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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 ottobre 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2025, n. 42

Avvio del processo per l'attivazione degli investimenti previsti dalla priorità 2 «Promuovere le energie rinnovabili» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale nell'ambito delle politiche di coesione del periodo 2021-2027.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo ("Do No Significant Harm", nel seguito anche "DNSH");

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 118 e 118 - bis che disciplinano, rispettivamente, le "Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata" e le "Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013";

VISTO il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE";

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

VISTO, in particolare, l'articolo 33, comma 1, del predetto decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzati:

a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio intelligenti;

VISTO, altresì, l'articolo 33, comma 2, del predetto decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, il quale prevede che "al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (LTS), i quali prevedono interventi volti ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e lo sviluppo di sistemi e reti di stoccaggio energetici intelligenti;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 con la Repubblica italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027" (nel seguito "PN RIC 2021-2027"), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il PN RIC 2021-2027, articolato in due principali Priorità, corrispondenti agli obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea, l'OP 1 ("Europa più competitiva e intelligente") e l'OP 2 ("Europa più resiliente e verde"), è gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, in cooperazione con altre Amministrazioni competenti per materia ossia il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO, in particolare, che la Priorità 2 "Promuovere le energie rinnovabili" del predetto obiettivo di policy OP 2 indica interventi di diretta competenza istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quali prevedono i seguenti Obiettivi specifici e relative Azioni:

- RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti":

- Azione 2.2.1 - "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER";

- RSO2.3 "Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E":

- Azione 2.3.1 - "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione";

- Azione 2.3.2 - "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione";

VISTO l'atto Convenzionale del 7 giugno 2023 con il quale l'Autorità di Gestione del PN RIC 2021-2027, Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy ha delegato alla Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata quale Organismo Intermedio, la gestione e l'attuazione degli interventi di rispettiva competenza istituzionale nell'ambito della Priorità 2 del PN RIC 2021-2027 con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.062.675.000,00 di cui euro 262.000.000,00 per l'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.2 ed euro 800.675.000,00 per l'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.3;

VISTO il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma medesimo con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023 e, in particolare i criteri di selezione definiti nell'ambito delle predette Azioni;

VISTA la nota EGESIF 21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio "Do No Significant Harm" nell'ambito della politica di coesione, la quale, al paragrafo 6, afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al suddetto principio, stabilendo che le operazioni rientrano nei tipi di azioni valutate come conformi al DNSH nell'ambito dei programmi;

VISTO il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione del 7 dicembre 2021 "Attuazione del Principio orizzontale DNSH nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027", il quale specifica che "La valutazione ambientale strategica (VAS) per sua natura è, infatti, lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma";

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/111 dell'11 ottobre 2023, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027;

CONSIDERATO che, nell'ambito del PN RIC 2021-2027, in coerenza con le indicazioni della nota EGESIF sopra citata, tutte le Azioni previste nella Priorità 2 sono considerate compatibili con il principio DNSH;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 (nel seguito "PON IC 2014- 2020"), adottato con decisione della Commissione europea C (2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, svolge anche la funzione di Organismo Intermedio nell'ambito del predetto PON IC 2014- 2020, relativo al precedente ciclo di programmazione 2014-2020, avendo ricevuto in data 15 febbraio 2016, analoga delega dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, Autorità di Gestione anche del Programma citato;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari delle operazioni avviate a norma del regolamento (UE) 1303/2013, selezionate a valere sul PON IC 2024-2020, hanno presentato alla Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istanza di scaglionamento nell'arco di due periodi di programmazione per alcuni progetti non conclusi, per un ammontare complessivo di risorse richieste per il completamento della seconda fase pari, alla data del 19 settembre 2024, ad euro 186.372.857,30;

CONSIDERATO che i suddetti progetti non conclusi e soggetti a scaglionamento sui due periodi di programmazione sono finalizzati all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile;

CONSIDERATO che l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 destina al finanziamento degli investimenti previsti dal comma 1 del medesimo articolo l'importo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della Priorità 2 del PN RIC 2021-2027 e che le risorse assegnate dal PN RIC 2021-2027 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Organismo Intermedio del predetto Programma, per la realizzazione degli obiettivi specifici di cui alla citata Priorità 2 sono pari a euro 1.062.675.000,00;

CONSIDERATO che al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi specifici del Priorità 2, anche attraverso una più efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnate a detti obiettivi e ferme restando le procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al PN RIC 2021 - 2027, risulta opportuno destinare l'intero importo di euro 1.062.675.000,00 al finanziamento degli investimenti previsti dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, Rep. atti n. 179/CSR del 3 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, il presente decreto individua i criteri per la selezione di investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzati:

a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio intelligenti.

Art. 2

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1 sono disponibili le risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" 2021-2027 (di seguito "PN RIC 2021-2027"), per l'attuazione degli Obiettivi specifici e delle linee di Azione connesse alla Priorità 2 "Promuovere le energie rinnovabili" del predetto Programma, pari a euro 1.062.675.000,00, di cui:

a) euro 262.000.000,00 per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" e della linea di Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER";

b) euro 800.675.000 per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.3 "Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E" e delle linee di Azione 2.3.1 "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione" e 2.3.2 "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione".

Art. 3

Criteri per la selezione degli investimenti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 in merito alla localizzazione degli investimenti e quanto previsto dal documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027 approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma medesimo con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023, fatte salve eventuali successive modifiche e integrazioni al predetto documento, ai fini della selezione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano ammissibili le proposte progettuali presentate da imprese di qualunque dimensione, anche in forma associata, ad eccezione di quelle operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che prevedono: l'installazione di impianti fotovoltaici o termo-fotovoltaici prioritariamente su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato, anche integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 in merito alla localizzazione degli investimenti e quanto previsto dal documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027 approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma medesimo con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023, fatte salve eventuali successive modifiche e integrazioni al predetto documento, ai fini della selezione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) si considerano ammissibili le proposte progettuali:

a) presentate dai Concessionari del pubblico servizio di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti (smart grid) volte ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperta da generazione distribuita da fonti rinnovabili anche integrate e combinate con sistema di stoccaggio dell'energia e consistenti in interventi sulle infrastrutture per la distribuzione e trasmissione, interamente soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione europea sul mercato interno dell'energia, coerenti con i piani di sviluppo annuali e pluriennali dei concessionari dei servizi di trasmissione e distribuzione e con la definizione di rete elettrica intelligente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;

b) relative al completamento delle operazioni sulla rete di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica già ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 e coerenti con quanto previsto dagli articoli 118 o 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Fermo restando il coordinamento svolto dalla Struttura di missione ZES di cui al citato articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, con successivi avvisi pubblici adottati dall'Organismo Intermedio del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dai regolamenti che disciplinano l'utilizzo delle risorse del già menzionato Programma, nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di quanto previsto dal presente decreto, è avviata la selezione degli investimenti di cui all'articolo 1 a valere sulle dotazioni finanziarie definite all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza Energetica

GILBERTO PICHETTO FRATIN

Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

RAFFAELE FITTO