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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO, 15 marzo 2011

G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77

Regolamento recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. (rifusione)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/518)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 aprile 2011

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 65

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Al regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2), devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. E' opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione siano sottoposte a rifusione.

2) La direttiva 2006/112/CE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L'adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva 2006/112/CE dovrebbe garantire un'applicazione del sistema dell'IVA più conforme all'obiettivo del mercato interno qualora si verifichino, o rischino di verificarsi, divergenze nell'applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di tale mercato interno. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

3) E' opportuno tener conto nel presente regolamento delle modifiche risultanti dall'adozione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (3).

4) L'obiettivo del presente regolamento è quello di garantire l'applicazione uniforme dell'attuale sistema dell'IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l'uniformità dell'applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.

5) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio dell'Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.

6) E' opportuno chiarire che, se una persona che non è soggetto passivo cambia residenza e trasferisce un mezzo di trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo è reintrodotto nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione dall'IVA alla persona non soggetto passivo che lo reintroduce, il trasferimento non costituisce un acquisto intracomunitario di un mezzo di trasporto nuovo.

7) Per talune prestazioni di servizi è sufficiente che un prestatore dimostri che il destinatario di tali servizi, sia esso un soggetto passivo oppure no, sia stabilito al di fuori della Comunità perché dette prestazioni di servizi fuoriescano dal campo di applicazione dell'IVA.

8) Si dovrebbe precisare che l'attribuzione di un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo, che effettua una prestazione di servizi a destinazione di un altro Stato membro o riceve una prestazione di servizi da un altro Stato membro per la quale l'IVA è dovuta solo dal destinatario, non influisce sul diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari di beni. Tuttavia, quando il soggetto passivo comunica il suo numero di identificazione IVA a un fornitore per una cessione intracomunitaria di beni, si considera che egli abbia optato, in ogni caso, per l'assoggettamento all'IVA di tali operazioni.

9) L'ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE) costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (4). E' opportuno, pertanto, chiarire che i GEIE sono soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.

10) Occorre definire chiaramente i servizi di ristorazione e di catering, la distinzione fra i due servizi e il trattamento appropriato dei medesimi.

11) A fini di maggior chiarezza è opportuno enumerare le operazioni considerate servizi prestati per via elettronica senza che tali elenchi siano definitivi né esaustivi.

12) E' opportuno, da un lato, stabilire che un'operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente dovrebbe essere considerata come una prestazione di servizi e, dall'altro, individuare il luogo di prestazione ove questa sia resa a una persona che non è soggetto passivo.

13) La vendita di un'opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l'opzione si riferisce.

14) Per garantire l'applicazione uniforme delle norme relative al luogo delle operazioni imponibili occorre chiarire alcuni concetti, quali la sede dell'attività economica, la stabile organizzazione, l'indirizzo permanente e la residenza abituale. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, il ricorso a criteri quanto più chiari e oggettivi possibile dovrebbe facilitare l'applicazione pratica di tali concetti.

15) Si dovrebbero stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni nel momenti in cui il fornitore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro.

16) Si dovrebbe precisare che è il tragitto del mezzo di trasporto, e non quello dei passeggeri al suo interno, a determinare la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità.

17) In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di sottoporre ad imposizione l'acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza.

18) La corretta applicazione delle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi dipende principalmente dallo status del destinatario, soggetto passivo o non soggetto passivo, e dalla qualità in cui egli agisce. Al fine di determinare lo status di soggetto passivo del destinatario, è opportuno stabilire gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal destinatario.

19) E' opportuno chiarire che, se i servizi prestati ad un soggetto passivo sono destinati all'uso personale, ivi compreso l'uso da parte dei dipendenti del destinatario soggetto passivo, non si può ritenere che quest'ultimo agisca in qualità di soggetto passivo. La comunicazione del numero di identificazione IVA al prestatore da parte del destinatario è sufficiente a stabilire che quest'ultimo agisce in qualità di soggetto passivo salvo che il prestatore disponga di informazioni contrarie. E' necessario inoltre garantire che un servizio unico ricevuto per fini professionali, ma utilizzato anche a fini privati, sia tassato in un luogo solo.

20) Al fine di determinare con precisione il luogo di stabilimento del destinatario, il prestatore di servizi è tenuto a verificare le informazioni da questi fornite.

21) Fatta salva la disposizione generale relativa al luogo di fornitura delle prestazioni di servizi ad un soggetto passivo, se i servizi sono resi a un destinatario stabilito in più di un luogo, è opportuno disporre di norme intese ad aiutare il prestatore a determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, tenendo conto delle circostanze. Se il prestatore di servizi non è in grado di determinare tale luogo, è opportuno disporre di norme volte a chiarire gli obblighi del prestatore. Tali norme non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi del destinatario né modificarli.

22) E' opportuno inoltre precisare il momento in cui il prestatore di servizi deve determinare lo status, la qualità e il luogo di stabilimento del destinatario, sia esso soggetto passivo o no.

23) Fatta salva l'applicazione generale del principio riguardante le pratiche abusive alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno ricordarne l'applicazione nel quadro specifico di talune disposizioni del presente regolamento.

24) Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell'IVA e i servizi di intermediazione forniti a una persona che non è soggetto passivo implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti al di fuori della Comunità. Occorre definire chiaramente il luogo della prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto.

25) E' opportuno precisare che le prestazioni di un intermediario che agisce in nome e per conto di terzi, il quale interviene in un servizio relativo alla fornitura di alloggio nel settore alberghiero, non rientrano nella norma specifica relativa alle prestazioni di servizi relative a beni immobili.

26) Quando varie prestazioni effettuate nell'ambito dell'organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, si dovrebbero determinare anche le disposizioni applicabili riguardo al luogo della prestazione.

27) Per garantire il trattamento uniforme delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e di altri servizi affini, occorre definire l'accesso a tali eventi e i servizi accessori a detto accesso.

28) E' opportuno precisare il trattamento da riservare ai servizi di ristorazione e di catering prestati a bordo di un mezzo di trasporto quando il trasporto dei passeggeri è realizzato sul territorio di più paesi.

29) Considerato che le norme specifiche applicabili al noleggio dei mezzi di trasporto dipendono dalla durata del possesso o dell'uso di tali mezzi, è necessario non solo stabilire quali veicoli vanno considerati «mezzi di trasporto», ma anche precisare il trattamento da riservare a tali servizi quando più contratti si susseguono. Occorre inoltre stabilire il luogo in cui un mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

30) In talune circostanze specifiche la commissione pagata per l'uso di una carta di credito o di debito in relazione a un'operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di tale operazione.

31) E' necessario specificare che l'aliquota ridotta può applicarsi al noleggio di tende, roulotte e case mobili («mobile homes») installate in un campeggio e utilizzate a titolo di alloggi.

32) Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.

33) I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.

34) E' opportuno precisare che l'esenzione delle prestazioni di servizi inerenti all'importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile di detti beni comprende i servizi di trasporto effettuati durante un cambiamento di residenza.

35) I beni trasportati fuori dalla Comunità dall'acquirente e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare delle esenzioni per le operazioni all'esportazione.

36) Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all'esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.

37) Si dovrebbe precisare che l'esenzione relativa ad alcune operazioni assimilate alle esportazioni è applicata anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.

38) E' opportuno che gli organismi istituiti a norma del quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), siano considerati organismi internazionali ai fini dell'esenzione IVA solo se rispettano determinate condizioni. E' opportuno, pertanto, stabilire le caratteristiche che consentono a tali organismi di beneficiare dell'esenzione.

39) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari o a favore di organismi internazionali riconosciuti o di alcune forze armate sono esenti dall'IVA a determinati limiti e condizioni. Affinché un soggetto passivo che effettua tale cessione o prestazione da un altro Stato membro possa accertare che i limiti e le condizioni per tale esenzione siano rispettati, è opportuno stabilire un certificato di esenzione.

40) Ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.

41) Se un fornitore di beni o un prestatore di servizi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro dove l'imposta è dovuta, occorre precisare in quali circostanze detta organizzazione sarebbe debitrice dell'IVA.

42) Si dovrebbe precisare che un soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro dove l'IVA è dovuta deve essere considerato un soggetto passivo stabilito in detto Stato membro per l'assolvimento dell'imposta anche quando tale sede di attività non partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.

43) E' opportuno chiarire che ogni soggetto passivo deve comunicare il suo numero di identificazione IVA appena ne è in possesso per determinate operazioni imponibili al fine di consentire una più equa riscossione dell'imposta.

44) Si dovrebbero precisare i pesi per l'oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell'oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d'oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

45) Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi per via elettronica a persone non soggetti passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero essere enunciate, in particolare, in modo inequivocabile.

46) Talune modifiche provengono dalla direttiva 2008/8/CE. Nella misura in cui tali modifiche riguardano, da un lato, l'imposizione del noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, dall'altro, l'imposizione di servizi forniti per via elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2015, si dovrebbe precisare che le disposizioni corrispondenti del presente regolamento si applicano soltanto a decorrere da tali date,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 dell'11.12.2006.

(2)

GU L 288 del 29.10.2005.

(3)

GU L 44 del 20.2.2008.

(4)

GU L 199 del 31.7.1985.

CAPO I

OGGETTO

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

(TITOLO I DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Art. 2

Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all'atto del cambiamento di residenza purché l'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione;

b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Art. 3

Fatto salvo l'articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale prestazione, determinato conformemente alle sottosezioni 3 e 4 della sezione 4 del capo V del presente regolamento, è situato al di fuori della Comunità:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 i servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 i servizi elencati all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

c) i servizi elencati all'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE.

Art. 4

Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell'IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario.

Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.

CAPO III

SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO III DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Art. 5

Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

CAPO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

(TITOLO IV DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

SEZIONE 1

Cessioni di beni

(Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE)

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:

a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;

b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente; 

c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;

d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l'IVA gravante su tali cessioni e versare l'importo corrispondente;

b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;

c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE considera:

a) la persona che vende beni tramite un'interfaccia elettronica un soggetto passivo;

b) la persona che acquista tali beni una persona che non è soggetto passivo.

SEZIONE 2

Prestazioni di servizi

(Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE)

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 6

1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.

Art. 6

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:

a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);

b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP);

c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

d) i servizi di radioavviso;

e) i servizi di audiotext;

f) fax, telegrafo e telex;

g) l'accesso a Internet e al World Wide Web;

h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:

a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

b) i servizi di radiodiffusione e di televisione ("teleradiodiffusione").

Art. 6

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

1. I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;

b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a) i servizi di telecomunicazione;

b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;

d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;

e) l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;

f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Art. 7

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

2. In particolare, rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 1:

a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

f) i servizi elencati nell'allegato I.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a) i servizi di teleradiodiffusione;

b) i servizi di telecomunicazione;

c) i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;

e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

f) i CD e le audiocassette;

g) le video cassette e i DVD;

h) i giochi su CD-ROM;

i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

l) i servizi di conservazione dei dati off line;

m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;

n) i servizi di helpdesk telefonico;

o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

p) i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

[q) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;] (lettera soppressa) (1)

[r) l'accesso a Internet e al World Wide Web;] (lettera soppressa) (1)

[s) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.] (lettera soppressa) (1)

t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;

u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 8

L'operazione in cui un soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Art. 9

La vendita di un'opzione che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;

b) la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l'addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un'altra persona quale prestatore di tali servizi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.

3. Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso, da parte di un soggetto passivo, di un'interfaccia elettronica che consenta a un destinatario e a un prestatore che offre la prestazione, all'interno dell'Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una prestazione di tali servizi tramite tale interfaccia elettronica.

2. Non si ritiene che un soggetto passivo faciliti la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la prestazione;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso il destinatario del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla prestazione di tale prestazione.

3. L'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una o più delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada;

b) la catalogazione o la pubblicità di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di destinatari verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada, senza ulteriori interventi nella prestazione.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che fornisce i mezzi mediante i quali il costo dei servizi di trasporto di passeggeri su strada può essere ripartito tra l'utente e la persona che fornisce il trasporto.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che presta i servizi comunica il loro numero di identificazione ai fini dell'IVA o il numero di identificazione attribuito al soggetto passivo a norma degli articoli 362 o 369 quinquies di tale direttiva, di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e la dichiarazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, alla lettera b), di tale direttiva, al soggetto passivo che facilita la prestazione di servizi una sola volta, a meno che non si verifichi un cambiamento nella sua attività in qualità di soggetto passivo.

Se un servizio di trasporto di passeggeri su strada ha luogo in più di uno Stato membro, il soggetto passivo che presta il servizio comunica al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell'IVA attribuitogli da ciascuno Stato membro in cui ha luogo il trasporto, o il numero di identificazione attribuitogli a norma degli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, se, in base alle informazioni fornite dalla persona che presta i servizi sottostanti, un soggetto passivo non agisce in qualità di prestatore presunto, tale soggetto passivo non è considerato responsabile del pagamento dell'IVA dovuta qualora risulti in seguito che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere ritenuto il prestatore, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni comunicate dal prestatore dei servizi;

b) le informazioni comunicate dal prestatore dei servizi sono errate;

c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Ai fini della determinazione del luogo della prestazione di un servizio di facilitazione di cui all'articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo considera la persona cui tale servizio è stato prestato quale una persona che non è soggetto passivo se tale persona cui tale servizio è stato prestato non comunica un numero di identificazione IVA, salvo il caso in cui tale soggetto passivo disponga di informazioni contrarie.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Le esenzioni di cui all'articolo 98, paragrafo 2, e agli articoli 371, 378, da 379 a 386 e da 388 a 390 quater della direttiva 2006/112/CE continuano ad applicarsi qualora si ritenga che lo stesso soggetto passivo che facilita la prestazione di servizi abbia ricevuto e prestato tali servizi ai sensi dell'articolo 28 bis di tale direttiva.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Se si ritiene che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e prestato i servizi di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, la prestazione di tali servizi può essere soggetta al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, di tale direttiva se il soggetto passivo soddisfa le condizioni per tale regime speciale.

Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE effettuate allo stesso soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e prestato tali servizi non sono soggette al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, di tale direttiva.

CAPO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

Concetti

Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa.

2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa.

3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Art. 11

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:

a) l'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;

c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

d) l'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE.

3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

Art. 12

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

Art. 13

La «residenza abituale» di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.

Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive.

Art. 13

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2025)

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:

a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o

b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Art. 13

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017)

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati "beni immobili":

a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

SEZIONE 2

Luogo delle cessioni di beni

(Articoli da 31 a 39 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 14

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

[Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE è superato, l'articolo 33 di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l'anno civile allora in corso sia superato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il cedente non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della suddetta direttiva;

b) il valore delle sue cessioni di beni non abbia superato il massimale nel corso dell'anno civile precedente.

L'articolo 33 della direttiva 2006/112/CE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:

a) la cessione di beni che ha determinato per l'anno civile allora in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;

b) tutte le successive cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;

c) le cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nell'anno civile successivo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cui alla lettera a).]

Art. 15

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

SEZIONE 3

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

(Articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 16

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

L'eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell'IVA da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato membro conformemente alle sue disposizioni nazionali.

SEZIONE 4

Luogo delle prestazioni di servizi

(Articoli da 43 a 59 della direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Status del destinatario

Art. 17

1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE.

2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all'identificazione ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato l'opzione per l'assoggettamento all'IVA di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva.

Art. 18

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2025)

1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1);

b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. (2)

Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA al prestatore di tali servizi.

3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (3);

b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

(1)

GU L 268 del 12.10.2010.

(2)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 luglio 2011, n. L 183.

(3)

GU L 326 del 21.11.1986.

Sottosezione 2

Qualità del destinatario

Art. 19

Ai fini dell'applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.

Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 3

Luogo di stabilimento del destinatario

Art. 20

Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, e tale soggetto passivo è stabilito in un solo paese o, in assenza di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, detta prestazione di servizi è imponibile in tale paese.

Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Art. 21

Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di ente non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo è stabilito in più di un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze.

Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

Art. 22

1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l'utilizzazione del servizio fornito.

Quando la natura e l'utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell'identificare tale stabile organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio.

Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell'ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

2. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario.

Art. 23

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2025)

1. A partire dal 1° gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2. Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma e degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Art. 24

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Se i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l'indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

a) nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all'articolo 13 bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;

b) nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.

Sottosezione 3 bis

Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Art. 24

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

1. Per l'applicazione degli articoli 44, 58 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d'albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

2. Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Art. 24

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2459 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2025)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, qualora attività siano trasmesse in streaming o messe a disposizione virtualmente in altro modo di una persona che non è soggetto passivo, oppure i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici siano forniti a una persona che non è soggetto passivo:

a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;

b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;

c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;

d) in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 septies del presente regolamento.

Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di uno degli elementi di prova fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione dei servizi, di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 septies, lettere da a) a e).

Se nel corso di un anno civile la soglia di cui al secondo comma è stata superata, tale comma non si applica a partire da quel momento e fino a quando le condizioni ivi previste sono soddisfatte nuovamente.

Il valore corrispondente dell'importo in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio (1).

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 348 dell'29.12.2017).

Art. 24

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Per l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 sexies del presente regolamento.

Sottosezione 3 ter

Confutazione delle presunzioni

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Art. 24

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2025)

1. Un prestatore che presti un servizio a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE o un servizio elencato all'articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, il prestatore può confutare la presunzione di cui all'articolo 24 bis o all'articolo 24 ter, primo comma, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

2. L'Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 bis, 24 ter o 24 quater se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 quater

Prove per l'individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Art. 24

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 quater del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;

b) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

c) i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l'immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;

d) altre informazioni commerciali pertinenti.

Art. 24

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 14 aprile 2025)

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 ter, primo comma, lettera d), o all'articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;

b) l'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

c) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

d) il prefisso del paese (Mobile Country Code - MCC) dell'identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity - IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario;

e) l'ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest'ultimo;

f) altre informazioni commerciali pertinenti.

Sottosezione 4

Disposizione comune concernente la determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario

Art. 25

Per l'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell'imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 5

Prestazioni di servizi disciplinate dalle norme generali

Art. 26

Un'operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Art. 27

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (1), rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

(1)

GU L 44 del 20.2.2008.

Art. 28

Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell'organizzazione di un funerale rientrano nell'ambito d'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

Art. 29

Fatto salvo l'articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 6

Prestazioni di servizi rese da un intermediario

Art. 30

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all'articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate.

2. Ai fini dell'articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE, per "servizio di facilitazione" si intende un servizio prestato da un soggetto passivo all'acquirente o al destinatario o al fornitore o al prestatore o a entrambi, mediante il ricorso a un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, che consente a un acquirente o a un destinatario e a un fornitore o a un prestatore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Un servizio di facilitazione di cui al primo comma è considerato distinto e indipendente rispetto ai beni o ai servizi che si presume il soggetto passivo ceda o presti.

3. Non si ritiene che un soggetto passivo presti un "servizio di facilitazione" se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o la prestazione;

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione di una riscossione presso il destinatario del pagamento effettuato;

c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla cessione o alla prestazione di tali beni o servizi.

4. L'articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una o più delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti o destinatari verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni o offerti servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o nella prestazione.

Art. 31

I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell'intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione:

a) dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE se resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo;

b) dell'articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo.

Sottosezione 6 bis

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Art. 31

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017)

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a) l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;

c) l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

d) l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;

f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;

g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;

h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;

j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;

l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;

n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

p) attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

q) servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;

b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;

d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;

e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;

f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Art. 31

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017)

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell'esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

Art. 31

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017)

Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.

Sottosezione 7

Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini

Art. 32

1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue:

a) il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;

b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;

c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

3. Non rientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d'iscrizione.

Art. 33

I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Art. 33

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

L'emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall'organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall'articolo 53 e dall'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 8

Prestazioni di servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

Art. 34

Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell'articolo 54 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 9

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering a bordo di mezzi di trasporto

Art. 35

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

Art. 36

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE.

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa direttiva.

Art. 37

Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering.

Sottosezione 10

Noleggio di mezzi di trasporto

Art. 38

1. I «mezzi di trasporto» di cui all'articolo 56 e all'articolo 59, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all'altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli:

a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;

b) rimorchi e semirimorchi;

c) vagoni ferroviari;

d) navi;

e) aeromobili;

f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;

g) trattori e altri veicoli agricoli;

h) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.

3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.

Art. 39

1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto.

Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell'uso continuo del mezzo di trasporto.

2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.

Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi.

Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.

3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.

Art. 40

Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso.

Sottosezione 11

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

Art. 41

Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 59, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

CAPO V bis

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

(TITOLO VI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 41

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 bis della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto, da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.

CAPO VI

BASE IMPONIBILE

(TITOLO VII DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Art. 42

Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l'accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un'altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi a norma degli articoli da 73 a 80 della direttiva 2006/112/CE.

CAPO VII

ALIQUOTE

Art. 43

La fornitura di «alloggi per vacanze» di cui all'allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi.

CAPO VIII

ESENZIONI

SEZIONE 1

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

(Articoli 132, 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 44

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

SEZIONE 2

Esenzioni a favore di altre attività

(Articoli 135, 136 e 137 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 45

L'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE non si applica ai «noble» di platino.

SEZIONE 2 BIS

Esenzioni connesse alle operazione intracomunitarie

(Articoli da 138 A 142 della Direttiva 2006/112/CE)

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1912)

Art. 45

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1912)

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b) il venditore è in possesso di:

i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b) i documenti seguenti:

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

SEZIONE 3

Esenzioni all'importazione

(Articoli 143, 144 e 145 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 46

L'esenzione di cui all'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi di trasporto connessi con l'importazione di beni mobili effettuata in occasione di un cambiamento di residenza.

SEZIONE 4

Esenzioni all'esportazione

(Articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 47

I «mezzi di trasporto ad uso privato» di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 13 di detta direttiva e associazioni.

Art. 48

Per determinare, come condizione per l'esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell'articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

SEZIONE 5

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni

(Articoli 151 e 152 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 49

L'esenzione prevista all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE si applica anche ai servizi elettronici quando questi sono forniti da un soggetto passivo cui si applica il regime speciale dei servizi prestati per via elettronica di cui agli articoli da 357 a 369 di tale direttiva.

Art. 50

1. Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, un organismo istituito come un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), deve soddisfare, al momento della sua istituzione, tutte le condizioni seguenti:

a) è dotato di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica;

b) è istituito a norma del diritto dell'Unione europea ed è ad esso soggetto;

c) fra i suoi membri annovera Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;

d) ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica.

2. L'esenzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE si applica ad un ERIC di cui al paragrafo 1 qualora il consorzio sia riconosciuto come un organismo internazionale dallo Stato membro ospitante.

I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell'ERIC o in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009. Quando i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi e nel caso delle prestazioni di servizi l'esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

(1)

GU L 206 dell'8.8.2009.

Art. 51

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/428, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2031) (1)

1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione e non è utilizzato il certificato elettronico di esenzione a norma dell'articolo 151 bis, della direttiva 2006/112/CE, per confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è utilizzato il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento, ferme restando le note esplicative figuranti in tale allegato.

Nell'utilizzare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall'obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall'obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Se l'esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l'esenzione è concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA, in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il certificato è allegato alla richiesta di rimborso presentata allo Stato membro interessato.

(1)

Per la soppressione dell'articolo annotato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2025/428, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032.

Art. 52

Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l'espletamento delle formalità doganali, la locuzione «documento comprovante l'importazione» di cui all'articolo 178, lettera e), della direttiva 2006/112/CE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta un controllo dell'esercizio del diritto a detrazione.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1

Debitori dell'imposta verso l'erario

(Articoli da 192 bis a 205 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 53

1. Per l'applicazione dell'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE, si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.

2. Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 192 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.

Art. 54

Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, le disposizioni dell'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE non si applicano indipendentemente dal fatto che detta sede partecipi o meno alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in detto Stato membro.

SEZIONE 1 BIS

Obblighi generali

(Articoli 242 E 243 della Direttiva 2006/112/CE)

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1912)

Art. 54

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1912 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;

b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;

c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;

d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;

e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;

f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;

g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 7 della direttiva 2006/112/CE;

h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;

b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;

c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;

d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);

f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.

3. La presente sezione cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.

SEZIONE 1 TER

Contabilità

(Articoli da 241 a 249 della direttiva 2006/112/CE)

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 54

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni o servizi tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, il termine "facilita" non comprende una cessione di beni o una prestazione di servizi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o prestazione;

b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;

c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni o alla prestazione dei servizi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;

b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;

c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione. 

Art. 54

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE conserva, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia egli stesso ricevuto o ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE o qualora partecipi a una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici per cui si presume che agisca a proprio nome conformemente all'articolo 9 bis del presente regolamento, la documentazione seguente:

a) la documentazione di cui all'articolo 63 quater del presente regolamento se il soggetto passivo ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

b) la documentazione di cui all'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo non ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE conserva, per le cessioni o prestazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;

b) una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;

c) una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione.

Art. 54

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 242 ter della direttiva 2006/112/CE comprendono quelle indicate di seguito:

a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati;

b) lo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;

c) la descrizione e il quantitativo dei beni trasferiti;

d) la data di spedizione o di trasporto.

SEZIONE 2

Disposizioni varie

(Articoli 272 e 273 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 55

Per le operazioni di cui all'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi cui deve essere attribuito un numero individuale di identificazione IVA conformemente all'articolo 214 di detta direttiva e gli enti non soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA sono tenuti a comunicare, quando agiscono in quanto tali, il loro numero di identificazione IVA ai loro cedenti di beni o prestatori di servizi immediatamente.

I soggetti passivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, aventi diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni in conformità dell'articolo 5, primo comma, del presente regolamento, non sono tenuti a comunicare il loro numero individuale di identificazione IVA ai loro cedenti di beni quando sono identificati ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), di detta direttiva.

CAPO XI

REGIMI SPECIALI

SEZIONE 1

Regime speciale applicabile all'oro da investimento

(Articoli da 344 a 356 della direttiva 2006/112/CE)

Art. 56

L'espressione «peso accettato dal mercato dell'oro» di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 57

Al fine di compilare l'elenco delle monete d'oro di cui all'articolo 345 della direttiva 2006/112/CE, il termine «prezzo» e la locuzione «valore sul mercato libero» di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1° aprile di ogni anno. Se il 1° aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

SEZIONE 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o taluni trasferimenti di beni propri

(Articoli da 358 a 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE)

(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Sottosezione 1

Definizioni

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

1) "regime non UE": il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

2) "regime UE": il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per talune cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo e per taluni servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;

3) "regime di importazione": il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

3 bis) "regime di trasferimento di beni propri": il regime speciale per i trasferimenti di beni propri di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, della direttiva 2006/112/CE;

4) "regime speciale": il "regime non UE", il "regime UE", il "regime di importazione" o il "regime di trasferimento di beni propri", di cui ai punti da 1), 2), 3) e 3 bis), rispettivamente, a seconda del contesto;

5) "soggetto passivo":

a) un soggetto passivo di cui all'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE;

b) un soggetto passivo di cui all'articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime UE;

c) un soggetto passivo di cui all'articolo 369 quaterdecies della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;

d) un soggetto passivo di cui all'articolo 369 quinvicies ter della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime di trasferimento di beni propri;

6) "intermediario": una persona quale definita all'articolo 369 terdecies, paragrafo 2, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

[Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui è stabilita detta sede è lo Stato membro di identificazione.

Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica fuori della Comunità, ma dispone di più di una stabile organizzazione nella Comunità, può scegliere qualsiasi Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione come Stato membro di identificazione, a norma dell'articolo 369 bis, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.]

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Il regime UE non si applica ai servizi prestati in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. La prestazione di tali servizi è dichiarata alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 4

Identificazione

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non UE o nel regime UE è effettuata anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.

2. Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, tale regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all'intermediario è stato assegnato il numero individuale d'identificazione IVA per il regime di importazione previsto all'articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.

3. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di trasferimento di beni propri, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo.

Tuttavia, se il primo trasferimento di beni rientrante nel regime di trasferimento di beni propri è effettuato anteriormente alla data di cui al primo comma, tale regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale primo trasferimento, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime speciale entro il decimo giorno del mese successivo a detto primo trasferimento.

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Il numero di identificazione individuale attribuito a un intermediario ai sensi dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE gli consente di agire in qualità di intermediario per conto di soggetti passivi che si avvalgono del regime di importazione. Tale numero non può essere tuttavia utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA su operazioni imponibili.

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri mediante il numero di identificazione IVA di tale soggetto passivo di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 bis, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime UE per la cessione di beni indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica anche, se del caso, alla registrazione agli effetti del regime di trasferimento di beni propri.

2. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o un intermediario che agisce per suo conto cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 terdecies, secondo comma, punto 3), lettere da b) a e), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui il soggetto passivo o il suo intermediario è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo o il suo intermediario indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

3. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 quinvicies bis, paragrafo 1), lettera b), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui tale soggetto passivo è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime di trasferimento di beni propri, per continuare ad avvalersi di detto regime speciale il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma del presente paragrafo, tale cambiamento si applica anche, se del caso, alla registrazione per il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE.

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE o del regime UE può cessare di utilizzare detti regimi speciali a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o prestare servizi che possono rientrare in detti regimi speciali. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2. Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cessare di utilizzare detto regime a prescindere dal fatto che continui a effettuare vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.

3. Un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri può cessare di utilizzare detto regime speciale a prescindere dal fatto che continui a trasferire beni che possono rientrare in detto regime speciale. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese civile che precede quello nel quale tale soggetto passivo intende cessare di avvalersi del regime speciale. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese civile successivo. L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per i trasferimenti di beni propri sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali degli Stati membri verso i quali o a partire dai quali i beni sono stati spediti o trasportati.

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 57

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione, a seconda del caso:

a) la cessazione delle sue attività rientranti in un regime speciale;

b) eventuali cambiamenti delle sue attività rientranti in un regime speciale ove non soddisfi più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale;

c) eventuali modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse allo Stato membro di identificazione.

2. In caso di cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo a tale cambiamento. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

Sottosezione 6

Esclusione

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 58

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all'articolo 369 sexies o all'articolo 369 quinvicies sexies della direttiva 2006/112/CE, dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all'articolo 363 o all'articolo 369 novodecies, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime speciale.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

2. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

2 bis. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di trasferimento di beni propri prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un cambiamento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale cambiamento.

3. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo, tranne nelle seguenti situazioni:

a) se l'esclusione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;

b) se l'esclusione è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme di tale regime, nel qual caso l'esclusione prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo.

4. Fatta eccezione per la situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'utilizzo del regime di importazione resta valido per il periodo di tempo necessario per l'importazione dei beni che erano stati ceduti anteriormente alla data di esclusione, periodo che non può tuttavia superare due mesi a decorrere da tale data.

5. Se un intermediario soddisfa uno dei criteri di radiazione di cui all'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione radia tale intermediario dal registro di identificazione ed esclude dal regime di importazione i soggetti passivi da esso rappresentati.

Solo lo Stato membro di identificazione può radiare un intermediario dal registro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

La radiazione di un intermediario dal registro di identificazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta, tranne nelle seguenti situazioni:

a) se la radiazione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;

b) se la radiazione dell'intermediario è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme del regime di importazione, nel qual caso essa prende effetto dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta.

Art. 58

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi né trasferimenti di beni propri contemplati da detto regime speciale, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili ai sensi dell'articolo 363, lettera b), dell'articolo 369 sexies, lettera b), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 369 quinvicies sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non preclude il ricorso a un regime speciale se il soggetto passivo riprende le attività disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva.

Art. 58

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da tutti i regimi speciali in tutti gli Stati membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso.

Tuttavia il primo comma non si applica per il regime di importazione se l'esclusione è dovuta a inosservanza persistente delle norme da parte dell'intermediario che agisce per conto del soggetto passivo.

Se un intermediario è radiato dal registro di identificazione per inosservanza persistente delle norme del regime di importazione, non è autorizzato ad agire in qualità di intermediario per i due anni successivi al mese nel corso del quale è stato radiato dal registro.

2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell'inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), dell'articolo 369 sexies, lettera d), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera d) o dell'articolo 369 quinvicies sexies, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, nei casi seguenti:

a) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 60 bis del presente regolamento dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;

b) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto è stato emesso un sollecito ai sensi dell'articolo 63 bis del presente regolamento dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito, salvo se l'importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;

c) se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito da parte di tale Stato membro, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE.

Art. 58

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE, dal regime UE o dal regime di trasferimento di beni propri adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi o a trasferimenti di beni propri, sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto.

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 59

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.

2. Se, a norma dell'articolo 57 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, si applica un regime non UE o un regime UE a decorrere dalla data della prima cessione o prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima cessione o prestazione.

2 bis. Se, a norma dell'articolo 57 quinquies, paragrafo 3, secondo comma, il regime di trasferimento di beni propri si applica a decorrere dalla data del primo trasferimento, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il mese civile in cui ha avuto luogo il primo trasferimento.

3. Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA e, se del caso, esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.

3 bis. Se il soggetto passivo è registrato agli effetti del regime di trasferimento di beni propri in un periodo di dichiarazione, tale soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA allo Stato membro di identificazione in relazione ai trasferimenti effettuati e ai periodi contemplati da tale regime speciale.

4. Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA e, se del caso, esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.

Art. 59

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell'ambito di tale regime speciale o non ha effettuato trasferimenti di beni propri nell'ambito del regime per i trasferimenti di beni propri e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni IVA, tale soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono stati effettuati cessioni, prestazioni o trasferimenti (dichiarazione IVA pari a zero).

Art. 60

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell'ambito dei regimi speciali non sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità monetaria intera più vicina. E' indicato e versato l'importo esatto dell'IVA.

Art. 60

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, nel testo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2014, n. L 321, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione IVA. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo o dagli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

Art. 61

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026, nel testo modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1112 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione IVA successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021, fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma della direttiva 2006/112/CE, sono incluse in tale dichiarazione IVA. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla data di presentazione a norma della direttiva 2006/112/CE, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione IVA successiva.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione IVA iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati in materia di accertamento e modifica.

Art. 61

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni IVA tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, se tale soggetto passivo:

a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

b) è escluso da uno dei regimi speciali;

c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione IVA finale e delle dichiarazioni IVA precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione IVA finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.

2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per ogni soggetto passivo per conto del quale agisce nonché eventuali dichiarazioni IVA tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se tale intermediario:

a) è radiato dal registro di identificazione;

b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione IVA finale e delle dichiarazioni IVA precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione IVA finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.

Sottosezione 7 bis

Regime di importazione - fatto generatore

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 61

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 369 quindecies della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto da o per conto del soggetto passivo che si avvale del regime di importazione la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento, o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.

Sottosezione 8

Valuta

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 61

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l'euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Art. 61

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012)

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l'euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Sottosezione 9

Pagamenti

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 62

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Fatti salvi l'articolo 63 bis, terzo comma, e l'articolo 63 ter, un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

I pagamenti dell'IVA effettuati dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto a norma degli articoli 367, 369 decies o 369 tervicies della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati è effettuato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un'altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento indica il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Art. 63

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all'importo risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies della direttiva 2006/112/CE rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato o all'intermediario che agisce per suo conto.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e ha già distribuito tale importo agli Stati membri di consumo, questi ultimi rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l'eventuale importo eccedente direttamente al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto.

Tuttavia, se l'eccedenza si riferisce a periodi che vanno fino all'ultimo periodo di dichiarazione del 2018 incluso, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell'importo trattenuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l'eccedenza al netto dell'importo che è rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l'importo di detti rimborsi.

Art. 63

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, nel testo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2014, n. L 321 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Se un soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies o 369 vicies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto, il decimo giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente agli articoli 367, 369 decies o 369 tervicies della direttiva 2006/112/CE, un sollecito indicante l'importo dell'IVA ancora da versare.

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato membro di consumo, l'IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione che il sollecito è stato inviato.

Art. 63

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell'IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

Sottosezione 10

Documentazione

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 63

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 967/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/518, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2028)

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;

b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti, indicando, se del caso, se si tratta di una cessione o di una prestazione a norma dell'articolo 16, 18 o 26 della direttiva 2006/112/CE a seguito di un trasferimento nell'ambito del regime di trasferimento di beni propri;

b bis) le informazioni pertinenti relative alle rettifiche conformemente al titolo X, capo 5, della direttiva 2006/112/CE a seguito di un trasferimento nell'ambito del regime di trasferimento di beni propri;

c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;

d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f) l'aliquota IVA applicata, se del caso;

f bis) in caso di esenzione con diritto a detrazione, il riferimento alla disposizione applicabile della direttiva 2006/112/CE o alla corrispondente disposizione nazionale;

g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata, se del caso;

h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;

i) eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;

j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo della prestazione dei servizi e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata, se del caso;

m) per quanto riguarda le cessioni in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;

b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;

c) la data della cessione dei beni;

d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f) l'aliquota IVA applicata, se del caso;

f bis) in caso di esenzione con diritto a detrazione, il riferimento alla disposizione applicabile della direttiva 2006/112/CE o alla corrispondente disposizione nazionale;

g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;

i) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

j) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

k) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;

l) il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;

m) il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna;

n) per quanto riguarda le cessioni in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.

2 bis. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

a) per quanto riguarda lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale del soggetto passivo in detto Stato membro, se del caso;

ii) l'indirizzo dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b) per quanto riguarda lo Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati:

i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale del soggetto passivo in detto Stato membro, se del caso;

ii) l'indirizzo verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati;

c) la descrizione e la quantità dei beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro, indicando, se del caso, se si tratta di beni d'investimento quali definiti dallo Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati;

d) la data di spedizione o trasporto dei beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro;

e) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

f) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

g) in caso di emissione di autofattura, le informazioni ivi riportate;

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione o trasferimento di beni o prestazione di servizi. Se a tale soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione trasmette a tale soggetto passivo un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo o agli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati che il sollecito è stato inviato.

SEZIONE 3

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

(Articoli da 369 sexvicies a 369 novovicies della direttiva 2006/112/CE)

(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

Art. 63

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2026)

L'applicazione del pagamento mensile dell'IVA all'importazione conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Ai fini dell'applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel "presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati" se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Il regolamento (CE) n. 1777/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Art. 65

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Tuttavia:

- l'articolo 3, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013,

- l'articolo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015,

- l'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY GY.

ALLEGATO I

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2013, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015)

Articolo 10 del presente regolamento

1) Punto 1 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Hosting di siti web e di pagine web;

b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line;

c) amministrazione remota di sistemi;

d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;

e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.

2) Punto 2 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;

b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;

c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;

d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;

e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

3) Punto 3 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;

b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;

c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;

d) abbonamento a giornali o riviste on line;

e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;

f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;

g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;

h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;

i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

4) Punto 4 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;

b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;

c) accesso o scaricamento di film;

d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;

e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;

f) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un'analoga rete elettronica per l'ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;

g) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un'analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;

h) la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;

i) cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.

5) Punto 5 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;

b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

(1)

Il presente allegato è sostituito dall'art. 1, punto 2), del Reg. (UE) 2022/432, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2022 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/428, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2031.

(2)

Per la soppressione dell'allegato annotato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2025/428, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2032.

ALLEGATO III

Articolo 56 del presente regolamento

Unità Pesi negoziati
kg 12,5/1
grammo 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
oncia (1 oncia = 31,1035 g) 100/10/5/1/½¼
tael (1 tael = 1,193 once) [1] 10/5/1
tola (10 tola = 3,75 once) [2] 10

.

____________

[1] Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

[2] Tola = unità di peso tradizionale indiana per l'oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1777/2005 Presente regolamento
Capo I Capo I
Articolo 1 Articolo 1
Capo II Capi III e IV
Capo II, sezione 1 Capo III
Articolo 2 Articolo 5
Capo II, sezione 2 Capo IV
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 9
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 8
Capo III Capo V
Capo III, sezione 1 Capo V, sezione 4
Articolo 4 Articolo 28
Capo III, sezione 2 Capo V, sezione 4
Articolo 5 Articolo 34
Articolo 6 Articoli 29 e 41
Articolo 7 Articolo 26
Articolo 8 Articolo 27
Articolo 9 Articolo 30
Articolo 10 Articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 12 Articolo 7, paragrafo 3
Capo IV Capo VI
Articolo 13 Articolo 42
Capo V Capo VIII
Capo V, sezione 1 Capo VIII, sezione 1
Articolo 14 Articolo 44
Articolo 15 Articolo 45
Capo V, sezione 2 Capo VIII, sezione 4
Articolo 16 Articolo 47
Articolo 17 Articolo 48
Capo VI Capo IX
Articolo 18 Articolo 52
Capo VII Capo XI
Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 56
Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 57
Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 58
Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 62
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma Articolo 59
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma Articolo 60
Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma Articolo 63
Articolo 20, paragrafo 4 Articolo 61
Capo VIII Capo V, sezione 3
Articolo 21 Articolo 16
Articolo 22 Articolo 14
Capo IX Capo XII
Articolo 23 Articolo 65
Allegato I Allegato I
Allegato II Allegato III

.