Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DIRETTIVA (UE) 2025/425 DEL CONSIGLIO, 18 febbraio 2025

G.U.U.E. 28 febbraio 2025, Serie L

Direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Note sul recepimento

Adottata il: 18 febbraio 2025

Entrata in vigore il: 20 marzo 2025

Termine per il recepimento: 30 giugno 2031

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) dispone che il certificato di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o dalle accise di cui all'allegato II di tale regolamento di esecuzione funge da conferma che una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata in uno Stato membro a destinazione di un beneficiario in un altro Stato membro («beneficiario (organismo o persona)») può fruire dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 prevede un certificato di esenzione in forma cartacea, da firmarsi a mano. E' necessario digitalizzare il processo di generazione e di presentazione del certificato di esenzione e sostituire il documento cartaceo con un documento elettronico al fine di minimizzare la burocrazia e gli oneri amministrativi nonché ridurre i costi a lungo termine. Il contenuto dei dati del certificato elettronico dovrebbe basarsi sulla versione cartacea del certificato di esenzione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

2) Alla luce del numero considerevole di progetti informatici ad elevata intensità di risorse in cui sono coinvolti gli Stati membri, oltre a quello richiesto per passare al certificato elettronico di esenzione, si dovrebbero offrire loro flessibilità e un tempo sufficiente per portare a termine la transizione verso la nuova procedura elettronica. A tal fine essi dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare il modulo cartaceo di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per le operazioni effettuate durante il periodo transitorio. Negli scenari transfrontalieri l'uso del certificato elettronico durante il periodo transitorio richiederebbe che entrambi gli Stati membri coinvolti in un'operazione siano pronti a trattarlo.

3) Gli Stati membri potrebbero aver effettuato investimenti significativi per predisporre o sviluppare sistemi elettronici o certificati cartacei distinti per l'applicazione dell'esenzione ai beneficiari (organismi o persone) per le operazioni nazionali. Al fine di garantire il necessario adeguamento delle soluzioni nazionali all'uso del certificato elettronico comune e del sistema sviluppato per il suo trattamento, è opportuno consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare le proprie soluzioni nazionali fino al termine del periodo transitorio.

4) L'uso di un certificato elettronico comune è essenziale nei casi di operazioni in cui l'esenzione è concessa in anticipo. In alcuni casi specifici riguardanti operazioni in cui l'IVA deve essere addebitata nello Stato membro in cui il beneficiario (organismo o persona) è stabilito, le esenzioni possono essere concesse anche mediante una procedura di rimborso. Tale procedura può comportare o meno il rilascio di un certificato. Alla luce delle specificità connesse all'uso o al mancato uso dei certificati nel quadro delle procedure di rimborso, l'ambito di applicazione dell'obbligo di utilizzare il certificato elettronico non dovrebbe essere esteso automaticamente alle procedure di rimborso. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati ad utilizzare il certificato elettronico comune nelle procedure di rimborso.

5) E' possibile che, successivamente al rilascio di un certificato di esenzione, un beneficiario (organismo o persona) possa rendersi conto che le condizioni per l'esenzione in questione non sono soddisfatte o cessano di essere soddisfatte. Tali informazioni sono di norma note unicamente a tale beneficiario (organismo o persona), poiché la valutazione della conformità alle predette condizioni deve essere svolta in base alle attività del beneficiario (organismo o persona) destinatario delle forniture o delle prestazioni e che utilizzerà tali beni o servizi. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti passivi ed evitare oneri indebiti per gli stessi, è necessario chiarire che in questi casi l'IVA dovuta dovrebbe essere pagata dal beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato il certificato di esenzione. Gli Stati membri dovrebbero evitare oneri non necessari in tali casi eccezionali, consentendo di pagare l'IVA senza che sia necessaria una registrazione completa ai fini dell'IVA.

6) Fatta salva l'opzione attualmente disponibile per gli Stati membri di esentare dal requisito di firma della versione cartacea da parte dello Stato membro ospitante, dovrebbe essere altresì possibile per gli Stati membri non esigere tale requisito del certificato elettronico, subordinatamente alle condizioni che gli Stati membri possono eventualmente stabilire e che possono essere revocate in caso di abuso.

7) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali competenze di esecuzione dovrebbero consentire alla Commissione di istituire un sistema informatico che tenga traccia dei certificati rilasciati, compresi certificati rilasciati da parte dei beneficiari (organismi o persone) e ottenuti dai fornitori cui è destinato. Persone debitamente accreditate della Commissione dovrebbero poter accedere alle informazioni scambiate e archiviate nel sistema informatico unicamente a fini di sviluppo e manutenzione di tale sistema. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della comunicazione a tale sistema dell'adempimento delle condizioni per il rilascio di un certificato. Per adempiere alle loro responsabilità, è opportuno che agli Stati membri siano forniti i mezzi per interagire con la Commissione, in modo da ridurre al minimo gli sforzi richiesti loro riguardo allo sviluppo e alla manutenzione del sistema informatico.

8) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

Parere del 14 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Parere del 18 settembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).

(4)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

(5)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Art. 1

Nella direttiva 2006/112/CE, sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 151 bis

1. Gli Stati membri si avvalgono di un certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma. Colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi ["beneficiario (organismo o persona)"] a cui sia destinata la cessione di beni o della prestazione di servizi in esenzione rilascia il certificato e, insieme allo Stato membro ospitante, lo firma per via elettronica.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante la procedura di rimborso di cui all'articolo 151, paragrafo 2, e in cui l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono tuttavia scegliere di prevedere, per tali operazioni, l'uso di un certificato elettronico conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il set di dati del certificato elettronico comprende almeno:

a) i dati di identificazione del beneficiario (organismo o persona), compreso un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro ospitante, se disponibile;

b) i dati di identificazione dell'autorità competente che certifica l'esenzione;

c) la dichiarazione del beneficiario (organismo o persona) relativa all'uso previsto dei beni e servizi acquistati e all'adempimento delle condizioni per l'esenzione stabilite dallo Stato membro interessato;

d) la descrizione, la quantità e il valore, escluse l'IVA e l'accisa, dei beni e servizi per i quali è richiesta l'esenzione, compresi il numero di identificazione del veicolo o l'indirizzo e la destinazione d'uso del bene immobile, ove richiesto;

e) la certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante; e

f) informazioni relative al fornitore, compresi il nome e l'indirizzo, lo Stato membro di stabilimento e il numero di identificazione IVA/codice accisa o il numero di registrazione/codice fiscale.

4. Nell'usare il certificato elettronico, lo Stato membro ospitante può decidere se utilizzare un certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise ovvero due certificati distinti.

5. Se i beni o i servizi sono destinati a un uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare l'organismo beneficiario dal requisito di disporre del certificato firmato dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite. Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare i servizi incaricati di firmare il certificato per via elettronica e in quale misura hanno concesso un esonero da tale obbligo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032:

a) del certificato in versione cartacea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (*1); o

b) se l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, di qualsiasi sistema elettronico di cui disponga uno Stato membro o di qualsiasi altra versione cartacea del certificato fornita da uno Stato membro.

7. La Commissione determina per mezzo di atti di esecuzione le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico del certificato nonché al suo trattamento, tenendo conto delle necessità degli Stati membri, anche per quanto riguarda il sistema informatico applicabile a tal fine. Il trattamento consiste, in particolare:

a) nell'accesso al sistema informatico per i beneficiari (organismi o persone), gli Stati membri e i fornitori;

b) nel rilascio e nella firma del certificato di esenzione per via elettronica;

c) nella registrazione e nella conservazione dei certificati elettronici rilasciati dai beneficiari (organismi e persone);

d) nella messa a disposizione dei certificati elettronici ai beneficiari (organismi e persone), ai fornitori che effettuano una cessione o prestazione esente e alle autorità competenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*3).

8. La Commissione sviluppa, mantiene, ospita e gestisce tecnicamente il sistema informatico centrale per la conservazione e il trattamento dei certificati elettronici.

Articolo 151 ter

Fatto salvo l'articolo 151, paragrafo 3, qualora i beni e/o i servizi non soddisfino le condizioni per l'esenzione o non siano stati utilizzati nel modo previsto, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a versare l'IVA allo Stato membro in cui è dovuta.

_____________________

(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).

(*2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2011/182/oj).

(*3) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).».

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2031. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI