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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/403 DELLA COMMISSIONE, 28 febbraio 2025

G.U.U.E. 3 marzo 2025, Serie L

Decisione che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda l'approvazione di alcune misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici e per quanto riguarda l'elenco delle specie sensibili a tali malattie. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 28 febbraio 2025

Entrata in vigore il: 23 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 226, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce, negli allegati I, II e III, elenchi degli Stati membri, o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie, e per i quali sono approvate misure nazionali, nonché un elenco delle specie sensibili a tali malattie.

2) La Francia ha notificato alla Commissione che la zona della Durançole e i compartimenti FR 72261001 e FR 72294001 all'interno del suo territorio, elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non possono più essere considerati indenni da KHV. L'autorità competente non adotterà più misure nazionali per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di detta malattia. Tale zona e tali compartimenti dovrebbero pertanto essere rimossi dall'elenco di cui a detto allegato.

3) La Danimarca ha notificato alla Commissione che i compartimenti 103647 e 117789 all'interno del suo territorio, elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non possono più essere considerati indenni da nefrobatteriosi (BKD) e necrosi pancreatica infettiva (IPN). La Danimarca ha inoltre informato la Commissione che il compartimento 104106 all'interno del suo territorio non può più essere considerato indenne da IPN. L'autorità competente non adotterà più misure nazionali per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di dette malattie in tali compartimenti. Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere anche rimossi dall'elenco di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

4) La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione che il compartimento 122491 all'interno del suo territorio, elencato nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non può più essere considerato soggetto a un programma di eradicazione per la BKD. L'autorità competente non adotterà più misure nazionali per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di detta malattia in tale compartimento. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere anche rimosso dall'elenco di cui a detto allegato.

5) La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione che il programma di eradicazione per alcune malattie di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 è stato ora completato con successo per quanto riguarda la BKD nel compartimento 106314 all'interno del suo territorio, che è elencato in detto allegato. Tale compartimento può dunque essere considerato indenne da BKD e dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco di cui a detto allegato. Esso dovrebbe invece essere inserito nell'elenco dei compartimenti considerati indenni da BKD di cui all'allegato I della decisione di esecuzione e l'autorità competente adotterà misure nazionali per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di tale malattia.

6) La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione di aver avviato un programma di eradicazione per la BKD nei compartimenti 83138 e 103606 all'interno del suo territorio. Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei compartimenti soggetti a un programma di eradicazione per la BKD di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 e l'autorità competente adotterà misure nazionali per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di tale malattia.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

8) Inoltre i recenti pareri dell'EFSA riguardanti la BKD (3), l'infezione da Gyrodactylus salaris (4), la necrosi pancreatica infettiva (5), l'infezione da alfavirus dei salmonidi (6) e la viremia primaverile della carpa (7) hanno stabilito elenchi di specie di animali acquatici sensibili a tali malattie. E' pertanto opportuno modificare l'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per tenere conto di tali pareri dell'EFSA.

9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/260/oj).

(3)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8326.

(4)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8325.

(5)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8028.

(6)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8327.

(7)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8324.

Art. 1

Gli allegati I, II e III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN