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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO 9 giugno 2025

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 23 giugno 2025, n. 143

Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile. Proroga del termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni. 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";

Visto, in particolare, l'articolo 13 della predetta legge n. 206 del 2023, che, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica;

Visto il comma 4 del citato articolo 13, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad individuare i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi previsti dalla norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato;

Visto il comma 5 dell'articolo 13, che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visti i decreti legislativi 3 settembre 2020, n. 118, di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2018/849/UE, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e n. 119, di attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2018/849/UE, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche come modificata dalle direttive 2015/863/UE della Commissione del 31 marzo 2015 e 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017;

Visti i decreti legislativi 4 marzo 2014, n. 27 di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Viste le norme UNI EN ISO 16315 del giugno 2016 e ISO/TS 23625:2021 del marzo 2021, nonché i lavori relativi alla norma UNI ISO 8665;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto";

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2006 recante "Approvazione del modello di dichiarazione di potenza per i motori installati nelle unità da diporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 aprile 2021 relativo all'approvazione del modello di dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 24 maggio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «de minimis» (UE) n. 1407/2013;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 " e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto 5 settembre 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l'accesso alle agevolazioni, ed il comma 3, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l'individuazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché di ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'11 marzo 2025, pubblicato nel sito web del medesimo Ministero in data 17 marzo 2025 (di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2025), emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del predetto decreto 5 settembre 2024;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale che prevede che la domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura informatica a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025;

Considerato che, in prossimità della predetta data di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione, gli oneri finanziari connessi al soddisfacimento delle richieste agevolative pervenute non avevano esaurito la dotazione finanziaria dello sportello;

Considerato, altresì, che alla Direzione erano pervenute delle istanze, da parte dei soggetti interessati all'intervento agevolativo, volte a richiedere un lasso di tempo più ampio per la predisposizione della documentazione e per lo svolgimento delle procedure necessarie alla presentazione della domanda di agevolazione;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'8 maggio 2025 (di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025), che ha prorogato il termine finale di cui sopra alle ore 12:00 del giorno 10 giugno 2025 al fine di ovviare alle sopracitate necessità;

Rilevato che all'attualità, pur a fronte del notevole interesse suscitato dall'intervento agevolativo regolato dai provvedimenti in questione, le richieste agevolative pervenute non esauriscono la dotazione finanziaria dello sportello;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un'ulteriore proroga del termine finale di presentazione delle predette domande, al fine di favorire la massima partecipazione possibile al bando in argomento, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica sottesi all'introduzione dell'intervento agevolativo;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 11 marzo 2025, come posticipato dall'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 8 maggio 2025, richiamati in premessa, è posticipato alle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2025.

2. Resta fermo quanto già disposto dal decreto direttoriale 11 marzo 2025 e non modificato dal presente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO