
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 gennaio 2025
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 8 marzo 2025, n. 56
Coordinamento e svolgimento delle prove ufficiali di campo finalizzate all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) ai fini dell'iscrizione di varietà di vite al Registro nazionale.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento nazionale nella materia oggetto del decreto legislativo medesimo, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione nonché la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
VISTO in particolare l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, ai sensi del quale il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, può incaricare l'esercizio di determinate attività, tra cui il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione nel Registro varietale, ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II del decreto legislativo medesimo;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
VISTO articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che stabilisce che l'iscrizione di una varietà di vite al Registro nazionale è subordinata allo svolgimento di prove ufficiali di campo, necessarie alla verifica dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS), secondo gli specifici criteri e le modalità;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471, che definisce i criteri e le procedure tecniche per lo svolgimento degli esami ufficiali necessari alla verifica dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS), nonché per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
VISTO il decreto interministeriale n. 304528 dell'8 luglio 2022, recante "Individuazione delle tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite (Vitis L.) e relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, in applicazione dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16";
VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
TENUTO CONTO che il Centro di Viticoltura ed Enologia del CREA (CREA VE), è in possesso di adeguata esperienza nello svolgimento delle prove ufficiali di campo necessarie ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite e di adeguate dotazioni di strutture, spazi e personale e, pertanto, idoneo a soddisfare i criteri e le procedure tecniche adottate con decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471;
CONSIDERATO che, in applicazione dell'articolo 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è istituito presso il CREA-VE il campo catalogo delle varietà, in cui sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di vite iscritte nel Registro.
RITENUTO pertanto opportuno avvalersi del Centro Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA VE) per il coordinamento e lo svolgimento delle prove ufficiali di campo finalizzate all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) delle varietà di vite, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
SENTITO il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 dicembre 2024;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 9 e 10 dicembre 2024;
Decreta:
1. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, il Servizio fitosanitario centrale si avvale del Centro Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA VE) per il coordinamento e lo svolgimento delle prove ufficiali di campo finalizzate all'accertamento dei requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS) delle varietà di vite, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite secondo i criteri e le modalità operative di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471.
2. Il CREA-VE svolge i compiti e le funzioni dell'Ente di coordinamento di cui all'allegato I del decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471.
1. A copertura delle spese sostenute per l'esecuzione delle prove ufficiali di campo di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le tariffe annuali individuate dal decreto interministeriale n. 304528 dell'8 luglio 2022.
2. Il soggetto interessato provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione delle prove di campo, di cui al comma 1, entro i termini indicati all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471.
3. In caso di mancato pagamento della tariffa, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471; qualora la tariffa rechi un importo diverso da quello previsto, le varietà associate non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di impianto in corso.
4. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varietà venga ritirata prima dell'inizio delle prove di campo suddette, possono essere rimodulati in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione afferente allo stesso soggetto.
5. Il CREA-VE organizza le prove di campo sulla base del documento tecnico "Piano di campo" di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto 30 maggio 2022, n. 246471, redatto e approvato annualmente dal Servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
6. Il documento tecnico "Piano di campo", di cui al comma 5, reca l'elenco delle varietà in prova con indicazione del ciclo di prova, del codice identificativo delle varietà attribuito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), della denominazione varietale e del responsabile del mantenimento in purezza nonché, qualora presenti, l'indicazione delle varietà per le quali è stata richiesta la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 30 maggio 2022, n. 246471.
7. Il documento tecnico "Piano di campo" reca, altresì, l'elenco delle istituzioni e delle strutture tecniche che eseguono le prove di campo con indicazione della loro località e l'elenco delle analisi e degli eventuali accertamenti con indicazione della loro tipologia e della struttura presso la quale sono effettuati nonché, il prospetto riepilogativo dei costi previsti.
8. Il CREA-VE, per ciascun ciclo di prova, in applicazione del punto 2.12 dell'allegato I del decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 246471, redige e trasmette annualmente al Ministero una relazione tecnica inerente la prova di campo realizzata e i relativi esiti; tale relazione è caricata nel portale SIAN mediante specifico applicativo informatico per il successivo trasferimento al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite.
9. Nelle more della realizzazione dell'applicativo informatico di cui al comma 8, le relazioni tecniche sono trasmesse al Ministero, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.disr@pec.masaf.gov.it.
10. Al termine di ciascun ciclo di prova il CREA-VE invia al Ministero il consuntivo delle spese sostenute per la conduzione delle prove di campo con indicazione del numero di varietà coinvolte, del relativo ciclo di prova, dell'anno di prova, del costo unitario e del costo totale.
11. Nel consuntivo, di cui al comma 10, sono inclusi, altresì, i costi delle varietà candidate per le quali la prova di campo annuale è avviata e successivamente interrotta per cause non dipendenti dal CREA-VE.
1. Il Ministero a fronte della rendicontazione annuale da parte del CREA-VE, di cui all'articolo 2, comma 10, provvede annualmente alla relativa liquidazione delle spese sostenute per l'effettuazione delle prove di campo.
1. Il supporto del CREA-VE al Servizio fitosanitario centrale, per il coordinamento e lo svolgimento delle prove ufficiali di campo (DUS) delle varietà di vite, di cui all'articolo 1, ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa conferma del possesso del CREA-VE dei requisiti tecnici necessari all'espletamento delle attività di verifica DUS.
Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite comunicato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro
FRANCESCO LOLLOBRIGIDA