
REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 DEL CONSIGLIO, 7 ottobre 2010
G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L 268
Regolamento relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. (rifusione) (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/517)
Per le modalità di applicazione del presente regolamento si rimanda:
- al Reg. (UE) 2022/1504;
- al Reg. (UE) 2021/2007.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° novembre 2010
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 62
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
2) Gli strumenti per combattere la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo «IVA») previsti dal regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbero essere migliorati e integrati in seguito alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008; alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo su una strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi IVA nell'Unione europea; nonché alla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 concernente la cooperazione amministrativa in materia di IVA (in prosieguo la «relazione della Commissione»). Sono anche necessari alcuni chiarimenti redazionali o pratici delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003.
3) La pratica dell'evasione e dell'elusione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale. Essa può altresì provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.
4) La lotta contro l'evasione dell'IVA esige una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni in materia.
5) Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero comprendere l'istituzione di un sistema comune di cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, nell'ambito del quale le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni.
6) La cooperazione amministrativa non dovrebbe comportare un indebito trasferimento di oneri amministrativi tra gli Stati membri.
7) Ai fini della riscossione dell'imposta dovuta gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare l'accertamento corretto dell'IVA. Essi devono pertanto non solo controllare l'applicazione corretta dell'imposta dovuta nel loro territorio, ma dovrebbero anche fornire assistenza ad altri Stati membri per assicurare la corretta applicazione dell'imposta connessa a un'attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro.
8) Il controllo dell'applicazione corretta dell'IVA nelle operazioni transfrontaliere imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore o il fornitore dipende sovente da informazioni che sono detenute dallo Stato membro di stabilimento o che possono essere ottenute molto più facilmente da quest'ultimo. Il controllo efficace di tali operazioni dipende pertanto dalla circostanza che lo Stato membro di stabilimento raccolga o sia in grado di raccogliere dette informazioni.
9) Al fine di realizzare il regime dello sportello unico previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (4) e applicare la procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, prevista dalla direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5), sono necessarie norme sullo scambio e la memorizzazione di informazioni da parte degli Stati membri.
10) In caso di operazioni transfrontaliere è importante precisare gli obblighi di ciascuno Stato membro per permettere un controllo effettivo dell'imposta nello Stato membro in cui essa è dovuta.
11) La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell'IVA sono indispensabili per il corretto funzionamento del regime dell'IVA. Essi permettono un rapido scambio di informazioni e l'accesso automatico alle stesse, rafforzando la lotta alla frode. Ciò sarà reso possibile dal rafforzamento delle banche dati sui soggetti passivi e sulle loro operazioni intracomunitarie inserendo nelle stesse una serie di informazioni sui soggetti passivi IVA e sulle loro operazioni.
12) Gli Stati membri dovrebbero attuare adeguate procedure di verifica volte ad assicurare che le informazioni siano aggiornate, comparabili e di buona qualità e quindi più affidabili. Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente dovrebbero essere definite in maniera chiara.
13) Per lottare efficacemente contro la frode è necessario prevedere lo scambio di informazioni senza previa richiesta. Per facilitare lo scambio di informazioni dovrebbero essere precisate le categorie per le quali è necessario procedere allo scambio automatico.
14) Come indicato nella relazione della Commissione il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. Di conseguenza, dovrebbe essere predisposto un quadro per fornire il feedback.
15) Per effettuare controlli efficaci sull'IVA nelle operazioni transfrontaliere è necessario prevedere la possibilità di controlli simultanei da parte degli Stati membri e la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della cooperazione amministrativa.
16) La conferma della validità dei numeri di identificazione IVA su internet costituisce uno strumento sempre più utilizzato dagli operatori. Il sistema di conferma della validità dei numeri di identificazione IVA dovrebbe consentire la conferma automatizzata delle pertinenti informazioni agli operatori.
17) Alcuni soggetti passivi possono essere sottoposti a obblighi specifici diversi da quelli in vigore nello Stato membro in cui sono stabiliti, in particolare in materia di fatturazione, all'atto di fornire beni o servizi a clienti stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Occorre porre in essere un meccanismo che renda le informazioni sugli obblighi in parola prontamente disponibili per tali soggetti passivi.
18) L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi è indispensabile attuare un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido, concernente informazioni più estese e mirate, per lottare efficacemente contro la frode. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008, si dovrebbe istituire una rete decentrata senza personalità giuridica, denominata Eurofisc, nel quadro del presente regolamento per l'insieme degli Stati membri, allo scopo di promuovere e facilitare una cooperazione multilaterale e decentrata che permetta di lottare in modo mirato e rapido contro frodi specifiche.
19) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l'applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.
20) Le informazioni ottenute da paesi terzi da parte di uno Stato membro possono essere molto utili ad altri Stati membri. Parimenti, le informazioni ottenute dagli altri Stati membri da parte di uno Stato membro possono essere molto utili ai paesi terzi. Dovrebbero pertanto essere precisate le condizioni per lo scambio di tali informazioni.
21) Le norme nazionali applicabili al segreto bancario non devono opporsi all'applicazione del presente regolamento.
22) Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure adottate a livello di Unione che contribuiscono alla lotta contro le frodi IVA.
23) Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile che le informazioni comunicate a norma del presente regolamento siano trasmesse nella misura del possibile per via elettronica.
24) Tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno dell'Unione, è importante aumentare l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni affinché le richieste di informazioni siano trattate più rapidamente.
25) I termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi da non superare, fermo restando che, affinché la cooperazione sia efficace, le informazioni già in possesso dello Stato membro interpellato dovrebbero essere fornite senza indugio.
26) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell'importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l'efficacia della lotta contro la frode.
27) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU L 264 del 15.10.2003.
GU L 347 dell'11.12.2006.
GU L 44 del 20.2.2008.
GU L 281 del 23.11.1995.
GU L 184 del 17.7.1999.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.
A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l'IVA, di verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all'IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni.
2. Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità di cui al paragrafo 1 forniscono assistenza nella protezione del gettito IVA in tutti gli Stati membri.
3. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
4. Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su beni e servizi forniti o su beni trasferiti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283, modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028 e dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
b) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato come tale dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;
c) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3;
d) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
e) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
f) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;
g) "cessione intracomunitaria di beni": qualsiasi cessione di beni in relazione ai quali i dati devono essere trasmessi a norma dell'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
h) "prestazione intracomunitaria di servizi": qualsiasi prestazione di servizi in relazione ai quali i dati devono essere trasmessi a norma dell'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
i) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;
j) «numero d'identificazione IVA»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;
k) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
l) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro;
m) «scambio spontaneo»: la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
n) «persona»:
i) una persona fisica;
ii) una persona giuridica;
iii) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure
iv) qualsiasi altra costruzione giuridica di qualunque natura e forma, dotata o meno di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all'IVA;
o) «accesso automatizzato»: possibilità di accesso immediato ad un sistema elettronico al fine di consultare alcune informazioni ivi contenute;
p) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
q) «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (in prosieguo il «CCN») e sull'interfaccia comune di sistema (in prosieguo il «CSI»), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;
r) «controllo simultaneo»: il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari;
s) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
t) "pagamento": fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 una "operazione di pagamento" quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una "rimessa di denaro" quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
u) "pagatore": un pagatore quale definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
v) "beneficiario": un beneficiario quale definito all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366.
2. Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies e 369 quinvicies bis della direttiva 2006/112/CE ai fini di ciascun regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015).
(integrato dall'allegato del Reg. (UE) n. 517/2013)
Le autorità competenti sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° dicembre 2010, l'autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.
La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1° luglio 2013, l'autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.
La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri un elenco di tutte le autorità degli Stati membri e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1. Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. L'Ufficio centrale di collegamento può anche essere designato quale responsabile per i contatti con la Commissione.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
4. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 sono comunque considerati funzionari all'uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.
Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.
Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 10 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
[3. Fino al 31 dicembre 2014 la richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa. Se l'autorità interpellata ritiene che le indagini amministrative non siano necessarie, ne comunica immediatamente i motivi all'autorità richiedente.] (1)
4. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in consultazione con l'autorità richiedente, ove ciò sia necessario. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente.
In deroga al primo comma, un'indagine relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato membro dell'autorità richiedente può essere rifiutata solo:
a) per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, valutati dall'autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l'interazione del presente paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2;
b) per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4;
c) sulla base del fatto che l'autorità interpellata ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un'indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.
L'autorità interpellata che rifiuti un'indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all'autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni o prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell'autorità richiedente.
4 bis. Se le autorità competenti di almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa relativa agli importi di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo e trasmettono una richiesta motivata comune contenente indicazioni o prove circa la sussistenza di rischi di evasione o frode in materia di IVA, l'autorità interpellata non può rifiutare di effettuare tale indagine, salvo per i motivi previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), o dall'articolo 54, paragrafi da 2 a 4. Qualora lo Stato membro interpellato disponga già delle informazioni richieste, le fornisce agli Stati membri richiedenti. Qualora gli Stati membri richiedenti non siano soddisfatti delle informazioni ricevute, chiedono allo Stato membro interpellato di procedere all'indagine amministrativa.
Se lo Stato membro interpellato lo richiede, i funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti partecipano all'indagine amministrativa. Tale indagine amministrativa è svolta congiuntamente ed è condotta sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi. I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, i funzionari di qualsiasi Stato membro richiedente possono essere presenti durante l'indagine amministrativa ed esercitare i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 2, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interpellato. In ogni caso, i funzionari di tali Stati membri richiedenti possono essere presenti per consultazione.
Qualora debbano partecipare o essere presenti funzionari degli Stati membri richiedenti, l'indagine amministrativa è svolta solo se tale partecipazione o presenza ai fini dell'indagine amministrativa è garantita.
5. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541.
Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 7 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, salvo nei casi di cui all'articolo 50 o, in casi eccezionali, qualora la richiesta includa i motivi in base ai quali l'autorità richiedente ritenga inappropriato il formulario tipo.
1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.
L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 7 e 9 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all'articolo 10.
L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. L'autorità competente di ogni Stato membro trasmette senza preventiva richiesta le informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:
a) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all'efficacia del sistema di controllo dello Stato membro di destinazione;
b) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;
c) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.
2. Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è automatico, conformemente all'articolo 14, o spontaneo, conformemente all'articolo 15.
3. Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo, salvo nei casi di cui all'articolo 50 o in casi specifici in cui le rispettive autorità competenti ritengono che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengono di utilizzarli.
La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
1. Gli elementi seguenti sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2:
a) le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico;
b) la periodicità dello scambio automatico per ciascuna categoria di informazioni;
c) le modalità pratiche di scambio automatico delle informazioni in questione.
Uno Stato membro può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di informazioni relativamente ad una o più di tali categorie quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l'imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell'IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato membro.
I risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria sono esaminati una volta all'anno dal comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'autorità competente di ogni Stato membro procede, in particolare, a uno scambio automatico di informazioni che consenta agli Stati membri di consumo di accertare se i soggetti passivi non stabiliti nel loro territorio dichiarano e pagano correttamente l'IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica, indipendentemente dal fatto che tali soggetti si avvalgano del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.
Le autorità competenti degli Stati membri, tramite scambio spontaneo, inviano alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all'articolo 14, di cui sono a conoscenza e che, a loro parere, possono essere utili a dette autorità.
L'autorità competente che fornisce informazioni a norma degli articoli 7 o 15, può chiedere all'autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l'autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, lo invia il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo sproporzionato. Le modalità pratiche sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
CAPO V
RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
SEZIONE 1
Accesso automatizzato a informazioni specifiche archiviate nei sistemi elettronici nazionali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, nel testo modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1541, integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2024, dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028 e dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:
[a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio (1);] (lettera soppressa) (2)
[b) i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;] (lettera soppressa) (2)
[c) i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e] (lettera soppressa) (2)
d) le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE;
e) i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), di tale direttiva, durante ogni mese, per Stato membro di consumo quale definito all'articolo 369 terdecies, secondo paragrafo, punto 4), di tale direttiva;
f) le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto;
g) le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 155 dell'8.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/890/oj).
Lettera soppressa dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032.
Per consentire l'uso delle informazioni di cui all'articolo 17 nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento, le informazioni sono disponibili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine del primo anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime.
Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte.
Sono definiti criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(modificato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032)
1. Le informazioni di cui all'articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico.
[2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), sono inserite nel sistema elettronico entro un mese a decorrere dalla fine del periodo cui tali informazioni si riferiscono.] (paragrafo soppresso) (1)
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell'articolo 19, il loro inserimento ha luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.
Paragrafo soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032.
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1909, integrato dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2029 e dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032)
1. Ciascuno Stato membro accorda senza indugio all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatico alle informazioni archiviate a norma dell'articolo 17.
[1 bis. Ogni Stato membro accorda ai propri funzionari incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento per le quali l'accesso automatizzato è concesso dagli altri Stati membri. (1)] (paragrafo soppresso) (2)
[2. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:
a) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
b) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d'identificazione IVA di cui alla lettera a) effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni;
c) i numeri d'identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);
d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d'identificazione IVA di cui alla lettera a);
e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:
i) l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;
ii) l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
[iii) l'accesso sia garantito unicamente durante l'orario lavorativo.] (punto soppresso) (3)
I valori di cui alle lettere b), d) ed e), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all'articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.] (paragrafo soppresso) (2)
2 bis. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili i seguenti dati:
a) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
b) i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
c) il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, l'importo totale e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
d) il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni:
i) l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;
ii) l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
I valori di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo sono espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun articolo della dichiarazione doganale presentata. (1)
2 ter. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), sono accessibili almeno i dati seguenti:
a) i numeri individuali di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia attribuiti dallo Stato membro che fornisce le informazioni;
b) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia identificati dal numero individuale di identificazione di cui alla lettera a);
c) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia;
d) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi al soggetto passivo in uno o più Stati membri;
e) le informazioni di cui all'articolo 284 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE;
f) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito;
g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui il soggetto passivo è stabilito;
h) la data in cui il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;
i) la data in cui prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri in cui la cessazione prende effetto;
j) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
I valori di cui al primo comma, lettere da e) a g), sono indicati distintamente per ciascuna soglia applicabile a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.
3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1541, l'integrazione del paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2018/1541, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Paragrafo soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020)
1. Ciascuno Stato membro accorda all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
a) i dati identificativi relativi ai veicoli;
b) i dati identificativi relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione.
2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:
a) l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;
b) l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati e le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032)
[1. Per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.
Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.
2. Gli Stati membri informano il comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni conformemente al paragrafo 1.]
(soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032)
[Gli Stati membri provvedono affinché il numero d'identificazione IVA, di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno nelle situazioni seguenti:
a) quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, come definita all'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un'amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. La persona ha il diritto di provare l'esistenza di un'attività economica con altri mezzi;
b) quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati tali talché, se l'amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.]
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020)
Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 55.
Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete protetta analoga utilizzata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 21 bis con mezzi elettronici.
SEZIONE 2
Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP" - Central electronic system of payment information) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
1. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE.
Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al primo comma dai prestatori di servizi di pagamento:
a) entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono;
b) per mezzo di un formulario elettronico standard.
2. Ogni Stato membro può archiviare le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 in un sistema elettronico nazionale.
3. L'ufficio centrale di collegamento ovvero i servizi di collegamento o i funzionari competenti designati dall'autorità competente di ogni Stato membro trasmettono al CESOP le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
1. Il CESOP dispone delle seguenti funzionalità riguardo alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 3:
a) archiviazione delle informazioni;
b) aggregazione delle informazioni in relazione a ciascun beneficiario;
c) analisi delle informazioni archiviate, unitamente alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;
d) messa a disposizione delle informazioni di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1.
2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui le informazioni sono state trasmesse.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
L'accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
La Commissione adotta mediante atti di esecuzione quanto segue:
a) le misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del CESOP;
b) i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico;
c) i dettagli tecnici delle infrastrutture e degli strumenti necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 ter e il CESOP;
d) i formulari elettronici standard di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b);
e) i dettagli tecnici e di altro tipo concernenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 24 quater, paragrafo 1, lettera d);
f) le modalità pratiche di identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che avrà accesso al CESOP in conformità dell'articolo 24 quinquies;
g) le procedure utilizzate dalla Commissione che, in qualsiasi momento, garantiscono che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP siano applicate;
h) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 quater, paragrafo 1.
2. Ciascuno Stato membro è responsabile di tutti gli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, e si fa carico dei costi ad essi connessi.
SEZIONE 3
SISTEMA ELETTRONICO CENTRALE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI SULL'IVA
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale per lo scambio delle informazioni sull'IVA ("VIES centrale") per gli scopi di cui all'articolo 1.
2. Ogni Stato membro elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente al VIES centrale le seguenti informazioni:
a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE;
b) le informazioni relative all'identità, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, la data di attribuzione di tale numero e altri numeri di identificazione IVA attribuiti a tali persone;
c) i numeri di identificazione IVA emessi dallo Stato membro che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e
d) la data e l'ora in cui i dati di cui alle lettere a), b) e c) sono stati modificati.
Le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi di cui alla direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i dettagli e il formato delle informazioni elencate nel primo comma del presente paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro può archiviare le informazioni di cui all'articolo 24 undecies, lettere da a) a d), fatte salve le autorizzazioni di accesso di cui all'articolo 24 duodecies, paragrafo 3, lettera b), nel sistema elettronico nazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente alla propria legislazione nazionale.
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema VIES centrale siano aggiornate, complete ed esatte.
La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i criteri che determinano quali modifiche non sono abbastanza pertinenti, essenziali o utili da essere trasmesse nel VIES centrale. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nella loro valutazione, i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE siano completi e esatti prima di essere trasmessi nel VIES centrale.
Gli Stati membri attuano procedure di verifica dei dati di cui al primo comma in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione ai fini dell'IVA o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni a norma del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri trasmettono automaticamente senza indugio al VIES centrale le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2.
La Commissione definisce in un atto di esecuzione i dettagli relativi ai ritardi tecnici accettabili. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono automaticamente le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, lettera a), al VIES centrale entro un giorno dalla raccolta delle informazioni trasmesse dal soggetto passivo alle autorità competenti.
6. Le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, sono disponibili nel VIES centrale per dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono state trasmesse al sistema.
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. Gli Stati membri aggiornano automaticamente il VIES centrale per garantire che il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE sia indicato come non valido nel VIES centrale nelle seguenti situazioni:
a) quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l'autorità competente abbia ritenuto che tali persone non esercitino più la loro attività economica;
b) quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA talché, se l'amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA;
c) quando persone non abbiano comunicato eventuali modifiche ai loro dati talché, se l'amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.
Ai fini del primo comma, lettera a), le persone interessate hanno il diritto di provare l'esistenza di un'attività economica con altri mezzi.
Le situazioni elencate nel primo comma non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), l'autorità competente considera cessata un'attività economica almeno nelle seguenti situazioni:
a) pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell'IVA non ha presentato dichiarazioni IVA per un anno dopo la scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione IVA mancante;
b) pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell'IVA non ha presentato alcun dato relativo alla fornitura intracomunitaria di beni o alla prestazione intracomunitaria di servizi per sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione dei dati relativi alla prima operazione mancante.
Le situazioni elencate nel primo comma non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari.
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
Il VIES centrale svolge le seguenti funzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo 24 octies, paragrafo 2:
a) archiviare le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo e all'articolo 24 octies, paragrafo 2;
b) eseguire un controllo incrociato delle informazioni raccolte conformemente al titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE e mettere il risultato di tale controllo incrociato a disposizione degli Stati membri che impongono ai soggetti passivi di comunicare i dati di cui all'articolo 264 di tale direttiva riguardo alle transazioni elencate all'articolo 262, paragrafo 1, lettere b) e d), di tale direttiva;
c) aggregare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE riguardo alle persone cui era stato emesso un numero di identificazione IVA e rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies del presente regolamento le seguenti informazioni:
i) il valore totale di tutte le cessioni intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA in ogni altro Stato membro;
ii) i numeri d'identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al punto i);
iii) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da uno Stato membro; e
iv) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui a punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro;
d) trattare le informazioni, unitamente a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;
e) rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, e alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui all'articolo 24 duodecies, paragrafo 3, lettera b);
f) fornire conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona, nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti; e
g) un sistema di registrazione per tracciare l'ora di accesso e le informazioni cui hanno avuto accesso i funzionari o i sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies.
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. Ciascuno Stato membro accorda l'accesso automatizzato al VIES centrale, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui al paragrafo 3, lettera b):
a) ai funzionari autorizzati dall'autorità competente di tale Stato membro ad accedere direttamente alle informazioni nel VIES centrale;
b) ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il VIES centrale e qualora tale accesso sia connesso a un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;
c) ai funzionari, autorizzati dall'autorità competente di tale Stato membro, che verificano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.
2. Ciascuno Stato membro accorda l'accesso automatizzato al VIES centrale, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui al paragrafo 3, lettera b):
a) ai sistemi elettronici nazionali di tale Stato membro incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;
b) ai sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo paragrafo;
c) CESOP di cui all'articolo 24 bis;
d) ai sistemi elettronici che effettuano nell'ambito di Eurofisc lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere.
3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue:
a) le modalità pratiche per l'identificazione dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2;
b) le modalità tecniche relative all'accesso e le autorizzazioni dettagliate relative all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle informazioni di cui all'articolo 24 undecies, lettere da a) a g), e i dati dettagliati nel VIES centrale al quale deve essere consentito l'accesso.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del VIES centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il VIES centrale e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 undecies.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi ed è responsabile di tutti gli sviluppi del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, necessari al fine di consentire lo scambio di informazioni tramite la rete comune di comunicazione (CCN - Common Communications Network) o qualsiasi altra rete sicura analoga.
(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2030)
La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue:
a) i compiti che la Commissione deve svolgere per elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico il VIES centrale;
b) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725*.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni promananti dalle autorità competenti e relativi all'applicazione della legislazione IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.
La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.
L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.
CAPO VII
PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DURANTE LE INDAGINI AMMINISTRATIVE E LE INDAGINI AMMINISTRATIVE SVOLTE CONGIUNTAMENTE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti autorizzati dall'autorità richiedente possono, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1, essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo nei quali tali autorità esercitano le loro funzioni. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente ne è fornita copia.
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite degli agenti dell'autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
2 bis. Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono partecipare alle indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi.
Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati membri richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.
I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.
3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.
Gli Stati membri possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l"hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.
2. L'autorità competente dello Stato membro che riceve la proposta di controllo simultaneo, conferma all'autorità omologa l'assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, integrato dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 e modificato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032)
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma con mezzi elettronici della validità del numero di identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 24 octies, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell'indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.
2 bis. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma che il soggetto passivo cui è stato attribuito il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE è una piccola impresa che beneficia della franchigia. La conferma identifica lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia.
[3. Nel periodo previsto all'articolo 357 della direttiva 2006/112/CE il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454.
(modificato dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono l'articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.
2. L'elenco particolareggiato e il formato delle informazioni da comunicare sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up ("Eurofisc").
2. Nel contesto di Eurofisc, gli Stati membri:
a) stabiliscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi in materia di IVA;
b) conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo "ambiti di attività di Eurofisc");
c) coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e alle informazioni ricevute;
d) coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli Stati membri lo svolgimento di indagini amministrative.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione.
2. Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte a un ambito di attività di Eurofisc partecipano attivamente allo scambio multilaterale e al trattamento e all'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra tutti gli Stati membri partecipanti e al coordinamento di eventuali azioni di follow-up.
3. Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall'articolo 55.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, salvo nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. Le autorità competenti di ogni Stato membro designano almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e svolgono le attività di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.
1 bis. I funzionari di collegamento degli Stati membri designano, tra i funzionari di collegamento di Eurofisc, un presidente di Eurofisc per un periodo di tempo determinato.
I funzionari di collegamento degli Stati membri:
a) concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc;
b) esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc;
c) valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc;
d) approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.
2. I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo "funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti") designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.
I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:
a) raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;
b) provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
c) forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
d) presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei vari ambiti.
3. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere pertinenti informazioni all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (in prosieguo "Europol") e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo "OLAF"). A tal fine e secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, possono trasmettere loro tutte le informazioni necessarie al fine di ricevere le informazioni richieste.
4. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici.
5. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc provvedono inoltre affinché le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
1. Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale delle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1. La relazione annuale contiene almeno:
a) il numero totale degli accessi al CESOP;
b) i risultati operativi basati sulle informazioni a cui si è avuto accesso e trattate a norma dell'articolo 24 quinquies, come individuati dai funzionari di collegamento di Eurofisc;
c) una valutazione circa la qualità dei dati trattati nel CESOP.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
CAPO X bis
Disposizioni riguardanti il regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE
(introdotto dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
(introdotto dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili:
a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di una notifica ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a e d), del presente regolamento;
b) per quanto riguarda i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a e h), del presente regolamento;
c) per quanto riguarda i soggetti passivi che non hanno osservato le norme di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE, l'indicazione di tale mancata osservanza e le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a, del presente regolamento.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(introdotto dall'art. 2 della Dir. (UE) 2020/285, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Prima di identificare il soggetto passivo o di confermarne il numero individuale di identificazione, lo Stato membro a cui il soggetto passivo ha dato una previa notifica o fornito un aggiornamento successivo in conformità dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE calcola, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, se nell'anno civile in corso o in quello precedente non sia stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.
2. Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell'anno civile in corso non è stata superata la soglia del volume d'affari annuo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e che le condizioni di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte.
3. Lo Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
CAPO XI
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE
Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all'articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.
1. Le informazioni di cui all'articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all'inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.
1. La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
3. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con la corrispondente dichiarazione trimestrale.
1. Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.
2. Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro d'identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.
Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 41.
Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.
SEZIONE 2
Disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2021
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, nel testo modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1108)
Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.
1. Le informazioni di cui all'articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all'inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. Dettagli analoghi per l'identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell'articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito.
Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.
1. La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all'articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.
1. Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.
2. Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro d'identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.
3. Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
a) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016: - il 30 %;
b) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: - il 15 %;
c) dal 1° gennaio 2019: - lo 0 %.
Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell'articolo 46.
Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota d'imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica.
SEZIONE 3
Disposizioni applicabili dal 1° luglio 2021
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, nel testo modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1108)
Sottosezione 1
Disposizione generale
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, nel testo modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1108)
Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
Sottosezione 2
Scambio di informazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
1. Gli Stati membri dispongono che i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE debbano fornire allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui all'articolo 361 di tale direttiva.
I soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE forniscono allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, i dettagli della loro identificazione quando iniziano un'attività a norma degli articoli 369 quater e 369 quinvicies quater della stessa direttiva.
I soggetti passivi presentano inoltre con mezzi elettronici eventuali modifiche delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 361, paragrafo 2, dell'articolo 369 quater e dell'articolo 369 quinvicies quater della direttiva 2006/112/CE.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri d'identificazione IVA di cui a tali sezioni.
3. Se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale, lo Stato membro di identificazione ne informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
1. Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o dal suo intermediario, allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafi 1, 2 e 3, della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche di tali informazioni comunicate a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o, se del caso, del suo intermediario. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri il numero individuale d'identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime speciale in questione.
3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, il suo intermediario è escluso dal registro d'identificazione.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
1. Gli Stati membri dispongono che la dichiarazione IVA recante le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies, 369 unvicies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE debba essere trasmessa con mezzi elettronici.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con mezzi elettronici all'autorità competente dello Stato membro di consumo o alle autorità competenti degli Stati membri a partire dai quali o verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati, successivamente alla data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità della direttiva 2006/112/CE, ma entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata.
Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascun altro Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati e le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascuno Stato membro di stabilimento interessato.
Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
Lo Stato membro di identificazione trasmette senza indugio con mezzi elettronici allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione IVA.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
1. Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo versato dal soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, dal suo intermediario, sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento.
Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Il trasferimento avviene entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.
2. Se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, o se del caso il suo intermediario, non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa con mezzi elettronici le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
Gli Stati membri notificano con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell'articolo 47 septies.
Gli Stati membri notificano senza indugio con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica delle aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi assoggettate ai regimi speciali.
Sottosezione 3
Controllo delle operazioni e dei soggetti passivi
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
Al momento dell'importazione di beni sui quali l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri effettuano una verifica elettronica della validità del numero individuale d'identificazione IVA attribuito in conformità dell'articolo 369 octodecies di detta direttiva e comunicato al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.
Ai fini del primo comma del presente articolo, gli Stati membri concedono alle autorità competenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
1. Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici.
2. Lo Stato membro di identificazione che riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 la trasmette con mezzi elettronici e senza indugio al soggetto passivo o al suo intermediario.
3. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo o il suo intermediario trasmettano con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri accettano che la documentazione possa essere presentata mediante un formulario tipo.
4. Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente o allo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati la documentazione ottenuta.
5. Se lo Stato membro di consumo richiedente o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.
.bis
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
La Commissione, nel quadro di una revisione del regolamento (UE) n. 904/2010, valuta la possibilità di consentire, tra Stati membri, un accesso automatizzato alla documentazione fornita allo Stato membro di identificazione dai soggetti passivi registrati nell'ambito di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
1. Se lo Stato membro di identificazione decide di effettuare sul suo territorio un'indagine amministrativa su un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, su un intermediario, ne informa preventivamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Il primo comma si applica solo nel caso di un'indagine amministrativa riguardante i regimi speciali.
2. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, se lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati decide che un'indagine amministrativa è necessaria, consulta dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine.
Se gli Stati membri in questione convengono sulla necessità di un'indagine amministrativa, lo Stato membro di identificazione ne informa gli altri Stati membri.
Ciò non impedisce agli Stati membri di agire in conformità della rispettiva legislazione nazionale.
3. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i dati dell'autorità competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno.
Sottosezione 4
Informazioni statistiche
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
Gli Stati membri autorizzano la Commissione a estrarre direttamente le informazioni dai messaggi generati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 53 per fini statistici aggregati e diagnostici a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni non contengono dati riguardanti i singoli soggetti passivi.
Sottosezione 5
Conferimento di competenze di esecuzione
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454)
Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure seguenti secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2:
a) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quater, paragrafo 1, e all'articolo 47 quinquies, paragrafo 1, e il formulario tipo di cui all'articolo 47 decies, paragrafo 3;
b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 47 sexies, all'articolo 47 septies, paragrafo 2, all'articolo 47 decies, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni;
c) le modalità tecniche per la trasmissione tra Stati membri delle informazioni di cui all'articolo 47 octies;
d) le modalità tecniche relative alla verifica delle informazioni di cui all'articolo 47 nonies da parte dello Stato membro di importazione;
e) le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate di cui all'articolo 47 duodecies che la Commissione deve estrarre nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni.
CAPO XI bis
Disposizioni relative agli obblighi di archiviazione per i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante il ricorso alle interfacce elettroniche conformemente all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
1. Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo a norma dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, e fatto salvo il paragrafo 2, secondo comma, di tale articolo, lo Stato membro in cui le cessioni o prestazioni di cui a tale articolo sono imponibili presenta preventivamente una richiesta allo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA con mezzi elettronici.
2. Se lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, tale Stato membro trasmette la richiesta senza indugio con mezzi elettronici al soggetto passivo.
3. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo presenti con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro in cui tale soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA e che ha trasmesso la richiesta. Gli Stati membri permettono che la documentazione sia presentata mediante un formulario tipo.
4. Lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA e che ha trasmesso la richiesta trasmette la documentazione ottenuta a norma del paragrafo 3 del presente articolo con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro richiedente in cui le cessioni o prestazioni di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE sono imponibili.
5. Se lo Stato membro richiedente in cui le cessioni o prestazioni di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE sono imponibili non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
La Commissione specifica mediante atti di esecuzione:
a) i dettagli tecnici del formulario tipo di cui all'articolo 47 quaterdecies, paragrafo 3;
b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per fornire le informazioni di cui all'articolo 47 quaterdecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2025/517, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)
La Commissione, nel quadro di una revisione del regolamento (UE) n. 904/2010, valuta la possibilità di consentire tra Stati membri un accesso automatizzato ai dati forniti allo Stato membro di stabilimento mediante piattaforme nel quadro degli obblighi di archiviazione della documentazione.
CAPO XII
SCAMBIO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELL'IVA AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DI RIMBORSO, MA IN UN ALTRO STATO MEMBRO
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020)
1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell'IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, la trasmette, qualora non sia applicabile l'articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell'IVA e che il numero d'identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento.
Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti fiscali in tale Stato membro di stabilimento, può chiedere il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA a detto Stato membro per saldare i debiti fiscali insoluti. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento, lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di rimborso in merito all'importo riguardo al quale è stato ottenuto il consenso e lo Stato membro di rimborso versa tale importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo se l'importo versato corrisponde a un saldo totale o parziale del debito fiscale in conformità del proprio diritto nazionale e delle proprie prassi amministrative. Tuttavia, il versamento del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento non pregiudica il diritto dello Stato membro di rimborso di recuperare i debiti che il soggetto passivo ha nei confronti di quest'ultimo.
Se i debiti fiscali nello Stato membro di stabilimento sono contestati, il versamento degli importi del rimborso può essere utilizzato dallo Stato membro di stabilimento a titolo di trattenuta, con il consenso del soggetto passivo, nella misura in cui un controllo giurisdizionale effettivo è garantito in tale Stato membro.
2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati.
I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (1).
GU L 393 del 30.12.2006.
CAPO XIII
RELAZIONI CON LA COMMISSIONE E CON ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.
2 bis. Gli Stati membri possono comunicare all'OLAF pertinenti informazioni per consentire a detto ufficio di valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. Quando tali informazioni sono state ricevute da un altro Stato membro, quest'ultimo può subordinare la trasmissione delle informazioni al suo consenso preventivo.
3. L'elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.
4. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all'articolo 1.
5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati.
6. Ove ciò sia necessario, a complemento di quanto disposto da altre disposizioni del presente regolamento la Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne dispone, le informazioni che consentono loro di lottare contro la frode ai danni dell'IVA.
7. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può mettere a disposizione sue perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica o qualsiasi altro tipo di sostegno.
1. Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.
2. Le autorità competenti possono comunicare ad un paese terzo, nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e
b) il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire la cooperazione necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA.
1. Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
2. Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta con mezzi elettronici quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Qualora un'autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l'autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.
La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni descritti nel presente regolamento, siano operativi. Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi forniti dalla Commissione e dagli Stati membri per il funzionamento di tali sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è deciso in conformità della procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN/CSI necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.
Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.
1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:
a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.
2. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le sue esigenze proprie.
3. L'autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro interpellato.
4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro dell'autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari in una persona giuridica.
6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.
7. Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato i conformità della procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/283)
1. Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e X nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità dell'Unione. Tali informazioni possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.
Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.
Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (1).
Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.
1 bis. Le informazioni di cui al capo V, sezione 2, sono utilizzate unicamente per le finalità di cui al paragrafo 1, e ove tali informazioni siano state verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.
2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l'uso ad altro scopo nello Stato membro dell'autorità richiedente quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.
4. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima. Ne informa preventivamente l'autorità interpellata. Quest'ultima può subordinare la trasmissione dell'informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo.
5. Le archiviazioni, i trattamenti o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (CE) n. 45/2001 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti agli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. Tali restrizioni sono limitate a quanto strettamente necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, in particolare:
a) per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere adeguatamente i loro compiti ai fini del presente regolamento; oppure
b) per non ostacolare indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini del presente regolamento e per garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dell'evasione e della frode fiscali.
Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente regolamento sono effettuati unicamente per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni non sono ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali scopi. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento per ogni altro scopo, ad esempio commerciale, è vietato. I periodi di archiviazione di tali informazioni sono limitati a quanto necessario per conseguire tali scopi. I periodi di archiviazione delle informazioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono stabiliti in base ai termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato membro interessato, ma non superano i dieci anni.
GU L 150 del 10.6.2008.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).
Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:
a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti;
b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;
c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.
2. La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
1. Entro il 1° novembre 2013, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.
1. Il presente regolamento non osta all'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.
2. Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, in particolare in applicazione dell'articolo 11, salvo per la soluzione di casi particolari, essi ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012. Tuttavia, gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento sono mantenuti fino alla data di pubblicazione da parte della Commissione dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Il capo V, ad eccezione dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 2012.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Tuttavia, gli articoli da 33 a 37 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2010;
Il capo V, ad eccezione degli articoli 22 e 23, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- gli articoli da 38 a 42 si applicano dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; e
- gli articoli da 43 a 47 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1541)
[Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui si applica l'articolo 7, paragrafi 3 e 4:
[1. vendite a distanza (articolo 33 della direttiva 2006/112/CE);] (1)
2. servizi relativi a un bene immobile (articolo 47 della direttiva 2006/112/CE);
3. servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (articolo 58 della direttiva 2006/112/CE);
4. noleggio, diverso da quello a breve termine, di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo (articolo 56 della direttiva 2006/112/CE).]
Punto sostituito e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2454, nel testo modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1541.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio | GU L 264 del 15.10.2003. |
Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio | GU L 168 dell'1.5.2004. |
Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio | GU L 363 del 20.12.2006. |
Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio | GU L 44 del 20.2.2008. |
Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio | GU L 14 del 20.1.2009. |
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