
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/80 DELLA COMMISSIONE, 13 gennaio 2025
G.U.U.E. 15 gennaio 2025, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 16 gennaio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia dell'Ontario, confermati tra il 14 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella contea di Norfolk, Inghilterra, confermati tra il 17 dicembre 2024 e il 24 dicembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 38 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli stati seguenti: Alabama [1], California (11), Illinois [2], Iowa [4], Kansas [2], Michigan [2], Minnesota [3], Mississippi [1], Missouri [1], Nebraska [1], Ohio [2], Oklahoma [2], South Dakota [4] e Wisconsin [2], confermati tra il 12 dicembre 2024 e il 27 dicembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.
10) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai.
11) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
12) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nella provincia dell'Alberta, confermato il 14 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
13) Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a due focolai di HPAI nel pollame nelle contee dello Yorkshire e della Cornovaglia in Inghilterra, confermati, rispettivamente, il 5 novembre 2024 e il 17 novembre 2024.
14) Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a sette focolai di HPAI nel pollame negli stati della California e di Washington, confermati il 15 ottobre 2024 e il 14 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
15) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di HPAI, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
16) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ritiene che essi abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione.
17) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
18) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sospendendo l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tre nuove zone del Canada in cui si sono verificati focolai: CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 non includeva tuttavia nelle voci relative al Canada le descrizioni di queste tre zone nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato V, parte 2, aggiungendo tali descrizioni.
19) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'HPAI e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con tali paesi terzi, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. Non è chiaro quali siano le ubicazioni geografiche esatte delle zone CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247, da cui il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 ha sospeso l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La rettifica dell'omissione delle descrizioni di queste tre zone nelle voci relative al Canada nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141.
20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 della Commissione, dell'11 dicembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2024/3141, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3141/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
L'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN