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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO 07 - "COORDINAMENTO ATTIVITA' DELLE RAGIONERIE CENTRALI"

CIRCOLARE 24 gennaio 2025, n. 4, Prot. n. 1901

Liquidazione della spesa dell'esercizio finanziario 2024. Ulteriori indicazioni.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Ai Dipartimenti Regionali ed Uffici Equiparati

Alle Ragionerie Centrali

e,p.c. Al Presidente della Regione - Ufficio di Gabinetto

Agli Assessori regionali - Uffici di Gabinetto

Si fa riferimento ai contenuti della circolare n. 24 del 17 dicembre 2024 di questa Ragioneria Generale per fornire, alla luce di alcuni dubbi interpretativi insorti in sede applicativa, alcuni elementi di migliore specificazione.

Nel richiamare per intero le previsioni dell'art. 57 del d.lgs.118/2011, nonché il comma quarto dell'art. 3 come ripreso dal punto 6.1 dell'all. 4/2 - Principio contabile applicato della competenza finanziaria - del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., disciplinanti le fasi della liquidazione della spesa, si torna ad evidenziare che la liquidazione della spesa assume particolare rilevanza in virtù delle previsioni dell'art. 3 del medesimo decreto, per il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, secondo il quale possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

A fine esercizio, le spese impegnate ma non ancora esigibili andranno reimputate all'esercizio in cui esse diventeranno esigibili, ferma restando la necessità che esse corrispondano ad obbligazioni giuridiche esistenti alla chiusura dell'esercizio.

L'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al punto 6.1, in particolare prevede che la natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa.

Ed aggiunge successivamente che "in ogni caso possono essere considerate esigibili le spese impegnate, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio, le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiari, sotto la propria responsabilità - valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'esercizio di riferimento".

La presente circolare, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi emersi in sede di richieste pervenute per le vie brevi, è finalizzata a chiarire che la portata applicativa della disposizione di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 non va limitata unicamente "alle prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente", ma va intesa riferibile a tutte le altre tipologie di spesa, per le quali, in relazione alle peculiarità di ciascuna categoria, sussistano i presupposti, entro il 31 gennaio 2025, di procedere all'adozione del decreto di liquidazione.

Invero si ritiene che tale interpretazione sia aderente al tenore letterale della norma nella sua compiutezza, ove nel primo periodo si rivolge indistintamente alle singole tipologie di spesa senza preclusione alcuna e solo successivamente, si ritiene a mero scopo esemplificativo, si riferisce alle spese relative a prestazioni o forniture.

Tale esegesi ermeneutica pare altresì confermata da un'analisi sistematica della previsione normativa coerente con i principi generali dell'ordinamento eurocomunitario, della legislazione nazionale intervenuta in materia di accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché aderente ai principi del Codice civile in materia di puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento.

Si fa riferimento a titolo esemplificativo alle previsioni dell'art. 4 bis, del decreto legge 24/2/2023 n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21/4/2023 n. 41 e alla direttiva presidenziale per l'anno 2024 di cui alla nota prot. 12111/Gab del 14/6/2024, nella quale è stato previsto l'obiettivo operativo "Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e di pagamento delle fatture", nonché alle disposizioni normative volte al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Si precisa altresì che il termine del 31 gennaio 2025 va riferito, come indicato nella precedente circolare n. 24 del 17/12/2024, ai provvedimenti di liquidazione per le spese impegnate entro l'esercizio 2024, per le quali si sono manifestate le condizioni di esigibilità richieste dalla legge, e alle eventuali riduzioni di impegno che ne discendono, mentre l'emissione dei mandati di pagamento è possibile anche in data successiva al termine sopra riportato.

Si confida pertanto in un'uniforme applicazione coerente con i principi sin qui esposti, nell'ottica di consentire il più celere pagamento di tutte le obbligazioni, per le quali sussistano i presupposti di esigibilità.

Il Ragioniere Generale

IGNAZIO TOZZO

Il Responsabile del Servizio

ALESSANDRO CARLOTTI

Il Presidente del collegio dei Revisori dei conti per la Regione siciliana

LEONE AGNELLO