
REGOLAMENTO (UE) 2023/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 10 maggio 2023
G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130
Regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)
In merito alle modalità di applicazione del presente regolamento, si rimanda:
- al Reg. (UE) 2025/486, per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;
- al Reg. (UE) 2024/3210, per quanto riguarda il registro CBAM;
- al Reg. (UE) 2023/1773, per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 maggio 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 36
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo»), la Commissione ha definito una nuova strategia di crescita. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi entro il 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nella sua comunicazione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'«inquinamento gratuito» al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.
2) L'accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Nel quadro del patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021, la conferenza delle parti all'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, ha riconosciuto anche che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si è impegnata a rafforzare gli obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 per colmare il divario in termini di ambizioni.
3) L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro del Green Deal europeo. Il valore del Green Deal europeo è stato ulteriormente enfatizzato dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.
4) L'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come indicato nella presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
5) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
6) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) del 2018 concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza, e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5° C. Inoltre, se le traiettorie di mitigazione, coerenti con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, non saranno attivate rapidamente, occorrerà adottare misure di adattamento molto più costose e complesse per evitare l'impatto di livelli più elevati di riscaldamento globale. Nel suo contributo alla sesta relazione di valutazione dell'IPCC dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamenti climatici 2021: le basi fisico-scientifiche), il gruppo di lavoro I rammenta che i cambiamenti climatici interessano già ogni regione del pianeta e che, secondo le proiezioni, nei prossimi decenni si accentueranno in tutte le regioni. Tale relazione sottolinea che, a meno che non si conseguano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a un valore prossimo a 1,5° C o addirittura 2° C sarebbe fuori portata.
7) L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione che attua tale obiettivo consiste, tra l'altro, nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE (EU ETS) e prevede una tariffazione armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE per i settori e sottosettori ad alta intensità energetica, nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che introduce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e nel regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo con gli assorbimenti di emissioni di gas a effetto serra dall'atmosfera.
8) Sebbene l'Unione abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l'Unione hanno registrato un aumento, compromettendo così gli sforzi compiuti dall'Unione per ridurre la sua impronta relativa alle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'azione globale per il clima.
9) Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non conseguono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti a minore intensità in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali situazioni potrebbero portare a un aumento delle emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'aumento dell'ambizione in materia di clima da parte dell'Unione, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe compromettere l'efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni dell'Unione.
10) L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) fa parte del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» (Fit for 55). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro al più tardi il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima. Il meccanismo dovrebbe inoltre contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.
11) I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori in cui tale rischio esiste consistono nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e in misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Tali meccanismi sono definiti rispettivamente all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. L'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS a livello dei soggetti con i migliori risultati è stata uno strumento strategico per alcuni settori industriali per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, rispetto alla messa all'asta integrale, tale assegnazione gratuita indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema e pertanto incide sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra.
12) Il CBAM mira a sostituire tali meccanismi esistenti affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.
13) Il prezzo del carbonio è in aumento e le imprese hanno bisogno di visibilità, prevedibilità e certezza giuridica a lungo termine per prendere decisioni in merito agli investimenti nella decarbonizzazione dei processi industriali. Pertanto, al fine di rafforzare il quadro giuridico per la lotta alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno stabilire un percorso chiaro per un'ulteriore graduale estensione dell'ambito di applicazione del CBAM ai prodotti, ai settori e ai sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
14) Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni. Per tale motivo il CBAM dovrebbe sostenere efficacemente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi.
15) In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli sostenuti nell'ambito dell'EU ETS, con il risultato di pervenire a un prezzo del carbonio equivalente per i prodotti importati e quelli nazionali. Il CBAM è una misura per il clima che dovrebbe sostenere la riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo nel contempo la compatibilità con la legislazione dell'Organizzazione mondiale del commercio.
16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci importate nell'Unione da paesi terzi, tranne quando la loro produzione è già soggetta all'EU ETS attraverso la sua applicazione a paesi terzi o territori o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.
17) Al fine di garantire che la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio sia costantemente accompagnata dalla coesione economica e sociale, è opportuno tenere conto, in occasione della futura revisione del presente regolamento, delle caratteristiche e dei vincoli particolari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nonché degli Stati insulari che fanno parte del territorio doganale dell'Unione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.
18) Al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio negli impianti offshore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci, o ai prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, che sono introdotti su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro qualora tale piattaforma continentale o zona economica esclusiva sia adiacente al territorio doganale dell'Unione. E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci.
19) Le emissioni di gas a effetto serra che dovrebbero essere soggette al CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ossia il biossido di carbonio («CO2») e, ove pertinente, il protossido di azoto e i perfluorocarburi. Il CBAM dovrebbe inizialmente applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra dal momento della produzione delle merci fino all'importazione nel territorio doganale dell'Unione, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS per garantire la coerenza. Il CBAM dovrebbe applicarsi anche alle emissioni indirette. Tali emissioni indirette sono le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica utilizzata per produrre le merci cui si applica il presente regolamento. L'inclusione delle emissioni indirette rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia ambientale del CBAM e la sua ambizione di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Le emissioni indirette non dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione inizialmente per le merci cui si applicano nell'Unione misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Tali merci sono identificate all'allegato II del presente regolamento. Le future revisioni dell'EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, le revisioni delle misure di compensazione dei costi indiretti dovrebbero essere adeguatamente riflesse per quanto concerne l'ambito di applicazione del CBAM. Durante il periodo transitorio, i dati dovrebbero essere raccolti al fine di specificare ulteriormente la metodologia per il calcolo delle emissioni indirette. Tale metodologia dovrebbe tenere conto della quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione delle merci elencate all'allegato I del presente regolamento, nonché del paese di origine, della fonte di generazione e dei fattori di emissione relativi a tale elettricità. La metodologia specifica dovrebbe essere ulteriormente specificata al fine di conseguire il modo più appropriato per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire l'integrità ambientale del CBAM.
20) L'EU ETS e il CBAM si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale vincolante, stabilito dal diritto dell'Unione nel regolamento (UE) 2021/1119, di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.
21) Mentre l'EU ETS fissa il numero totale di quote rilasciate (cap, «massimale») per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziazione delle quote (sistema cap-and-trade, «sistema di limitazione e scambio»), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi alle importazioni in modo che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l'EU ETS si applica agli impianti situati nell'Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione.
22) Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, anche per quanto concerne il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati CBAM e il loro periodo di validità. Tali caratteristiche sono dovute alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura volta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo. Inoltre garantiscono che la gestione del sistema CBAM non sia eccessivamente onerosa, sia in termini di obblighi imposti agli operatori che di risorse amministrative, preservando nel contempo un livello di flessibilità a disposizione degli operatori equivalente a quello previsto dall'EU ETS. Garantire tale equilibrio è di particolare importanza per le piccole e medie imprese (PMI) interessate.
23) Al fine di preservarne l'efficacia come misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il CBAM deve riflettere fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote immesse nel mercato è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali riflettono fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per beneficiare delle variazioni di prezzo dell'EU ETS, garantendo inoltre nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.
24) Nell'ambito dell'EU ETS il massimale determina l'offerta di quote di emissioni e fornisce certezza in merito alle emissioni massime di gas a effetto serra. Il prezzo del carbonio è determinato dall'equilibrio tra tale offerta e la domanda del mercato. La scarsa disponibilità è necessaria perché vi sia un incentivo al prezzo. Il presente regolamento non intende imporre un massimale al numero di certificati CBAM a disposizione degli importatori, poiché se gli importatori potessero conservare e scambiare certificati CBAM, tale possibilità potrebbe generare situazioni in cui il prezzo dei certificati CBAM non rispecchierebbe l'evoluzione del prezzo nell'EU ETS. Tale situazione indebolirebbe l'incentivo alla decarbonizzazione, favorendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e compromettendo l'obiettivo climatico generale del CBAM. Un'altra conseguenza potrebbe essere la differenza di prezzo per i gestori di paesi diversi. I limiti alle possibilità di scambiare e conservare certificati CBAM sono giustificati pertanto dalla necessità di evitare di compromettere l'efficacia e l'obiettivo climatico del CBAM e di garantire parità di trattamento ai gestori di paesi diversi. Tuttavia, al fine di mantenere la possibilità per gli importatori di ottimizzare i costi, il presente regolamento dovrebbe prevedere un sistema in base al quale le autorità possano riacquistare dagli importatori un certo quantitativo di certificati in eccesso. Tale quantitativo dovrebbe essere fissato a un livello che consente agli importatori un margine ragionevole per ammortizzare i loro costi durante il periodo di validità dei certificati, preservando nel contempo l'effetto globale di trasmissione dei prezzi e garantendo il mantenimento dell'obiettivo ambientale del CBAM.
25) In considerazione del fatto che il CBAM si applicherebbe alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni al CBAM. Una di queste semplificazioni dovrebbe essere l'introduzione di un sistema di dichiarazioni semplice e accessibile con cui gli importatori comunicano il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. E' inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature che potrebbero derivare dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE.
26) Gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l'esecuzione. Più specificamente, l'importo della sanzione in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM da parte di un dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere equivalente all'importo a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, se le merci sono state introdotte nell'Unione da una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, l'importo di tali sanzioni dovrebbe essere più elevato affinché siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto altresì del fatto che tale persona non è obbligata a restituire i certificati CBAM. L'imposizione di sanzioni a norma del presente regolamento non pregiudica le sanzioni che possono essere imposte a norma del diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione di altri obblighi pertinenti, in particolare quelli relativi alle norme doganali.
27) Mentre l'EU ETS si applica a determinati processi e attività di produzione, il CBAM dovrebbe riguardare le corrispondenti importazioni di merci. Per questo è necessario identificare chiaramente le merci importate mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) e collegarle alle emissioni incorporate.
28) Le merci o i prodotti trasformati contemplati dal CBAM dovrebbero riflettere le attività comprese nell'EU ETS, in quanto tale sistema si basa su criteri quantitativi e qualitativi legati all'obiettivo ambientale della direttiva 2003/87/CE ed è il più completo sistema normativo dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra.
29) La definizione dell'ambito di applicazione del CBAM in modo che rifletta le attività contemplate dall'EU ETS contribuirebbe inoltre a garantire che i prodotti importati ricevano un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine interna.
30) Sebbene l'obiettivo ultimo del CBAM sia un'ampia gamma di prodotti, sarebbe prudente iniziare con un numero selezionato di settori caratterizzati da merci relativamente omogenee che presentano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'Unione ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione (10).
31) Le merci cui dovrebbe applicarsi il presente regolamento dovrebbero essere selezionate dopo un'attenta analisi della loro pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei corrispondenti settori dell'EU ETS, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi per gli operatori interessati. In particolare, la selezione dovrebbe tener conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell'EU ETS, con l'obiettivo di garantire che le emissioni incorporate in prodotti ad alta intensità di emissioni importati nell'Unione siano soggette a un prezzo del carbonio equivalente a quello applicato ai prodotti dell'Unione, e di mitigare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Gli altri criteri pertinenti per restringere la selezione dovrebbero essere: in primo luogo, l'importanza dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra; in secondo luogo, l'esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quale definito ai sensi della direttiva 2003/87/CE; e in terzo luogo, la necessità di bilanciare la copertura di un'ampia gamma di prodotti in termini di emissioni di gas a effetto serra, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi.
32) Sulla base del primo criterio sarebbe possibile elencare i seguenti settori industriali in termini di emissioni cumulate: siderurgia, raffinerie, cemento, alluminio, prodotti chimici organici di base, idrogeno e concimi.
33) Alcuni settori elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 non dovrebbero, in questa fase, essere tuttavia contemplati nel presente regolamento a causa delle loro caratteristiche specifiche.
34) In particolare le sostanze chimiche organiche non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento a causa di limitazioni tecniche che al momento dell'adozione del presente regolamento non consentono di definire chiaramente le emissioni incorporate nelle merci importate. Per tali merci il parametro di riferimento applicabile nell'ambito dell'EU ETS è un parametro di base, che non consente l'assegnazione univoca delle emissioni incorporate nelle singole merci importate. Un'assegnazione più mirata dei prodotti chimici organici richiede un maggior numero di dati e un'analisi più approfondita.
35) Vincoli tecnici analoghi si applicano ai prodotti di raffineria, in quanto non è possibile assegnare in maniera univoca le emissioni di gas a effetto serra a singoli prodotti. Allo stesso tempo, il parametro di riferimento nell'ambito dell'EU ETS non riguarda direttamente prodotti specifici, quali benzina, diesel o cherosene, ma tutti i prodotti di raffineria.
36) I prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi.
37) Al momento dell'adozione del presente regolamento, le importazioni di idrogeno nell'Unione sono relativamente modeste. Tuttavia, tale situazione dovrebbe cambiare in modo significativo nei prossimi anni, in quanto il pacchetto «Pronti per il 55 %» dell'Unione promuove l'uso dell'idrogeno rinnovabile. Per la decarbonizzazione dell'industria nel suo complesso, la domanda di idrogeno rinnovabile aumenterà e, di conseguenza, determinerà processi di produzione non integrati nei prodotti a valle in cui l'idrogeno è un precursore. L'inclusione dell'idrogeno nell'ambito di applicazione del CBAM è lo strumento adeguato per promuovere ulteriormente la decarbonizzazione dell'idrogeno.
38) Analogamente, determinati prodotti dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM nonostante il loro basso livello di emissioni incorporate generate durante il processo produttivo, in quanto la loro esclusione aumenterebbe la probabilità di eludere l'inclusione dei prodotti dell'acciaio nel CBAM modificando la configurazione degli scambi verso i prodotti a valle.
39) Per contro, il presente regolamento non si applica in fase iniziale a determinati prodotti la cui produzione non comporta emissioni significative, come i rottami ferrosi, alcune ferroleghe e taluni concimi.
40) L'importazione di energia elettrica dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto tale settore è responsabile del 30 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. L'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di clima accentuerebbe il divario dei costi del carbonio tra l'energia elettrica prodotta all'interno dell'Unione e quella prodotta in paesi terzi. Tale divario, associato ai progressi compiuti nel collegare la rete elettrica dell'Unione a quella dei paesi vicini, aumenterebbe il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento delle importazioni di energia elettrica, una parte significativa della quale è prodotta da centrali elettriche a carbone.
41) Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per le amministrazioni nazionali competenti e gli importatori, è opportuno precisare in quali casi limitati gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi. Tale disposizione de minimis non pregiudica, tuttavia, l'applicazione continuativa delle disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e, in particolare, della legislazione doganale, comprese quelle in materia di prevenzione delle frodi.
42) Poiché gli importatori di merci che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento al momento dell'importazione, è opportuno applicare misure amministrative specifiche per garantire l'adempimento di tali obblighi in una fase successiva. Gli importatori dovrebbero pertanto avere il diritto di importare merci soggette al presente regolamento solo dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competenti.
43) Le autorità doganali non dovrebbero autorizzare l'importazione di merci da parte di persone che non siano dichiaranti CBAM autorizzati. A norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le autorità doganali hanno il diritto di effettuare controlli sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, la data della dichiarazione e il regime doganale. La Commissione dovrebbe includere i rischi connessi al CBAM nella definizione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013.
44) Durante il periodo di transizione, le autorità doganali dovrebbero informare i dichiaranti in dogana dell'obbligo di comunicare le informazioni, in modo da contribuire alla raccolta di informazioni e sensibilizzare in merito alla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, se del caso. Le autorità doganali dovrebbero comunicare tali informazioni in modo adeguato per garantire che i dichiaranti in dogana siano consapevoli di tale obbligo.
45) Il CBAM dovrebbe basarsi su un sistema di dichiarazioni in base al quale un dichiarante CBAM autorizzato, che potrebbe rappresentare più di un importatore, presenterebbe una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e restituirebbe un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate. La prima dichiarazione CBAM, per l'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.
46) Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già effettivamente pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.
47) Le emissioni incorporate dichiarate dovrebbero essere verificate da una persona accreditata da un organismo nazionale di accreditamento designato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (13).
48) Il CBAM dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi nel registro CBAM e di mettere a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati le loro emissioni incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. Un gestore dovrebbe essere in grado di scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito nel registro CBAM.
49) I certificati CBAM differirebbero dalle quote EU ETS, una caratteristica essenziale delle quali è la vendita all'asta giornaliera. La necessità di fissare un prezzo chiaro per i certificati CBAM renderebbe una pubblicazione giornaliera eccessivamente onerosa e fonte di confusione per i gestori, in quanto i prezzi giornalieri rischiano di diventare obsoleti al momento della pubblicazione. Pertanto la pubblicazione settimanale dei prezzi CBAM rifletterebbe più accuratamente l'andamento dei prezzi delle quote EU ETS immesse nel mercato e perseguirebbe lo stesso obiettivo climatico. Il calcolo del prezzo dei certificati CBAM dovrebbe pertanto essere fissato sulla base di un orizzonte temporale più lungo, su base settimanale, rispetto a quello stabilito dall'EU ETS, su base giornaliera. La Commissione dovrebbe essere incaricata di calcolare e pubblicare tale prezzo medio.
50) Al fine di offrire ai dichiaranti CBAM autorizzati una certa flessibilità nell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento e consentire loro di beneficiare delle fluttuazioni del prezzo delle quote EU ETS, i certificati CBAM dovrebbero essere validi per un periodo limitato a decorrere dalla data del loro acquisto. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di rivendere una parte dei certificati acquistati in eccesso. Al fine di restituire i certificati CBAM, il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe accumulare il numero di certificati richiesto nel corso dell'anno, il quale corrisponde alle soglie fissate alla fine di ciascun trimestre.
51) Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica come prodotto giustificano un'impostazione leggermente diversa per il CBAM rispetto ad altri beni. I valori predefiniti dovrebbero essere utilizzati in base a condizioni chiaramente specificate e dovrebbe essere possibile per i dichiaranti CBAM autorizzati chiedere che i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento siano calcolati sulla base delle emissioni effettive. Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altri beni, in particolare perché gli scambi avvengono attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando le borse dell'energia elettrica e forme specifiche di scambio. L'accoppiamento dei mercati è una forma di scambio di energia elettrica fortemente regolamentata che permette l'aggregazione delle domande e delle offerte in tutta l'Unione.
52) Per evitare il rischio di elusione e migliorare la tracciabilità delle emissioni effettive di CO2 derivanti dall'importazione di energia elettrica e dal suo utilizzo nelle merci, il calcolo delle emissioni effettive dovrebbe essere consentito solo a determinate condizioni rigorose. In particolare dovrebbe essere necessario dimostrare una designazione definitiva della capacità di interconnessione assegnata e che vi sia una relazione contrattuale diretta tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili o tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica con emissioni di valore inferiore al valore predefinito.
53) Per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe adottare iniziative per contrastare le pratiche di elusione. La Commissione dovrebbe valutare il rischio di elusione in tutti i settori cui si applica il presente regolamento.
54) Le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, concluso con la decisione 2006/500/CE del Consiglio (14), e le parti di accordi di associazione, i quali comprendono zone di libero scambio globali e approfondite, sono impegnate in processi di decarbonizzazione che dovrebbero portare all'adozione di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili o equivalenti a quelli dell'EU ETS o alla loro adesione all'EU ETS.
55) L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione è un fattore importante per accelerare la transizione di tali paesi verso sistemi energetici con quote elevate di energie rinnovabili. L'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica, di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (15), consente ai paesi terzi di integrare più efficacemente l'energia elettrica prodotta da energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica, di scambiare tale energia elettrica in modo efficiente in un'area più ampia, equilibrando l'offerta e la domanda con il mercato più ampio dell'Unione, e di ridurre in tal modo l'intensità delle emissioni di carbonio della loro produzione di energia elettrica. L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione contribuisce anche alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in tali paesi e negli Stati membri confinanti.
56) Una volta che il mercato dell'energia elettrica dei paesi terzi sia strettamente integrato in quello dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, si dovrebbero mettere a punto soluzioni tecniche atte a garantire l'applicazione del CBAM all'energia elettrica esportata da tali paesi nel territorio doganale dell'Unione. Se non sarà possibile mettere a punto soluzioni tecniche, è opportuno che i paesi terzi i cui mercati sono accoppiati a quello dell'Unione beneficino di un'esenzione dal CBAM limitata nel tempo fino al 2030 per quanto riguarda unicamente l'esportazione di energia elettrica, purché sussistano determinate condizioni. Tali paesi terzi dovrebbero tuttavia elaborare una tabella di marcia e impegnarsi ad attuare un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che fornisca un prezzo equivalente a quello dell'EU ETS, a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 e ad allinearsi alla legislazione dell'Unione nei settori dell'ambiente, del clima, della concorrenza e dell'energia. Tale esenzione dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento se sussistono motivi per ritenere che il paese in questione non rispetti i propri impegni o non abbia adottato entro il 2030 un sistema di scambio di quote di emissioni equivalente all'EU ETS.
57) E' opportuno applicare disposizioni transitorie per un periodo limitato. A tal fine, dovrebbe essere applicato il CBAM senza adeguamento finanziario, con l'obiettivo di facilitarne la corretta attuazione, riducendo in tal modo il rischio di effetti negativi sugli scambi. Gli importatori dovrebbero comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate durante il precedente trimestre dell'anno civile, indicando le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all'estero. L'ultima relazione CBAM, vale a dire la relazione da presentare per l'ultimo trimestre del 2025, dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026.
58) Per facilitare e garantire il corretto funzionamento del CBAM, la Commissione dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti nell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti derivanti dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe coordinare, pubblicare orientamenti e sostenere lo scambio delle migliori prassi.
59) Al fine di applicare il presente regolamento in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe gestire il registro CBAM contenente i dati relativi ai dichiaranti CBAM autorizzati, ai gestori e agli impianti nei paesi terzi.
60) E' opportuno istituire una piattaforma centrale comune per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM. Al fine di sorvegliare le operazioni sulla piattaforma centrale comune, la Commissione dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le autorità competenti, nonché fra tali autorità e la Commissione. E' inoltre opportuno istituire un rapido flusso di informazioni tra la piattaforma centrale comune e il registro CBAM.
61) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare controlli basati sul rischio e riesaminare di conseguenza il contenuto delle dichiarazioni CBAM.
62) Al fine di consentire ulteriormente un'applicazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, come contributo preliminare, mettere a disposizione delle autorità competenti i propri calcoli relativi ai certificati CBAM da restituire, sulla base del suo riesame delle dichiarazioni CBAM. Tale contributo preliminare dovrebbe essere fornito a titolo indicativo e fatto salvo il calcolo definitivo da parte dell'autorità competente. In particolare, non dovrebbe essere possibile alcun diritto di ricorso o altra misura correttiva contro tale contributo preliminare presentato dalla Commissione.
63) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter riesaminare le singole dichiarazioni CBAM ai fini dell'applicazione. Le conclusioni dei riesami delle singole dichiarazioni CBAM dovrebbero essere condivise con la Commissione. Tali conclusioni dovrebbero inoltre essere rese disponibili alle altre autorità competenti nel registro CBAM.
64) Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della corretta determinazione e riscossione delle entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
65) La Commissione dovrebbe valutare regolarmente l'applicazione del presente regolamento e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni dovrebbero concentrarsi in particolare sulle possibilità di rafforzare le azioni per il clima, in vista del conseguimento dell'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050. Nell'ambito di tali relazioni, la Commissione dovrebbe raccogliere le informazioni necessarie al fine di ampliare ulteriormente, quanto prima, l'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette incorporate nelle merci di cui all'allegato II, nonché su altre merci e altri servizi che potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come i prodotti a valle, e di mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale, come stabilito nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (16). In tali relazioni dovrebbe altresì figurare una valutazione dell'impatto del CBAM sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni, nonché del suo impatto sul piano economico, sociale e territoriale in tutta l'Unione, tenendo anche conto delle caratteristiche e delle limitazioni specifiche delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e degli Stati insulari che fanno parte del territorio doganale dell'Unione.
66) E' opportuno che la Commissione provveda a monitorare e contrastare eventuali pratiche di elusione del presente regolamento, compresi i casi in cui gli operatori potrebbero modificare leggermente le loro merci senza alterarne le caratteristiche essenziali, o frazionare artificiosamente le spedizioni, al fine di eludere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. E' altresì opportuno monitorare le situazioni in cui le merci sarebbero spedite in un paese terzo o in una regione terza prima della loro importazione nel mercato dell'Unione, al fine di eludere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, o in cui gli operatori di paesi terzi esporterebbero nell'Unione i loro prodotti a minore intensità di emissioni di gas a effetto serra, riservando i loro prodotti ad alta intensità di emissioni di gas a effetto serra ad altri mercati, oppure in cui si ricorrerebbe, da parte degli esportatori o dei produttori, a una riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita o ad altri tipi di pratiche duplici di produzione e di vendita, al fine di eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento.
67) Nel pieno rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento, i lavori per ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero mirare a includere, entro il 2030, tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE. Pertanto, in sede di riesame e valutazione dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe mantenere il riferimento a tale calendario e dare priorità all'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento delle emissioni di gas a effetto serra integrate nelle merci che sono maggiormente esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono a maggiore intensità di carbonio, nonché nei prodotti a valle che contengono una quota significativa di almeno una delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora la Commissione non presenti una proposta legislativa mirante a tale estensione, entro il 2030, dell'ambito di applicazione del presente regolamento, essa dovrebbe comunicarne i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio e adottare le misure necessarie per conseguire l'obiettivo di includere quanto prima tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE.
68) Due anni dopo il termine del periodo di transizione, e successivamente ogni due anni, la Commissione dovrebbe altresì trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Le date di presentazione delle relazioni dovrebbero seguire i calendari relativi al funzionamento del mercato del carbonio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Le relazioni dovrebbero contenere una valutazione degli impatti del CBAM.
69) Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace a circostanze imprevedibili, eccezionali e non provocate che hanno conseguenze rovinose per le infrastrutture economiche e industriali di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. Tale proposta legislativa dovrebbe definire le misure più appropriate alla luce delle circostanze affrontate dal paese o dai paesi terzi, pur preservando gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere limitate nel tempo.
70) E' opportuno proseguire il dialogo con i paesi terzi e istituire uno spazio per la cooperazione e le soluzioni in grado di orientare le scelte specifiche da effettuarsi in merito ai dettagli del CBAM durante l'attuazione, in particolare durante il periodo di transizione.
71) La Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare in maniera equa e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione con i paesi terzi il cui commercio con l'Unione è interessato dal presente regolamento, in modo da esplorare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del CBAM. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di concludere accordi che tengano conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio dei paesi terzi. L'Unione dovrebbe fornire assistenza tecnica a tal fine ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno sviluppati (PMS) quali individuati dalle Nazioni Unite.
72) L'introduzione del CBAM richiede lo sviluppo di cooperazioni bilaterali, multilaterali e internazionali con i paesi terzi. A tal fine, è opportuno istituire un forum di paesi che dispongono di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio o altri strumenti analoghi («gruppo per il clima»), al fine di promuovere l'attuazione di politiche climatiche ambiziose in tutti i paesi e preparare il terreno per la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale. Il gruppo per il clima dovrebbe essere aperto, su base volontaria, non esclusivo e orientato in particolare a tendere a un'elevata ambizione climatica, in linea con l'accordo di Parigi. Il gruppo per il clima potrebbe operare sotto l'egida di un'organizzazione internazionale multilaterale e dovrebbe facilitare il confronto e, se del caso, il coordinamento delle pertinenti misure aventi un impatto sulla riduzione delle emissioni. Il gruppo per il clima dovrebbe inoltre sostenere la comparabilità delle pertinenti misure climatiche, garantendo tra i suoi membri la qualità del monitoraggio, della comunicazione e della verifica in materia di clima e fornendo gli strumenti per consentire l'impegno e la trasparenza tra l'Unione e i suoi partner commerciali.
73) Al fine di sostenere ulteriormente il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nei paesi terzi, è auspicabile che l'Unione continui a fornire, attraverso il bilancio dell'Unione, un sostegno finanziario alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nei PMS, anche nei loro sforzi per la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie manifatturiere. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire ad agevolare l'adeguamento delle industrie interessate ai nuovi requisiti normativi derivanti dal presente regolamento.
74) Poiché il CBAM mira a incoraggiare una produzione più pulita, l'Unione si impegna a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere, e a sostenerli in questo percorso, nel quadro della dimensione esterna del Green Deal europeo e in linea con l'accordo di Parigi. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere, attraverso il bilancio dell'Unione, tali paesi, in particolare i PMS, al fine di contribuire ad assicurare il loro adeguamento agli obblighi di cui al presente regolamento. L'Unione dovrebbe inoltre continuare a sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in tali paesi, anche nei loro sforzi per la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie manifatturiere, entro il massimale del quadro finanziario pluriennale e del sostegno finanziario fornito dall'Unione ai finanziamenti internazionali per il clima. L'Unione si sta adoperando per introdurre una nuova risorsa propria basata sulle entrate generate dalla vendita di certificati CBAM.
75) Il presente regolamento fa salvi i regolamenti (UE) 2016/679 (17) e (UE) 2018/1725 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio.
76) A fini di efficienza, al presente regolamento si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (19).
77) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE tesi a:
- integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti e le procedure per i paesi terzi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato III, punto 2, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento a tali paesi o territori per quanto riguarda l'energia elettrica;
- modificare l'elenco dei paesi terzi e territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo tali paesi o territori a tale elenco, al fine di escludere dal CBAM i paesi terzi o i territori pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, o sopprimendo paesi terzi o territori da tale elenco, assoggettandoli in tal modo al CBAM, qualora non applichino effettivamente il prezzo dell'EU ETS alle merci esportate nell'Unione;
- integrare il presente regolamento specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento dei verificatori, il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, la revoca dell'accreditamento, il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento;
- integrare il presente regolamento definendo ulteriormente i tempi, la gestione ed altri aspetti connessi alla vendita e al riacquisto dei certificati CBAM; e
- modificare l'elenco delle merci di cui all'allegato I aggiungendo, in determinate circostanze, prodotti che sono stati leggermente modificati, al fine di rafforzare le misure volte a contrastare le pratiche di elusione.
E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (20). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
78) Tali consultazioni dovrebbero essere condotte in modo trasparente e possono includere consultazioni preliminari dei portatori di interessi, quali gli organismi competenti, l'industria (comprese le PMI), le parti sociali come i sindacati, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni ambientali.
79) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
80) E' opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Il CBAM dovrebbe dunque affidarsi a meccanismi adeguati ed efficaci per evitare perdite di entrate.
81) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
82) Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 152 del 6.4.2022.
GU C 301 del 5.8.2022.
Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2023.
GU L 282 del 19.10.2016.
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018).
Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018).
Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006).
Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015).
Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997).
GU L 123 del 12.5.2016.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci elencate nell'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.
2. Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE («EU ETS») applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Il CBAM sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riflettendo l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica altresì alle merci elencate nell'allegato I del presente regolamento, originarie di un paese terzo, se tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell'Unione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci, in particolare per quanto riguarda concetti equivalenti a quelli di importazione nel territorio doganale dell'Unione e di immissione in libera pratica, per quanto riguarda le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM relativamente a tali merci e i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica a:
a) le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento importate nel territorio doganale dell'Unione, purché il loro valore intrinseco non superi, per spedizione, il valore specificato per le merci di valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (1);
b) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, a condizione che il loro valore intrinseco non superi il valore specificato per le merci di valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
c) le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari a norma dell'articolo 1, punto 49, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2).
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei paesi terzi e dei territori elencati nell'allegato III, punto 1.
5. Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziale di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013.
6. I paesi terzi e i territori sono elencati nell'allegato III, punto 1, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) si applica a tale paese terzo o territorio o tra tale paese terzo o territorio e l'Unione è stato concluso un accordo che collega integralmente l'EU ETS al sistema per lo scambio di quote di emissioni di detto paese terzo o territorio;
b) il prezzo del carbonio pagato nel paese di cui le merci sono originarie è effettivamente applicato alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci senza alcuna riduzione oltre a quelle applicate anche nell'EU ETS.
7. Se un paese terzo o un territorio dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non esiste una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione dal suddetto paese terzo o territorio, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché la Commissione ritenga che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte a norma del paragrafo 8:
a) il paese terzo o territorio ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza;
b) la legislazione nazionale di tale paese terzo o territorio attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica;
c) il paese terzo o territorio ha presentato alla Commissione una tabella di marcia contenente un calendario per l'adozione di misure volte ad attuare le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
d) il paese terzo o territorio si è impegnato a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, ha formalmente formulato e comunicato di conseguenza alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro la metà del secolo una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale obiettivo, e ha attuato tale impegno nella propria legislazione nazionale;
e) il paese terzo o territorio, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato il rispetto delle scadenze fissate e progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, deve essere completata entro il 1° gennaio 2030;
f) il paese terzo o territorio ha posto in essere un sistema efficace per impedire l'importazione indiretta di energia elettrica nell'Unione da altri paesi terzi o territori che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a e).
8. Un paese terzo o territorio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 è elencato nell'allegato III, punto 2, e presenta due relazioni sul rispetto di tali condizioni, la prima entro il 1° luglio 2025 e la seconda entro il 31 dicembre 2027. Entro il 31 dicembre 2025 e il 1° luglio 2028 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese terzo o territorio, se tale paese terzo o territorio continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.
9. Un paese terzo o territorio elencato nell'allegato III, punto 2, è soppresso da tale elenco se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) la Commissione ha motivo di ritenere che tale paese terzo o territorio non abbia dimostrato progressi sufficienti per conformarsi a una delle condizioni di cui al paragrafo 7, o che tale paese terzo o territorio abbia adottato misure incompatibili con gli obiettivi stabiliti nella legislazione dell'Unione in materia di clima e di ambiente;
b) tale paese terzo o territorio ha adottato misure contrarie ai suoi obiettivi di decarbonizzazione, ad esempio fornendo sostegno pubblico per la creazione di nuove capacità di generazione che emettono più di 550 grammi di biossido di carbonio («CO2») di origine fossile per chilowattora di energia elettrica;
c) la Commissione ha prova del fatto che, a seguito dell'aumento delle esportazioni di energia elettrica verso l'Unione, le emissioni per chilowattora di energia elettrica prodotta in tale paese terzo o territorio sono aumentate di almeno il 5 % rispetto al 1° gennaio 2026.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti e procedure per i paesi terzi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato III, punto 2, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento a tali paesi e territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere tali paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e tali paesi terzi o territori, in modo che il CBAM possa essere applicato.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi dei paesi terzi o territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo o sopprimendo un paese terzo o territorio, a seconda che siano soddisfatte le condizioni elencate al paragrafo 6, 7 o 9 relativamente a detto paese terzo o territorio.
12. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi o territori per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi o territori ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «merce»: le merci elencate nell'allegato I;
2) «gas a effetto serra»: i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato;
3) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;
4) «importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
5) «EU ETS»: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo;
6) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
7) «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
8) «piattaforma continentale»: una piattaforma continentale quale definita all'articolo 76 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
9) «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita all'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione;
10) «valore intrinseco»: valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all'articolo 1, punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
11) «accoppiamento del mercato»: l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222;
12) «allocazione esplicita della capacità»: l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica;
13) «autorità competente»: l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 11;
14) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
15) «importatore»: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;
16) «dichiarante doganale»: il dichiarante, quale definito all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione;
17) «dichiarante CBAM autorizzato»: una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17;
18) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;
19) «stabilita in uno Stato membro»:
a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro;
b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro;
20) «numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)»: il numero assegnato dall'autorità doganale una volta effettuata la registrazione a fini doganali in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
21) «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento;
22) «emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV e ulteriormente specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7;
23) «tonnellata di CO2 e»: una tonnellata metrica di CO2 o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente;
24) «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni di CO2 e incorporate nelle merci;
25) «restituzione»: compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate o con le emissioni incorporate nelle merci importate che avrebbero dovuto essere dichiarate;
26) «processi di produzione»: i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto;
27) «valore predefinito»: un valore, calcolato o ricavato da dati secondari, che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci;
28) «emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi, determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
29) «prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo, nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;
30) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione;
31) «gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo;
32) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008;
33) «quota EU ETS»: una quota definita all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo;
34) «emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell'energia elettrica consumata.
Importazione di merci
Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato.
Domanda di autorizzazione
1. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato («domanda di autorizzazione»). Qualora l'importatore nomini un rappresentante doganale indiretto conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 e il rappresentante doganale indiretto accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione.
2. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione.
3. La domanda di autorizzazione è trasmessa attraverso il registro CBAM istituito in conformità dell'articolo 14.
4. In deroga al paragrafo 1, se la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione esplicita della capacità, la persona alla quale è stata assegnata la capacità per l'importazione e che designa tale capacità per l'importazione è considerata, ai fini del presente regolamento, un dichiarante CBAM autorizzato nello Stato membro in cui ha dichiarato l'importazione di energia elettrica nella dichiarazione doganale. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un'ora senza possibilità di detrarre l'esportazione o il transito nella stessa ora.
L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale registra la persona nel registro CBAM.
5. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
a) nome, indirizzo e recapito;
b) numero EORI;
c) principale attività economica esercitata nell'Unione;
d) certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;
h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
6. Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.
7. Il dichiarante CBAM autorizzato informa senza indugio l'autorità competente, attraverso il registro CBAM, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, intervenuta dopo l'adozione della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 17 e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell'autorizzazione ivi concessa.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le comunicazioni tra il richiedente, l'autorità competente e la Commissione, il formato standard della domanda di autorizzazione, le procedure di presentazione di tale domanda attraverso il registro CBAM, la procedura che l'autorità competente deve seguire e i termini per il trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le norme per l'identificazione dei dichiaranti CBAM autorizzati da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Dichiarazione CBAM
1. Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all'articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente.
2. La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e verificate conformemente all'articolo 8;
c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell'articolo 9 e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31;
d) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato VI.
3. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non sono merci figuranti nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Se le merci importate di cui all'allegato I del presente regolamento sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
5. Se le merci importate sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, «zero» per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate e il prezzo del carbonio pagato, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Calcolo delle emissioni incorporate
1. Le emissioni incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV. Per le merci elencate nell'allegato II sono calcolate e prese in considerazione solo le emissioni dirette.
2. Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono determinate sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato IV, punti 2 e 3. Quando non è possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive, così come nel caso delle emissioni indirette, le emissioni incorporate sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.1.
3. Le emissioni incorporate nell'energia elettrica importata sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.2, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive elencate nell'allegato IV, punto 5.
4. Le emissioni indirette incorporate sono calcolate secondo il metodo di cui all'allegato IV, punto 4.3, e ulteriormente specificato negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7 del presente articolo, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive elencate nell'allegato IV, punto 6.
5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato V. Tali registrazioni devono essere sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all'articolo 18 di verificare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI e da consentire alla Commissione e all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all'articolo 19, paragrafo 2.
6. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 5, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:
a) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati e compresa un'ulteriore specificazione delle merci da considerare «merci semplici» e «merci complesse» ai fini dell'allegato IV, punto 1; tali atti di esecuzione specificano inoltre le condizioni alle quali si ritiene che le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate, nonché gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l'utilizzo delle emissioni effettive dell'energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini del paragrafo 2 e che sono elencate nell'allegato IV, punti 5 e 6; e
b) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui al paragrafo 4, conformemente all'allegato IV, punto 4.3.
Laddove oggettivamente giustificato, gli atti di esecuzione di cui al primo comma prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi che incidono sulle emissioni, quali le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Tali atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per il monitoraggio e la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (1), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (2). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018).
Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019).
Verifica delle emissioni incorporate
1. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato VI.
2. Per le emissioni incorporate in merci prodotte in impianti in un paese terzo registrati a norma dell'articolo 10, il dichiarante CBAM autorizzato può scegliere di utilizzare le informazioni verificate comunicategli a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai fini dell'applicazione dei principi di verifica di cui all'allegato VI per quanto riguarda:
a) la possibilità di derogare, in circostanze debitamente giustificate e senza compromettere una stima affidabile delle emissioni incorporate, all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione;
b) la definizione di soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti; e
c) la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica, incluso il suo formato.
Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione si adopera per garantire l'equivalenza e la coerenza con le procedure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.
Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo
1. Un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. La riduzione può essere chiesta solo se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato nel paese di origine. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci che è stato effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative a qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile, in particolare i riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e dalle autorità del paese di origine. Il nome e i recapiti di tale persona indipendente figurano sulla documentazione. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio.
3. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, compresi la conversione in euro del prezzo del carbonio effettivamente pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1, del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2, del presente articolo, e le condizioni per accertare l'indipendenza di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi
1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14.
2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:
a) nome, indirizzo e recapiti del gestore;
b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali;
c) la principale attività economica dell'impianto.
3. La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto.
4. Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM.
5. Il gestore:
a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato VI da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18;
c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all'allegato V per un periodo di quattro anni dall'esecuzione della verifica.
6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell'articolo 19, della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
7. Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.
8. Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere ascoltato ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni se la Commissione ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti, pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione tale informazione nel registro CBAM.
2. Le autorità competenti scambiano le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti derivanti dal presente regolamento.
Commissione
In aggiunta agli altri compiti che svolge a norma del presente regolamento, la Commissione assiste le autorità competenti nell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti derivanti dal presente regolamento e coordina le loro attività sostenendo lo scambio e la messa a punto di orientamenti sulle migliori pratiche nell'ambito di applicazione del presente regolamento e promuovendo uno scambio di informazioni e una cooperazione adeguati tra autorità competenti, nonché tra queste ultime e la Commissione.
Segreto d'ufficio e divulgazione delle informazioni
1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità competente o dalla Commissione nello svolgimento delle rispettive funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Tali informazioni non possono essere divulgate dall'autorità competente né dalla Commissione senza l'espressa autorizzazione preventiva della persona o dell'autorità che le ha fornite o in forza del diritto dell'Unione o nazionale.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti e la Commissione possono condividere tali informazioni tra loro e con le autorità doganali, le autorità responsabili delle sanzioni amministrative o penali e la Procura europea, al fine di garantire il rispetto, da parte delle persone, degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e l'applicazione della normativa doganale. Tali informazioni condivise sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell'Unione o nazionale.
Registro CBAM
1. La Commissione istituisce un registro CBAM dei dichiaranti CBAM autorizzati sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti CBAM autorizzati. La Commissione rende le informazioni contenute nel registro CBAM disponibili automaticamente e in tempo reale alle autorità doganali e alle autorità competenti.
2. Il registro CBAM di cui al paragrafo 1 contiene conti comprendenti informazioni su ciascun dichiarante CBAM autorizzato, in particolare:
a) nome, indirizzo e recapiti del dichiarante CBAM autorizzato;
b) numero EORI del dichiarante CBAM autorizzato;
c) numero di conto CBAM;
d) numero di identificazione, prezzo di vendita, data di vendita e data di restituzione, di riacquisto o di cancellazione dei certificati CBAM per ciascun dichiarante CBAM autorizzato.
3. Il registro CBAM contiene, in una sezione separata del registro, le informazioni sui gestori e sugli impianti di paesi terzi registrati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.
4. Le informazioni contenute nel registro CBAM di cui ai paragrafi 2 e 3 sono riservate, fatta eccezione per i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito. La Commissione rende accessibili le informazioni pubbliche contenute nel registro CBAM in un formato interoperabile.
5. Per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I, la Commissione pubblica ogni anno le emissioni aggregate incorporate nelle merci importate.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'infrastruttura nonché le procedure e i processi specifici del registro CBAM, tra cui l'analisi dei rischi di cui all'articolo 15, le banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i dati dei conti nel registro CBAM di cui all'articolo 16, la trasmissione al registro CBAM delle informazioni sulla vendita, il riacquisto e la cancellazione dei certificati CBAM di cui all'articolo 20 e le informazioni sottoposte a controlli incrociati di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Analisi del rischio
1. La Commissione effettua controlli basati sul rischio per quanto riguarda i dati e le operazioni registrati nel registro CBAM di cui all'articolo 14, al fine di garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nella cancellazione dei certificati CBAM.
2. Se la Commissione identifica irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 1, informa le autorità competenti interessate affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio.
Conti nel registro CBAM
1. La Commissione assegna a ciascun dichiarante CBAM autorizzato un numero unico di conto CBAM.
2. Ciascun dichiarante CBAM autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro CBAM.
3. La Commissione crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante CBAM autorizzato.
4. Se il dichiarante CBAM autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, la Commissione chiude il conto di tale dichiarante CBAM autorizzato, a condizione che questi abbia adempiuto tutti i suoi obblighi a norma del presente regolamento.
Autorizzazione
1. Quando è presentata una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è riconosciuta in tutti gli Stati membri.
Prima di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente conduce una procedura di consultazione sulla domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM. La procedura di consultazione coinvolge le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione e non supera i 15 giorni lavorativi.
2. I criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono i seguenti:
a) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
b) il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
c) il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e
d) al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Se l'autorità competente constata che i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatti, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è rifiutata. La decisione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato include i motivi del rifiuto e informazioni sulla possibilità di presentare ricorso.
4. La decisione dell'autorità competente che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è registrata nel registro CBAM e contiene le seguenti informazioni:
a) nome, indirizzo e recapiti del dichiarante CBAM autorizzato;
b) numero EORI del dichiarante CBAM autorizzato;
c) numero di conto CBAM assegnato al dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;
d) la garanzia richiesta a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
5. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l'autorità competente esige la costituzione di una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all'articolo 22 in relazione alle importazioni di merci comunicate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g). La garanzia fornita è una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o un'altra forma di garanzia equivalente.
6. Se l'autorità competente constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più sufficiente a garantire, la capacità finanziaria e operativa del dichiarante CBAM autorizzato di adempiere agli obblighi a norma del presente regolamento, chiede al dichiarante CBAM autorizzato di scegliere tra costituire una garanzia aggiuntiva o sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia conformemente al paragrafo 5.
7. L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.
8. L'autorità competente revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato qualora:
a) il dichiarante CBAM autorizzato chieda la revoca; oppure
b) il dichiarante CBAM autorizzato non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 2 o 6 del presente articolo o abbia commesso violazioni gravi o ripetute dell'obbligo di restituire i certificati CBAM di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o dell'obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM alla fine di ogni trimestre di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Prima di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente concede al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito e conduce una procedura di consultazione sull'eventuale revoca di detta qualifica. La procedura di consultazione coinvolge le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione e non supera i 15 giorni lavorativi.
Ogni decisione di revoca contiene i motivi della decisione e informazioni sul diritto di presentare ricorso.
9. L'autorità competente registra nel registro CBAM informazioni riguardanti:
a) i richiedenti la cui domanda di autorizzazione è stata respinta a norma del paragrafo 3; e
b) le persone la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata a norma del paragrafo 8.
10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le condizioni per:
a) l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compreso quello di non aver commesso violazioni gravi o ripetute ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;
b) l'applicazione della garanzia di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo;
c) l'applicazione dei criteri di violazione grave o ripetuta di cui al paragrafo 8 del presente articolo;
d) le conseguenze della revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato di cui al paragrafo 8 del presente articolo; e
e) le scadenze specifiche e il formato della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Accreditamento dei verificatori
1. Qualsiasi persona accreditata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per un pertinente gruppo di attività è un verificatore accreditato ai fini del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per individuare i pertinenti gruppi di attività fornendo un allineamento delle qualifiche di verificatore accreditato che sono necessarie per effettuare verifiche ai fini del presente regolamento con il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e indicate nel certificato di accreditamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente articolo.
2. Un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona in qualità di verificatore ai fini del presente regolamento se ritiene, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato VI per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8 e 10.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per integrare il presente regolamento specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.
Riesame delle dichiarazioni CBAM
1. La Commissione svolge un ruolo di supervisione nel riesame delle dichiarazioni CBAM.
2. La Commissione può riesaminare le dichiarazioni CBAM conformemente ad una strategia di riesame, compresi i fattori di rischio, entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui le dichiarazioni CBAM avrebbero dovuto essere presentate.
Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM e nelle relazioni di verifica sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso la sede del dichiarante CBAM autorizzato.
La Commissione comunica l'apertura e l'esito del riesame all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM è stabilito, attraverso il registro CBAM.
L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato può anch'essa riesaminare una dichiarazione CBAM entro il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo. L'autorità competente comunica l'apertura e l'esito di un riesame alla Commissione attraverso il registro CBAM.
3. La Commissione segnala periodicamente specifici fattori di rischio e punti di attenzione, sulla base di un'analisi dei rischi connessi all'attuazione del CBAM a livello dell'Unione, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro CBAM, dei dati comunicati dalle autorità doganali e di altre fonti pertinenti di informazione, compresi i controlli e le verifiche effettuati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 25.
La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente e le sanzioni imposte conformemente all'articolo 26 a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati.
4. Se un dichiarante CBAM autorizzato non presenta una dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6, o se la Commissione ritiene, sulla base del suo riesame a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che il numero dichiarato di certificati CBAM sia inesatto, la Commissione valuta gli obblighi di tale dichiarante CBAM autorizzato a titolo del presente regolamento sulla base delle informazioni a sua disposizione. La Commissione effettua un calcolo preliminare del numero totale di certificati CBAM che avrebbero dovuto essere restituiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione CBAM avrebbe dovuto essere presentata, o al più tardi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione CBAM inesatta è stata presentata, a seconda dei casi. La Commissione fornisce alle autorità competenti tale calcolo preliminare, a fini indicativi e fatto salvo il calcolo definitivo effettuato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.
5. Se l'autorità competente conclude che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6, stabilisce il numero di certificati CBAM che avrebbero dovuto essere restituiti dal dichiarante CBAM autorizzato, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Commissione.
L'autorità competente notifica la propria decisione riguardante il numero di certificati CBAM stabiliti al dichiarante CBAM autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese.
La decisione dell'autorità competente contiene i motivi della decisione nonché informazioni sul diritto di presentare ricorso. La decisione è notificata anche attraverso il registro CBAM.
Se l'autorità competente, dopo aver ricevuto il calcolo preliminare dalla Commissione in conformità ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, decide di non intraprendere alcuna azione, ne informa la Commissione attraverso il registro CBAM.
6. Se l'autorità competente conclude che il numero di certificati CBAM restituiti supera il numero che avrebbe dovuto essere restituito, ne informa la Commissione senza indugio. I certificati CBAM restituiti in eccesso sono riacquistati in conformità all'articolo 23.
Vendita dei certificati CBAM
1. Uno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.
2. La Commissione istituisce e gestisce la piattaforma centrale comune a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri.
La Commissione e le autorità competenti hanno accesso alle informazioni contenute nella piattaforma centrale comune.
3. Le informazioni sulla vendita, il riacquisto e la cancellazione dei certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono trasferite al registro CBAM al termine di ogni giorno lavorativo.
4. I certificati CBAM sono venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.
5. La Commissione provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico al momento della sua creazione. La Commissione registra il numero identificativo unico e il prezzo e la data di vendita del certificato CBAM nel registro CBAM, sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che lo acquista.
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i tempi, la gestione ed altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, perseguendo la coerenza con le procedure di cui nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (1).
Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010).
Prezzo dei certificati CBAM
1. La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 per ogni settimana di calendario.
Per le settimane di calendario in cui non sono previste aste sulla piattaforma d'asta, il prezzo dei certificati CBAM è la media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell'ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma d'asta.
2. La Commissione pubblica il prezzo medio di cui al paragrafo 1, secondo comma, sul suo sito internet, o in qualsiasi altro modo appropriato, il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva. Tale prezzo è applicato dal primo giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione fino al primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull'applicazione della metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM, di cui al paragrafo 1, del presente articolo, e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Restituzione dei certificati CBAM
1. Entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione. La Commissione rimuove i certificati CBAM restituiti dal registro CBAM. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile.
3. Se la Commissione constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, informa, attraverso il registro CBAM, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.
L'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato la necessità di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto entro un mese da tale notifica.
L'autorità competente registra la notifica al dichiarante CBAM autorizzato e la sua risposta nel registro CBAM.
Riacquisto dei certificati CBAM
1. Se un dichiarante CBAM autorizzato lo richiede, lo Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22.
La Commissione riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito tramite la piattaforma centrale comune di cui all'articolo 20. Il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto entro il 30 giugno di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti.
2. Il numero di certificati oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato a un terzo del numero totale di certificati CBAM acquistati dal dichiarante CBAM autorizzato nel corso dell'anno civile precedente.
3. Il prezzo di riacquisto di ciascun certificato CBAM è il prezzo pagato dal dichiarante CBAM autorizzato per tale certificato al momento dell'acquisto.
Cancellazione dei certificati CBAM
Il 1° luglio di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.
Se il numero di certificati CBAM da restituire è contestato in una controversia pendente in uno Stato membro, la Commissione sospende la cancellazione dei certificati CBAM nella misura corrispondente all'importo contestato. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.
Norme applicabili all'importazione delle merci
1. Le autorità doganali autorizzano l'importazione delle merci unicamente da parte di una persona che sia un dichiarante CBAM autorizzato.
2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l'importazione. Tali informazioni comprendono il numero EORI e il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito e, per ciascun dichiarante CBAM, effettua un controllo incrociato di tali informazioni con i dati contenuti nel registro CBAM a norma dell'articolo 14.
4. Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, alla Commissione e all'autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
5. Al presente regolamento si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire la portata delle informazioni e la periodicità, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Sanzioni
1. Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e maggiorata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, applicabile nell'anno di importazione delle merci. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.
2. Laddove una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, detta persona è tenuta al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e, in particolare in funzione della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale e della reiterazione dell'inadempienza e del livello di cooperazione della persona con l'autorità competente, è pari a da tre a cinque volte la sanzione di cui al paragrafo 1, applicabile nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che la persona non ha restituito.
3. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.
4. Se l'autorità competente accerta, anche alla luce dei calcoli preliminari effettuati dalla Commissione in conformità all'articolo 19, che un dichiarante CBAM autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che una persona ha introdotto merci nel territorio doganale dell'Unione senza conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento alle condizioni specificate al paragrafo 2, impone la sanzione a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, a seconda dei casi. A tal fine, l'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato o, qualora si applichi il paragrafo 2, alla persona:
a) di aver concluso che il dichiarante CBAM autorizzato o la persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ha rispettato gli obblighi derivanti dal presente regolamento;
b) i motivi della conclusione;
c) l'importo della sanzione inflitta al dichiarante CBAM autorizzato o alla persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
d) il termine per il pagamento della sanzione;
e) l'azione che il dichiarante CBAM autorizzato o la persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve intraprendere per pagare la sanzione; e
f) il diritto del dichiarante CBAM autorizzato o della persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo di presentare ricorso.
5. Nel caso in cui la sanzione non sia stata pagata entro il termine di cui al paragrafo 4, lettera d), l'autorità competente si avvale di tutte le possibilità offerte dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato per assicurare tale pagamento.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni sulle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, e registrano il pagamento finale di cui al paragrafo 5 nel registro CBAM.
Elusione
1. La Commissione interviene in conformità al presente articolo, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente regolamento.
2. Per pratiche di elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica, un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tale pratica, processo o lavorazione può consistere, tra l'altro, nel:
a) modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare nei codici NC non elencati nell'allegato I, tranne quando la modifica ne altera le caratteristiche essenziali;
b) frazionare artificiosamente le spedizioni di modo che il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
3. La Commissione sorveglia costantemente la situazione a livello dell'Unione al fine di individuare pratiche di elusione, anche attraverso la vigilanza del mercato o sulla base di qualsiasi pertinente fonte di informazioni, come le comunicazioni e le segnalazioni delle organizzazioni della società civile.
4. Uno Stato membro o qualsiasi parte che sia stata colpita o avvantaggiata da una delle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se constata pratiche di elusione. Anche parti interessate diverse dalle parti direttamente colpite o avvantaggiate, quali le organizzazioni ambientaliste e le organizzazioni non governative, che riscontrano prove concrete di pratiche di elusione possono darne notifica alla Commissione.
5. La notifica di cui al paragrafo 4 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti a sostegno della denuncia di elusione del presente regolamento. La Commissione avvia un'indagine su una denuncia di elusione se ne ha ricevuto notifica da uno Stato membro o da una parte colpita o avvantaggiata o da un'altra parte interessata, a condizione che la notifica soddisfi i requisiti di cui nel presente paragrafo, oppure qualora la Commissione stessa stabilisca che tale indagine è necessaria. Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può essere assistita dalle autorità competenti e dalle autorità doganali. La Commissione conclude l'indagine entro nove mesi dalla data della notifica. Quando è avviata un'indagine, la Commissione ne dà notifica a tutte le autorità competenti.
6. Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche di quelli forniti dalle autorità doganali, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, si verifichino in uno o più Stati membri secondo uno schema definito, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare l'elenco delle merci di cui nell'allegato I aggiungendo i pertinenti prodotti leggermente modificati di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, allo scopo di contrastare l'elusione.
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'articolo 27, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 maggio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'articolo 27, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
4. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
6. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 6, o dell'articolo 27, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato CBAM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione
1. La Commissione raccoglie, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, le informazioni necessarie al fine di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento come indicato nel paragrafo 2, lettera a), e ai sensi del medesimo, e di elaborare metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale.
2. Prima della fine del periodo di transizione di cui all'articolo 32, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione contiene una valutazione concernente:
a) la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione:
i) alle emissioni indirette incorporate nelle merci elencate nell'allegato II;
ii) alle emissioni incorporate nel trasporto delle merci elencate nell'allegato I e nei servizi di trasporto;
iii) alle merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da quelle elencate nell'allegato I, in particolare i prodotti chimici organici e i polimeri;
iv) ad altri materiali in entrata (precursori) per le merci elencate nell'allegato I;
b) i criteri da utilizzare per individuare le merci da includere nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento sulla base dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati a norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE; tale valutazione è accompagnata da un calendario che termina nel 2030 per l'inclusione graduale delle merci nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare del loro rispettivo livello di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
c) i requisiti tecnici per il calcolo delle emissioni incorporate di altre merci da includere nell'elenco di cui all'allegato I;
d) i progressi compiuti nei dibattiti internazionali in materia di azione per il clima;
e) il sistema di governance, compresi i costi amministrativi;
f) l'impatto del presente regolamento sulle merci elencate nell'allegato I importate da paesi in via di sviluppo, con particolare interesse per i paesi meno sviluppati individuati dalle Nazioni Unite (PMS), e sugli effetti dell'assistenza tecnica fornita;
g) la metodologia per il calcolo delle emissioni indirette a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'allegato IV, punto 4.3.
3. Almeno un anno prima della fine del periodo transitorio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che individua i prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell'allegato I di cui raccomanda l'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento. A tal fine, la Commissione elabora tempestivamente una metodologia che dovrebbe basarsi sulla pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono accompagnate, ove appropriato, da una proposta legislativa entro la fine del periodo transitorio, compresa una valutazione d'impatto dettagliata, in particolare al fine di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base delle conclusioni tratte in tali relazioni.
5. Ogni due anni a partire dalla fine del periodo transitorio, nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione valuta l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci prodotte nell'Unione destinate all'esportazione verso paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo simile per la determinazione del prezzo del carbonio. La relazione valuta in particolare l'andamento delle esportazioni dell'Unione nei settori soggetti al CBAM e gli sviluppi relativi ai flussi commerciali e alle emissioni incorporate di tali merci nel mercato mondiale. Se la relazione conclude che esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci prodotte nell'Unione a fini di esportazione verso tali paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo analogo di fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione presenta, ove appropriato, una proposta legislativa per affrontare tale rischio in modo conforme alla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e tenendo conto della decarbonizzazione degli impianti nell'Unione.
6. La Commissione monitora il funzionamento del CBAM al fine di valutare gli impatti ed eventuali adeguamenti nella sua applicazione.
Entro il 1° gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento del CBAM. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) una valutazione dell'impatto del CBAM su:
i) la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni;
ii) i settori interessati;
iii) l'impatto sul mercato interno e l'impatto economico e territoriale in tutta l'Unione;
iv) l'inflazione e il prezzo delle materie prime;
v) l'effetto sui settori industriali che utilizzano le merci elencate nell'allegato I;
vi) il commercio internazionale, compreso il rimescolamento delle risorse; e vii) i paesi meno sviluppati;
b) una valutazione di quanto segue:
i) il sistema di governance, compresa una valutazione dell'attuazione e dell'amministrazione dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte di Stati membri;
ii) l'ambito di applicazione del presente regolamento;
iii) le pratiche di elusione;
iv) l'applicazione di sanzioni negli Stati membri;
c) i risultati delle indagini e delle sanzioni imposte;
d) informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per ciascun paese d'origine con riferimento alle merci elencate nell'allegato I.
7. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato, al di fuori del controllo di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, e tale evento abbia conseguenze distruttive sull'infrastruttura economica e industriale di tale paese o di tali paesi interessati, la Commissione valuta la situazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, per modificare il presente regolamento, stabilendo le misure provvisorie necessarie per far fronte a tali circostanze eccezionali.
8. A decorrere dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 32 del presente regolamento, nell'ambito della relazione annuale a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la Commissione valuta e riferisce sul modo in cui il finanziamento a norma di tale regolamento ha contribuito alla decarbonizzazione dell'industria manifatturiera nei paesi meno sviluppati.
Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021).
Assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS e obbligo di restituzione dei certificati CBAM
1. I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 del presente regolamento sono adeguati per riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano norme dettagliate per il calcolo dell'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali norme dettagliate sono elaborate con riferimento ai principi applicati nell'EU ETS per l'assegnazione gratuita di quote agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I, tenendo conto dei diversi parametri di riferimento utilizzati nell'UE ETS per l'assegnazione gratuita, al fine di collegare tali parametri a valori corrispondenti per le merci in questione, e tenendo conto dei pertinenti materiali in entrata (precursori). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Ambito di applicazione del periodo transitorio
Durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento. Qualora l'importatore sia stabilito in uno Stato membro e designi un rappresentante doganale indiretto conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, e laddove il rappresentante doganale indiretto sia d'accordo, a detto rappresentante doganale indiretto si applicano gli obblighi di comunicazione. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale indiretto. (1)
Articolo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 settembre 2023, n. L 233.
Importazione di merci
1. Le autorità doganali informano l'importatore o, nelle situazioni di cui all'articolo 32, il rappresentante doganale indiretto dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35 al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.
2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 o mediante strumenti elettronici di trasmissione dei dati, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante doganale e dell'importatore, il codice NC a otto cifre, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti il dichiarante doganale e, se del caso, l'importatore.
Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali
1. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35 del presente regolamento comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35 del presente regolamento non si applica all'importazione di:
a) prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b) merci considerate merci in reintroduzione conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Obbligo di comunicazione
1. Ogni importatore o, nelle situazioni di cui all'articolo 32, il rappresentante doganale indiretto, che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci presenta, per detto trimestre, una relazione («relazione CBAM») contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, alla Commissione, entro un mese dalla fine di tale trimestre.
2. La relazione CBAM comprende le informazioni seguenti:
a) la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
b) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c) le emissioni indirette totali, espresse secondo l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7;
d) il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
3. La Commissione comunica periodicamente alle autorità competenti un elenco di tali importatori o rappresentanti doganali indiretti stabiliti nello Stato membro, incluse le giustificazioni corrispondenti, per i quali ha motivo di ritenere che non abbiano rispettato l'obbligo di presentare una relazione CBAM, a norma del paragrafo 1.
4. Se ritiene che una relazione CBAM sia incompleta o inesatta, la Commissione comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito o, nelle situazioni di cui all'articolo 32, in cui il rappresentante doganale indiretto è stabilito, le informazioni supplementari che ritiene necessarie per completare o correggere tale relazione. Tali informazioni sono fornite a titolo indicativo senza pregiudizio per la valutazione definitiva da parte di tale autorità competente. Tale autorità competente avvia la procedura di rettifica e comunica all'importatore o, nelle situazioni di cui all'articolo 32, al rappresentante doganale indiretto le informazioni supplementari necessarie per rettificare tale relazione. Se del caso, tale importatore o tale rappresentante doganale indiretto presenta una relazione corretta all'autorità competente interessata e alla Commissione.
5. Se l'autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 4 del presente articolo avvia una procedura di rettifica, anche in considerazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e stabilisce che l'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, il rappresentante doganale indiretto non ha adottato le misure necessarie per rettificare la relazione CBAM, o se l'autorità competente interessata stabilisce, anche tenendo conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 3 del presente articolo, che l'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, il rappresentante doganale indiretto non ha rispettato l'obbligo di presentare una relazione CBAM conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità competente impone all'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, al rappresentante doganale indiretto una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. A tal fine, l'autorità competente notifica all'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, al rappresentante doganale indiretto e notifica alla Commissione:
a) di aver concluso, e i motivi della conclusione, che l'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, il rappresentante doganale indiretto non ha rispettato l'obbligo di presentare una relazione per un determinato trimestre o non ha adottato le misure necessarie per rettificare la relazione;
b) l'importo della sanzione inflitta all'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, al rappresentante doganale indiretto;
c) il termine per il pagamento della sanzione;
d) l'azione che l'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, il rappresentante doganale indiretto deve intraprendere per pagare la sanzione; e
e) il diritto dell'importatore o, se del caso in conformità dell'articolo 32, del rappresentante doganale indiretto di presentare ricorso.
6. Se, dopo aver ricevuto informazioni dalla Commissione ai sensi del presente articolo, l'autorità competente decide di non intraprendere alcuna azione, ne informa la Commissione di conseguenza.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo:
a) le informazioni da comunicare, i mezzi e il formato di tale comunicazione, comprese informazioni dettagliate per paese di origine e tipo di merci a sostegno dei totali di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), ed esempi di eventuali sconti o altre forme di compensazione disponibili di cui al paragrafo 2, lettera d);
b) il minimo e massimo edittale delle sanzioni imposte a norma del paragrafo 5 e i criteri da prendere in considerazione per determinare l'importo effettivo, comprese la gravità e la durata della mancata comunicazione;
c) norme dettagliate sulla conversione in euro del prezzo medio annuo del carbonio dovuto di cui al paragrafo 2, lettera d), espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo;
d) norme dettagliate sugli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio; e
e) i mezzi e il formato degli obblighi di comunicazione delle emissioni indirette nelle merci importate; tale formato include la quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione delle merci elencate nell'allegato I, nonché il paese di origine, la fonte di generazione e i fattori di emissione relativo a tale energia elettrica.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi si applicano per le merci importate durante il periodo transitorio di cui all'articolo 32 del presente regolamento e si basano sulla legislazione vigente per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. Tuttavia:
a) gli articoli 5, 10, 14, 16 e 17 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024;
b) l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, gli articoli da 6 a 9, gli articoli 15 e 19, l'articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 21 a 27 e l'articolo 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
ALLEGATO III
Paesi terzi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento ai fini dell'articolo 2
1. PAESI TERZI E TERRITORI CHE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti paesi:
- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera
Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti territori:
- Büsingen
- Helgoland
- Livigno
- Ceuta
- Melilla
2. PAESI TERZI E TERRITORI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
[Paesi terzi o territori da aggiungere o sopprimere a cura della Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 11.]
ALLEGATO IV
Metodologie di calcolo delle emissioni incorporate ai fini dell'articolo 7
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato e degli allegati V e VI si applicano le seguenti definizioni:
a) «merci semplici»: merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata (precursori) e combustibili a zero emissioni incorporate;
b) «merci complesse»: merci diverse dalle merci semplici;
c) «emissioni incorporate specifiche»: le emissioni incorporate di una tonnellata di merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di merci;
d) «fattore di emissione di CO2»: la media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili all'interno di una zona geografica; il fattore di emissione di CO2 si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO2 prodotte dal settore dell'energia elettrica per la produzione lorda di elettricità proveniente da combustibili fossili nella zona geografica interessata; è espresso in tonnellate di CO2 per megawattora;
e) «fattore di emissione per l'energia elettrica»: il valore predefinito, espresso in CO2 e, che rappresenta l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica consumata nella produzione delle merci;
f) «accordo di acquisto di energia elettrica»: un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica;
g) «gestore del sistema di trasmissione»: un gestore quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].
2. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE SPECIFICHE PER LE MERCI SEMPLICI
Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto delle emissioni dirette e, se del caso, delle emissioni indirette. A tal fine si applica la seguente equazione:
SEEg =AttrEmg / ALg
dove:
SEEg sono le emissioni incorporate specifiche delle merci g, in termini di CO2 e per tonnellata;
AttrEmg sono le emissioni attribuite delle merci g; e
ALg è il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.
Per «emissioni attribuite» si intende la parte delle emissioni dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo di produzione definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione:
AttrEmg = DirEm + IndirEm
dove:
DirEm sono le emissioni dirette risultanti dal processo di produzione, espresse in tonnellate di CO2 e, entro i limiti di sistema di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7; e
IndirEm sono le emissioni indirette risultanti dalla produzione di energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci, espresse in tonnellate di CO2 e, entro i limiti di sistema di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.
3. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE PER LE MERCI COMPLESSE
Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto, si applica la seguente equazione:
SEEg = AttrEmg + EEInpMat / ALg
dove:
AttrEmg sono le emissioni attribuite delle merci g;
ALg è il livello di attività delle merci (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e
EEInpMat sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le EEInpMat pertinenti sono calcolate come segue:
dove:
Mi è la massa del materiale in entrata (precursore) i utilizzato nel processo di produzione, e SEEi sono le emissioni incorporate specifiche di tale materiale (precursore) i. Per le SEEi il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.
4. DETERMINAZIONE DEI VALORI PREDEFINITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3
Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata nel processo, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. I migliori dati disponibili si basano su informazioni affidabili e accessibili al pubblico. I valori predefiniti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.
4.1. Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 2
Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante CBAM autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione stabilita in modo proporzionale. Tale maggiorazione è determinata negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, ed è fissata a un livello adeguato per garantire l'integrità ambientale del CBAM, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni raccolte durante il periodo transitorio. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del X % degli impianti ETS dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci. Il valore di X è determinato negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, ed è fissato a un livello adeguato per garantire l'integrità ambientale del CBAM, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, comprese le informazioni raccolte durante il periodo transitorio.
4.2. Valori predefiniti per l'energia elettrica importata di cui all'articolo 7, paragrafo 3
I valori predefiniti per l'energia elettrica importata sono determinati per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo in base a valori predefiniti specifici, conformemente al punto 4.2.1, o, se tali valori non sono disponibili, in base ai valori predefiniti alternativi, conformemente al punto 4.2.2.
Se l'energia elettrica è prodotta in un paese terzo, in un gruppo di paesi terzi o in una regione all'interno di un paese terzo e transita attraverso paesi terzi, gruppi di paesi terzi o regioni all'interno di un paese terzo, o Stati membri al fine di essere importata nell'Unione, i valori predefiniti da utilizzare sono quelli del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della regione all'interno di un paese terzo in cui l'energia elettrica è stata prodotta.
4.2.1. Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo
I valori predefiniti specifici sono fissati al fattore di emissione di CO2 nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione.
4.2.2. Valori predefiniti alternativi
Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è disponibile un valore predefinito specifico, il valore predefinito alternativo per l'energia elettrica è fissato al fattore di emissione di CO2 nell'Unione.
Se è possibile dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore di emissione di CO2 in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo è inferiore al valore predefinito specifico determinato dalla Commissione o inferiore al fattore di emissione di CO2 nell'Unione, per tale paese terzo, gruppo di paesi terzi o regione all'interno di un paese terzo può essere utilizzato un valore predefinito alternativo basato su tale fattore di emissione di CO2.
4.3 Valori predefiniti per le emissioni incorporate indirette
I valori predefiniti per le emissioni indirette incorporate in una merce prodotta in un paese terzo sono determinati sulla base di un valore predefinito calcolato sulla media o del fattore di emissione della rete elettrica dell'Unione, o del fattore di emissione della rete elettrica del paese di origine o del fattore di emissione di CO2 delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese di origine, dell'energia elettrica utilizzata per la produzione di tale merce.
Se un paese terzo o un gruppo di paesi terzi dimostrano alla Commissione, sulla base di dati affidabili, che il fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o il fattore di emissione di CO2 delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo o nel gruppo di paesi terzi è inferiore al valore predefinito per le emissioni indirette, per tale paese o gruppo di paesi è stabilito un valore predefinito alternativo basato su tale fattore medio di emissione di CO2.
La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2025, un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, per specificare ulteriormente quale metodo di calcolo tra quelli determinati in conformità del primo comma si applica per il calcolo dei valori predefiniti. A tal fine, la Commissione si basa sui dati più aggiornati e affidabili, compresi i dati raccolti durante il periodo transitorio, per quanto riguarda la quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione delle merci di cui all'allegato I, così come il paese di origine, la fonte di produzione e i fattori di emissione relativi a tale energia elettrica. Il metodo di calcolo specifico è determinato sulla base del modo più appropriato per conseguire entrambi i criteri seguenti:
- prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2;
- garanzia dell'integrità ambientale del CBAM.
5. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE NELL'ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA
Un dichiarante CBAM autorizzato può applicare le emissioni incorporate effettive invece dei valori predefiniti per il calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:
a) il quantitativo di energia elettrica per il quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è contemplato da un accordo di acquisto di energia elettrica tra il dichiarante CBAM autorizzato e un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo;
b) l'impianto di produzione di energia elettrica è collegato direttamente al sistema di trasmissione dell'Unione o può essere dimostrato che, al momento dell'esportazione, non vi era alcuna congestione fisica della rete in alcun punto della rete tra l'impianto e il sistema di trasmissione dell'Unione;
c) l'impianto di produzione di energia elettrica non emette più di 550 grammi di CO2 di origine fossile per chilowattora di elettricità prodotto;
d) il quantitativo di energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte dell'impianto si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora;
e) il rispetto dei criteri di cui sopra è certificato da un verificatore accreditato che riceve con cadenza almeno mensile relazioni intermedie che dimostrano in che modo tali criteri sono soddisfatti.
La quantità di energia elettrica accumulata nell'ambito dell'accordo di acquisto di energia elettrica e le corrispondenti emissioni incorporate effettive sono escluse dal calcolo del fattore di emissione del paese o del fattore di emissione di CO2 utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni indirette incorporate di energia elettrica nelle merci a norma del punto 4.3, rispettivamente.
6. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE PER LE EMISSIONI INDIRETTE
Un dichiarante CBAM autorizzato può applicare le emissioni incorporate effettive anziché i valori predefiniti per il calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, se può dimostrare un collegamento tecnico diretto tra l'impianto in cui è prodotta la merce importata e la fonte di generazione di energia elettrica o se il gestore di tale impianto ha concluso un accordo di acquisto di energia elettrica con un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo per un quantitativo di energia elettrica equivalente al quantitativo per il quale è richiesto l'uso di un valore specifico.
7. ADEGUAMENTO DEI VALORI PREDEFINITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, SULLA BASE DI CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER REGIONE
I valori predefiniti possono essere adattati a particolari zone e regioni all'interno di paesi terzi in cui prevalgono caratteristiche specifiche in termini di fattori di emissione oggettivi. Quando sono disponibili dati adattati a tali caratteristiche locali specifiche e possono essere determinati valori predefiniti più mirati, questi ultimi possono essere utilizzati.
Se i dichiaranti di merci originarie di un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che gli adattamenti dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione comportano valori inferiori a quelli predefiniti determinati dalla Commissione, tali adattamenti definiti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione possono essere utilizzati.
________________
[1] Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019).
ALLEGATO V
Requisiti contabili per le informazioni utilizzate per il calcolo delle emissioni incorporate ai fini dell'articolo 7, paragrafo 5
1. DATI MINIMI CHE UN DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO DEVE CONSERVARE PER LE MERCI IMPORTATE
1. Dati identificativi del dichiarante CBAM autorizzato:
a) nome;
b) numero di conto CBAM;
2. dati sulle merci importate:
a) tipo e quantità di ciascun tipo di merce;
b) paese di origine;
c) emissioni effettive o valori predefiniti.
2. DATI MINIMI CHE UN DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO DEVE CONSERVARE PER LE EMISSIONI INCORPORATE NELLE MERCI IMPORTATE CHE SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLE EMISSIONI EFFETTIVE
Per ciascun tipo di merci importate per cui le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, sono conservati i seguenti dati supplementari:
a) identificazione dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
b) recapiti del gestore dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
c) relazioni di verifica di cui all'allegato VI;
d) emissioni incorporate specifiche delle merci.
ALLEGATO VI
Principi di verifica e contenuto delle relazioni di verifica ai fini dell'articolo 8
1. PRINCIPI DI VERIFICA
Si applicano i seguenti principi:
a) i verificatori effettuano le verifiche con un atteggiamento di scetticismo professionale;
b) le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM sono considerate verificate solo se il verificatore ritiene con ragionevole certezza che la relazione di verifica sia esente da inesattezze rilevanti e da non conformità significative con riguardo al calcolo delle emissioni incorporate secondo le norme di cui all'allegato IV;
c) le visite degli impianti da parte del verificatore sono obbligatorie, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici di esenzione;
d) per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti, il verificatore si avvale delle soglie indicate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.
Per i parametri per i quali tali soglie non sono determinate, il verificatore si avvale del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze o le non conformità, singolarmente o aggregate con altre inesattezze o non conformità, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti.
2. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VERIFICA
Il verificatore elabora una relazione di verifica che stabilisce le emissioni incorporate delle merci, riporta tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto e contiene almeno le informazioni seguenti:
a) identificazione degli impianti in cui sono state prodotte le merci;
b) recapiti del gestore degli impianti in cui sono state prodotte le merci;
c) periodo di riferimento applicabile;
d) nome e recapiti del verificatore;
e) numero di accreditamento del verificatore e nome dell'organismo di accreditamento;
f) data delle visite agli impianti, se del caso, o i motivi per cui una visita agli impianti non è stata effettuata;
g) quantità di ciascun tipo di merci dichiarate prodotta nel periodo di riferimento;
h) quantificazione delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento;
i) descrizione del modo in cui le emissioni dell'impianto sono attribuite ai diversi tipi di merci;
j) informazioni quantitative sulle merci, sulle emissioni e sui flussi di energia non associati a tali merci;
k) nel caso di merci complesse:
i) quantità di ciascuno dei materiali in entrata (precursori) utilizzati;
ii) emissioni incorporate specifiche associate a ciascuno dei materiali in entrata (precursori) utilizzati;
iii) in caso di utilizzo delle emissioni effettive: identificazione degli impianti in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore) ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;
l) dichiarazione del verificatore in cui quest'ultimo conferma di ritenere con ragionevole certezza che la relazione sia esente da inesattezze rilevanti e da non conformità significative con riguardo alle norme di calcolo di cui all'allegato IV;
m) informazioni sulle inesattezze rilevanti riscontrate e corrette;
n) informazioni sulle non conformità significative, riscontrate e corrette, con le norme di calcolo di cui all'allegato IV.