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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/339 DELLA COMMISSIONE, 19 febbraio 2025

G.U.U.E. 21 febbraio 2025, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione, la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la presentazione delle relazioni annuali di attuazione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 febbraio 2025

Applicabile dal: 23 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (1), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 ha introdotto una nuova misura che fornisce un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all'impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato da tale regolamento.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda la presentazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale ed è pertanto da applicare alla nuova misura. E' tuttavia necessario stabilire alcune norme supplementari per garantire che la nuova misura sia attuata in modo uniforme nell'ambito del quadro giuridico applicabile.

3) E' opportuno prevedere un codice e un indicatore di prodotto adeguato per la nuova misura introdotta dall'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 da attuare con i programmi di sviluppo rurale.

4) Per poter beneficiare della deroga al principio di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, gli Stati membri dovrebbero presentare le informazioni sul contributo totale dell'Unione riassegnato alla misura pertinente di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5) Vista la situazione di urgenza derivante dall'impatto delle calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di iniziare ad attuare la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non appena entreranno in vigore le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). E' pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 437 del 28.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj).

(3)

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (GU L, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj).

Art. 1

Ai fini dell'attuazione della misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare la sua aggiunta ai programmi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione del FEASR 2014-2020, prorogato da tale regolamento, il relativo codice della misura e sottomisura di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è 23 (M23).

Art. 2

Ai fini dell'attuazione della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, le informazioni sul contributo totale dell'Unione riassegnato alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono fornite alla lettera c) del piano di finanziamento di cui all'allegato I, parte I, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Art. 3

Ai fini dell'attuazione della misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, l'indicatore di prodotto dello SR utilizzato è l'indicatore O.4 di cui all'allegato IV, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Art. 4

La relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere anche una ripartizione come prevista dall'allegato VII, tabella C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220.

(1)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN