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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 2025

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 3 marzo 2025, n. 51

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2022 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

VISTO l'art. 228, comma 5, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che al rendiconto sono allegati, tra l'altro, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta" strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

VISTO l'art. 243 del medesimo decreto legislativo, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi:

- gli enti locali strutturalmente deficitari di cui al richiamato art. 242;

- gli enti locali che nei termini di legge non hanno deliberato il rendiconto della gestione e gli enti locali che non hanno inviato il medesimo rendiconto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per la deliberazione;

- gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

VISTO l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

CONSIDERATO che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 30 novembre 2021, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l'anno 2020;

VISTA la Circolare n. 96 del 2023 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con cui sono state confermate, anche per l'anno 2021, le modalità della certificazione di cui al decreto del Ministero dell'interno del 8 novembre 2021 sopra citato;

RITENUTO ora di dover procedere all'approvazione di dette modalità per l'esercizio finanziario 2022;

VALUTATO che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie, quello dell'esercizio 2020;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023 - della cui pubblicazione sul sito internet dipartimentale è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 - sono stati approvati i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2022-2024;

VALUTATO che il triennio di applicazione di tali parametri decorre dall'anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, e che, pertanto, gli stessi trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTO l'art. 1, comma 173, della legge 234 del 30 dicembre 2021 che ha modificato il secondo comma, lett. a), del più volte richiamato art. 243 del testo unico degli enti locali prevedendo l'esclusione del costo di gestione degli asili nido dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale;

VALUTATO che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione per l'anno 2020 della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministero dell'interno del 8 novembre 2021, debbano essere modificati ed approvati, nella parte tabellare, per l'esercizio finanziario 2022;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 febbraio 2025, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;

VISTI i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega, alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dei modelli

1. Sono approvati gli allegati certificati per i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione per l'anno 2022, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali.

3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265, comma 1, del medesimo decreto.

4. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 2

Modalità e termini di trasmissione

1. I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 31 marzo 2025 per la certificazione relativa alle risultanze contabili relative all'esercizio finanziario 2022.

Art. 3

Istruzioni di compilazione

1. I certificati devono essere compilati con metodologia informatica, avvalendosi degli appositi modelli allegati al presente decreto, che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli affari interni e territoriali, area tematica «La finanza locale», nella sezione «Area certificati».

2. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in euro, con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 4

Funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e l'eventuale irrogazione delle relative sanzioni, i certificati, acquisiti telematicamente, saranno resi disponibili alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ciascuna per il territorio di propria competenza, nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro dell'Interno

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