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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/428 DEL CONSIGLIO, 18 febbraio 2025

G.U.U.E. 28 febbraio 2025, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 marzo 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) La direttiva (UE) 2025/425 (2) introduce il requisito di un certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e la procedura elettronica all'elaborazione di tale certificato. Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di una flessibilità sufficiente per attuare l'ampio numero di progetti informatici correlati già in corso, essi sono autorizzati a continuare a utilizzare il certificato cartaceo esistente, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3), per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032. L'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per consentire l'uso del certificato elettronico o cartaceo durante un periodo transitorio.

2) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere sostituito al fine di rispecchiare il fatto che la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4) è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (5).

3) Conformemente alla direttiva 2006/112/CE, a decorrere dal 1° luglio 2032 deve essere utilizzato unicamente il certificato elettronico di cui all'articolo 151 bis di tale direttiva. Di conseguenza l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che stabiliscono la versione cartacea del certificato di esenzione, dovrebbero essere soppressi in tale data.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 dell'11.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2025/425, 28.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/425/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).

(4)

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/oj).

(5)

Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione e non è utilizzato il certificato elettronico di esenzione a norma dell'articolo 151 bis, della direttiva 2006/112/CE, per confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è utilizzato il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento, ferme restando le note esplicative figuranti in tale allegato.

Nell'utilizzare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.»

;

2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1) l'articolo 51 è soppresso;

2) l'allegato II è soppresso.

Art. 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2031.

3. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2032.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI