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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/243 DELLA COMMISSIONE, 30 gennaio 2025

G.U.U.E. 7 febbraio 2025, Serie L

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 febbraio 2025

Applicabile dal: 27 febbraio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, e l'articolo 162, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4).

2) Nell'allegato I, capitoli 1 (modello "BOV-INTRA-X»), 5 (modello "OV/CAP-INTRA-X»), 9 (modello "CAM-INTRA-X»), 11 (modello "CER-INTRA-X») e 13 (modello "OTHER-UNGULATES-INTRA-X»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati sensibili all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV). Le modifiche degli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 del regolamento delegato (UE) 2020/688 apportate dal regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione (5) per quanto riguarda prescrizioni supplementari relative all'infezione da EHDV dovrebbero riflettersi di conseguenza nei suddetti modelli di certificati.

3) Nell'allegato I, capitoli 30 (modello "OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello "OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti dopo il 20 aprile 2021. Le modifiche dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) apportate dal regolamento (UE) 2024/887 della Commissione (7) per quanto riguarda i caprini geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica dovrebbero riflettersi di conseguenza nei punti II.1.2.4 e II.2 dei suddetti modelli di certificati.

4) Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione, al momento di integrare le modifiche descritte nei considerando precedenti è opportuno aggiornare i modelli di certificati di cui all'allegato I, capitoli 1, 5, 9, 11, 13, 30 e 33, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, anche per quanto riguarda le note e gli elementi strutturali. Tali modelli di certificati dovrebbero pertanto essere sostituiti dai modelli di certificati aggiornati che figurano nell'allegato del presente regolamento.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione, del 9 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri (GU L, 2024/3160, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3160/oj).

(6)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2024/887 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali, l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione (GU L, 2024/887, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj).

Art. 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN