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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/518 DEL CONSIGLIO, 11 marzo 2025

G.U.U.E. 25 marzo 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 aprile 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Ai fini del corretto funzionamento del modello del prestatore presunto, per interfacce elettroniche quale i mercati virtuali (marketplaces), per piattaforme, portali o mezzi analoghi che facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada, ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, è necessario precisare taluni elementi della regola.

2) E' necessario definire il termine «facilita» al fine di fornire ai soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada, la certezza del diritto relativamente all'applicabilità della regola afferente al prestatore presunto a detti soggetti passivi. Alcuni fornitori, compresi quelli che forniscono la catalogazione o la pubblicità di tali servizi, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dalla regola in quanto non entrano in concorrenza diretta con i tradizionali settori non digitali.

3) I soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada, non dovrebbero essere considerati responsabili per il pagamento di alcuna imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta quando agiscono in base alle informazioni comunicate dal fornitore indiretto, se detti soggetti passivi possono dimostrare che non potevano ragionevolmente aver saputo che le informazioni erano errate.

4) Ai fini della determinazione del luogo della prestazione del servizio di facilitazione prestato a una persona che non è soggetto passivo mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, i soggetti passivi dovrebbero essere in grado di identificare agevolmente lo status del destinatario del servizio di facilitazione. Al fine di agevolare tale identificazione e ridurre gli oneri amministrativi per tali soggetti passivi, un soggetto passivo dovrebbe considerare l'acquirente o il destinatario del servizio di facilitazione quale soggetto passivo nel caso in cui sia comunicato un numero di identificazione ai fini dell'IVA e quale persona non soggetto passivo in caso contrario, salvo il caso in cui tale soggetto passivo disponga di informazioni contrarie.

5) E' opportuno chiarire che, per quanto riguarda i servizi di locazione di alloggi a breve termine o i servizi di trasporto di passeggeri su strada, il regime speciale delle piccole imprese di cui alla direttiva 2006/112/CE può applicarsi solo al soggetto passivo che si ritiene abbia prestato tali servizi.

6) La direttiva (UE) 2025/516 (2) del Consiglio ha introdotto un regime di semplificazione a sportello unico («OSS» - one-stop shop) per i soggetti passivi che effettuano trasferimenti transfrontalieri di determinati beni propri nella direttiva 2006/112/CE. Al fine di attuare tale regime specifico nel quadro di riferimento complessivo dei regimi speciali dell'IVA di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, è opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) stabilisca norme specifiche in materia di identificazione dell'IVA, condizioni per l'esclusione, dichiarazioni IVA e obblighi di conservazione della documentazione.

7) Poiché il regime di semplificazione OSS introdotto è globale e interesserà i movimenti transfrontalieri di merci attualmente in regime di call-off stock, tale regime è stato soppresso dalla direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni di attuazione relative al regime di call-off stock non sono più necessarie e dovrebbero pertanto essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

8) A norma dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, se facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a una persona che non è un soggetto passivo nella Comunità conformemente al titolo V della direttiva, il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Le informazioni sono tuttavia richieste solo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi agevolate dall'interfaccia elettronica e non sono richieste nei casi in cui si applica la regola del fornitore o del prestatore presunto. Al fine di sostenere la lotta contro la frode all'IVA, tali informazioni relative al fornitore indiretto dovrebbero altresì essere incluse nell'insieme obbligatorio di informazioni che i fornitori/prestatori presunti, registrati per avvalersi dell'OSS per i regimi speciali di semplificazione, sono tenuti a conservare. Tali dati aggiuntivi dovrebbero consentire un raffronto delle informazioni riportate dalle piattaforme con i dati relativi al pagamento sulle operazioni transfrontaliere che figurano nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, stabilito a norma del capo V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (4), entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

9) A seguito dell'introduzione nella direttiva 2006/112/CE di un obbligo per i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni di un altro soggetto passivo di informare il proprietario dei beni che i suoi beni sono o saranno trasferiti, è opportuno chiarire quali dati specifici debbano essere comunicati al proprietario dei beni.

10) Gli elementi della direttiva 2006/112/CE che richiedono modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 sono recepiti nell'ordinamento degli Stati membri entro il 30 giugno 2028. E' pertanto necessario che le modifiche a tale regolamento siano applicabili a decorrere dal 1° luglio 2028.

11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 dell'11.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (GU L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 ter

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso, da parte di un soggetto passivo, di un'interfaccia elettronica che consenta a un destinatario e a un prestatore che offre la prestazione, all'interno dell'Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una prestazione di tali servizi tramite tale interfaccia elettronica.

2. Non si ritiene che un soggetto passivo faciliti la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la prestazione;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso il destinatario del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla prestazione di tale prestazione.

3. L'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una o più delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada;

b) la catalogazione o la pubblicità di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di destinatari verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada, senza ulteriori interventi nella prestazione.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che fornisce i mezzi mediante i quali il costo dei servizi di trasporto di passeggeri su strada può essere ripartito tra l'utente e la persona che fornisce il trasporto.

Articolo 9 quater

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che presta i servizi comunica il loro numero di identificazione ai fini dell'IVA o il numero di identificazione attribuito al soggetto passivo a norma degli articoli 362 o 369 quinquies di tale direttiva, di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e la dichiarazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, alla lettera b), di tale direttiva, al soggetto passivo che facilita la prestazione di servizi una sola volta, a meno che non si verifichi un cambiamento nella sua attività in qualità di soggetto passivo.

Se un servizio di trasporto di passeggeri su strada ha luogo in più di uno Stato membro, il soggetto passivo che presta il servizio comunica al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell'IVA attribuitogli da ciascuno Stato membro in cui ha luogo il trasporto, o il numero di identificazione attribuitogli a norma degli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 9 quinquies

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, se, in base alle informazioni fornite dalla persona che presta i servizi sottostanti, un soggetto passivo non agisce in qualità di prestatore presunto, tale soggetto passivo non è considerato responsabile del pagamento dell'IVA dovuta qualora risulti in seguito che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere ritenuto il prestatore, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni comunicate dal prestatore dei servizi;

b) le informazioni comunicate dal prestatore dei servizi sono errate;

c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

Articolo 9 sexies

Ai fini della determinazione del luogo della prestazione di un servizio di facilitazione di cui all'articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo considera la persona cui tale servizio è stato prestato quale una persona che non è soggetto passivo se tale persona cui tale servizio è stato prestato non comunica un numero di identificazione IVA, salvo il caso in cui tale soggetto passivo disponga di informazioni contrarie.

Articolo 9 septies

Le esenzioni di cui all'articolo 98, paragrafo 2, e agli articoli 371, 378, da 379 a 386 e da 388 a 390 quater della direttiva 2006/112/CE continuano ad applicarsi qualora si ritenga che lo stesso soggetto passivo che facilita la prestazione di servizi abbia ricevuto e prestato tali servizi ai sensi dell'articolo 28 bis di tale direttiva.

Articolo 9 octies

Se si ritiene che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e prestato i servizi di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, la prestazione di tali servizi può essere soggetta al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, di tale direttiva se il soggetto passivo soddisfa le condizioni per tale regime speciale.

Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE effettuate allo stesso soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e prestato tali servizi non sono soggette al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, di tale direttiva.»

;

2) all'articolo 13 bis la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:»

;

3) all'articolo 18, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA al prestatore di tali servizi.»

;

4) all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma e degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.»

;

5) all'articolo 24 ter, primo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, qualora attività siano trasmesse in streaming o messe a disposizione virtualmente in altro modo di una persona che non è soggetto passivo, oppure i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici siano forniti a una persona che non è soggetto passivo:»

;

6) all'articolo 24 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un prestatore che presti un servizio a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE o un servizio elencato all'articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, il prestatore può confutare la presunzione di cui all'articolo 24 bis o all'articolo 24 ter, primo comma, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.»

;

7) all'articolo 24 septies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 ter, primo comma, lettera d), o all'articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:»

;

8) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1. Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all'articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate.

2. Ai fini dell'articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE, per "servizio di facilitazione" si intende un servizio prestato da un soggetto passivo all'acquirente o al destinatario o al fornitore o al prestatore o a entrambi, mediante il ricorso a un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, che consente a un acquirente o a un destinatario e a un fornitore o a un prestatore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Un servizio di facilitazione di cui al primo comma è considerato distinto e indipendente rispetto ai beni o ai servizi che si presume il soggetto passivo ceda o presti.

3. Non si ritiene che un soggetto passivo presti un "servizio di facilitazione" se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o la prestazione;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione di una riscossione presso il destinatario del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla cessione o alla prestazione di tali beni o servizi.

4. L'articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una o più delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti o destinatari verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni o offerti servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o nella prestazione.»

;

9) all'articolo 54 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La presente sezione cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.»

;

10) all'articolo 54 quater, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;»

;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 54 quinquies

Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 242 ter della direttiva 2006/112/CE comprendono quelle indicate di seguito:

a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati;

b) lo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;

c) la descrizione e il quantitativo dei beni trasferiti;

d) la data di spedizione o di trasporto.»

;

12) al capo XI, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Sezione 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o taluni trasferimenti di beni propri (Articoli da 358 a 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE) »

;

13) l'articolo 57 bis è così modificato:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) "regime UE": il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per talune cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo e per taluni servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE

;

b) è inserito il seguente punto:

«3 bis) "regime di trasferimento di beni propri": il regime speciale per i trasferimenti di beni propri di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, della direttiva 2006/112/CE

;

c) i punti 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«4) "regime speciale": il "regime non UE", il "regime UE", il "regime di importazione" o il "regime di trasferimento di beni propri", di cui ai punti da 1), 2), 3) e 3 bis), rispettivamente, a seconda del contesto;

5) "soggetto passivo":

a) un soggetto passivo di cui all'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE;

b) un soggetto passivo di cui all'articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime UE;

c) un soggetto passivo di cui all'articolo 369 quaterdecies della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;

d) un soggetto passivo di cui all'articolo 369 quinvicies ter della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime di trasferimento di beni propri;»

;

14) all'articolo 57 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di trasferimento di beni propri, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo.

Tuttavia, se il primo trasferimento di beni rientrante nel regime di trasferimento di beni propri è effettuato anteriormente alla data di cui al primo comma, tale regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale primo trasferimento, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime speciale entro il decimo giorno del mese successivo a detto primo trasferimento.»

;

15) all'articolo 57 sexies è aggiunto il seguente comma:

«Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri mediante il numero di identificazione IVA di tale soggetto passivo di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE

;

16) l'articolo 57 septies è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica anche, se del caso, alla registrazione agli effetti del regime di trasferimento di beni propri.»

;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 quinvicies bis, paragrafo 1), lettera b), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui tale soggetto passivo è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime di trasferimento di beni propri, per continuare ad avvalersi di detto regime speciale il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma del presente paragrafo, tale cambiamento si applica anche, se del caso, alla registrazione per il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE

;

17) all'articolo 57 octies è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri può cessare di utilizzare detto regime speciale a prescindere dal fatto che continui a trasferire beni che possono rientrare in detto regime speciale. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese civile che precede quello nel quale tale soggetto passivo intende cessare di avvalersi del regime speciale. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese civile successivo. L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per i trasferimenti di beni propri sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali degli Stati membri verso i quali o a partire dai quali i beni sono stati spediti o trasportati.»

;

18) l'articolo 58 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all'articolo 369 sexies o all'articolo 369 quinvicies sexies della direttiva 2006/112/CE, dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all'articolo 363 o all'articolo 369 novodecies, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime speciale.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di trasferimento di beni propri prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un cambiamento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale cambiamento.»

;

19) l'articolo 58 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 58 bis

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi né trasferimenti di beni propri contemplati da detto regime speciale, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili ai sensi dell'articolo 363, lettera b), dell'articolo 369 sexies, lettera b), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 369 quinvicies sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non preclude il ricorso a un regime speciale se il soggetto passivo riprende le attività disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva.»

;

20) all'articolo 58 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell'inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), dell'articolo 369 sexies, lettera d), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera d) o dell'articolo 369 quinvicies sexies, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, nei casi seguenti:

a) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 60 bis del presente regolamento dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;

b) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto è stato emesso un sollecito ai sensi dell'articolo 63 bis del presente regolamento dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito, salvo se l'importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;

c) se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito da parte di tale Stato membro, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE

;

21) l'articolo 58 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 58 quater

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE, dal regime UE o dal regime di trasferimento di beni propri adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi o a trasferimenti di beni propri, sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto.»

;

22) l'articolo 59 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Se, a norma dell'articolo 57 quinquies, paragrafo 3, secondo comma, il regime di trasferimento di beni propri si applica a decorrere dalla data del primo trasferimento, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il mese civile in cui ha avuto luogo il primo trasferimento.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA e, se del caso, esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.»

;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Se il soggetto passivo è registrato agli effetti del regime di trasferimento di beni propri in un periodo di dichiarazione, tale soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA allo Stato membro di identificazione in relazione ai trasferimenti effettuati e ai periodi contemplati da tale regime speciale.»

;

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA e, se del caso, esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.»

;

23) l'articolo 59 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 59 bis

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell'ambito di tale regime speciale o non ha effettuato trasferimenti di beni propri nell'ambito del regime per i trasferimenti di beni propri e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni IVA, tale soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono stati effettuati cessioni, prestazioni o trasferimenti (dichiarazione IVA pari a zero).»

;

24) l'articolo 60 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 60 bis

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione IVA. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo o dagli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.»

;

25) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione IVA successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021, fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma della direttiva 2006/112/CE, sono incluse in tale dichiarazione IVA. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla data di presentazione a norma della direttiva 2006/112/CE, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione IVA successiva.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione IVA iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati in materia di accertamento e modifica.»

;

26) l'articolo 61 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 61 bis

1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni IVA tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, se tale soggetto passivo:

a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

b) è escluso da uno dei regimi speciali;

c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione IVA finale e delle dichiarazioni IVA precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione IVA finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.

2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per ogni soggetto passivo per conto del quale agisce nonché eventuali dichiarazioni IVA tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se tale intermediario:

a) è radiato dal registro di identificazione;

b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione IVA finale e delle dichiarazioni IVA precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione IVA finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.»

;

27) l'articolo 63 quater è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti, indicando, se del caso, se si tratta di una cessione o di una prestazione a norma dell'articolo 16, 18 o 26 della direttiva 2006/112/CE a seguito di un trasferimento nell'ambito del regime di trasferimento di beni propri;»

;

ii) è inserita la seguente lettera:

«b bis) le informazioni pertinenti relative alle rettifiche conformemente al titolo X, capo 5, della direttiva 2006/112/CE a seguito di un trasferimento nell'ambito del regime di trasferimento di beni propri;»

;

iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'aliquota IVA applicata, se del caso;»

;

iv) è inserita la seguente lettera:

«f bis) in caso di esenzione con diritto a detrazione, il riferimento alla disposizione applicabile della direttiva 2006/112/CE o alla corrispondente disposizione nazionale;»

;

v) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata, se del caso;»

;

vi) le lettere k) ed l) sono sostituite dalle seguenti:

«k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo della prestazione dei servizi e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata, se del caso;»

;

vii) è aggiunta la seguente lettera:

«m) per quanto riguarda le cessioni in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'aliquota IVA applicata, se del caso;»

;

ii) è inserita la seguente lettera:

«f bis) in caso di esenzione con diritto a detrazione, il riferimento alla disposizione applicabile della direttiva 2006/112/CE o alla corrispondente disposizione nazionale;»

;

iii) è aggiunta la seguente lettera:

«n) per quanto riguarda le cessioni in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.»

;

c) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

a) per quanto riguarda lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale del soggetto passivo in detto Stato membro, se del caso;

ii) l'indirizzo dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b) per quanto riguarda lo Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale del soggetto passivo in detto Stato membro, se del caso;

ii) l'indirizzo verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati;

c) la descrizione e la quantità dei beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro, indicando, se del caso, se si tratta di beni d'investimento quali definiti dallo Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati;

d) la data di spedizione o trasporto dei beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro;

e) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

f) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

g) in caso di emissione di autofattura, le informazioni ivi riportate;»

;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione o trasferimento di beni o prestazione di servizi. Se a tale soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione trasmette a tale soggetto passivo un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo o agli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati che il sollecito è stato inviato.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

Tuttavia, all'articolo 1, i punti da 2) a 7) si applicano tuttavia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI