
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO 11 marzo 2025
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 26 marzo 2025, n. 71
Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile. Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Testo con annotazioni alla data 9 giugno 2025
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";
Visto, in particolare, l'articolo 13 della predetta legge n. 206 del 2023, che, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica;
Visto il comma 4 del citato articolo 13, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad individuare i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi previsti dalla norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato;
Visto il comma 5 dell'articolo 13, che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
Vista la direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visti i decreti legislativi 3 settembre 2020, n. 118, di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2018/849/UE, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e n. 119, di attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2018/849/UE, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche come modificata dalle direttive 2015/863/UE della Commissione del 31 marzo 2015 e 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017;
Visti i decreti legislativi 4 marzo 2014, n. 27 di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Viste le norme UNI EN ISO 16315 del giugno 2016 e ISO/TS 23625:2021 del marzo 2021, nonché i lavori relativi alla norma UNI ISO 8665;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto";
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2006 recante "Approvazione del modello di dichiarazione di potenza per i motori installati nelle unità da diporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 aprile 2021 relativo all'approvazione del modello di dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 24 maggio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «de minimis» (UE) n. 1407/2013;
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto 5 settembre 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024;
Visto, in particolare, l'articolo 7 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l'accesso alle agevolazioni, ed il comma 3, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l'individuazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché di ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento;
Visto, altresì, l'articolo 3 del suddetto decreto, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, in qualità di Soggetto gestore, per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura disciplinata dal medesimo decreto;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) "decreto 5 settembre 2024": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 settembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 249 del 23 ottobre 2024;
b) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;
d) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto;
e) "licenza di navigazione": la licenza di navigazione, anche provvisoria, dell'imbarcazione da diporto registrata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
f) "DCI": la dichiarazione di costruzione o importazione contenente i dati tecnici dell'unità da diporto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 aprile 2021;
g) "Carta di Identità Elettronica": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
h) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale);
i) "SPID": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale).
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto 5 settembre 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché gli ulteriori documenti ed elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento, volto a promuovere la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica, per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 5 settembre 2024, all'attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Le domande di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it) ed accessibile anche dal sito del Ministero (www.mimit.gov.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025 (1). L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. La domanda, redatta secondo lo schema che sarò reso disponibile nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore a partire dal giorno 27 marzo 2025, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto 5 settembre 2024;
c) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l'indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
d) la descrizione delle spese per le quali viene richiesta l'agevolazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del decreto 5 settembre 2024;
e) l'indicazione dell'importo del contributo richiesto;
f) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.
3. Unitamente alla domanda di cui al comma 2 deve essere trasmesso:
a) idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all'articolo 5 del decreto 5 settembre 2024, nonché il costo dell'acquisto di un eventuale pacco batterie per l'impiego e l'istallazione in unità da diporto;
b) l'ulteriore documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 1.
4. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet l'ulteriore modulistica e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 5 settembre 2024, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione riferita all'acquisto di uno o più motori che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del decreto 5 settembre 2024.
6. Sono considerate ammissibili le sole spese riguardanti l'acquisto del motore e di un eventuale pacco batterie, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto 5 settembre 2024; non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni eventuali ulteriori spese connesse alla sostituzione e all'installazione del nuovo motore e alla rottamazione del motore esistente.
7. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili prima del termine finale di cui al comma 1, il Soggetto gestore procede a comunicare tempestivamente al Ministero l'intervenuto esaurimento delle predette risorse ai fini dell'adozione dell'avviso di chiusura dello sportello.
Il termine annotato è posticipato alle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2025 dall'articolo unico, comma 1, del D.M. Imprese e Made in Italy 8 maggio 2025 e alle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2025 dall'articolo unico, comma 1, del D.M. Imprese e Made in Italy 9 giugno 2025.
Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni
1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazione nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze:
a) verificando la completezza dell'istanza pervenuta;
b) accertando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto 5 settembre 2024;
c) determinando le spese ammissibili a contribuzione e l'agevolazione conseguentemente concedibile, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 6 del decreto 5 settembre 2024.
2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, il Soggetto gestore, espletati ove necessari gli adempimenti connessi al funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, procede a comunicare al Ministero i dati delle domande ammesse ai fini dell'adozione, entro il termine di 60 giorni dalla data di chiusura dello sportello agevolativo, del provvedimento o dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2024. I predetti provvedimenti riportano i Codici unici di progetto assegnati alle domande ammesse alle agevolazioni.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito web del Ministero e su quello del Soggetto gestore.
Erogazione delle agevolazioni
1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi deve essere trasmessa al Soggetto gestore, esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito www.invitalia.it ed accessibile anche dal sito www.mimit.gov.it, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 4.
2. Le agevolazioni concesse sono erogate su richiesta dei beneficiari, in un'unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione degli investimenti e al pagamento delle relative spese.
3. Alla richiesta di cui al comma 1, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) fatture quietanziate relative all'acquisto dei beni per i quali sono state richieste le agevolazioni. Le fatture devono riportare, altresì, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico Progetto) di cui all'articolo 3, comma 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto 5 settembre 2024, ai fini dell'ammissibilità le spese devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 4, comma 2;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture;
c) dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dal rivenditore del motore elettrico acquistato, attestante l'avvenuto ritiro del motore endotermico da rottamare, identificato con marca, modello e matricola e, per i motori fuoribordo e per i natanti, della relativa Dichiarazione di potenza di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2006 ovvero, per i motori immessi sul mercato precedentemente, del Certificato d'uso del motore;
d) dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dal rivenditore del motore elettrico acquistato, attestante la conformità del predetto motore ai requisiti indicati all'articolo 5 del decreto 5 settembre 2024.
4. Nell'ambito della richiesta di erogazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti a dichiarare di aver espletato o di aver avviato le procedure amministrative connesse all'installazione del nuovo motore previste dalla normativa di settore applicabile.
5. Il Soggetto gestore espleta le verifiche di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto 5 settembre 2024 e, in caso di esito positivo, procede, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, all'erogazione delle agevolazioni sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'ambito della richiesta di erogazione.
Controlli e revoche
1. I controlli di cui all'articolo 10 del decreto 5 settembre 2024 sono svolti dal Soggetto gestore che procede a dare tempestiva comunicazione al Ministero degli esiti degli stessi.
2. Le agevolazioni sono revocate dal Ministero al ricorrere delle fattispecie previste dall'articolo 11 del decreto 5 settembre 2024.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 5 settembre 2024.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese.
3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del Soggetto gestore dedicata alla misura e del Ministero.
Il Direttore Generale
GIUSEPPE BRONZINO