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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/486 DELLA COMMISSIONE, 17 marzo 2025

G.U.U.E. 18 marzo 2025, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 marzo 2025

Applicabile dal: 28 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2023/956 stabilisce le norme per la presentazione della domanda per diventare un dichiarante CBAM autorizzato (la «domanda») e stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

2) Gli importatori devono presentare la domanda per poter importare nel territorio doganale dell'Unione le merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956. Gli importatori di energia elettrica, ai quali si applica l'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento, devono essere considerati dichiaranti CBAM autorizzati senza che sia necessario presentare una domanda.

3) La Commissione deve adottare norme di attuazione per la presentazione delle domande e per la procedura di autorizzazione, tenendo debitamente conto della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi ricorrendo, nella misura del possibile, all'automazione delle procedure e all'autodichiarazione delle informazioni.

4) Al fine di ottenere l'autorizzazione, prima della prima importazione di merci il richiedente dovrebbe presentare la domanda allo Stato membro di stabilimento mediante un formato standard predisposto nel registro CBAM.

5) Per garantire che l'autorità competente decida sulla base di una serie completa e aggiornata di informazioni, il richiedente dovrebbe essere autorizzato, prima che l'autorità competente adotti una decisione, a chiedere un adeguamento delle informazioni fornite nella domanda, motivando tale richiesta. Tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto del richiedente di ottenere in qualsiasi momento dal titolare del trattamento una rettifica dei suoi dati personali inesatti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

6) Al fine di garantire, da un lato, che l'autorità competente possa esaminare adeguatamente la domanda e svolgere la procedura di consultazione e, dall'altro, che i richiedenti ricevano una decisione tempestiva in merito alla loro domanda, l'autorità competente destinataria di una domanda dovrebbe prendere una decisione al riguardo entro un periodo ragionevole. Tale periodo non dovrebbe superare i 120 giorni di calendario.

7) Ove necessario, l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata a chiedere informazioni supplementari al richiedente. In tal caso l'autorità competente dovrebbe essere in grado di prorogare il termine per l'esame della domanda per un periodo ragionevole.

8) Al fine di agevolare l'attuazione della procedura di autorizzazione durante i primi mesi di applicazione del presente regolamento, è necessario prorogare il periodo entro il quale le autorità competenti possono decidere in merito alle domande.

9) Il termine per l'esame della domanda può essere prorogato qualora siano necessarie indagini per determinare se il richiedente abbia commesso violazioni gravi o ripetute.

10) Al fine di poter ottenere la loro autorizzazione, gli importatori di energia elettrica cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero informare l'autorità competente dello Stato membro di importazione del fatto che l'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento è loro applicabile e fornire i documenti a sostegno di tale affermazione.

11) Per garantire che solo gli importatori in buona fede diventino dichiaranti CBAM autorizzati, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che i richiedenti non abbiano commesso violazioni gravi o ripetute della normativa durante un periodo ragionevole prima di presentare una domanda o reati economici nei cinque anni che precedono la domanda, e che abbiano un buon rating finanziario.

12) A seguito di una valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente, il rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 può essere stabilito sulla base dell'autocertificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2023/956. Se necessario, l'autorità competente può chiedere al richiedente un certificato del casellario giudiziale per confermare le informazioni presentate nella domanda.

13) Le norme sulla procedura di consultazione dovrebbero inoltre consentire all'autorità competente di ottenere informazioni dalla Commissione e da altre autorità competenti in merito al rispetto, da parte del richiedente, dei criteri per l'autorizzazione. I dati ricevuti durante il periodo transitorio mostrano che gli importatori che importano annualmente merci di peso inferiore a una tonnellata svolgono attività transfrontaliere limitate, il termine stabilito per la procedura di consultazione dovrebbe pertanto variare di conseguenza.

14) Per garantire un'applicazione proporzionata della procedura di autorizzazione, le autorità competenti possono, nella loro valutazione dei criteri per il rilascio di un'autorizzazione, prendere in considerazione le caratteristiche specifiche del richiedente, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese, che non dovrebbero essere soggette a inutili oneri amministrativi.

15) Se il richiedente non era costituito come persona giuridica nei due esercizi finanziari precedenti quello di presentazione della domanda, l'autorità competente deve esigere la costituzione di una garanzia. La sottoscrizione di tale garanzia dovrebbe essere registrata nel registro CBAM entro un periodo stabilito dal presente regolamento. L'autorità competente dovrebbe monitorare la garanzia per accertarsi che continui ad essere sufficiente, anche richiedendo un adeguamento ove necessario, e dovrebbe svincolare la garanzia quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956.

16) Per garantire che i dichiaranti CBAM autorizzati continuino a soddisfare i criteri per l'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti, di propria iniziativa e dopo il rilascio di un'autorizzazione, possano riesaminare i criteri per l'autorizzazione dopo aver ricevuto informazioni da un'altra autorità competente o dalla Commissione o dopo aver ricevuto informazioni dal dichiarante CBAM autorizzato.

17) Le persone la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è revocata dovrebbero rispettare tutti i loro obblighi per le merci importate prima della revoca. In caso di revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, il conto CBAM assegnato è chiuso se sono adempiuti tutti gli obblighi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956. Un conto CBAM può essere riaperto solo entro il periodo di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Trascorso tale periodo, il conto CBAM dovrebbe essere definitivamente chiuso.

18) Le disposizioni relative alla domanda di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e quelle relative alla concessione di tale qualifica sono strettamente connesse in quanto riguardano la presentazione della domanda e i criteri e la procedura di autorizzazione. Per garantire la coerenza, il presente regolamento dovrebbe includere in un unico regolamento le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/956.

19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 marzo 2025 per agevolare l'autorizzazione dei dichiaranti CBAM e, in parallelo, consentire lo sviluppo del sistema informatico del registro CBAM al fine di rendere tale registro pienamente operativo entro il 1° gennaio 2026.

20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato solo ai fini delle misure relative alla concessione o alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, quale definita nel presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. In particolare, dovrebbero essere predisposte garanzie appropriate per tutelare i diritti degli interessati quando è necessario trattare dati personali a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679. Oltre ad altre misure tecniche e organizzative che devono essere attuate dalle autorità competenti degli Stati membri, tali garanzie dovrebbero includere misure specifiche volte a impedire l'accesso non autorizzato o la divulgazione di tali dati.

21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 novembre 2024.

22) Per garantire la sua applicazione tempestiva, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato CBAM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 130 del 16.5.2023. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

CAPO I

Domanda per diventare un dichiarante CBAM autorizzato

Art. 1

Procedure di domanda

1. Le procedure per la domanda volta ad ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (la «domanda») sono espletate tramite il registro CBAM in formato elettronico.

2. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascun richiedente di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 fornisce le informazioni elencate in tale articolo.

3. Il richiedente, se è una persona giuridica costituita in un paese terzo e si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 5, punto 31, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fornisce il proprio indirizzo in tale paese terzo, l'indirizzo di stabilimento e il numero EORI nello Stato membro in cui è presentata la domanda.

4. A ciascuna domanda è assegnato automaticamente un numero di riferimento unico nel registro CBAM.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Art. 2

Adeguamenti della domanda presentata

1. Il richiedente informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda e chiede un adeguamento di tali informazioni prima che sia presa una decisione sulla domanda. Il richiedente presenta all'autorità competente la richiesta di adeguamento corredata di tutte le informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi.

2. La richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere a), c) e h), del regolamento (UE) 2023/956 non richiede una giustificazione e le informazioni sono automaticamente adeguate e registrate.

3. Il richiedente fornisce giustificazioni per una richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2023/956 nella suddetta richiesta.

4. L'autorità competente può prorogare di 30 giorni di calendario il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, qualora debba riesaminare la domanda a causa della richiesta del richiedente di adeguare le informazioni ivi fornite.

5. Se gli adeguamenti richiesti sono sostanziali, l'autorità competente può respingere la domanda e chiedere la presentazione di una nuova domanda.

Art. 3

Ritiro della domanda dopo l'avvio della procedura di consultazione

Se il richiedente ritira la domanda dopo che è stata avviata una procedura di consultazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente interrompe la procedura di consultazione e informa del ritiro le autorità competenti negli altri Stati membri e la Commissione (le «parti consultate»).

Art. 4

Valutazione della domanda da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente valuta la domanda entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa.

