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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERAZIONE 20 maggio 2025, n. 4

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 4 giugno 2025, n. 127

Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024).

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto in particolare, il comma 7 del citato articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge del 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto 120/2014;

Visto in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120 il quale prevede che fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;

Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri per l'applicazione della citata disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con riferimento alla disciplina in materia di autotrasporto di cose e di circolazione stradale;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 2024 n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Visto l'art. 14-bis comma 7 del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 convertito con modificazioni con legge 14 novembre 2024 n. 166, il quale prevede che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto dei RAEE effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il successivo comma 10, del medesimo articolo 14-bis, del citato decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 che prevede l'abrogazione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015 recante i criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del 15 ottobre 2015 recante le integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 22 febbraio 2017 recante la modulistica per l'iscrizione all'Albo e autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, e 10, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 con la quale è stato abrogato l'allegato A alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 in quanto integrato nell'allegato A della deliberazione citata;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 3 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto Legge 14 novembre 2024, n. 166 - Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 - Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 14 bis (Abrogazione iscrizione in Categoria 3-bis);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 5 del 19 dicembre 2024 recante i criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2024, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015);

Ravvisata la necessità di sostituire la sopracitata deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 per integrare in un unico atto anche le modifiche intervenute con la deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015;

Delibera:

Art. 1

Iscrizioni nella categoria 5

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;

b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

Art. 2

Iscrizioni nella categoria 4

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore, anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale;

b) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;

c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.

Art. 3

Domanda di variazione dell'iscrizione

1. Le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B".

Art. 4

Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

2. Sono abrogate le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015, n. 3 del 15 ottobre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024.

Il Presidente

DANIELE GIZZI

Il Segretario 

CECILIA GIGLI