per i concerti d'organo; per le manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività.
12. In aggiunta a quanto previsto al comma 11, e per tutti gli ambiti del presente decreto, sono comunque ammesse, entro il limite del quindici per cento dell'intera attività, le seguenti manifestazioni a ingresso gratuito: i) quelle svolte nei luoghi della cultura statali, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, o nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco; ii) quelle sostenute finanziariamente da Regioni o altre autonomie territoriali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni; iii) quelle ad ingresso gratuito con altri proventi; iv) quelle svolte in ospedali, case di riposo, carceri e aree svantaggiate. Per l'ambito dei progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI, valgono le previsioni del presente comma e del precedente comma 11. Gli spettatori relativi alle rappresentazioni a titolo gratuito non sono considerati nel calcolo dell'indicatore degli spettatori, di cui all'Allegato D del presente decreto.
13. Per l'ambito musica, la documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio, documentazione SIAE) relativa ad ognuna delle manifestazioni sovvenzionate dovrà risultare intestata, nella qualità di organizzatore, all'organismo assegnatario del contributo ministeriale, salvo quanto previsto agli articoli 18, 19, 21 e 22.
Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo
1. Le risorse del Fondo, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di bilancio e dal decreto ministeriale di ripartizione annuale del medesimo Fondo, sono ripartite dal Direttore Generale nei settori individuati dall'Allegato 1 nonché nel settore delle residenze e delle azioni di sistema di cui ai successivi articoli 47 e 48, in armonia con l'entità numerica delle domande presentate, con gli importi dei contributi richiesti e i costi dei programmi annualmente presentati nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti, ferme restando le previsioni contenute nel Capo VIII del presente decreto.
2. In relazione allo schema di riparto delle risorse di cui al comma 1, il Direttore Generale acquisisce i pareri delle Commissioni consultive competenti per materia e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta. Il Direttore Generale, acquisiti detti pareri ovvero trascorso il termine di trenta giorni per il relativo rilascio, può adottare il decreto di ripartizione delle risorse nei suindicati settori secondo il citato schema di riparto.
Sistema di valutazione della domanda, determinazione e assegnazione del contributo
1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto da parte dell'Amministrazione, le domande ammissibili sono suddivise, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, per tutta la durata del triennio, in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri, le modalità e la formula matematica di cui all'Allegato A.
2. A seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione, intervengono le Commissioni consultive competenti per materia che valutano la qualità artistica dei progetti ammissibili. La valutazione della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui all'Allegato B, e dei relativi punteggi massimi, stabiliti con Decreto del Direttore Generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio. La valutazione sulla qualità artistica si intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed è respinta con un punteggio inferiore a dieci punti. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33 e 42 del presente decreto, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a trenta punti. In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l'organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia.
3. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora non venga raggiunta la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al precedente comma 2 per il settore oggetto della richiesta di contributo, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, la domanda di contributo in relazione al settore individuato d'ufficio. Tale domanda, a seguito della verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dell'Amministrazione, potrà essere sottoposta, previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi, alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina il rigetto definitivo della domanda inizialmente presentata.
4. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali relativi alla qualità artistica, l'Amministrazione attribuisce a ciascun programma annuale un punteggio numerico, nell'ambito di ciascun sottoinsieme, fino ad un massimo di punti cento, ottenuto dalla somma dei seguenti valori:
a) "qualità artistica", fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia, come indicato al comma 2 del presente articolo;
b) "qualità indicizzata", fino a un massimo di punti trenta attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore nell'Allegato C, e secondo i punteggi di cui al successivo comma 5;
c) "dimensione delle attività", fino ad un massimo di punti trentacinque attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore nell'Allegato D, e secondo i punteggi di cui al comma 5 del presente articolo.
5. Con decreto triennale del Direttore Generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, è stabilito il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore della qualità indicizzata, di cui all'Allegato C e della dimensione delle attività, di cui all'Allegato D.
6. Per il primo anno del triennio, per gli organismi già finanziati nel precedente triennio, la base di calcolo è costituita da:
a) i punteggi assegnati a preventivo per la qualità artistica;
b) i valori degli indicatori della qualità indicizzata, di cui all'Allegato C, registrati a preventivo;
c) i valori degli indicatori della dimensione delle attività di cui all'Allegato D, registrati a consuntivo nell'annualità precedente.
Per il primo anno del triennio, per le "prime istanze triennali", la base di calcolo è costituita dai punteggi e valori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente periodo, indicati a preventivo nel programma annuale.
7. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente metodologia:
a) si distribuisce automaticamente nei sottoinsiemi l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al settore, tenuto conto dei limiti relativi: all'importo del contributo richiesto; al sessanta per cento dei costi ammissibili ai sensi del precedente articolo 1, comma 4; allo strumento di salvaguardia di cui all'articolo 53 comma 2; all'eventuale tetto all'incremento di cui al successivo articolo 53, comma 3 e ad eventuali ulteriori vincoli previsti da ciascun articolo;
b) le risorse assegnate ai predetti sottoinsiemi vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse al contributo per i predetti sottoinsiemi, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;
c) si moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera b) del presente comma, per il numero dei punti attribuiti secondo quanto previsto al precedente comma 4;
d) le eventuali risorse eccedenti risultanti dall'applicazione di quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, e del successivo comma 8, si redistribuiscono, all'interno del settore, sulla base della valutazione di qualità artistica del programma annuale;
e) le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'espletamento della procedura di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere redistribuite, sentita la Commissione consultiva competente per materia, anche in altri settori del relativo ambito.
Per il secondo e terzo anno del triennio la base di calcolo di ciascun contributo è rappresentata dall'ottantacinque per cento del contributo del primo anno del triennio. La restante quota viene erogata considerando il meccanismo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.
8. Il contributo annuale, così come determinato secondo le modalità del precedente comma 7, non può essere superiore all'importo del contributo richiesto dichiarato nel programma annuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b), e al sessanta per cento dei costi ammissibili indicati nel programma annuale, di cui all'articolo 1, comma 4. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore ai parametri sopra indicati, il contributo verrà ridotto automaticamente al valore minore relativo ai costi ammissibili e all'importo del suddetto contributo richiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b).
Il contributo annuale deve altresì tener conto dello strumento di salvaguardia, di cui al successivo articolo 53, comma 2, nonché dell'eventuale tetto all'incremento, di cui all'articolo 53, comma 3, e di eventuali ulteriori vincoli previsti da ciascun articolo.
9. Nel secondo e terzo anno del triennio, la Commissione consultiva competente per materia, nella valutazione della qualità artistica del programma annuale, valuta anche la coerenza della qualità artistica del medesimo con il progetto triennale. Qualora la valutazione della qualità artistica del progetto non superi la soglia minima di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo, con riguardo al secondo anno del triennio, l'organismo, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, non potrà presentare il programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; qualora la valutazione della qualità artistica del progetto non superi la soglia minima di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo, con riguardo al terzo anno del triennio, l'organismo non potrà essere beneficiario del contributo per tale annualità.
10. Una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, la qualità indicizzata e la dimensione delle attività, di cui al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo, per il secondo e il terzo anno del triennio, vengono calcolate dall'Amministrazione secondo il metodo di calcolo di cui agli Allegati C e D, sulla base dei dati dichiarati dagli organismi a consuntivo nell'annualità precedente, così come rilevati dall'Amministrazione.
11. In favore degli organismi già assegnatari di contributo nel triennio precedente, l'Amministrazione può erogare, per ciascuna annualità del triennio, su domanda dell'interessato, una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la documentazione consuntiva relativa all'ultimo contributo assegnato.
12. Per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, su domanda dell'interessato, l'Amministrazione può erogare, per il primo anno del triennio, una anticipazione fino al cinquanta per cento della media dei contributi assegnabile al settore sulla base delle risorse del Fondo. Per i restanti anni del triennio può essere erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento del contributo riconosciuto nell'ultima annualità rendicontata, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, la documentazione consuntiva relativa all'ultimo contributo assegnato.
13. Per le "prime istanze triennali", l'anticipazione è erogata dietro presentazione di idonea fidejussione, rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, o da altri intermediari finanziari autorizzati, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo 385 del 1993, a garanzia dello svolgimento dell'attività per la quale il contributo è stato assegnato.
14. Per la valutazione dei progetti dei settori relativi alla promozione e alle tournée all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 45 e 46, nonché dei settori di cui agli articoli 38, 39, 40 dell'ambito circo e spettacolo viaggiante e delle attività di cui all'articolo 48, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.
Erogazione del saldo contributo
1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, gli organismi ammessi al contributo per i settori indicati nel presente decreto, devono presentare annualmente, secondo le scadenze di seguito indicate, il consuntivo, redatto su appositi modelli online predisposti dall'Amministrazione, nel quale sono riportati:
a) il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 1, comma 4, da inviare entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività;
b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti al progetto artistico dell'anno, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso previsti per ogni singolo settore nei Capi del presente decreto, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività;
c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione delle attività e della qualità indicizzata.
2. La documentazione di cui al presente comma deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
3. Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entità stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui al successivo articolo 7.
4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo.
5. Le domande di consuntivo presentate nei termini di cui al comma 1, previa verifica, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto, sono sottoposte alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia per la conferma o meno del punteggio assegnato a preventivo, con conseguente decurtazione del contributo assegnato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualità.
Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia minima di ammissibilità, pari a dieci punti, il contributo già concesso è revocato per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio.
6. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nei programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporla alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del punteggio. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia minima di ammissibilità, pari a dieci punti, il contributo già concesso è revocato per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio.
7. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la qualità indicizzata registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella registrata a preventivo.
Per riduzione della qualità indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero.
8. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando la dimensione delle attività registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella registrata a preventivo. Per riduzione della dimensione delle attività si intende la diminuzione a consuntivo dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono pari a zero.
9. Nel caso in cui la predetta media aritmetica relativa alla dimensione delle attività di cui al comma 8 del presente articolo sia superiore al cinquanta per cento, il contributo già concesso viene revocato per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio.
10. Non sono ammessi nel triennio subentri nella titolarità del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'organismo richiedente. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2. In caso di fusione di soggetti già finanziati nel triennio 2022-2024 è riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma complessiva dei contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione. L'ammissibilità, all'inizio del triennio, di eventuali modifiche soggettive degli organismi già finanziati a valere sul triennio precedente verranno valutate dall'Amministrazione, tenuto conto della continuità aziendale e artistica dell'organismo.
11. Ai fini della liquidazione del saldo, il soggetto è tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, nella misura non inferiore all'importo assegnato come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento, e comunque a totale copertura dei compensi e degli oneri del personale artistico e tecnico scritturato e dei compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.
Verifiche e controlli
1. L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento al monitoraggio sull'attività in essere.
3. Entro venti giorni dalla realizzazione di uno spettacolo a pagamento dichiarato nel programma annuale, anche a fini di studio di settore, vanno comunicati dai beneficiari titolari dei contributi, attraverso la modulistica online messa a disposizione dall'Amministrazione, i dati relativi alle presenze e agli incassi dell'evento, qualora i medesimi beneficiari siano intestatari della documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE). I circuiti regionali e i circuiti multidisciplinari comunicano i predetti dati con cadenza trimestrale.
Decadenza, revoca e rinuncia
1. E' disposta, con provvedimento del Direttore Generale, la decadenza o la revoca dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate nei seguenti casi:
a) la documentazione consuntiva di cui al precedente articolo 6, comma 1, e di cui negli specifici articoli del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro i termini previsti dal medesimo articolo 6, e dalle specifiche disposizioni del presente decreto, ovvero contenga elementi non veritieri/dichiarazioni mendaci o falsa documentazione. In caso di elementi non veritieri/dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, è disposta l'esclusione dal contributo per tutti i settori per i successivi cinque anni;
b) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI, ovvero, in caso di riscontro di irregolarità o di accertamento di mancato svolgimento dell'attività dichiarata, anche a seguito di eventuali verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi del precedente articolo 7;
c) per i casi previsti dall'articolo 6, comma 9;
d) qualora sia accertata la violazione dei protocolli contro le molestie sui luoghi di lavoro, nel settore dello spettacolo dal vivo, sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.
2. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. In tali casi, la decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda o alla terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti qualora effettivamente svolte e rendicontate ai sensi del presente decreto.
3. La rinuncia al contributo annuale assegnato con riferimento alla prima annualità comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda o alla terza annualità del progetto non comporta la restituzione dei contributi ricevuti per le annualità precedenti qualora effettivamente svolte e rendicontate ai sensi del presente decreto.
Teatri Nazionali
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Teatri Nazionali sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni, di cui al precedente comma 1, che svolgano complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e un minimo di quindicimila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D.
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo devono rispettare le seguenti condizioni:
a) distinzione tra gli incarichi di direttore generale e direttore artistico e previsione di un direttore artistico junior, di età inferiore o pari a 35 anni, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta documentata del direttore generale e del direttore artistico, che coadiuverà il direttore artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico. Il direttore generale è l'organo di gestione dell'istituzione, il direttore artistico è il responsabile dell'area artistica. Il Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un direttore unico del teatro, senza distinzione tra direttore generale e direttore artistico, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico.
b) l'impegno delle autonomie territoriali e/o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per una somma complessiva almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
c) la gestione diretta ed in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, di una o più sale, nella regione in cui hanno sede legale, per un totale di minimo mille posti, con una sala di almeno cinquecento posti;
d) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;
e) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato;
f) ogni anno vengano prodotti o coprodotti almeno quattro spettacoli di autori viventi, di cui almeno due di nazionalità italiana e almeno uno di questi ultimi Under 35, rispettando la parità di genere;
g) ogni anno vengano prodotti o ospitati almeno tre spettacoli di nuova drammaturgia e nuove scritture di scena, rispettando la parità di genere;
h) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera c) del presente comma; almeno il quaranta per cento di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi di cui l'organismo ha la gestione esclusiva e continuativa; fino al venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinée per le scuole;
i) fino al quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte può essere rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
j) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; la presente previsione non si applica per le coproduzioni con organismi con sede legale all'estero;
k) le recite di ospitalità di spettacoli prodotti o coprodotti da altri organismi di produzione devono rappresentare almeno il venti per cento della programmazione;
l) sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività ospitata;
m) sono riconosciute coproduzioni tra non pi/ù di cinque organismi.
Teatri delle Città di rilevante interesse culturale
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Teatri delle Città sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni, di cui al precedente comma 1, che svolgano complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e un minimo di seimila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D.
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) l'impegno delle autonomie territoriali e/o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per una somma complessiva almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;
b) la gestione direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo, di una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di almeno duecento posti;
c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente;
d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;
e) ogni anno vengano prodotti o coprodotti almeno tre spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana e almeno uno Under 35, rispettando la parità di genere;
f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di tre spettacoli di nuova drammaturgia e nuove scritture di scena, rispettando la parità di genere;
g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla precedente lettera b); fino al venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di Teatro per Ragazzi;
h) fino al cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte può essere rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con organismi con sede legale all'estero;
j) le recite di ospitalità di spettacoli prodotti o coprodotti da altri organismi di produzione devono rappresentare almeno il venti per cento della programmazione;
k) sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività ospitata.
3. Con riferimento ai teatri di minoranze linguistiche, deve essere previsto l'impegno delle autonomie territoriali e degli altri soggetti pubblici o privati a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, i requisiti minimi di cui al medesimo comma sono ridotti a cento giornate recitative e a quattromila giornate lavorative retribuite. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), si intende soddisfatto anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei requisiti previsti dal precedente comma 2, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza sia lingua ufficiale. Per i teatri di cui al presente comma, al massimo il trenta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti, rappresentati nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, può essere costituito da matinée per le scuole.
Disposizioni generali relative ai Teatri Nazionali e ai Teatri delle Città
1. I Teatri Nazionali e i Teatri delle Città di cui ai precedenti articoli 9 e 10 adeguano i propri statuti entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di riferimento da parte dell'Amministrazione.
2. Con riferimento ai Teatri Nazionali lo statuto deve tener conto delle seguenti disposizioni:
a) la durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore generale, del direttore artistico e del direttore artistico junior del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non più di una volta;
b) l'incarico di direttore generale, direttore artistico e direttore artistico junior di Teatro Nazionale, di seguito "direttori", va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tali figure devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate;
c) non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, lettera a);
d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del presente decreto, si intende riferita al solo ambito "teatro";
e) al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, le figure di cui alla lettera b) possono effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Teatro da loro diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va preventivamente documentato al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzato;
f) i direttori in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) devono preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno;
g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino i direttori al di fuori dei Teatri da loro diretti; tali prestazioni vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a tre mesi all'anno; il Consiglio di amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei tre mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;
h) eventuali spettacoli a cui i direttori abbiano partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio in oggetto, possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte dei direttori e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali dei Teatri da loro diretti; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di tre mesi all'anno. Se poi tali riprese di spettacoli avvengono nei Teatri da loro diretti, le stesse rientrano nel computo disciplinato alla precedente lettera e).
3. I Teatri Nazionali si adeguano, altresì, alle seguenti linee di indirizzo:
a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle attività già programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e operativi fino alla loro naturale scadenza;
b) la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120;
c) che il Ministro della cultura designi almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente del collegio dei revisori.
4. Con riferimento ai Teatri delle Città lo statuto deve tener conto delle seguenti disposizioni:
a) la durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non più di una volta;
b) l'incarico di direttore va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate;
c) non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera a);
d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del presente decreto, si intende riferita al solo ambito "teatro";
e) al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, la figura di cui alla lettera b) può effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Teatro da lui diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va documentato al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzato;
f) il direttore in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) deve preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno;
g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il direttore al di fuori del Teatro da lui diretto; tali prestazioni vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a quattro mesi all'anno; il Consiglio di amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei quattro mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;
h) eventuali spettacoli a cui il direttore abbia partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio in oggetto, possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del direttore e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali del Teatro da lui diretto; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di quattro mesi all'anno.
5. I Teatri delle Città si adeguano, altresì, alle seguenti linee di indirizzo:
a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle attività già programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e operativi fino alla loro naturale scadenza;
b) la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120;
c) che il Ministro della cultura designi il presidente del collegio dei revisori ove tale organo sia previsto dallo statuto; il Ministro della cultura può designare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Teatro qualora ciò sia previsto dallo statuto del medesimo Teatro.
Centri di Produzione teatrale
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri di Produzione sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 450, le istituzioni che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione teatrale classica, moderna e contemporanea, di teatro sociale, di innovazione e di teatro per l'infanzia e la gioventù, nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che gestiscono, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attività teatrali, una o più sale munite delle prescritte autorizzazioni, per un totale di almeno quattrocentocinquanta posti, di cui una sala con almeno trecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale ed operativa o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo ai Centri di Produzione di cui al comma 2, che svolgano nell'anno:
a) un minimo di quattromila giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di centotrenta giornate recitative di produzione e un minimo di centotrenta giornate recitative di programmazione.
Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività ospitata e rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attività ospitata.
In caso di attività svolta in più sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno trenta giornate recitative di programmazione.
Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dall'organismo richiedente il contributo.
L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta fino al quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
4. Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 250, le istituzioni che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione teatrale classica, moderna e contemporanea, di teatro sociale e di innovazione e di teatro per l'infanzia e la gioventù, nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che gestiscano, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, una o più sale munite delle prescritte autorizzazioni, per un totale di almeno duecentocinquanta posti, di cui una sala con almeno centotrenta posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale ed operativa o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo ai Centri di Produzione di cui al comma 4, che svolgano nell'anno:
a) un minimo di duemilaottocento giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di centodieci giornate recitative di produzione e centodieci giornate recitative di programmazione.
Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività ospitata e rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attività ospitata.
In caso di attività svolta in più sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno venti giornate recitative di programmazione. Almeno cinquanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta fino al trenta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni e gli spettacoli che sono attestati da un contratto con l'organismo ospitante o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
6. Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 200, le istituzioni che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione teatrale classica, moderna e contemporanea, di teatro sociale e di innovazione e di teatro per l'infanzia e la gioventù, nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che gestiscano, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, una o più sale munite delle prescritte autorizzazioni, di almeno duecento posti, di cui una con almeno cento posti, ubicata nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale ed operativa o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo ai Centri di Produzione di cui al comma 6, che svolgano nell'anno:
a) un minimo di millesettecento giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di ottanta giornate recitative di produzione e ottanta di programmazione.
Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività ospitata e rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attività ospitata. In caso di attività svolta in più sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno venti giornate recitative di programmazione. Almeno quaranta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta fino al venti per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni e gli spettacoli che sono attestati da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o da altra documentazione equipollente.
8. I Centri di cui ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo devono altresì dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
9. Le istanze presentate come Centri di produzione di Teatro Ragazzi per l'infanzia e la gioventù - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate nell'ambito di un ulteriore settore, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo.
Imprese di Produzione teatrale
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo alle Imprese di Produzione teatrale, di commedia musicale ed operetta, che svolgano complessivamente nell'anno:
a) un minimo di milletrecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
b) un minimo di centodieci giornate recitative.
Tali requisiti minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative retribuite, e a ottanta giornate recitative per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative retribuite e a novanta giornate recitative, e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative retribuite e a cento giornate recitative.
I requisiti minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e a quaranta giornate recitative per gli organismi Under 35, di cui al precedente articolo 3, comma 8.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione che effettuino complessivamente nell'anno:
a) un minimo di millecentocinquanta giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
b) un minimo di novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attività di formazione.
Tali requisiti minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attività di formazione, per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative retribuite e a ottanta giornate recitative, e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative retribuite e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di Impresa di Produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, è concesso un contributo a imprese di produzione del teatro per l'infanzia e la gioventù, che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attività di formazione.
Tali requisiti minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attività di formazione, per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative retribuite e a ottanta giornate recitative, e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative retribuite e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di Impresa di Produzione di teatro per l'infanzia e la gioventù ai sensi del presente comma sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle imprese che svolgano una attività continuativa di produzione del teatro di figura e di immagine di significativo rilievo, e che effettuino complessivamente nell'anno:
a) un minimo di seicento giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano classico e contemporaneo, metà delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione equipollente alla documentazione SIAE, integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival, a cui gli spettatori possono accedere anche gratuitamente.
5. I requisiti minimi di cui al comma 4 sono ridotti, per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, rispettivamente, a trecento giornate lavorative retribuite e a venticinque giornate recitative, per il primo anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative retribuite e a quaranta giornate recitative, e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative retribuite e a cinquanta giornate recitative.
6. L'attività recitativa di cui al presente articolo svolta all'estero è riconosciuta fino al quaranta per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o da altra documentazione equipollente.
7. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ad organismi che svolgano attività di teatro di strada di significativo rilievo, che effettuino complessivamente nell'anno: a) un minimo di quattrocento giornate lavorative retribuite; b) un minimo di quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorità. Tali requisiti minimi sono richiesti anche per le "prime istanze triennali" per ciascun anno del triennio.
Circuiti regionali
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo in favore di Circuiti regionali che svolgano, in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità nel territorio della regione di appartenenza, attività di organizzazione dello spettacolo dal vivo, attività di promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione.
2. L'ammissione al contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, composti per almeno l'ottanta per cento da soggetti di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in cui l'organismo opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di un'attenta attività di promozione e formazione del pubblico in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la capacità di partecipazione;
e) garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali, includendo anche i piccoli comuni.
Organismi di Programmazione
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo ad Organismi di Programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che svolgano, nell'anno, attività di ospitalità di organismi terzi, e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti per ogni fascia dimensionale:
a) un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e un minimo di centoquaranta giornate recitative;
b) un minimo di mille giornate lavorative retribuite e un minimo di cento giornate recitative;
c) un minimo di cinquecento giornate lavorative retribuite e un minimo di sessanta giornate recitative.
2. Per gli organismi di programmazione che esercitano l'attività in sale polifunzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 e dotate di palcoscenico, un minimo di duecentocinquanta giornate lavorative retribuite e un minimo di trenta giornate recitative. Tali sale polifunzionali devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e/o alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'ottanta per cento dell'attività svolta nell'anno.
3. Al fine del raggiungimento dei minimi di cui al comma 1 e al comma 2 sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività programmata e rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attività programmata.
Festival
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ad organismi pubblici e privati organizzatori di festival, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio culturale ed alla promozione del turismo, dell'identità e della varietà culturale nazionale, anche con progettualità rivolte ad artisti Under 35 nel rispetto della parità di genere. Tali manifestazioni possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi nell'ambito di un coerente progetto culturale.
2. Il contributo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sovvenzione da parte di una o più autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri Festival sovvenzionati nell'ambito teatro;
c) programmazione con durata non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi, realizzata in uno spazio territoriale identificato e definito;
d) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
e) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;
f) programmazione di almeno tre spettacoli in prima nazionale, di cui due prodotti da organismi che abbiano sede legale ed operativa in Italia;
g) prevalenza di compagnie italiane o dell'Unione Europea.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ad organismi pubblici o privati che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), con attività di produzione, co-produzione e/o di sola ospitalità, che si svolgano prevalentemente all'aperto, quale momento di promozione dello spazio pubblico e della vita sociale delle comunità, di integrazione con il patrimonio culturale e di sviluppo del turismo.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ad organismi che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di poesia, che rispettino i requisiti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b).
5. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza, fino al venti per cento dell'attività programmata o spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento dell'attività programmata.
Teatri di Tradizione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ai Teatri di Tradizione, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri per l'attività lirica devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi, da evidenziare nell'attività programmata, di opere storiche, operette o di opere contemporanee, anche frutto di riduzioni e adattamenti, per le quali il compositore abbia previsto un numero inferiore di professori d'orchestra, e di esecuzione di opere da camera per le quali è consentito un numero minore. I teatri devono inoltre impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.
2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al precedente comma 1 devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate attraverso la rappresentazione di almeno tre opere. Tali recite, ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, dovranno essere svolte in presenza di un pubblico pagante in possesso di regolare titolo di ingresso. La produzione e l'ospitalità di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovranno rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. Per la parte ulteriore rispetto alla programmazione di opere liriche, i teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti e musical fino al quaranta per cento dell'attività programmata, spettacoli di danza, anche con musica su supporto registrato, fino al venti per cento del totale dell'attività programmata nonché spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento dell'attività programmata.
I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, nel caso di uno scostamento di entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici superiore al trenta per cento rispetto all'importo preventivato, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore Attività liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.
3. La direzione artistica dei Teatri di tradizione deve essere svolta in esclusiva relativamente all'ambito musica, fatti salvi i contratti in essere.
Istituzioni Concertistico-Orchestrali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle Istituzioni Concertistico-Orchestrali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, con riferimento alle giornate lavorative retribuite, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del cinquanta per cento del programma annuale presentato.
2. Per l'ammissione al contributo, le Istituzioni di cui al precedente comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo non meno di cinquantacinque concerti in minimo almeno cinque mesi di attività.
L'attività concertistica effettuata presso altri organismi ospitanti, anche non finanziati a valere sul Fondo, nonché all'estero, può essere ammessa fino al quaranta per cento del totale dell'attività concertistica programmata.
Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle Istituzioni mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Nel caso di attività svolta all'estero, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata da un contratto con l'organismo ospitante o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
Le Istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità, anche di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento dell'attività programmata, nonché rappresentazioni di opere liriche o di altre discipline fino al dieci per cento del totale dell'attività dichiarata. Le Istituzioni devono, altresì, registrare entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, nel caso di uno scostamento di entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici superiore al trenta per cento rispetto all'importo preventivato, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.
Per le Istituzioni Concertistico-Orchestrali di cui al comma 1, le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 11 e comma 12, fermo restando i singoli limiti ivi previsti, sono ammesse complessivamente fino al venticinque per cento dell'attività musicale programmata.
3. La direzione artistica delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali deve essere svolta in esclusiva relativamente all'ambito musica, fatti salvi i contratti in essere.
Nuove Orchestre Territoriali
1. Possono essere considerate, ai fini dell'eventuale riconoscimento ministeriale quali Istituzioni Concertistico-Orchestrali ai sensi della normativa vigente, le orchestre la cui costituzione è promossa in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori nei quali non hanno sede legale Istituzioni Concertistico-Orchestrali già riconosciute, Fondazioni Lirico-Sinfoniche o Teatri di Tradizione con propria orchestra stabile, ad eccezione delle orchestre la cui costituzione è promossa nell'ambito di una città metropolitana per le quali non operano i predetti limiti.
2. Per l'ammissione al contributo, le orchestre di cui al comma 1 devono effettuare complessivamente nell'anno almeno duemila giornate lavorative retribuite annue, come definite all'Allegato D, e avere un organico composto da almeno diciotto musicisti d'orchestra, costituito, con riferimento alle giornate lavorative, in misura non inferiore al trenta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo.
3. Per l'ammissione al contributo, le orchestre di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno venticinque concerti in minimo cinque mesi di attività. L'attività concertistica effettuata presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, può essere ammessa fino al quaranta per cento del totale dell'attività concertistica programmata. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Nel caso di attività svolta all'estero, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
Le orchestre possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità, anche di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento del totale dell'attività programmata, nonché rappresentazioni di opere liriche o di altre discipline fino al dieci per cento del totale dell'attività programmata. Le orchestre devono, altresì, registrare entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, nel caso di uno scostamento di entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici superiore al trenta per cento rispetto all'importo preventivato, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.
Per le orchestre di cui al comma 1, le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 11 e comma 12, fermo restando i singoli limiti ivi previsti, sono ammesse complessivamente fino al venticinque per cento dell'attività musicale programmata.
Solo in caso di eventuale riconoscimento ministeriale quale Istituzione Concertistico-Orchestrale ai sensi della normativa vigente, a decorrere dal terzo triennio le orchestre finanziate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 19, comma 3 del D.M. 27 luglio 2017 nel triennio 2022-2024, potranno far richiesta di finanziamento ai sensi dell'articolo 18.
Attività liriche ordinarie
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo agli organismi che organizzino manifestazioni liriche, ai sensi della normativa vigente, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il programma di attività preveda la realizzazione, nell'anno, di almeno due opere liriche, con un minimo di quattro recite, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative retribuite, comprese quelle di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali. Tali recite, ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, dovranno essere svolte in presenza di un pubblico pagante in possesso di regolare titolo di ingresso;
b) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi, da evidenziare nell'attività programmata, di opere storiche e di opere contemporanee, anche frutto di riduzioni e adattamenti, per le quali il compositore abbia previsto un numero inferiore di professori d'orchestra, e di esecuzione di opere da camera per le quali è consentito un numero minore;
c) siano impiegati artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione;
d) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche, ove previsto ai sensi della normativa vigente, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.
2. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono, inoltre, organizzare concerti e spettacoli di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento dell'attività lirica programmata, nonché spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento dell'attività programmata.
Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ai Complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità, di musica delle tradizioni e jazz, che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale.
2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale.
3. L'attività concertistica effettuata presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, può essere ammessa fino al venticinque per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di attività svolta all'estero, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
Centri di Produzione Musica
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri di Produzione Musica sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ai centri di produzione musica che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di novantanove posti gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attività di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, ubicata nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale e operativa o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, a condizione che, nell'anno:
a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative retribuite complessive, come definite all'Allegato D;
b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;
c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal richiedente.
2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento del totale dell'attività ospitata, nonché rappresentazioni di opere liriche o di altre discipline fino al dieci per cento del totale dell'attività ospitata.
I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi fino al trenta per cento del totale dei concerti prodotti. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di attività svolta all'estero, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
3. I Centri di cui al presente articolo devono altresì dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
Circuiti regionali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attività cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di un'attenta attività di promozione e formazione del pubblico in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la partecipazione;
e) garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali o altri enti pubblici, includendo anche i piccoli comuni.
Programmazione di attività concertistiche e corali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali, ai sensi della normativa vigente, agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.
2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento della attività programmata, nonché rappresentazioni di opere liriche o di altre discipline fino al dieci per cento dell'attività programmata.
3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione delle attività, nella voce artista o formazione devono essere specificati - indipendentemente dal numero di concerti effettuati - l'artista o la formazione comunque composta e sono considerati una sola volta al fine del calcolo del relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno componenti artistiche differenti.
Festival
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ai Festival, di particolare rilievo nazionale e internazionale, per le attività definite dalla normativa vigente, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Le manifestazioni, da realizzarsi nell'ambito di un coerente progetto culturale, possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti.
2. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti:
a) programmazione di almeno quindici recite, concerti o recite liriche, per un minimo di cinque spettacoli, ognuno dei quali certificato da idonea e separata documentazione della SIAE;
b) programmazione con durata non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi, e realizzata in uno spazio territoriale identificato e definito;
c) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati nell'ambito della musica;
d) sovvenzione da parte di una o più autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
e) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
f) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.
3. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento dell'attività programmata, nonché spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento dell'attività programmata.
4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate a parte nell'ambito di un ulteriore settore.
Centri Coreografici Nazionali
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri Coreografici Nazionali sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni di cui al precedente comma 1, che svolgano attività di produzione e/o di coproduzione anche con organismi finanziati in altri settori, con esclusione degli articoli 26, 27 e 28 di cui al presente capo e/o con organismi non finanziati dal presente decreto, che prevedano l'impiego prevalente di coreografi, di artisti italiani Under 35, nonché di ospitalità, presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di duecento posti, gestita direttamente in esclusiva per le attività di danza per dodici mesi all'anno e munita delle prescritte autorizzazioni.
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al citato comma 1 devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) direzione artistica in esclusiva relativamente all'ambito danza, fatti salvi i contratti in essere;
b) l'impegno delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
c) svolgimento di un minimo di tremilacinquecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
d) svolgimento di un minimo di centoventi rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni, di cui all'articolo 3, comma 9;
e) ospitino un minimo di cinquanta rappresentazioni, prodotte da organismi terzi diversi dal richiedente. Almeno il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate deve essere effettuato presso altre sale o spazi, anche all'aperto, munite delle prescritte autorizzazioni, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti, oggetto di accordo, convenzione o protocollo d'intesa.
Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, sono riconosciute anche più rappresentazioni, fino ad un massimo di quattro, effettuate nella stessa giornata.
Sono riconosciute le rappresentazioni prodotte e svolte all'estero fino al quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
3. I Centri di cui al comma 1 adeguano i propri statuti, entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di riferimento da parte dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) distinzione tra gli incarichi di direttore generale e di direttore artistico. Il direttore generale è l'organo di gestione dell'istituzione, Il direttore artistico è il responsabile dell'area artistica dell'istituzione. Il Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un direttore unico del teatro, senza distinzione tra direttore generale e direttore artistico, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con specifiche e comprovate competenze in ambito manageriale e artistico;
b) la durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore generale e del direttore artistico del Centro non sia inferiore a tre anni e superiore a cinque e che gli stessi possano essere confermati per non più di una volta;
c) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro e il presidente del collegio dei revisori siano designati dal Ministro della cultura.
Centri Danza di rilevante interesse
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri Danza di rilevante interesse sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni di cui al precedente comma 1, che svolgano attività di produzione e/o di coproduzione anche con organismi finanziati in altri settori, con esclusione degli articoli 26, 27 e 28, di cui al presente capo e/o con organismi non finanziati dal presente decreto, che prevedano l'impiego prevalente di coreografi, di artisti italiani Under 35, nonché di ospitalità, presso una o più sale, di cui almeno una sala con minimo di centoventi posti, gestita direttamente in esclusiva per le attività di danza per dodici mesi all'anno e munita delle prescritte autorizzazioni.
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) direzione artistica in esclusiva relativamente all'ambito danza, fatti salvi i contratti in essere;
b) l'impegno delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al trenta per cento del contributo statale;
c) svolgimento di un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
d) svolgimento di un minimo di novanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;
e) ospitino un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Almeno il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate deve essere effettuato presso altre sale o spazi, anche all'aperto, munite delle prescritte autorizzazioni, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti, oggetto di accordo, convenzione o protocollo d'intesa. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1, sono riconosciute anche più rappresentazioni, effettuate nella stessa giornata, fino ad un massimo di quattro. Sono riconosciute le rappresentazioni prodotte e svolte all'estero fino al quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
3. I Centri di cui al comma 1 adeguano i propri statuti, entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di riferimento da parte dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore del Centro non sia inferiore a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possano essere confermati per non più di una volta;
b) il presidente del collegio dei revisori, ove previsto, è designato dal Ministro della cultura.
Centri Produzione Danza
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri Produzione Danza, sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni di cui al precedente comma 1, che svolgano attività di produzione e/o di coproduzione anche con organismi finanziati in altri settori, con esclusione degli articoli 26, 27 e 28 di cui al presente capo e/ o con organismi non finanziati dal presente decreto, che prevedano l'impiego prevalente di coreografi, di artisti italiani Under 35, nonché di ospitalità, presso una o più sale, di cui almeno una sala con minimo di novantanove posti, gestita direttamente anche per le attività di danza del settore di riferimento per dodici mesi nel corso dell'anno e munita delle prescritte autorizzazioni, a condizione che, nell'anno:
a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative retribuite come definite all'Allegato D;
b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo ha la sede legale e operativa, incluse le coproduzioni di cui all'articolo 3, comma 9;
c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente.
3. Almeno il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate deve essere effettuato presso altre sale o spazi, anche all'aperto, munite delle prescritte autorizzazioni, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti, purché oggetto di accordo, convenzione o protocollo d'intesa.
4. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1, sono riconosciute anche più rappresentazioni, effettuate nella stessa giornata, fino ad un massimo di quattro.
5. Sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero fino al quaranta per cento del totale dell'attività svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
6. I Centri di cui al presente articolo devono altresì dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
Organismi di Produzione Danza
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo agli Organismi di Produzione Danza che svolgano complessivamente nell'anno un minimo: di quarantacinque rappresentazioni, di cui al massimo dieci attività di formazione; di seicentocinquanta giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, da svolgere in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali requisiti minimi sono ridotti per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni, di cui al massimo cinque di attività di formazione, e a trecentocinquanta giornate lavorative retribuite, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale e operativa. Tali requisiti minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative retribuite e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative retribuite, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale e operativa.
Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1, sono riconosciute anche più rappresentazioni, effettuate nella stessa giornata, fino ad un massimo di quattro.
2. I requisiti minimi previsti al precedente comma 1 sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni, di cui al massimo cinque di attività di formazione, e a duecento giornate lavorative retribuite, nel caso in cui l'organismo richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8.
3. Sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero fino al quaranta per cento del totale dell'attività svolta, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità locali, e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso, o altra documentazione equipollente.
Circuiti regionali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale e operativa, svolgano, in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità nel territorio della regione di appartenenza, attività di organizzazione dello spettacolo dal vivo, attività di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, e che non producano, coproducano o allestiscano produttivamente spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo.
Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attività di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalità italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione e programmazione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in cui l'organismo opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di un'attenta attività di promozione e formazione del pubblico in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la capacità di partecipazione;
e) garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali o altri soggetti pubblici, includendo anche i piccoli comuni.
Organismi di Programmazione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo a Organismi di Programmazione, gestori di una sala, munita delle prescritte autorizzazioni, che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti per ogni fascia dimensionale:
a) un minimo di settecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e un minimo di settanta rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani;
b) un minimo di quattrocento giornate lavorative retribuite e un minimo di quaranta rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.
Festival e Rassegne
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza. Tali manifestazioni devono comprendere una varietà di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.
2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è subordinato ai seguenti requisiti:
a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;
b) sovvenzione da parte di una o più autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) per i festival, una durata non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi, e uno spazio territoriale identificato e definito con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani, da gruppi di artisti o artisti singoli.
Centri di Produzione Circo
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri di Produzione Circo, sono riconosciuti sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle istituzioni di cui al precedente comma 1 che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l'attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale ed operativa o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza, muniti delle prescritte autorizzazioni comunali, e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala, di almeno novantanove posti, gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attività di circo, e munita delle prescritte autorizzazioni.
3. I Centri di cui al precedente comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense, di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. e, ove previsto, delle licenze temporanee di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle autorità locale dove si svolgono le manifestazioni di cui al presente articolo;
b) svolgere, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centosessanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a quarantadue rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso, o altra documentazione equipollente;
c) realizzare millecinquecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
d) ospitare un minimo di trentacinque rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente;
e) dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
4. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza fino al venti per cento del totale dell'attività programmata e spettacoli di altri generi fino al dieci per cento.
5. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione di un breve video relativo al progetto di attività.
Imprese di Produzione Circo e Circo Contemporaneo - Disposizioni generali
1. La denominazione dell'impresa e dell'insegna con le quali il circo esercita l'attività nel triennio di riferimento devono essere esattamente indicate nella domanda di ammissione al triennio. Le generalità anagrafiche utilizzate nelle insegne del circo e nella comunicazione promozionale dell'attività devono essere dichiarate nella domanda.
2. Oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettere d) e i), costituisce condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.
3. A pena di inammissibilità, la domanda di ammissione al triennio e la domanda di contributo annuale, oltre a quanto già indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, devono contenere altresì: la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice Penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali. L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna per i delitti e le violazioni di cui al presente comma, dovrà essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.
4. Qualora l'Impresa di Produzione Circo decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
5. Il riconoscimento di Impresa di Produzione di Circo Contemporaneo è oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione consultiva competente.
6. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione di un breve video relativo al progetto di attività.
Imprese di Produzione Circo e Circo Contemporaneo in Italia
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo alle Imprese di Produzione Circo, che svolgano la loro attività sotto uno o più tendoni di cui le medesime sono proprietarie, a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. e delle licenze temporanee di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle autorità locali dove si svolgono le manifestazioni di cui al presente articolo;
b) svolgano, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centotrenta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento del predetto requisito minimo, possono essere riconosciute fino a sessanta rappresentazioni svolte all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente. Per le "prime istanze triennali", come definite all'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di ottanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di novanta, e per il terzo anno del triennio a un minimo di centodieci. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trentotto rappresentazioni per il primo anno, di quarantaquattro rappresentazioni per il secondo, e di cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente;
c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno otto unità tra artisti, tecnici, addetti, ridotte a cinque per le "prime istanze triennali". Per unità si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attività, attestata dai versamenti INPS Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo per ogni anno del triennio di attività. In caso di ditta individuale o a conduzione familiare, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unità e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entità dei contributi versati alla gestione separata INPS.
2. Il numero minimo di rappresentazioni, previsto al precedente comma 1, lett. b), per ogni anno del triennio, è ridotto a sessanta, con ammissibilità di un massimo di ventiquattro rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui l'organismo richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, e il numero minimo di unità di cui al precedente comma 1, lettera c), è ridotto a cinque.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo alle imprese di produzione di circo contemporaneo, riconosciute ai sensi dell'articolo 34, comma 5, che svolgano l'attività, anche senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali, dotati di agibilità, che si avvalgano di almeno cinque unità tra artisti, tecnici, e svolgano, per ogni annualità del triennio per cui è richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni.
La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
Per le "prime istanze triennali", come definite all'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio è richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative retribuite e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative retribuite e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative retribuite e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al periodo precedente può essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
4. Per le imprese di cui al precedente comma 3, nei casi in cui gli organismi richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio è ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative retribuite e a sessanta rappresentazioni, con ammissibilità di massimo ventiquattro rappresentazioni annuali all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorità e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
5. Qualora l'Impresa di Circo Contemporaneo, riconosciuta ai sensi del precedente articolo 34, comma 5, disponga di uno o più tendoni, è tenuta al rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
6. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione di un breve video relativo al progetto di attività.
Festival di Circo
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, è concesso un contributo ad organismi organizzatori di Festival di Circo sia a carattere competitivo che non competitivo.
Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.
2. E' riconosciuto il contributo agli organismi che organizzano festival a carattere competitivo in presenza dei seguenti requisiti:
a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e definito e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
c) almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.
3. E' riconosciuto il contributo agli organismi che organizzano un festival a carattere non competitivo in presenza dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di almeno dodici rappresentazioni, con la partecipazione di almeno cinque artisti singoli e formazioni di artisti;
b) il festival si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi.
4. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza fino al venti per cento del totale dell'attività programmata e spettacoli di altri generi fino al dieci per cento dell'attività programmata.
5. Gli organismi di cui al presente articolo devono risultare titolari delle prescritte autorizzazioni comunali relative ai luoghi di svolgimento dell'attività e all'esercizio della stessa.
6. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione di un breve video relativo al progetto di attività.
Titolo II
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; danni conseguenti ad evento fortuito; strutturazione di aree attrezzate per attività circensi
Ammissibilità al contributo
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di spettacolo viaggiante di cui alla normativa vigente.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi, l'attrazione oggetto dell'istanza deve risultare inserita nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, previsto ai sensi della normativa vigente, istituito presso l'Amministrazione, e la denominazione e descrizione dell'attrazione devono corrispondere a quelle indicate nel predetto elenco.
3. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore Generale, di concerto con il Direttore Generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva competente.
4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 può essere richiesto dai soggetti interessati e dalle Amministrazioni pubbliche, con presentazione di una apposita istanza, contenente l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, territorialmente competente, da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. La modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2 può essere richiesta con apposita istanza, corredata di relazione, contenente i motivi della richiesta. Nel caso di modifiche rilevanti, l'istanza deve essere altresì corredata da documentazione tecnica e dal parere favorevole espresso dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, territorialmente competente.
6. La cancellazione di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2 può essere richiesta dai soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche con apposita istanza corredata di relazione tecnica, contenente i motivi della richiesta.
7. L'istanza di contributo ai sensi degli articoli 38 e 39 può essere presentata da imprese iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni e in possesso della licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni antecedenti a quello per la presentazione della domanda di contributo. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 38 e 39 qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle competenti autorità locali ove è svolta l'attività, comprovanti lo svolgimento a livello professionale dell'attività nell'ambito di cui al presente Capo relativamente ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda di contributo.
8. Non sono ammesse al contributo di cui all'articolo 38 domande di contributo da parte di esercenti del circo e dello spettacolo viaggiante che:
a) siano assegnatari nel medesimo anno per il quale si richiede il contributo ai sensi degli artt. 38 e 39 di contributi ai sensi delle ulteriori disposizioni del presente decreto;
b) siano legali rappresentanti di società, o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l'attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
9. Non sono ammesse al contributo di cui all'articolo 38 le domande che:
a) non abbiano ad oggetto l'acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite, per ciascuna specifica tipologia, nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, previsto dalla normativa vigente;
b) che abbiano ad oggetto costi di trasporto, installazione e montaggio delle attrazioni.
10. Relativamente agli articoli 38, 39, 40 nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto, è determinata ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili, la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La Commissione consultiva esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande di contributo alla tipologia di attrazioni contenute nell'elenco di cui al precedente comma 2 e alla tipologia di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali individuati nel successivo articolo 38, comma 2.
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 37, è concesso un contributo, nel limite massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, per l'acquisto di attrazioni presenti nell'elenco di cui alla normativa vigente, nonché di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, necessari al funzionamento delle predette attrazioni, in favore degli esercenti di attività circense e di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, nonché a impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, nuovi di fabbrica e non usati.
2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che:
i) sono di proprietà dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante;
ii) costituiscono parte integrante e fondamentale di attrazioni, corrispondenti a quelle inserite nell'elenco di cui al precedente articolo 37, comma 2, di cui l'organismo abbia già la proprietà;
iii) sono necessari a realizzare il funzionamento di attrazioni di proprietà dell'organismo, nonché a connotare la specifica e diretta funzione di interazione con il pubblico e di intrattenimento propria delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
In particolare, rientrano nella categoria di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali gli elementi di seguito indicati:
a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;
b) impianto idraulico e pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa, compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;
c) plafonatura integrale e soffitto dell'intera giostra;
d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini;
e) vetture, navicelle, soggetti da giostra; f) cassa biglietteria;
g) implementazione dei sistemi di sicurezza degli utenti a funzionamento meccanico, elettronico o digitale, anche interconnessi, sensori e dispositivi di ritenuta.
Per gli acquisti di cui al presente comma 2 può essere presentata domanda di contributo per l'acquisto di solo due tipologie di beni.
E' altresì condizione di ammissibilità che l'acquisto dei beni di cui al presente comma 2 sia corredato da:
1) certificazione di conformità degli impianti e di collaudo dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;
2) copia del libretto dell'attività, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, trasmessa al comune competente, contenente l'aggiornamento delle modifiche effettuate, unitamente alla relativa ricevuta di avvenuta consegna.
3. Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice e alle piccole attrazioni, come classificate nel predetto elenco, sono ammissibili richieste di contributo per non più di quattro unità.
4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa:
a) fattura elettronica di acquisto, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emessa dalla ditta venditrice o fornitrice alla data di avvenuto saldo dell'acquisto oggetto della domanda di contributo, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. Detta fattura elettronica deve risultare pagata per l'intero ammontare del costo di acquisto dell'attrazione tramite bonifico bancario. Non sono ammissibili al contributo i costi relativi a fatture di acconto e di saldo non emesse nell'arco temporale dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
b) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento;
c) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo dell'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato direttamente al gestore richiedente la domanda di contributo di cui al presente articolo, rilasciato dal comune competente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e ss.mm.ii., a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice identificativo medesimo trasmessa al comune competente entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente comma;
d) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice, ovvero documentazione equipollente in caso di acquisto di bene effettuato in un Paese estero;
e) documentazione fotografica dell'attrazione e di ciascun bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso il luogo di esercizio dell'esercente richiedente il contributo, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
f) licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente comma, con l'inserimento dell'attrazione oggetto dell'acquisto, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della licenza stessa presentata al comune competente entro il medesimo termine;
g) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dal legale rappresentante della ditta venditrice, attestante che attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali, oggetto dell'acquisto, sono nuovi di fabbrica e non usati;
h) nel caso di Imprese di Produzione Circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almeno centotrenta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, tale requisito minimo è pari a sessanta;
i) nel caso di acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante.
La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.
5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione.
6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:
a) chapiteaux, gradinate e tribune: anni cinque;
b) gruppi elettrogeni: anni otto.
7. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
8. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.
9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione.
10. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica del decreto di assegnazione da parte dell'Amministrazione deve essere inviata:
a) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte del comune competente, nel caso in cui sia stata prodotta, in sede di domanda, solo la relativa istanza al comune;
b) copia conforme all'originale della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, in caso di presentazione della sola istanza all'atto della presentazione della domanda.
Decorso il termine di cui al presente comma, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato.
Danni conseguenti ad evento fortuito
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 37, è concesso un contributo nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla Commissione consultiva competente per materia, per la riparazione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:
a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;
c) che abbiano contratto polizza di assicurazione per l'evento fortuito per un massimale che copra almeno per il trenta per cento del valore dell'impianto e delle attrezzature danneggiate.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti danneggiati, firmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la riparazione degli impianti e delle attrezzature danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione;
g) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attività relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall'esercente titolare della domanda.
3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilità della domanda;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità: i) che non siano stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subìti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso di ulteriori contributi, l'interessato è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo; ii) per il danno prodotto dall'evento fortuito, l'importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato con la compagnia assicurativa verrà detratto dall'importo del contributo;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.
4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.
Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 37, è concesso un contributo nel limite massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla Commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:
a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;
b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante;
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;
d) l'area sia individuata da un comune ai sensi della normativa vigente.
2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilità della domanda;
b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilità dell'area strutturata;
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5, sostenuta da un'attenta e coerente attività di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.
2. I progetti di cui al precedente comma 1 devono assicurare una programmazione articolata con una coerente proposta multidisciplinare, realizzando l'attività in almeno tre degli ambiti previsti dal presente decreto (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante). Per ciascun ambito deve essere rispettata una percentuale pari almeno al quindici per cento dei minimi di attività richiesti per il settore di riferimento. Per l'eventuale quarto ambito deve essere rispettata una percentuale pari almeno al cinque percento dei minimi di attività richiesti per il settore di riferimento.
3. Nelle more della revisione generale della disciplina dello spettacolo dal vivo, la valutazione dei progetti multidisciplinari è affidata ad una Commissione di valutazione composta da sette membri, incluso il Presidente. Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo individuano al proprio interno tra i membri di nomina ministeriale, inclusi i Presidenti, quattro componenti, nonché tre componenti tra quelli designati dalla Conferenza Unificata. I componenti individuati in seno a detta Commissione eleggono al proprio interno il Presidente.
Circuiti Regionali Multidisciplinari
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 41, è concesso un contributo ai Circuiti Regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale ed operativa, svolgano, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità, attività di organizzazione dello spettacolo dal vivo, di programmazione, di promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attività, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Può essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, anche di teatro musicale in genere e operetta, secondo i limiti percentuali previsti per ogni ambito di attività dall'articolo 41, che devono presentare carattere di professionalità, di qualità artistica e di pluralità nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della scena, alla valorizzazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento, attraverso attività di formazione e promozione.
Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze, un'equa distribuzione e programmazione su tutto il territorio regionale e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici, effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di una attenta attività di promozione e formazione del pubblico in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la capacità di partecipazione;
e) svolgimento di un'attività volta a garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali o altri soggetti pubblici, includendo anche i piccoli comuni.
Organismi di Programmazione multidisciplinari
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo a Organismi di Programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che svolgano nel rispetto dei limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 41, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:
a) un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e un minimo di centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni;
b) un minimo di milletrecento giornate lavorative retribuite e un minimo di cento tra recite, concerti o rappresentazioni;
c) un minimo di ottocento giornate lavorative retribuite e un minimo di ottanta tra recite, concerti o rappresentazioni.
Festival multidisciplinari
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 41, è concesso un contributo a organismi pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, musicale, coreutica e circense, all'integrazione delle stesse con il patrimonio culturale, alla promozione del turismo, dell'identità e della varietà culturale nazionale, anche con progettualità rivolte ad artisti Under 35, nel rispetto della parità di genere, tenendo conto delle specifiche diversità territoriali. Tali manifestazioni possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale.
2. L'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) sovvenzione da parte di una o più autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival finanziati nell'ambito multidisciplinare;
c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, anche di opere liriche, ospitate, prodotte o coprodotte, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 41, con la partecipazione di un minimo di otto tra organismi di produzione, gruppi di artisti o artisti singoli;
e) programmazione con durata non superiore a novanta giorni, con un massimo di trenta giorni anche non continuativi, realizzata in uno spazio territoriale identificato e definito;
f) programmazione di almeno tre spettacoli in prima nazionale, di cui due prodotti da organismi che hanno sede legale ed operativa in Italia.
Promozione
1. E' concesso un contributo a organismi pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità:
a) ricambio generazionale degli artisti, con attenzione ai più giovani e all'innovazione;
b) coesione e inclusione sociale, tramite interventi di attività di spettacolo dal vivo, volti al superamento della disabilità, della marginalità e del disagio sociale;
c) perfezionamento professionale in favore di organismi in possesso di idonei spazi gestiti in esclusiva, muniti delle prescritte autorizzazioni, per tutto l'anno;
d) formazione del pubblico.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, gli organismi di cui al precedente comma 1, ove operanti negli ambiti musica e danza, non devono avere scopo di lucro.
3. Possono essere sostenuti fino a un massimo di venticinque progetti per le attività dell'ambito circo e di spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di trenta progetti per le attività dell'ambito danza e fino ad un massimo di trentacinque progetti per le attività di ciascuno degli ambiti teatro e musica. I progetti a carattere multidisciplinare potranno presentare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti di cui al precedente comma 1.
4. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo annuale per il singolo progetto si applicherà quanto previsto dall'articolo 5, commi 7 e 8.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il contributo relativo ai progetti di perfezionamento professionale nell'ambito della danza è subordinato ai seguenti requisiti:
a) direzione artistica in esclusiva relativamente agli altri settori dell'ambito danza;
b) struttura tecnico-organizzativa e sale idonee, in regola con le prescritte autorizzazioni e gestite in esclusiva.
6. Gli organismi richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dal precedente articolo 6, comma 1, le relazioni concernenti l'attività annualmente svolta, corredate da idonea documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonché, al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8.
7. Le relazioni annuali di cui al comma 6 sono redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
8. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 6 è redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
9. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruità dei costi sostenuti, sia all'efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attività e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E.
Tournée all'estero
1. E' concesso un contributo per lo svolgimento di tournée all'estero di spettacoli direttamente prodotti in favore di organismi che abbiano già svolto attività in Italia, nonché di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura, dell'identità e della varietà culturale nazionale, anche con progettualità rivolta ad artisti Under 35 e nel rispetto della parità di genere. Non possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente articolo le Fondazioni Lirico-Sinfoniche di cui alla normativa vigente.
2. La domanda è presentata per ciascun Paese ospitante, o per tutti i Paesi facenti parte di un'unica tournée, e prevede la presentazione di un programma di attività afferente l'anno in corso. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante o, se già disponibile, contratto relativo alla tournée, contenente le condizioni economiche dell'ospitalità e attestante il numero e le località delle rappresentazioni in programma;
b) bilancio preventivo della tournée.
3. Le domande, di cui al precedente comma 2, devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno relativamente agli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante.
4. Ferma restando la verifica documentale da parte dell'Amministrazione in merito alla regolarità della documentazione di cui al precedente comma 2, le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, sono oggetto di valutazione della qualità artistica da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E, operanti per ciascun ambito. Sono ammessi al contributo di cui al presente articolo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della Commissione, un punteggio qualitativo minimo di sessanta punti.
5. Il contributo è determinato sulla base dei soli costi di viaggio e trasporto preventivati, verificandone la congruità in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tournée, nonché alla distanza percorsa, fermo restando il limite dell'importo del contributo richiesto.
6. Il contributo è determinato nella prima seduta utile della Commissione consultiva nell'esercizio di competenza. L'entità del contributo è ponderata, per ogni ambito di attività, rispetto alle risorse disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza complessiva delle richieste di contributo.
7. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'organismo deve inviare, in via telematica, secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività, il consuntivo artistico ed economico, corredato dalla seguente documentazione:
i) dichiarazione dell'autorità diplomatica o dell'Istituto Italiano di Cultura all'estero competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attività, il luogo e il numero delle rappresentazioni, o dichiarazione da parte dell'Autorità locale o dell'organismo ospitante;
ii) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto indicate a preventivo;
iii) dichiarazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei partecipanti;
iv) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme alla copia dei materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale rassegna stampa.
8. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.
9. Non è ammissibile al contributo lo svolgimento di attività in Paesi diversi da quelli indicati nella domanda di cui al presente articolo, e in relazione ai quali è stata disposta l'ammissione al contributo.
10. In caso di variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto ammesso al contributo, riscontrata in sede di verifica del consuntivo, l'Amministrazione provvede a sottoporre il progetto alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del punteggio assegnato a preventivo e del relativo contributo.
11. Le recite finanziate ai sensi del presente articolo possono essere inserite e conteggiate anche nell'attività di produzione prevista negli specifici articoli del presente decreto, mentre i costi di bilancio indicati per le tournée all'estero non possono essere considerati e indicati per l'attività di produzione di cui al presente decreto.
Residenze
1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi, che dovranno rispettare il criterio della più ampia distribuzione territoriale, hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni.
2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo è adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione.
Azioni di sistema
1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e le altre autonomie territoriali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea.
2. Possono essere sostenuti dall'Amministrazione progetti speciali che si caratterizzano per l'unicità e rilevanza nazionale o internazionale, nonché per il particolare valore artistico-culturale degli spettacoli dal vivo, che devono avere durata limitata e che devono concludersi nell'anno di riferimento di presentazione della domanda. Sono esclusi dalla domanda di contributo i progetti che non rispettino i seguenti criteri:
a) rappresentare iniziative originali di spettacolo dal vivo, mai rappresentate precedentemente, non assimilabili ad attività finanziabili attraverso altre tipologie di contributo individuate nel presente decreto;
b) presentare una quota preponderante di attività performativa dello spettacolo dal vivo del settore di riferimento;
c) rappresentare eventi unici, dalla durata limitata e da concludersi nell'annualità di riferimento, con l'esclusione di festival o edizioni di festival o rassegne che prevedano una ripetitività.
3. Costituiscono criteri di preferenza nella valutazione della domanda da parte delle Commissioni consultive, a decorrere dall'anno 2025:
a) esprimere un'identità peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e di riconoscibilità sul piano nazionale e internazionale, anche valorizzando, promuovendo e diffondendo opere caratterizzate da personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia;
b) riferirsi a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalità e/o luoghi e/o eventi di particolare significato della storia della cultura nazionale e internazionale e dello spettacolo dal vivo, favorendone la conoscenza attuale e la loro trasmissione;
c) rappresentare modelli di buone pratiche nell'ambito dei progetti per il riequilibrio territoriale e dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale, anche attraverso il supporto e la partecipazione di altri enti pubblici e privati, prevedendo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attività musicali contemporanee, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, o nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco o nei luoghi di cura, ospedali, carceri.
4. Ai fini del comma 2 del presente articolo, possono presentare domanda di contributo organismi dello spettacolo dal vivo con sede legale in Italia, con esclusione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche. Gli organismi finanziati a valere sul Fondo di cui agli articoli 9, 10, 12, per il teatro, articoli 26, 27 e 28, per la danza, articoli 17, 18, 19, 20 e 22, per la musica, articolo 33 per il circo, e agli articoli 42, 49, 50, 51, non possono presentare domanda di contributo di cui al presente articolo. Gli organismi che presentano domanda devono essere organizzatori degli spettacoli programmati.
5. Il progetto ammesso a contributo e i relativi costi, non devono riguardare attività, anche a titolo di ospitalità, già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero, pena la riduzione o la revoca del contributo.
6. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse stanziate per ogni annualità, potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 85.000,00 per ogni ambito. Il contributo non potrà comunque eccedere l'importo del contributo richiesto risultante dal rendiconto economico del progetto presentato dall'organismo beneficiario.
7. Le domande sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste relative all'organismo che presenta la domanda, dal progetto artistico, e dal rendiconto economico del progetto, dal 15 novembre al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento del progetto speciale.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza annuale per la presentazione dei progetti, a seguito della verifica istruttoria delle domande pervenute, il Direttore Generale, tenuto conto del numero delle medesime, degli importi dei contributi richiesti e dei costi dei programmi presentati, nonché delle risorse destinate al settore dei progetti speciali in sede di riparto annuale del Fondo, sottopone le iniziative progettuali alle commissioni consultive competenti per materia, in base alla prevalenza dell'ambito indicata nella domanda. Sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2, così come specificati da ciascuna Commissione consultiva competente per materia in sede di prima riunione, le commissioni consultive competenti per materia individuano i progetti da ammettere al contributo e formulano la proposta di contributo, tenuto conto della congruità economica dei medesimi.
9. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto ammesso al contributo va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporla alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del punteggio assegnato e del relativo contributo.
10. Possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo concesso, dietro presentazione di idonea fidejussione, rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo 385 del 1993, a garanzia dello svolgimento dell'attività per la quale il contributo è stato assegnato.
11. Il saldo è erogato a rendicontazione del consuntivo del progetto da presentare entro sessanta giorni dalla conclusione del medesimo, utilizzando la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo.
12. Il Ministro, su propria iniziativa, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo, può in ogni caso proporre alle Commissioni consultive competenti per materia il supporto a progetti speciali che rappresentino eventi di eccezionale rilevanza.
Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico
1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, svolge attività istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.
2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, svolge le attività istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'uno per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.
Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza
1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1882, può ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.
La Compagnia dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica può presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, può ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa svolge attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, costituendosi come permanente e concreto punto d'incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei e che si collega con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.
2. Il direttore generale e il direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa sono nominati dal Ministro della cultura con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e i relativi incarichi sono distinti. Per la durata dei predetti incarichi e per i termini dell'adeguamento statutario si rinvia a quanto disposto per i Teatri Nazionali.
3. Sentita la Commissione consultiva per il teatro, la Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non superiore al 6,5 per cento della quota del Fondo destinata alle attività teatrali. Per il primo anno del triennio, il contributo può essere in linea con l'importo del contributo ottenuto nell'ultimo anno del triennio precedente, con possibilità di rideterminazione anche per le successive annualità del triennio.
Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attività, e dovrà rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo 9, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere b) e c), del medesimo comma, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.
Collaborazione interistituzionale
1. L'Amministrazione rende accessibile online alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse.
2. L'Amministrazione e le autonomie territoriali rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo concesso.
Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni
1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2025.
2. Per il primo anno del triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore all'ottanta per cento del contributo ottenuto, a consuntivo, nell'ultimo anno del triennio precedente, qualora l'organismo sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti. Per il secondo e terzo anno, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore all'ottantacinque per cento del contributo ottenuto nel primo anno nel triennio. Tale disposizione si applica anche in caso di fusione intervenuta fra due o più organismi.
Qualora, in applicazione dell'articolo 5, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione dell'articolo 5, il Direttore Generale può accantonare un'apposita quota di risorse nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli articoli 38, 39, 40 e 46.
3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 38, 39, 40, 46, 47, 49, 50 e 51, il Ministro della cultura, in sede di riparto annuale del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, può stabilire che l'entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non possa registrare un incremento superiore, rispetto all'annualità precedente, ad una determinata percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, in armonia con le risorse disponibili e l'entità numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalità stabilite nella medesima sede.
4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 ottobre 2011, recante: "Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2027, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia i livelli contributivi del 2017.
5. Il decreto ministeriale 27 luglio 2017 è abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.
6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2022-2024 e comunque fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.
7. Al fine di assicurare la tutela occupazionale, la Direzione generale spettacolo, nell'ambito della attività di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, svolge ulteriori specifici controlli con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarità contributiva e a quanto previsto dai contratti collettivi di settore.
8. Nelle more della revisione della normativa in materia di spettacolo, resta confermata la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 25 ottobre 2021, che ha apportato, dal triennio 2022/2024, al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante "Disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo e il loro funzionamento" le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro" e la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre";
b) all'articolo 3, comma 7, le parole: "sono presenti almeno tre" sono sostituite dalle seguenti: "è presente almeno la maggioranza dei".
9. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sui siti internet del Ministero della cultura e della Direzione generale Spettacolo, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Del presente decreto verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 dicembre 2024
Il Ministro
ALESSANDRO GIULI