
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DECRETO 14 marzo 2025, n. 40
- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 31 marzo 2025, n. 75
Nuova disciplina del programma e delle modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 36-bis, comma 1, e 39;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, gli articoli 26, 36 e 37;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), che dispone, tra i requisiti per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, l'aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 114 e 123;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) e, in particolare, gli articoli 238, 239, 259, 260 e 261;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna e, in particolare, gli articoli 49, 50 e 58;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 06/08/2016 [N.d.R. recte: n. 183 del 06/08/2016];
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, recante regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio GMDSS (certificato generale di operatore - GOC; certificato limitato di operatore - ROC; certificato di operatore Long Range - LRC; certificato di operatore Short Range - SRC);
VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, concernente regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto dirigenziale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 123 del 20/05/2024 [N.d.R. recte: decreto dirigenziale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 123 del 16/05/2024];
CONSIDERATI i contributi pervenuti dalle Direzioni marittime e dalle Capitanerie di porto;
RITENUTO di procedere alla disciplina del programma e delle modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe in conformità alla legislazione eurounionale;
Decreta:
Programma di esame
1. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del d.m. n. 121/2005 è approvato il programma d'esame teorico e pratico, contenuto in allegato 1, per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe di cui al medesimo articolo 4-bis.
2. Le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche hanno facoltà di svolgere corsi di teoria relativi ai punti dall'1 all'8 del programma di esame di cui al comma 1, previa presentazione di SCIA di variazione dei corsi effettuati alla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente per territorio per il tramite del SUAP.
3. Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe è conforme al modello contenuto in allegato 2.
Modalità di esame
1. Le prove d'esame consistono in una prova di carteggio nautico, in un colloquio con il candidato, teso ad accertare la conoscenza degli argomenti di cui ai punti dall'1 all'8, e nella prova pratica di cui al punto 9 del programma d'esame.
2. La prova di carteggio è costituita da quattro quesiti tra loro indipendenti scelti tra quelle di cui all'allegato 3. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo svolgimento della prova, quale condizione di ammissione, il candidato è tenuto a presentarsi all'esame munito delle carte nautiche didattiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto Idrografico della Marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello, nonché del materiale necessario a svolgere la prova di carteggio nautico.
3. La prova pratica si svolge in acque marittime su un'unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri con propulsione a motore, adibita a uso privato o agli usi commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 171/2005. In alternativa, la prova pratica è svolta su un'unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri, a vela con motore ausiliario dotato di potenza di propulsione almeno superiore a 30 kW, con impiego della sola propulsione a motore e adibita ai medesimi usi. In caso di indisponibilità delle unità da diporto di cui ai periodi precedenti, la prova pratica si svolge su unità da traffico con le medesime caratteristiche. Non sono ammesse unità navali della tipologia "catamarano" o comunque multiscafo, oppure da pesca.
4. E' ammesso all'esame il candidato, che ha effettuato almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti alla prova pratica, secondo quanto previsto all'allegato 1, punto 9, attestate da una scuola nautica.
5. L'unità da diporto utilizzata in sede di prova pratica è in regola con le vigenti disposizioni in materia di pubblicità navale, di sicurezza della navigazione e relativa certificazione e di polizza di assicurazione, con copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a lesioni a persone o danni a cose procurati durante lo svolgimento di attività di esame.
6. La disponibilità giuridica dell'unità da diporto utilizzata in sede di prova pratica è acquisita dal candidato per proprietà, per utilizzo in locazione finanziaria, per locazione, per noleggio, per comodato d'uso gratuito attestato da una dichiarazione del proprietario od oneroso registrato all'Agenzia delle Entrate o per dichiarazione di armatore.
7. Nel caso in cui il candidato superi almeno una delle prove d'esame previste, può ripetere le prove d'esame non superate una sola volta entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data del verbale riassuntivo dei risultati degli esami sostenuti presso l'Ufficio marittimo scelto dal candidato. Il verbale riassuntivo riporta esplicita menzione della prova o delle prove d'esame non superate.
8. Nel caso in cui il candidato non ripeta le prove d'esame non superate entro il termine previsto, oppure consegua nuovamente un esito negativo anche a una sola delle prove d'esame ripetute, sostiene nuovamente tutte le prove d'esame previste.
9. Le sessioni d'esame, a cadenza al minimo semestrale, si svolgono presso le Capitanerie di porto e l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano. Il calendario e i bandi d'esame sono pubblicati sul sito istituzionale dei medesimi uffici e tiene conto dell'esigenza occupazionale degli aspiranti di conseguire il titolo professionale in tempo utile per la stagione balneare.
10. L'esame è sostenuto innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo e composta dai seguenti membri:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle Capitanerie di porto, in servizio permanente effettivo o in congedo da non più di dieci anni; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, anche in posizione di quiescenza, purché non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a comandante del diporto di cui all'articolo 7 del d.m. n. 121/2005 o non inferiore a primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del d.m. 25 luglio 2016;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di candidato capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a capitano del diporto di cui all'articolo 6 del d.m. n. 121/2005 o non inferiore a primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del d.m. 25 luglio 2016.
c) da un esperto velista nel solo caso di cui al comma 12, secondo periodo.
11. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12. Per il conseguimento della specializzazione vela della sezione coperta si applica l'articolo 8 del d.m. n. 121/2005. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'esame di abilitazione alla specializzazione vela è svolto nel corso della medesima sessione di esame per il conseguimento del titolo professionale. La specializzazione vela è annotata sul titolo professionale.
