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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/124 DELLA COMMISSIONE, 20 gennaio 2025

G.U.U.E. 21 gennaio 2025, Serie L

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2025) 468] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 20 gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2023 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/84 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Francia, Italia, Ungheria, Polonia e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/84, Germania, Italia, Ungheria e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nei Länder del Baden-Württemberg e della Bassa Sassonia in Germania, nella regione Veneto in Italia, nella contea di Hajdú-Bihar in Ungheria e nei voivodati di Łódź e della Masovia in Polonia.

7) Germania, Italia, Ungheria e Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

8) Inoltre l'Italia, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'HPAI, ha rivisto l'ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita in alcune aree a maggiore rischio di diffusione dell'HPAI.

9) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Italia, Ungheria e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e i confini dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Germania, Italia, Ungheria e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

11) E' pertanto opportuno aggiornare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Germania, l'Italia, l'Ungheria e la Polonia, come pure l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia, nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

12) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione e di tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da Germania, Italia, Ungheria e Polonia e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'Italia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di definire la durata delle misure in esse applicabili.

13) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

14) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2025/84 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2025/84, 17.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/84/oj).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2025

Per la Commissione

OLIVE'R VA'RHELYI

Membro della Commissione