
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/421 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2024
G.U.U.E. 24 marzo 2025, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività e le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 13 aprile 2025
Applicabile dal: 23 dicembre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 109, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) 2023/1114, il registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività (il «registro»), istituito ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114, deve contenere informazioni che consentano al registro stesso di facilitare l'accessibilità dei White Paper classificati sulla base dei tipi di cripto-attività stabiliti in tale regolamento. I dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività dovrebbero coadiuvare le autorità nazionali competenti nel compito di verificare la coerente applicazione delle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1114.
2) Per assicurare il funzionamento più efficiente possibile del registro, le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nello stesso formato del White Paper. Al fine di ridurre al minimo i costi, l'ESMA e le autorità competenti dovrebbero anche essere in grado di ricavare i dati pertinenti per la classificazione dei White Paper nel registro dalle informazioni comunicate nei White Paper sulle cripto-attività. Per ridurre al minimo le modifiche dei dati richiesti a decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2023/1114, i dati utilizzati per classificare i White Paper sulle cripto-attività dovrebbero comprendere i dati che le autorità competenti forniranno al punto di accesso unico europeo (ESAP) conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3) Per garantire un trattamento efficiente dei dati, le persone giuridiche che redigono il White Paper sulle cripto-attività, ivi identificate mediante un identificativo della persona giuridica (LEI) ISO 17442, dovrebbero assicurare che tale LEI sia valido e debitamente rinnovato. Se la persona che redige il White Paper non possiede un LEI, il registro dovrebbe contenere un identificativo che, ai fini del registro stesso, abbia caratteristiche simili.
4) Attualmente non è possibile descrivere le cripto-attività che non sono strumenti finanziari utilizzando il codice ISO di classificazione degli strumenti finanziari (CFI). E' in fase di elaborazione un metodo standard universale di classificazione, che però non sarà ultimato prima dell'applicazione del presente regolamento. Per identificare in modo coerente i White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, è opportuno utilizzare l'identificativo standard internazionale per i token digitali, ossia l'identificativo del token digitale di un gruppo fungibile sotto il profilo funzionale (FFG DTI). Per individuare le cripto-attività e consentire agli utenti di estrarre le principali caratteristiche delle stesse, comprese le caratteristiche specifiche della tecnologia su cui si basano, e di raggruppare token emessi su diverse blockchain relative allo stesso White Paper sulle cripto-attività, è opportuno utilizzare gli identificativi dei token digitali (DTI) ISO 24165. L'FFG DTI e il DTI sono idonei ai fini del registro in quanto rispettano i principi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità e accessibilità sulla base del recupero dei costi e sono offerti nell'ambito di un quadro di governance adeguato.
5) Poiché il presente regolamento riguarda la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività ed è pertanto collegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 (3) della Commissione, che riguarda moduli, formati e modelli standard per il White Paper, è necessario allineare le date di applicazione dei due regolamenti. L'applicazione differita è necessaria anche per consentire alle persone che redigono White Paper sulle cripto-attività e alle autorità competenti di adeguarsi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda moduli, formati e modelli per i White Paper sulle cripto-attività (GU L, 2024/2984, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2984/oj).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
Dati per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività
1. I dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività figurano nell'allegato.
2. I dati di cui all'allegato sono forniti in un formato comune conformemente alla norma ISO 20022.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se i dati di cui all'allegato sono inclusi nel White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114, i dati di cui all'allegato del presente regolamento possono essere forniti nello stesso formato leggibile meccanicamente in cui il White Paper sulle cripto-attività è stato elaborato, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 della Commissione.
Identificativi della persona giuridica
Quando utilizzano l'identificativo della persona giuridica ISO 17442, le persone che redigono un White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114 assicurano che l'identificativo sia:
a) valido e rilasciato conformemente alle condizioni di qualsivoglia unità operativa locale del sistema internazionale di identificazione delle persone giuridiche;
b) inserito nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.
Identificazione della cripto-attività e del relativo White Paper
1. Quando si fornisce l'identificativo del token digitale ISO 24165, il White Paper sulle cripto-attività è identificato con un identificativo valido di tipo 3 relativo al gruppo di cripto-attività cui si riferisce il White Paper.
2. Quando si fornisce l'identificativo del token digitale ISO 24165, la cripto-attività o le cripto-attività cui si riferisce il White Paper sulle cripto-attività sono identificate individualmente con un identificativo valido assegnato a ciascuna delle cripto-attività cui si riferisce il White Paper.
3. Quando l'identificativo del token digitale ISO 24165 non è disponibile, il White Paper sulle cripto-attività identifica le cripto-attività cui si riferisce il White Paper sulle cripto-attività utilizzando un identificativo del token digitale approvato dall'ESMA a livello di Unione che possieda tutte le caratteristiche seguenti:
a) unico;
b) neutro;
c) affidabile;
d) open source;
e) scalabile;
f) accessibile;
g) disponibile a costi ragionevoli;
h) soggetto a un quadro di governance adeguato.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 23 dicembre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN