
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/341 DELLA COMMISSIONE, 20 febbraio 2025
G.U.U.E. 21 febbraio 2025, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 febbraio 2025
Applicabile dal: 23 dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (1), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 ha introdotto una nuova misura che fornisce un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all'impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione del FEASR 2014-2020, prorogato da tale regolamento.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, ed è pertanto da applicare alla nuova misura. E' tuttavia necessario stabilire alcune norme supplementari per garantire che la nuova misura sia attuata in modo uniforme nell'ambito del quadro giuridico applicabile.
3) Ai fini dell'attuazione di controlli e dell'applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
4) Vista la situazione di urgenza derivante dall'impatto delle calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di iniziare ad attuare la misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non appena entreranno in vigore le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). E' pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5) La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 437 del 28.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj).
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
Regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (GU L, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj).
Ai fini dell'attuazione di controlli e dell'applicazione di sanzioni, la nuova misura di cui all'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 dovrebbe essere considerata una misura di sviluppo rurale non connessa alla superficie o agli animali di cui al titolo IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN