Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/330 DELLA COMMISSIONE, 19 febbraio 2025

G.U.U.E. 20 febbraio 2025, Serie L

Regolamento recante modifica degli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 febbraio 2025

Applicabile dal: 23 febbraio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 (2) della Commissione integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e l'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, esso elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia, nonché l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. A causa dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'Unione per quanto riguarda determinate malattie elencate, è opportuno modificare gli allegati VIII e XI di detto regolamento di esecuzione.

4) Per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), Cechia e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 3. I focolai in Cechia erano localizzati nella zona che ha ancora lo status di indenne da tale malattia e i focolai in Polonia erano localizzati nei voivodati della Bassa Slesia, della Pomerania occidentale e della Varmia-Masuria e interessavano anche altri voivodati. La Spagna ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 8, nelle comunità autonome di Castiglia-La Mancia e dei Paesi Baschi, nella zona che ha ancora lo status di indenne da tale malattia, e che interessavano anche altre comunità autonome. Poiché l'intero territorio della Polonia e parti del territorio della Cechia e della Spagna hanno lo status di indenne da malattia e sono elencati nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, l'approvazione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV dovrebbe essere ritirata: in Polonia per i voivodati della Bassa Slesia, di Lubusz, della Pomerania e della Pomerania occidentale e per alcune zone dei voivodati della Cuiavia-Pomerania, della Regione di Łódź, di Mazowieckie, della Regione di Opole, della Podlachia, della Varmia-Masuria e della Grande Polonia; in Cechia per l'intero territorio; e in Spagna per le comunità autonome dei Paesi Baschi e di Navarra, per alcune aree della provincia di Saragozza, nella comunità autonoma di Aragona, per alcune zone della provincia di Burgos, nella comunità autonoma di Castiglia e Léon, e per alcune zone della provincia di Guadalajara, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Cechia, Polonia e Spagna nella parte I di tale allegato.

5) La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l'ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BTV già approvato per le zone elencate nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l'aggiunta, per quanto riguarda la Spagna, delle comunità autonome dei Paesi Baschi e di Navarra, di alcune zone della provincia di Saragozza, nella comunità autonoma di Aragona, di alcune zone della provincia di Burgos, nella comunità autonoma di Castiglia e Léon, e di alcune zone della provincia di Guadalajara, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Di conseguenza è opportuno aggiungere tali aree alla voce relativa alla Spagna nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BTV.

6) Per quanto riguarda l'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione che Verbeek's poultry international B.V, con numero di riconoscimento 1122, non può essere considerato un compartimento indenne da HPAI in quanto non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia. Poiché tale compartimento è elencato nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da HPAI, è opportuno ritirare il relativo status di indenne da HPAI. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa ai Paesi Bassi in tale allegato.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj). 

Art. 1

Gli allegati VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN