Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2024, n. 5

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 17 gennaio 2025, n. 13

Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015).

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare il comma 7 del citato articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120 il quale prevede che fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i criteri per l'applicazione della citata disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con riferimento alla disciplina in materia di autotrasporto di cose e di circolazione stradale;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 2024 n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Visto l'art. 14-bis comma 7 del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 il quale prevede che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto dei RAEE effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006;

Visto il successivo comma 10, del medesimo articolo 14-bis, del citato decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 che prevede l'abrogazione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015 recante i criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Ravvisata la necessità di sostituire la sopracitata deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 per adeguarla alle intervenute modifiche normative sopra richiamate;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 3 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto Legge 14 novembre 2024, n. 166 - Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 - Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 14 bis (Abrogazione iscrizione in Categoria 3-bis);

Ravvisata la necessità di adeguare la normativa dell'Albo nazionale gestori ambientali alle intervenute modifiche normative sopra richiamate

Delibera:

Art. 1

Iscrizioni nella categoria 5

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;

b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

Art. 2

Iscrizioni nella categoria 4

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore, anche i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale.

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;

c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.

Art. 3

Domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione

1. La parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti di cui al modello di domanda d'iscrizione, con procedura ordinaria, contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 è sostituita con il modello allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione.

2. Le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B".

Art. 4

Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

2. E' abrogata la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015.

Il Presidente

DANIELE GIZZI

Il Segretario

CECILIA GIGLI