Ammissione agli esami
1. I candidati che non abbiano conseguito il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera d), del d.m. n. 121/2005 sono ammessi agli esami "con riserva". In caso di superamento dell'esame, il rilascio del titolo professionale è subordinato al conseguimento del certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid).
2. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4-bis, comma 2), lettere b), c), d) ed e):
a) il certificato di addestramento superiore assorbe quello inferiore;
b) i laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e al relativo albo, nonché i laureati in infermieristica (laurea triennale) o scienze infermieristiche (laurea magistrale), iscritti all'Ordine delle professioni infermieristiche e al relativo albo, di cui al d.lgs. n. 233/1946 conseguono il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) per titoli con esonero dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell'esame;
c) il certificato di operatore radio Short Range (SRC) non necessita di endorsement. Sono considerati validi i certificati LRC, GOC e ROC conseguiti all'estero provvisti di endorsement.
3. Per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria, il certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 239 del d.P.R. n. 328/1952 e di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 71/2015 in corso di validità sostituisce il requisito di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera f), del d.m. n. 121/2005.
4. Per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria i requisiti morali sono disposti dall'articolo 238 del d.P.R. n. 328/1952.
5. L'esame per il conseguimento del titolo professionale è sostenuto presso qualsiasi Capitaneria di porto o presso l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, indipendentemente dall'iscrizione del candidato nelle matricole della gente di mare.
6. Per i marittimi, in caso di giudizio di idoneità, l'Ufficio marittimo presso il quale è stato sostenuto l'esame trasmette gli atti all'Ufficio marittimo di iscrizione, per il rilascio del titolo professionale e l'annotazione sul libretto di navigazione.
7. Per i candidati non iscritti nelle matricole della gente di mare, in caso di giudizio di idoneità, il titolo professionale è rilasciato dall'Ufficio marittimo presso il quale è stato sostenuto l'esame.
8. La tassa d'esame di € 1,94 è corrisposta secondo le medesime modalità previste per gli esami per il conseguimento del certificato di competenza di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto 25 luglio 2016.
Esonero dalla prova teorica
1. Sono esonerati dallo svolgimento della prova teorica i titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 39, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 171/2005, che soddisfano uno almeno dei seguenti requisiti:
1) iscrizione per un periodo complessivo di almeno dieci anni anche non consecutivi nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere) o 50.30.0 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne) o 77.21.02 (noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto), 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche) o 85.53.00 (autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche), limitatamente alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche
2) aver stipulato con imprese di noleggio di unità da diporto o con gli aventi titolo di unità da diporto ad uso privato impiegate a fini di utilità sociale o formativo o scientifico o turistico o di protezione dell'ambiente marino uno o più contratti di lavoro con oggetto il comando dell'unità da diporto della durata complessiva di trentasei mesi in date precedenti all'entrata in vigore del presente decreto. Si applica il principio codicistico della prevalenza della consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale data dalle parti, intesa come funzione effettivamente svolta a bordo dell'unità da diporto.
2. Sono esonerati dallo svolgimento della sola prova di carteggio nautico i titolari di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 39, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 171/2005 in corso di validità.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono in possesso del candidato entro e non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005.
Esonero dalla prova pratica
1. Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica:
a) i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera di cui, rispettivamente, agli articoli 259, 260 e 261 del d.P.R. n. 328/1952;
b) i possessori dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere di cui, rispettivamente, agli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 631/1949, anche se privi della qualifica di "autorizzato" di cui all'articolo 58 del medesimo decreto;
c) i marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di cui all'articolo 10, comma 1, del d.l. n. 535/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 647/1996.
2. I titoli professionali di cui al comma 1 sono stati conseguiti dal candidato entro e non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005.
Conseguimento del titolo senza esame
1. Possono conseguire, a seguito di domanda dell'interessato, il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe senza sostenere l'esame:
a) i titolari di patente nautica di categoria B per nave da diporto di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 171/2005 in corso di validità, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005;
b) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza della sezione coperta in corso di validità: ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del d.m. 25 luglio 2016;
c) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza del diporto della sezione coperta in corso di validità: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto e comandante del diporto di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del d.m. n. 121/2005;
d) i titolari di certificato di competenza conforme alla Convenzione IMO STCW'78 come emendata, rilasciato da un Paese estero con endorsement della competente autorità consolare della Repubblica italiana in corso di validità, residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43 del codice civile.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005.
3. I titolari di patente nautica di categoria B presentano domanda presso l'Ufficio marittimo di rilascio. Per i marittimi, l'Ufficio marittimo che riceve la domanda è quello di iscrizione nelle matricole della gente di mare. Coloro che non sono iscritti nelle matricole della gente di mare presentano domanda presso qualsiasi Capitaneria di porto.
Validità del titolo professionale
1. Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe non ha scadenza, ma perde validità nel caso in cui i certificati di addestramento previsti dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto n. 121/2005 non siano in corso di validità.
2. Il rinnovo di validità dei certificati di addestramento di cui al comma 1 è annotato sul retro del titolo professionale dall'Ufficio marittimo di rilascio.
Disposizioni abrogative e finali
1. I titoli professionali di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe rilasciati ai sensi del d.d. n. 123/2024 conservano la loro validità.
2. Le domande di conseguimento del titolo professionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto in vigenza del d.d. n. 123/2024 seguono la disciplina più favorevole, con particolare riferimento al rilascio del titolo professionale senza esami.
3. Il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 20 maggio 2024, n. 123 [N.d.R. recte: decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 16 maggio 2024, n. 123] è abrogato.
4. Il presente decreto è pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma,
Il Direttore Generale
PATRIZIA SCARCHILLI