2. Al fine di valutare se i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti, l'autorità competente può tenere conto di quanto segue:

a) conclusioni di esperti;

b) conclusioni di terzi;

c) audit forniti dal richiedente.

3. L'autorità competente documenta la valutazione della conformità ai criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 e i relativi risultati.

4. Se il richiedente non è costituito nello Stato membro di presentazione della domanda, l'autorità competente respinge la domanda. L'autorità competente notifica senza indugio al richiedente il rifiuto e le relative motivazioni.

5. In deroga al paragrafo 1, per le domande volte a ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato presentate anteriormente al 15 giugno 2025 l'autorità competente valuta la domanda entro 180 giorni di calendario.

Art. 5

Richiesta di informazioni supplementari da parte dell'autorità competente

1. L'autorità competente può chiedere al richiedente informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle condizioni e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.

2. Il richiedente fornisce all'autorità competente le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, compresi, se del caso, i documenti giustificativi, entro il termine fissato dall'autorità stessa. Detto termine non supera i 30 giorni di calendario dalla data della richiesta di informazioni supplementari.

3. Quando l'autorità competente chiede informazioni supplementari, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario. L'autorità competente informa il richiedente in merito alla proroga indicando le relative motivazioni.

4. La valutazione di una domanda nei casi in cui siano richieste informazioni supplementari a norma del presente articolo non supera i 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6

Decisione negativa prevista e ricorso

1. Qualora intenda rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente ne informa il richiedente e offre la possibilità di presentare osservazioni.

2. Nella comunicazione al richiedente l'autorità competente indica quanto segue:

a) l'intenzione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e le relative motivazioni;

b) il termine entro il quale il dichiarante può presentare le sue osservazioni.

3. Il termine di cui al paragrafo 2, lettera b), decorre dalla data in cui l'autorità competente ha notificato la comunicazione al richiedente e non supera i 30 giorni di calendario.

4. Allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente, tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente, può prendere la decisione definitiva.

5. Se l'autorità competente rifiuta di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e il richiedente ha esercitato il diritto di ricorso, l'autorità competente registra l'esistenza del ricorso e il relativo esito nel registro CBAM.

Art. 7

Data di decorrenza degli effetti di una decisione relativa alla domanda

1. La decisione relativa alla domanda ha effetto a decorrere dalla data in cui l'autorità competente registra tale decisione nel registro CBAM e il richiedente riceve notifica di tale decisione nel registro CBAM.

2. Se la registrazione di una garanzia è richiesta a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la decisione di cui al paragrafo 1 prende effetto il giorno della registrazione della garanzia a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 8

Identificazione degli importatori di energia elettrica

1. Ciascuna persona a cui è stata assegnata una capacità esplicita per l'importazione di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 e che designa tale capacità per l'importazione fornisce, entro un mese dalla dichiarazione doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale:

a) detta dichiarazione doganale relativa alle importazioni di energia elettrica;

b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956;

c) un'indicazione del fatto che la capacità di importazione di energia elettrica è stata assegnata a tale persona e che tale capacità è stata designata per l'importazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956;

d) i documenti a sostegno dell'indicazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Art. 9

Violazioni gravi o ripetute

1. I criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti se il richiedente, le persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente, le persone responsabili del richiedente e le persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente soddisfano le seguenti condizioni:

a) non esiste alcuna decisione, adottata al termine di un procedimento amministrativo o giudiziario, che concluda che tali persone hanno commesso, nei tre anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento (UE) 2023/956 o degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento;

b) non esistono precedenti di reati gravi in relazione alle loro attività economiche nei cinque anni che precedono la domanda.

2. Se il richiedente è costituito da meno di cinque anni, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta la domanda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

3. L'autorità competente chiede le seguenti informazioni, ove necessario, per stabilire che il richiedente non ha commesso le violazioni gravi o ripetute di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956:

a) certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale della persona fisica che chiede l'autorizzazione;

b) certificato del casellario giudiziale, o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale, del titolare effettivo della persona giuridica che agisce in qualità di richiedente e dei dirigenti di tale persona giuridica.

4. Se chiede il certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale di cui al paragrafo 3, l'autorità competente registra i motivi di tale richiesta. L'autorità competente non conserva il certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato a norma del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale dopo aver preso la decisione di concedere l'autorizzazione. Quando è stata adottata una decisione di rigetto della domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, tali certificati o documenti dovrebbero essere conservati solo per la durata del ricorso a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, se del caso. L'autorità competente provvede affinché l'accesso al certificato del casellario giudiziale sia limitato alle persone responsabili, presso tale autorità competente, di effettuare la valutazione delle violazioni gravi o ripetute.

Art. 10

Condizioni relative alla capacità finanziaria e operativa

1. I criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

b) il richiedente non ha arretrati significativi nel pagamento di dazi doganali, imposte o oneri riscossi per o in relazione all'importazione di merci e ad obblighi di regolamentazione finanziaria;

c) il richiedente dimostra una capacità finanziaria sufficiente per rispettare i propri obblighi e adempiere agli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività economica svolta, indicando i dati finanziari e qualsiasi altra informazione finanziaria;

d) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa idonea all'adempimento degli obblighi stimati di restituzione dei certificati CBAM e dispone di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori nelle dichiarazioni CBAM e nella gestione dei certificati CBAM, nonché di prevenire e individuare le operazioni illegali o irregolari.

2. Se il richiedente è costituito da meno di due anni, la capacità finanziaria di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956 è verificata e valutata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

3. Nell'esaminare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente esamina i dati forniti nella domanda e, ove necessario, i documenti giustificativi presentati insieme alla domanda e tiene conto delle caratteristiche specifiche del richiedente, comprese le informazioni sul volume stimato di importazioni fornite dal richiedente conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera g), del regolamento (UE) 2023/956.

Art. 11

Procedura di consultazione e formato per la concessione di un'autorizzazione

1. L'autorità competente avvia, in formato elettronico tramite il registro CBAM, la procedura di consultazione che coinvolge le parti consultate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956 (la «procedura di consultazione») entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Durante la procedura di consultazione l'autorità competente avvia la consultazione in merito ai seguenti aspetti:

a) se le parti consultate hanno obiezioni alla concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;

b) se il richiedente ha presentato domanda di autorizzazione nel suo Stato membro;

c) se al richiedente è stata concessa un'autorizzazione nel suo Stato membro;

d) se al richiedente è stata revocata un'autorizzazione nel suo Stato membro.

3. Se una parte consultata nella procedura di consultazione dispone di informazioni in base alle quali il richiedente potrebbe non soddisfare una o più delle condizioni e dei criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, essa registra senza indugio la propria posizione nel registro CBAM indicando i motivi debitamente documentati e giustificati.

4. Le parti consultate nell'ambito della procedura di consultazione hanno accesso, tramite il registro CBAM, al numero EORI, alle informazioni di contatto, allo status della domanda nonché alle risposte delle parti consultate di cui al paragrafo 3.

5. L'autorità competente può chiedere alle parti consultate informazioni e documentazione supplementari, qualora lo ritenga necessario a seguito delle risposte delle parti consultate di cui al paragrafo 3. La parte consultata cui è stato chiesto di fornire informazioni e documentazione supplementari presenta tali informazioni e documentazione entro cinque giorni lavorativi.

Art. 12

Periodo della consultazione

1. L'autorità competente fissa un termine entro il quale le parti consultate sono tenute a presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non supera cinque giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci corrisponde a una tonnellata o meno.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 non supera 15 giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci è superiore a una tonnellata.

4. L'autorità competente può prorogare il termine stabilito per la consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3 in uno dei seguenti casi:

a) il richiedente chiede adeguamenti a norma dell'articolo 2 che sono accettati dall'autorità competente e pertinenti ai fini della consultazione;

b) la parte consultata chiede più tempo a causa della natura degli esami da effettuare.

c) La proroga di cui alla lettera b) non supera 15 giorni lavorativi.

5. Se le parti consultate non reagiscono entro i termini stabiliti per la consultazione a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.

CAPO II

Garanzia

Art. 13

Costituzione di una garanzia

Qualora sia richiesta la costituzione di una garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la garanzia è fornita dal richiedente all'autorità competente ed è registrata da tale autorità nel registro CBAM.

Art. 14

Monitoraggio della garanzia

1. L'autorità competente che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato effettua il monitoraggio della garanzia.

2. Il dichiarante CBAM autorizzato provvede affinché la garanzia sia a un livello sufficiente da coprire il numero di certificati CBAM che dovrebbe restituire a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/956 in relazione alle merci importate rispetto alle stime effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g), di tale regolamento.

3. Il dichiarante CBAM autorizzato provvede affinché la garanzia rimanga al livello di cui al paragrafo 2 in qualsiasi momento.

4. L'autorità competente rivaluta l'importo della garanzia e chiede, se necessario, un adeguamento della stessa per rispettare le disposizioni dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956.

Art. 15

Accettazione di altre forme di garanzia

L'autorità competente notifica alla Commissione l'accettazione di altre forme di garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956.

Art. 16

Adeguamento della garanzia

1. Se stabilisce che l'adeguamento di una garanzia è necessario per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956, l'autorità competente impone al dichiarante CBAM autorizzato di adeguare senza indugio la garanzia.

2. La decisione di adeguare l'importo di una garanzia si basa sull'importo delle merci importate indicato nella dichiarazione doganale e su altre informazioni pertinenti di cui dispone l'autorità competente. Tali informazioni sono rese accessibili al dichiarante CBAM autorizzato dall'autorità competente.

3. Il dichiarante CBAM fornisce la garanzia adeguata entro un termine deciso dall'autorità competente non superiore a due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 1. L'autorità competente registra senza indugio nel registro CBAM la garanzia adeguata.

4. L'autorità competente può prorogare il periodo di cui al paragrafo 3 se il dichiarante CBAM autorizzato presenta una richiesta motivata al riguardo. Se concessa, la proroga del termine non supera i tre mesi dalla richiesta di adeguamento della garanzia effettuata dall'autorità competente.

5. Se il dichiarante CBAM autorizzato non effettua l'adeguamento della garanzia entro il termine di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, l'autorità competente avvia la procedura di revoca di cui all'articolo 22.

CAPO III

Autorizzazione

Art. 17

Informazioni sull'autorizzazione

1. La decisione di concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato contiene almeno le informazioni specificate nell'allegato. Tale autorizzazione è successivamente registrata come «attiva» nel registro CBAM.

2. Il numero di conto CBAM assegnato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 indica lo Stato membro dell'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Art. 18

Riesame della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

1. L'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato riesamina tale qualifica periodicamente e almeno nei seguenti casi:

a) le informazioni fornite dal dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956 sono cambiate;

b) l'autorità competente dispone di informazioni indicanti che la condizione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 potrebbe non essere più soddisfatta;

c) l'autorità competente dispone di informazioni indicanti che i criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 potrebbero non essere soddisfatti;

d) il numero EORI è stato invalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2. L'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e la Commissione informano senza indugio tale autorità competente qualora il dichiarante CBAM autorizzato abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale o delle norme sugli abusi di mercato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.

Art. 19

Conclusioni del riesame

1. Se, sulla base del riesame di cui all'articolo 18, l'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato conclude che è necessario apportare adeguamenti a tale qualifica, comunica senza indugio le proprie conclusioni al dichiarante CBAM autorizzato.

2. Il dichiarante CBAM autorizzato può rispondere alla comunicazione trasmessa a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni di calendario dalla notifica di tale comunicazione.

3. L'autorità competente avvia la procedura di revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente regolamento se, tenendo conto di eventuali osservazioni formulate dal dichiarante CBAM autorizzato a norma del paragrafo 2, conclude che il dichiarante stesso non soddisfa più i criteri e le condizioni per disporre di un'autorizzazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/956.

CAPO IV

Revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Art. 20

Disposizioni generali concernenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

1. La persona la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata adempie all'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956 per le merci importate prima della revoca.

2. La persona la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata può presentare nuovamente domanda di autorizzazione in qualsiasi momento, se sono soddisfatti gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Art. 21

Procedura di revoca su richiesta del dichiarante CBAM autorizzato

1. Se il dichiarante CBAM autorizzato chiede la revoca dell'autorizzazione, indica il motivo e la data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto (la «data della revoca»). La data della revoca non può essere anteriore a quella della presentazione della richiesta di revoca. L'autorità competente registra i motivi della richiesta di revoca.

2. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade anteriormente al 31 maggio o il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM.

3. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade dopo il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate tra il 1° gennaio di tale anno e la data della revoca.

4. Il dichiarante CBAM autorizzato che chiede la revoca presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 entro un mese dalla data della revoca di cui al paragrafo 1.

5. Se il dichiarante CBAM autorizzato non è in grado di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, ne informa l'autorità competente all'atto della trasmissione della richiesta di revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato fornisce all'autorità competente, alla data della revoca, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.

6. Entro un mese dalla data della revoca l'autorità competente redige la dichiarazione CBAM per le merci importate non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5, delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, delle informazioni in suo possesso e delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956.

7. Il numero totale di certificati CBAM calcolato sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 è restituito dal dichiarante CBAM autorizzato che chiede la revoca entro 15 giorni di calendario.

8. Un dichiarante CBAM autorizzato può ritirare la richiesta di revoca dell'autorizzazione in qualsiasi momento prima che l'autorità competente abbia deciso in merito alla richiesta stessa.

9. L'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato, alla Commissione e alle altre autorità competenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Art. 22

Intenzione dell'autorità competente di avviare la procedura di revoca

1. Se intende revocare un'autorizzazione, l'autorità competente valuta le condizioni e i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, come specificati agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Per determinare se il dichiarante CBAM autorizzato ha commesso violazioni gravi o ripetute dell'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 o dell'obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM nel conto CBAM di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, l'autorità competente prende in considerazione i fattori seguenti:

a) la disponibilità del dichiarante CBAM autorizzato a soddisfare la richiesta di restituzione dell'importo corretto di certificati CBAM o a garantire una quantità sufficiente di certificati CBAM nel conto CBAM;

b) il comportamento doloso o colposo del dichiarante CBAM autorizzato;

c) il comportamento tenuto in passato dal dichiarante CBAM autorizzato;

d) il livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato nel porre fine alla violazione o alla condotta reiterata;

e) se il dichiarante CBAM autorizzato ha volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.

3. L'autorità competente può chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire informazioni aggiuntive e formulare osservazioni con riguardo alle informazioni sulle quali l'autorità competente intende basare la propria decisione di revocare l'autorizzazione prima di adottare tale decisione o di avviare una procedura di consultazione a norma dell'articolo 25. L'autorità competente fissa un termine, non superiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante fornisce le informazioni o le osservazioni richieste.

Art. 23

Decisione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

1. A seguito della valutazione a norma dell'articolo 22 e dopo che il dichiarante CBAM autorizzato è stato sentito a norma dell'articolo 27, l'autorità competente può adottare una decisione di revoca. La decisione di revoca è notificata senza indugio nel registro CBAM.

2. Se la decisione di revoca è stata notificata anteriormente al 31 maggio o il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della notifica della decisione di revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM.

3. Se la decisione di revoca è stata notificata dopo il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate nel periodo compreso fra il 1° gennaio di tale anno e la data di notifica della decisione di revoca.

4. Il titolare dell'autorizzazione revocata presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 entro un mese dalla data in cui la revoca è stata notificata.

5. Se il titolare dell'autorizzazione revocata non è in grado di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, entro un mese dalla notifica della decisione di revoca ne informa l'autorità competente e trasmette immediatamente a tale autorità le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.

6. Entro un mese dalla data del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo l'autorità competente redige una dichiarazione CBAM per le merci importate non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo, delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, delle informazioni in suo possesso e delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956.

7. Il numero totale di certificati CBAM calcolato sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 è restituito dal titolare dell'autorizzazione revocata entro 15 giorni di calendario.

Art. 24

Data di decorrenza degli effetti

1. La revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ha effetto il giorno successivo alla data in cui la decisione di revoca è stata notificata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, e dell'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica relativa a tale decisione è registrata nel registro CBAM e si considera notificata al dichiarante CBAM.

2. La revoca non ha alcun effetto sulla validità dell'importazione delle merci, e delle relative emissioni, che ha avuto luogo prima che la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato della persona sia registrata come revocata nel registro CBAM.

3. Se un'autorizzazione CBAM è stata revocata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 23, il conto CBAM mantiene lo status di «chiuso» a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 fino al quinto anno successivo alla revoca. Trascorso tale periodo, il conto CBAM è definitivamente chiuso.

4. L'autorità competente riapre un conto CBAM «chiuso» per consentire al titolare di adempiere all'obbligo di restituire il numero corretto di certificati CBAM a seguito del riesame, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, di una dichiarazione CBAM presentata.

Art. 25

Revoca immediata

1. L'autorità competente può decidere di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato nei casi seguenti:

a) le conclusioni del riesame di cui all'articolo 19 lo giustificano;

b) il dichiarante CBAM autorizzato ha cessato la sua attività economica;

c) la decisione di concessione dell'autorizzazione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete e il dichiarante CBAM autorizzato sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete.

2. Dopo che il dichiarante CBAM autorizzato è stato sentito a norma dell'articolo 27, l'autorità competente può notificare senza indugio allo stesso nel registro CBAM la revoca immediata della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e i motivi di tale revoca.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 7.

4. Se l'autorità competente ha deciso di revocare immediatamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, modifica lo status dell'autorizzazione in «revocata».

Art. 26

Procedura di consultazione per la revoca

1. L'autorità competente avvia la procedura di consultazione con le parti consultate in formato elettronico nel registro CBAM, indica l'intenzione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e chiede, ai fini della decisione, informazioni supplementari sui criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.

2. Se una delle parti consultate ritiene che il dichiarante CBAM autorizzato non soddisfi una o più delle condizioni e dei criteri richiesti per l'autorizzazione, il che giustificherebbe la revoca a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, essa notifica la propria posizione, debitamente documentata e giustificata, all'autorità competente che ha avviato la procedura di consultazione.

3. L'autorità competente può chiedere alle parti consultate informazioni e documentazione supplementari, qualora lo ritenga necessario al fine di adottare una decisione sulla revoca.

4. L'autorità competente fissa un termine per la procedura di consultazione, che non supera i 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale autorità competente comunica le condizioni e i criteri che le parti consultate devono esaminare.

L'autorità competente può stabilire un termine più breve se la gravità delle azioni dei dichiaranti CBAM autorizzati lo giustifica.

5. Se le parti consultate non reagiscono entro il termine stabilito per la consultazione, le condizioni e i criteri oggetto della procedura di consultazione sono considerati soddisfatti.

Art. 27

Diritto di essere sentiti in caso di revoca e ricorso

1. L'autorità competente offre al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito prima di revocarne la qualifica.

2. Nella comunicazione al dichiarante CBAM autorizzato l'autorità competente include:

a) il riferimento ai documenti e alle informazioni su cui l'autorità competente intende basare la sua decisione;

b) il termine, non superiore a 15 giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante CBAM autorizzato può presentare osservazioni;

c) se del caso, il termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante CBAM autorizzato oggetto della revoca immediata di cui all'articolo 25 può presentare osservazioni.

3. Se il dichiarante CBAM autorizzato esprime un punto di vista prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), l'autorità competente può procedere ad adottare la decisione definitiva, tenendo conto, se del caso, delle osservazioni, a meno che la persona interessata non esprima contemporaneamente l'intenzione di presentare ulteriori osservazioni entro il termine prescritto.

4. Se l'autorità competente revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ed è esercitato il diritto di ricorso, l'autorità competente informa in merito a tale ricorso e registra le conclusioni del procedimento di ricorso nel registro CBAM.

5. Il ricorso di cui al paragrafo 4 non sospende la decisione di revoca.

CAPO V

Protezione dei dati

Art. 28

Protezione dei dati personali

1. I dati personali specificati nel presente regolamento e registrati nel registro CBAM, istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956, sono trattati ai fini delle misure relative alla concessione e alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

2. In relazione al trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente che concede o revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.

3. Ai fini della domanda e della concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato non sono registrate categorie particolari di dati, quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 29

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Contenuto della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Informazioni
- Il dichiarante CBAM autorizzato è un rappresentante doganale indiretto?
- Dichiarante CBAM autorizzato
- - Nome e indirizzo
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- Referente
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- - Numero di telefono
- Dati generali
- - Numero di conto CBAM
- - Autorità competente che adotta la decisione
- - Status dell'autorizzazione
- - Data di rilascio dell'autorizzazione

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