
DIRETTIVA (UE) 2025/516 DEL CONSIGLIO, 11 marzo 2025
G.U.U.E. 25 marzo 2025, Serie L
Direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.
Note sul recepimento
Adottata il: 11 marzo 2025
Entrata in vigore il: 14 aprile 2025
Termine per il recepimento: (vedi nota)
Nota:
Per il recepimento si veda l'articolo 6
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
1) L'ascesa dell'economia digitale ha avuto un impatto significativo sul funzionamento del sistema d'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'Unione, in quanto tale sistema non è adatto ai nuovi modelli operativi digitali delle imprese e non consente il pieno utilizzo dei dati generati dalla digitalizzazione. E' opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) per tener conto di tale evoluzione.
2) Gli obblighi di comunicazione dell'IVA dovrebbero essere adattati per affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme e ridurre la necessità di registrazioni multiple ai fini dell'IVA nell'Unione.
3) Il «divario dell'IVA» è la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto in base alla normativa IVA e ai regolamenti secondari e l'importo effettivamente riscosso. Nel 2020, il divario dell'IVA nell'Unione è stato stimato a 93 miliardi di EUR. Una parte significativa del divario dell'IVA consiste in frodi, in particolare frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, stimate tra 40 e 60 miliardi di EUR. Nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa pubblicata nel maggio del 2022, i cittadini hanno richiesto misure per armonizzare e coordinare le politiche fiscali negli Stati membri al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, nonché misure per promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per garantire che tutte le imprese dell'Unione paghino la loro giusta quota di imposte. L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale è coerente con tali obiettivi.
4) Al fine di aumentare la riscossione delle imposte sulle operazioni transfrontaliere e porre fine all'attuale frammentazione derivante dall'attuazione, da parte degli Stati membri, di sistemi di comunicazione divergenti, è opportuno stabilire norme per gli obblighi di comunicazione digitale dell'Unione. Tali norme dovrebbero garantire che siano fornite informazioni alle amministrazioni fiscali sulle singole operazioni al fine di consentire la verifica incrociata dei dati, accrescere le capacità di controllo delle amministrazioni fiscali e creare un effetto deterrente con riguardo alla non conformità, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri ed eliminando gli ostacoli nel mercato interno.
5) Per facilitare l'automazione del processo di comunicazione sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni fiscali, le operazioni da comunicare alle amministrazioni fiscali dovrebbero essere documentate elettronicamente. L'utilizzo della fatturazione elettronica dovrebbe diventare il sistema predefinito per l'emissione di fatture. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di consentire il ricorso ad altre fatture per le cessioni e le prestazioni nazionali.
6) Al fine di massimizzare l'interoperabilità, le fatture elettroniche dovrebbero in linea di principio rispettare la norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione (4) («norma europea»), che soddisfa la richiesta fatta dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) di creare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia potere continuare a consentire il ricorso ad altre norme per le cessioni e le prestazioni nazionali.
7) Gli Stati membri competenti per la definizione delle regole in materia di fatturazione dovrebbero adottare misure, che potrebbero includere regimi di accreditamento, per garantire che le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi siano conformi alla sintassi e alla semantica tecniche delle norme consentite e contengano tutti i dati necessari previsti da tale norma. Tali misure dovrebbero essere adottate nei confronti dei soggetti passivi tenuti a emettere la fattura, nei confronti di terzi prestatori di servizi o nei confronti di entrambi. Le persone interessate da tali misure saranno responsabili della loro applicazione. Tuttavia, tali misure non dovrebbero impedire ai soggetti passivi di scegliere i mezzi per l'emissione e l'invio delle fatture al loro cliente, ossia direttamente da loro stessi o tramite l'intermediazione di terzi o, se disponibile, mediante un portale pubblico.
8) L'efficacia dei sistemi nazionali di comunicazione digitale potrebbe essere compromessa se i soggetti passivi non rispettano l'obbligo di emettere fatture elettroniche riguardo alle operazioni soggette all'obbligo di comunicazione. Alla luce della digitalizzazione delle operazioni e degli scambi economici e in considerazione degli obiettivi della presente direttiva per la digitalizzazione dell'IVA, anche al fine di garantire una maggiore efficacia della lotta contro le frodi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere che il possesso di una fattura elettronica emessa conformemente alla norma prescritta dalla direttiva 2006/112/CE sia una condizione sostanziale per il diritto di detrarre o recuperare l'IVA dovuta o assolta.
9) La definizione di fattura elettronica dovrebbe essere allineata a quella utilizzata nella direttiva 2014/55/UE al fine di standardizzare il settore della comunicazione inerente all'IVA. Di conseguenza, la definizione di fattura elettronica dovrebbe riguardare solo le fatture elettroniche emesse, trasmesse e ricevute in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico. L'obbligo di utilizzare un formato strutturato dovrebbe riguardare almeno i dati da comunicare. Pertanto, le fatture ibride, che combinano dati incorporati in un formato strutturato e dati incorporati in un formato non strutturato e leggibile dall'uomo, dovrebbero rientrare in questa definizione se includono tutti i dati da comunicare in formato strutturato.
10) Affinché il sistema di comunicazione dell'IVA sia attuato in modo efficiente, è necessario che le informazioni pervengano senza indugio all'amministrazione fiscale. Pertanto, il termine per l'emissione di una fattura per operazioni transfrontaliere dovrebbe essere fissato a dieci giorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.
11) La fattura elettronica dovrebbe facilitare la trasmissione automatizzata all'amministrazione fiscale dei dati necessari a fini di controllo. A tal fine, la fattura elettronica dovrebbe contenere tutti i dati da trasmettere all'amministrazione fiscale in base agli obblighi di comunicazione digitale in formato strutturato.
12) L'applicazione della fatturazione elettronica come metodo predefinito per documentare le operazioni ai fini dell'IVA non sarebbe possibile se l'uso della fattura elettronica restasse subordinato all'accettazione da parte del destinatario, in particolare in un contesto tra imprese. Pertanto, per le fatture emesse a soggetti passivi e a persone giuridiche che non sono soggetti passivi, tale accettazione non dovrebbe più essere richiesta per l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea, a meno che uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà di consentire fatture cartacee o fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche. Nei casi in cui uno Stato membro consente l'uso di altre norme per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nel suo territorio, tale Stato membro dovrebbe potere prevedere che l'accettazione da parte del destinatario delle fatture emesse conformemente a tali norme non sia richiesta. Quando sono emesse fatture elettroniche nei confronti di altre persone, dovrebbe potere essere possibile che esse rimangano soggette all'accettazione da parte del destinatario.
13) La Commissione ha rispettato l'obbligo, di cui all'articolo 237 della direttiva 2006/112/CE, di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto delle norme in materia di fatturazione applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, in particolare, sulla misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. Poiché tale obbligo è già stato soddisfatto, è opportuno sopprimerlo da detta direttiva.
14) L'obbligo di presentare elenchi riepilogativi per la comunicazione delle operazioni intracomunitarie dovrebbe essere soppresso, in quanto tali operazioni rientreranno nell'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere, ma con informazioni più dettagliate e tempestive.
15) Al fine di facilitare la trasmissione dei dati delle fatture all'amministrazione fiscale da parte dei soggetti passivi, gli Stati membri dovrebbero mettere a loro disposizione i mezzi necessari per tale trasmissione. Tali mezzi dovrebbero consentire ai soggetti passivi di inviare i dati direttamente o mediante terzi per loro conto o mediante un portale pubblico, se disponibile.
16) Anche se le informazioni da trasmettere in conformità degli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere dovrebbero essere analoghe a quelle trasmesse attraverso gli elenchi riepilogativi, è necessario chiedere ai soggetti passivi di fornire dati aggiuntivi, tra cui le coordinate bancarie, in modo che le amministrazioni fiscali possano seguire non solo le merci, ma anche i flussi finanziari.
17) E' opportuno evitare di imporre inutili oneri amministrativi ai soggetti passivi che operano in Stati membri diversi. Tali soggetti passivi dovrebbero pertanto essere in grado di fornire le informazioni richieste alle amministrazioni fiscali utilizzando la norma europea. E' opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prevedere formati aggiuntivi di comunicazione dei dati al fine di agevolare per alcuni soggetti passivi la fornitura di informazioni.
18) Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione nella comunicazione dei dati sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, i dati da comunicare dovrebbero essere gli stessi in tutti gli Stati membri, senza che questi abbiano la possibilità di richiedere dati supplementari.
19) E' importante che le amministrazioni fiscali dispongano dei dati necessari su tutte le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione. Per garantire il conseguimento di tale obiettivo, sembra prudente imporre all'acquirente/al destinatario di segnalare l'operazione. Ciò consentirebbe un controllo incrociato dei dati con quelli comunicati dal fornitore o dal prestatore e garantirebbe che le amministrazioni fiscali abbiano i dati necessari nei casi in cui il fornitore o il prestatore non abbia rispettato l'obbligo di comunicazione. Tuttavia, è possibile che le misure adottate dagli Stati membri in relazione all'emissione di fatture e alla comunicazione prevedano sufficienti garanzie affinché il fornitore o il prestatore comunichi i dati all'amministrazione fiscale ogni volta che viene emessa una fattura. In tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non applicare tale regola ed escludere l'acquirente dei beni e il destinatario dei servizi dall'obbligo di comunicare i dati relativi a tali operazioni.
20) Diversi Stati membri hanno introdotto obblighi di comunicazione divergenti per le operazioni effettuate nel loro territorio, il che comporta notevoli oneri amministrativi per i soggetti passivi che operano in Stati membri diversi, che sono tenuti ad adeguare i loro sistemi contabili per conformarsi a tali obblighi. Al fine di evitare i costi risultanti da tale divergenza, i sistemi applicati negli Stati membri per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio dovrebbero rispettare le caratteristiche del sistema attuato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Gli Stati membri dovrebbero predisporre i mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni e, come nel caso delle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, il soggetto passivo dovrebbe avere la possibilità di presentare i dati conformemente alla norma europea, anche se lo Stato membro interessato potrebbe prevedere norme supplementari per la trasmissione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero consentire che i dati siano inviati dal soggetto passivo direttamente o tramite terzi per conto di tale soggetto passivo e potrebbero consentire l'utilizzo di un portale pubblico, se disponibile.
21) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare un obbligo di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del loro territorio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Tuttavia, ai fini di un'eventuale applicazione futura, tale obbligo dovrebbe essere conforme alle nuove norme sugli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni e le prestazioni a sé stessi e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi all'interno del territorio di uno Stato membro, allineate agli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Gli Stati membri che dispongono già di un sistema di comunicazione per tali operazioni dovrebbero adattare tali sistemi per garantire che i dati siano comunicati conformemente agli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni e prestazioni a sé stessi e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi all'interno del territorio di uno Stato membro.
22) Al fine di valutare l'efficacia degli obblighi di comunicazione digitale, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione che esamini l'impatto della fatturazione elettronica e degli obblighi di comunicazione digitale sia nazionali che intracomunitari sull'efficacia della riscossione dell'IVA, sulla riduzione del divario dell'IVA e sui costi di attuazione e di conformità per i soggetti passivi e le amministrazioni fiscali, al fine di verificare se il sistema ha conseguito i suoi obiettivi o se necessita di ulteriori adeguamenti.
23) E' opportuno che gli Stati membri possano continuare ad attuare altre misure per garantire la corretta riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione. Tuttavia, non dovrebbero avere la facoltà di imporre ulteriori obblighi generali di comunicazione per singola operazione sulle operazioni soggette agli obblighi di comunicazione digitale, a meno che ciò non sia richiesto a livello nazionale per preparare e presentare una dichiarazione IVA o a fini di audit. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere - insieme agli obblighi di comunicazione in tempo reale di cui alla presente direttiva - i loro strumenti nazionali di comunicazione basati, ad esempio, su un sistema SAF-T, nonché obblighi di comunicazione non di tipo generale, quali quelli relativi ai registratori di cassa. Inoltre, la possibilità per gli Stati membri di chiedere informazioni ai soggetti passivi durante un audit non dovrebbe essere limitata, in quanto tali informazioni sono ottenute solo su richiesta dello Stato membro e non sono il risultato di una comunicazione attiva da parte dei soggetti passivi.
24) Allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale, vari Stati membri hanno introdotto, previa autorizzazione sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE ove necessario, un obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale. Tali Stati membri e i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio hanno recentemente effettuato investimenti significativi per garantire il funzionamento di tali sistemi e il conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, tali Stati membri dovrebbero, in via eccezionale, adeguare i loro sistemi per garantire che i dati siano comunicati conformemente agli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni e le prestazioni a sé stessi e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi all'interno del loro territorio solo entro il 2035, a meno che la relazione di valutazione della Commissione non riveli carenze nel funzionamento del sistema di comunicazione digitale transfrontaliero. Tali carenze potrebbero portare, se necessario, a un'ulteriore proroga del termine per l'allineamento del loro sistema di comunicazione nazionale.
25) L'economia delle piattaforme ha sollevato alcune difficoltà per l'applicazione delle norme in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda la determinazione della soggettività passiva del prestatore del servizio e la parità di condizioni tra le piccole e medie imprese (PMI) e altre imprese.
26) L'economia delle piattaforme ha determinato una distorsione ingiustificata della concorrenza tra le prestazioni effettuate tramite piattaforme online che sfuggono all'imposizione dell'IVA e le prestazioni effettuate nell'economia tradizionale soggette all'IVA. La distorsione è più accentuata nei due principali settori dell'economia delle piattaforme alla base del commercio elettronico, ossia il settore della locazione di alloggi a breve termine e quello del trasporto di passeggeri su strada. Si riconosce, tuttavia, che tale disparità può essere più evidente in alcuni Stati membri che in altri.
27) Per affrontare la distorsione della concorrenza nel settore della locazione di alloggi a breve termine e in quello del trasporto di passeggeri su strada, è opportuno stabilire norme intese a modificare il ruolo svolto dalle piattaforme nella riscossione dell'IVA (esse diventerebbero il «prestatore presunto»). In base al modello del prestatore presunto, che è una finzione giuridica che non incide sulle norme che esulano dalla legislazione sull'IVA, le piattaforme dovrebbero essere tenute ad addebitare l'IVA nei casi in cui i prestatori indiretti non addebitano l'IVA perché si tratta, ad esempio, di persone che non sono soggetti passivi o di soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale per le piccole imprese.
28) Per preservare la neutralità dell'IVA, le piattaforme non dovrebbero essere considerate un «prestatore presunto» e pertanto non dovrebbero addebitare l'IVA nei casi in cui i prestatori indiretti forniscono un numero di identificazione ai fini dell'IVA e dichiarano che addebiteranno l'IVA altrimenti dovuta dal prestatore presunto.
29) Tuttavia, qualora gli Stati membri ritengano che non vi sia una tale distorsione della concorrenza nel loro territorio, è opportuno dare loro la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione di tale norma i soggetti passivi che si avvalgono all'interno del loro territorio del regime speciale per le piccole imprese, che altrimenti rientrerebbero sistematicamente nell'ambito di applicazione della regola del «prestatore presunto». Gli Stati membri dovrebbero potere stabilire le condizioni alle quali tale opzione è esercitata. Nell'esercizio di tale opzione, gli Stati membri dovrebbero poterla applicare in modo da non comportare oneri amministrativi sproporzionati per il soggetto che presta servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada o per il soggetto passivo che facilita tale prestazione. A tale riguardo, la richiesta di informazioni necessarie per stabilire se il prestatore indiretto si avvalga del regime speciale per le piccole imprese non dovrebbe essere considerata sproporzionata. Tuttavia, il fatto che uno Stato membro si avvalga di tale opzione non pregiudica la responsabilità generale delle piattaforme di rispettare la regola del prestatore presunto.
30) Al fine di garantire un livello minimo di coerenza tra i diversi sistemi IVA nazionali per quanto riguarda il trattamento della prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine, tale servizio di locazione dovrebbe essere considerato come servizio avente una funzione analoga a quella del settore alberghiero nei casi in cui è ininterrotto, destinato alla stessa persona e fornito per un massimo di 30 notti. Tuttavia, per adattarsi alle diverse specificità nazionali del settore, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di subordinare i servizi di locazione di alloggi a breve termine a determinati criteri, condizioni e limitazioni conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
31) Gli Stati membri danno una diversa interpretazione del luogo di prestazione del servizio di facilitazione reso dalle piattaforme a persone che non sono soggetti passivi. E' pertanto necessario chiarire tale norma e garantire un criterio comune.
32) Al fine di evitare situazioni in cui le piattaforme siano incluse nel regime speciale delle agenzie di viaggio in relazione a operazioni per le quali esse sono considerate il «prestatore presunto», è opportuno chiarire che tali operazioni non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regime speciale. Analogamente, è opportuno garantire che le agenzie di viaggio non siano incluse nella regola del «prestatore presunto».
33) Per quanto riguarda le prassi divergenti esistenti negli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi, è opportuno prevedere un periodo di transizione più lungo per l'entrata in applicazione della regola del prestatore presunto, al fine di garantire un'agevole transizione verso la nuova norma.
34) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme stabilite in altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che disciplina altri aspetti della prestazione di servizi da parte delle piattaforme online, quali gli obblighi applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.
35) Le direttive (UE) 2017/2455 (7) e (UE) 2019/1995 (8) del Consiglio hanno modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA che disciplinano la tassazione delle attività di commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'Unione. Tali direttive modificative hanno ridotto le distorsioni della concorrenza, migliorato la cooperazione amministrativa e introdotto una serie di semplificazioni. Nonostante le modifiche introdotte da tali direttive, entrate in vigore dal 1° luglio 2021, abbiano conseguito risultati ampiamente positivi, alcuni miglioramenti sono necessari.
36) E' opportuno chiarire alcune norme esistenti. Tra queste figura la norma relativa al calcolo della soglia di 10 000 EUR basata sull'anno civile di cui all'articolo 59 quater della direttiva 2006/112/CE, al di sotto della quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici («TTE») e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, effettuate da un fornitore dell'Unione stabilito in un solo Stato membro, possono rimanere soggette all'IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo che presta tali servizi TTE o in cui tali beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto. E' opportuno modificare l'articolo 59 quater della direttiva 2006/112/CE per garantire che solo le vendite a distanza intracomunitarie di beni ceduti a partire dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo siano incluse nel calcolo della soglia di 10 000 EUR, ma non le vendite a distanza effettuate a partire da scorte di beni situate in un altro Stato membro. Sono necessarie altre modifiche minori al fine di chiarire alcuni aspetti pratici quali la messa a disposizione di un indirizzo web.
37) E' inoltre opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE per chiarire che tutte le prestazioni di servizi da imprese a consumatori, fornite all'interno dell'Unione da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione, rientrano nell'ambito di applicazione del regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione, ossia lo sportello unico («OSS»- one-stop shop) non dell'Unione («OSS non dell'Unione»), e non solo le prestazioni di servizi a destinatari stabiliti nell'Unione. A seguito dell'introduzione delle nuove norme sulle aliquote IVA con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio (9) e al fine di comprendere le esenzioni di cui all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tra l'altro, nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari e a taluni organismi internazionali, è inoltre necessario ampliare i regimi dell'OSS di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE includendo nell'ambito di applicazione dei suddetti regimi le cessioni e le prestazioni ad aliquota zero e in esenzione da IVA che hanno diritto a detrazione. La direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere inoltre modificata per chiarire il termine entro il quale il soggetto passivo che si avvale dei regimi speciali può apportare modifiche alle pertinenti dichiarazioni IVA nell'ambito dei tre regimi di semplificazione esistenti: OSS non dell'Unione, OSS dell'Unione e OSS per le importazioni («IOSS»). Tale chiarimento dovrebbe consentire ai soggetti passivi registrati per i regimi di modificare le pertinenti dichiarazioni IVA fino al termine per la presentazione di dette dichiarazioni. Si dovrebbe precisare inoltre che le rettifiche di precedenti dichiarazioni IVA sono consentite solo nelle dichiarazioni IVA per i periodi d'imposta successivi. Infine, i tempi del fatto generatore dell'imposta per le cessioni e le prestazioni nell'ambito dei regimi di semplificazione OSS dell'Unione e OSS non dell'Unione dovrebbero essere chiaramente stabiliti al fine di evitare divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione delle norme.
38) L'identificazione ai fini dell'IVA è, in generale, obbligatoria in ogni Stato membro in cui hanno luogo operazioni imponibili. Tuttavia, per ridurre i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple, la direttiva (UE) 2017/2455 ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE una serie di misure volte a ridurre al minimo la necessità di registrazioni IVA multiple. Al fine di ridurre ulteriormente la necessità di registrazioni IVA multiple, è stata individuata una serie di misure di estensione a sostegno dell'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione. E' pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione di tali misure di estensione.
39) Tra le altre misure, la direttiva (UE) 2017/2455 ha esteso l'ambito di applicazione del mini sportello unico per trasformarlo in un OSS più ampio, che comprenda tutte le prestazioni transfrontaliere di servizi a persone che non sono soggetti passivi effettuate nell'Unione e tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni. In via eccezionale anche le interfacce elettroniche, come i mercati virtuali (marketplace) e le piattaforme, che diventano fornitori presunti per determinate cessioni di beni all'interno dell'Unione, possono dichiarare determinate cessioni nazionali di beni nell'ambito del regime OSS dell'Unione. Per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere ulteriormente esteso ad altre cessioni di beni, comprese le cessioni nazionali di beni da imprese a consumatori nell'Unione effettuate da soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro di consumo, facendo sì che le imprese non debbano registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo tali cessioni di beni ai consumatori.
40) L'IVA è normalmente addebitata e contabilizzata dal fornitore dei beni o dal prestatore dei servizi. Tuttavia, in determinate circostanze, gli Stati membri possono prevedere che, nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, il destinatario della cessione o della prestazione, anziché il fornitore o il prestatore, sia tenuto a contabilizzare l'IVA dovuta. Per sostenere ulteriormente l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, è opportuno stabilire norme per l'applicazione obbligatoria del meccanismo dell'inversione contabile nei casi in cui i fornitori o i prestatori non siano stabiliti né identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nell'effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi a una persona identificata ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui la cessione o la prestazione è imponibile, tali fornitori o prestatori dovrebbero applicare l'inversione contabile. A fini di controllo tali cessioni e prestazioni dovrebbero essere indicate nell'elenco riepilogativo. Oltre ai casi in cui l'uso è obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero potere applicare il meccanismo dell'inversione contabile anche alle cessioni o prestazioni effettuate da operatori non stabiliti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a un acquirente o destinatario, indipendentemente dallo status di quest'ultimo. Tuttavia, le cessioni e le prestazioni soggette al regime del margine di cui al titolo XII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE sono escluse dal meccanismo di inversione contabile.
41) La direttiva (UE) 2017/2455 ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE una semplificazione specifica, ossia lo sportello unico per le importazioni (IOSS), intesa a ridurre l'onere di conformità in materia di IVA associato all'importazione di determinati beni di modesto valore destinati ai consumatori nell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, è opportuno conferire alla Commissione il potere di garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS ai fini dell'esenzione prevista da detta direttiva. Tale potere dovrebbe consentire alla Commissione di adottare un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. Tali misure speciali includono il collegamento tra il numero unico di spedizione e il numero di identificazione IVA per l'IOSS. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
42) La registrazione ai fini dell'IVA di un fornitore o prestatore è obbligatoria se tale fornitore o prestatore non è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. In particolare, il trasferimento di beni propri di un soggetto passivo verso un altro Stato membro ai fini, tra l'altro, dell'attività di commercio elettronico di tale soggetto fa sorgere la necessità di registrarsi negli Stati membri a partire dai quali e verso i quali i beni propri sono trasferiti. In linea con l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple dovrebbero essere ulteriormente ridotti prevedendo l'applicazione di un nuovo regime nel quadro dei regimi dello sportello unico. Tale nuovo regime dovrebbe essere concepito specificamente per semplificare gli obblighi di conformità in materia di IVA associati a taluni trasferimenti di beni propri. Inoltre, quando un trasferimento di beni propri è effettuato da un soggetto passivo per conto di un altro soggetto passivo e nella misura in cui il trasferimento non avviene su esplicita richiesta di quest'ultimo, il primo dovrebbe essere tenuto a comunicare al proprietario dei beni talune informazioni relative al trasferimento.
43) La direttiva 2006/112/CE prevede un trattamento IVA semplificato dei beni trasferiti in regime di call-off stock qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Poiché il regime di semplificazione dell'OSS per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 2006/112/CE, è necessario sopprimere gradualmente tale regime inserendo una data di cessazione precedente la completa soppressione delle disposizioni in materia di call-off stock di tale direttiva. E' pertanto opportuno fissare una data di cessazione al 30 giugno 2028, dopo la quale non sarà più possibile applicare un nuovo regime di call-off stock. Per i regimi di call-off stock che hanno inizio il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data dovrebbero continuare ad applicarsi le condizioni pertinenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà di tali beni all'acquirente previsto. Parallelamente all'inclusione della nuova data di cessazione, si dovrebbe prevedere che tali regimi cessino di applicarsi il 30 giugno 2029, in quanto non saranno più necessari dopo tale data.
44) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
45) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'adeguamento del sistema dell'IVA all'era digitale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzare e incoraggiare l'adempimento degli obblighi di comunicazione digitale, di migliorare il trattamento IVA delle piattaforme e di ridurre i casi in cui un'impresa è tenuta a registrarsi in altri Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
46) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Parere del 12 febbraio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU C 228 del 29.6.2023.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 17.10.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj).
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2455/oj).
Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/oj).
Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 107 del 6.4.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/542/oj).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
GU C 369 del 17.12.2011.
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all'articolo 143 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis) del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l'altro collegando il numero unico della spedizione al corrispondente numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
_____________
(*1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)."
(*2) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).»;"
2) all'articolo 218 è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l'obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all'articolo 262.»
;
3) all'articolo 232 è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 218, secondo paragrafo, possono stabilire che il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio non sia subordinato all'accordo del destinatario stabilito nel loro territorio.»
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) l'articolo 14 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 14 bis
1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni.
2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, si considera che il soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto tali beni.
Entro il 1° luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto di cui al primo comma e, se del caso, presenta una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga.»
;
2) l'articolo 17 bis è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;»
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«8. Il presente articolo cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.»
;
3) al titolo V, il titolo del capo 3 bis è sostituito dal seguente:
«CAPO 3 bis
Soglia per i soggetti passivi che effettuano talune cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e talune prestazioni di servizi di cui all'articolo 58 »
;
4) l'articolo 59 quater è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i servizi sono prestati a una persona che non è un soggetto passivo e che è stabilita, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di cui alla lettera a) in un altro Stato membro; e»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni di tale paragrafo il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.
L'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo si considera esercitata da soggetti passivi registrati nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.»
;
5) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Articolo 66
1. In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:
a) non oltre il momento dell'emissione della fattura;
b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo;
c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti cessioni o prestazioni:
a) le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, se tali prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi del regime speciale a norma dell'articolo 359;
b) le cessioni o le prestazioni che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se tali cessioni o prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime speciale a norma dell'articolo 369 ter;
c) le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario a norma dell'articolo 196;
d) le cessioni o i trasferimenti di beni di cui all'articolo 67, primo paragrafo.»
;
6) all'articolo 167 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore o prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a tale soggetto passivo.»
;
7) all'articolo 226, il punto 7 bis è sostituito dal seguente:
«7 bis) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura "contabilità di cassa"»
;
8) l'articolo 237 è soppresso;
9) l'articolo 359 è sostituito dal seguente:
«Articolo 359
Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia un soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime speciale si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»
;
10) all'articolo 361, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web;»
11) l'articolo 368 è sostituito dal seguente:
«Articolo 368
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione ai servizi che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle prestazioni di servizi contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250.»
;
12) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 369 bis bis
La cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste all'articolo 39, ove tali cessioni siano effettuate a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo da parte di un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, sono considerate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 369 ter, vendite a distanza intracomunitarie di beni fino al 30 giugno 2028.»
;
13) all'articolo 369 undecies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»
;
14) all'articolo 369 quaterdecies è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi soggetti al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2.»
;
15) l'articolo 369 septdecies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»
b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;»
16) all'articolo 369 quatervicies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2028
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 28 bis
1. Fatto salvo l'articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all'interno dell'Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:
a) fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell'IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell'articolo 362 o dell'articolo 369 quinquies; e
b) dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l'IVA dovuta su tale prestazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all'interno dell'Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell'Unione.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell'ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell'IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell'ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.
6. Se applica l'opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione.
7. Entro il 1° luglio 2033 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente articolo e dell'applicazione delle norme IVA relative ai servizi di facilitazione, compresi l'impatto sul funzionamento del mercato interno e l'efficacia della riscossione dell'IVA. La Commissione presenta una proposta legislativa appropriata, se lo ritiene necessario.»
;
2) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 46 bis
Il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a persone che non sono soggetti passivi, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformità della presente direttiva.»
;
3) l'articolo 135 è così modificato:
a) al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo comma, la lettera a), si considera che la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti abbia una funzione analoga a quella del settore alberghiero, fatti salvi i criteri, le condizioni e le limitazioni stabiliti dagli Stati membri.»
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano al comitato IVA, prima del 1° luglio 2028, il testo delle principali disposizioni di diritto interno in cui indicano i criteri, le condizioni e le limitazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma).
Entro il 31 dicembre 2028, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione pubblica un elenco completo dei criteri, delle condizioni e delle limitazioni che gli Stati membri fissano in relazione al paragrafo 2, secondo comma.»
;
4) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 136 ter
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi in conformità dell'articolo 28 bis, gli Stati membri esentano la prestazione di tali servizi a tale soggetto passivo.»
;
5) L'articolo 138 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica ai trasferimenti dichiarati nell'ambito del regime speciale previsto al titolo XII, capo 6, sezione 5.»
;
b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.»
;
6) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 172 bis
Se si ritiene che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi a norma dell'articolo 28 bis, tali prestazioni non incidono sul diritto a detrazione di tale soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che l'IVA sia detraibile in relazione a tali prestazioni.»
;
7) l'articolo 194 è sostituito dal seguente:
«Articolo 194
1. Fatti salvi gli articoli 195 e 196, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e non identificato ai fini dell'IVA, mediante un numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 214, nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata ai fini dell'IVA nello Stato membro.
Inoltre, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che il debitore dell'imposta debba essere il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quale definito all'articolo 311, paragrafo 1, punto 5), quando i beni sono soggetti all'IVA secondo il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4, sezione 2.»
;
8) all'articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.»
;
9) all'articolo 226, il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4) il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale tale acquirente o destinatario è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138, eccetto nei casi in cui ci si avvale del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5;»
10) l'articolo 242 bis è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all'interno dell'Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri su strada, e si ritiene che tale persona non abbia ricevuto e prestato essa stessa tali servizi a norma dell'articolo 28 bis, il soggetto passivo che facilita la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali prestazioni. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è messa a disposizione per via elettronica, su richiesta, degli Stati membri interessati.
Gli Stati membri possono continuare a chiedere la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sia fornita periodicamente e sistematicamente fino a quando non sarà disponibile un accesso automatizzato a tale documentazione.
La documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.»
;
11) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 242 ter
Quando un soggetto passivo trasferisce beni in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, per conto di un altro soggetto passivo, il primo informa il secondo, al più tardi al momento del trasporto o della spedizione, che i suoi beni sono o saranno trasferiti, se il trasferimento non avviene su esplicita richiesta del secondo.»
;
12) all'articolo 262, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA ai quali tale soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), salvo in caso di ricorso al regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5;
b) le persone identificate ai fini dell'IVA alle quali tale soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA ha ceduto beni che sono stati ceduti a tale soggetto passivo tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all'articolo 42;
c) i soggetti passivi e gli enti che non sono soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui tale soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA ha ceduto beni o prestato servizi, diversi dai beni o servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per i quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA conformemente all'articolo 194, nella misura in cui l'acquirente o il destinatario è identificato ai fini dell'IVA, o a norma dell'articolo 196.»
;
13) all'articolo 288, primo paragrafo, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli 136 bis e 136 ter, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;»
;
14) all'articolo 306 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate a norma dell'articolo 28 bis.»
;
15) al titolo XII, capo 6, il titolo è sostituito dal seguente:
«CAPO 6
Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri »
;
16) l'articolo 365 è sostituito dal seguente:
«Articolo 365
La dichiarazione IVA contiene il numero individuale di identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore dell'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta, se del caso.
Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 364, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 364 si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse nella dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata ai sensi di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»
;
17) al titolo XII, capo 6, sezione 3, il titolo è sostituito dal seguente:
«sezione 3
REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER TALUNE CESSIONI DI BENI ALL'INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO E PER TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITA' MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO»
;
18) l'articolo 369 bis è così modificato:
a) il punto 2) è così modificato:
i) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Per le cessioni di beni senza spedizione o trasporto degli stessi o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro o conformemente all'articolo 37 o 39, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui ha luogo la cessione. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni o in cui ha luogo la cessione, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi;»
;
ii) è inserito il comma seguente:
«Fatti salvi il primo, il secondo e il terzo comma del presente punto, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale.»
;
b) il punto 3) è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nel caso delle cessioni di beni in uno Stato membro senza spedizione o trasporto degli stessi, o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro e se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, detto Stato membro;»
;
ii) è aggiunta la seguente lettera:
«d) nel caso delle cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, lo Stato membro in cui si ritiene che la cessione abbia luogo.»
;
19) l'articolo 369 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 ter
Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi, diversi da quelli che effettuano esclusivamente cessioni di beni e prestazioni di servizi esenti che non danno diritto a detrazione, ad avvalersi del presente regime speciale:
a) un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto oppure ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto sia lo stesso;
c) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è un soggetto passivo;
d) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, che cede beni in conformità degli articoli 36, 37 e 39 a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
e) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, che cede beni senza spedizione o trasporto oppure ove la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
f) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro verso il quale i beni sono stati trasferiti nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se tali beni sono soggetti all'IVA in conformità dell'articolo 16, 18 o 26, o se è necessaria una rettifica della detrazione, in conformità del titolo X, capo 5.
Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ammissibili effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.»
;
20) l'articolo 369 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 octies
1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale al netto dell'IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore d'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta:
a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b) prestazioni di servizi;
c) cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
d) cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto, o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
e) cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 5, secondo comma.
2. Se i beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o se sono spediti o trasportati verso Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione o a partire da essi, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro verso il quale tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati:
a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b) cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
c) cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
d) cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.
In relazione alle cessioni di cui al presente paragrafo, la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro se tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o dal quale tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.
La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.
3. Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui tale soggetto passivo disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, ripartiti per Stato membro di consumo.
4. Qualora sia necessaria una rettifica della detrazione per i beni trasferiti conformemente al regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5, la dichiarazione IVA comprende gli elementi pertinenti che hanno dato luogo alla rettifica e all'IVA dovuta e, per i beni d'investimento, la data di inizio del periodo di rettifica che inizia dopo il trasferimento.
5. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 369 septies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 septies si rendono necessarie modifiche della dichiarazione IVA, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.
6. Ai fini del presente articolo, la dichiarazione IVA non comprende le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti che non conferiscono un diritto a detrazione.»
;
21) l'articolo 369 septdecies è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
«e) lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 1.»
;
b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:
«f) lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 1.»
;
22) l'articolo 369 unvicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369 unvicies
1. La dichiarazione IVA reca il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l'IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta, se del caso.
2. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 369 vicies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 vicies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»
;
23) al titolo XII, capo 6, è inserita la seguente sezione:
«SEZIONE 5
REGIME SPECIALE PER I TRASFERIMENTI DI BENI PROPRI
Articolo 369 quinvicies bis
1. Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:
a) "trasferimento di beni propri": il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, esclusi i trasferimenti di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro;
b) "Stato membro di identificazione": lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.
Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale.
Articolo 369 quinvicies ter
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del presente regime speciale.
Il presente regime speciale si applica a tutti i trasferimenti di beni propri effettuati da un soggetto passivo registrato ai fini del presente regime speciale.
Articolo 369 quinvicies quater
Un soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione dell'inizio e della cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché di eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo comunica tali informazioni per via elettronica.
Articolo 369 quinvicies quinquies
Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell'IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro di identificazione utilizza il numero individuale di identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano a tale soggetto passivo dal sistema interno.
Articolo 369 quinvicies sexies
Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:
a) se il soggetto passivo in questione notifica allo Stato membro di identificazione di non effettuare più trasferimenti di beni propri che rientrano nel presente regime speciale;
b) se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione di tale soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
c) se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
d) se il soggetto passivo in questione persiste nella mancata osservanza delle norme relative al presente regime speciale.
Articolo 369 quinvicies septies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano o non siano stati effettuati trasferimenti di beni che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.
Articolo 369 quinvicies octies
1. La dichiarazione IVA reca il numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinvicies quinquies e, per ciascuno Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasferiti, il valore totale al netto dell'IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale per i quali il fatto generatore dell'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche previste al paragrafo 3.
2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica il valore totale al netto dell'IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati.
La dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni di cui al primo comma sono spediti o trasportati, ove disponibile. La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 369 quinvicies septies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.
Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 quinvicies septies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono spediti o trasportati, il periodo di imposta e l'importo imponibile in relazione al quale sono richieste le modifiche.
Articolo 369 quinvicies nonies
1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella propria valuta nazionale.
Se per la cessione di beni o la prestazione di servizi sono state utilizzate valute diverse, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
2. La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per tale giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Articolo 369 quinvicies decies
Ai fini del presente regime speciale gli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati sono esenti.
Fatto salvo l'articolo 214, paragrafo 1, gli acquisti intracomunitari di beni di cui al primo comma del presente articolo non danno luogo ad un obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 214, paragrafo 1.
Ai fini degli articoli 16, 18, 26, da 185 a 189 e 192, l'esenzione di cui al primo comma del presente articolo è considerata come esercizio del pieno diritto a detrazione dell'IVA che sarebbe dovuta se tale esenzione non fosse applicabile.
Articolo 369 quinvicies undecies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può, per le sue attività imponibili che rientrano in detto regime speciale, dichiarare nella dichiarazione IVA di tale regime speciale l'IVA detraibile a norma dell'articolo 168 negli Stati membri verso i quali o dai quali i beni sono spediti o trasportati.
Fatti salvi l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini dei trasferimenti di beni propri contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per attività che non rientrano nel presente regime speciale effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro per i beni che gli sono stati ceduti o i servizi che gli sono stati prestati in detto Stato membro nella dichiarazione IVA che deve presentare in conformità dell'articolo 250.
Articolo 369 quinvicies duodecies
1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione dei trasferimenti di beni propri effettuati nel quadro del presente regime speciale. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità fiscali degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.
2. La documentazione di cui al paragrafo 1 è fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati e allo Stato membro di identificazione.
Detta documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui il trasferimento di beni propri ha avuto luogo.»
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2029
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all'articolo 243, il paragrafo 3 è soppresso;
2) all'articolo 262, il paragrafo 2 è soppresso.
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2030
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all'articolo 42, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettera c), relativamente alla cessione per la quale l'imposta è pagabile dall'acquirente o dal destinatario in conformità dell'articolo 197.»
;
2) all'articolo 138, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di comunicare i dati sulle operazioni intracomunitarie oppure qualora i dati trasmessi non contengano le informazioni corrette riguardanti la cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare eventuali mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»
;
3) all'articolo 168 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora l'operazione sia soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 271 bis, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, in conformità delle condizioni da essi stabilite, che l'acquirente o il destinatario debba avere il diritto di detrarre o recuperare l'IVA dovuta o assolta solo se tale acquirente o destinatario è in possesso di una fattura elettronica emessa conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 218, paragrafo 3.»
;
4) l'articolo 217 è sostituito dal seguente:
«Articolo 217
Ai fini della presente direttiva per "fattura elettronica" si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva e che, almeno per quanto riguarda i dati di cui agli articoli 262 e 271 ter, sia stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico.»
;
5) l'articolo 218 è sostituito dal seguente:
«Articolo 218
1. Le fatture elettroniche e i documenti o i messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche devono soddisfare le condizioni stabilite nel presente capo perché siano accettati come fatture.
2. Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse come fatture elettroniche. Tuttavia, gli Stati membri possono accettare documenti o messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.
3. Le fatture elettroniche sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di altre norme per la fatturazione elettronica con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all'articolo 262 della presente direttiva.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi:
a) includano le informazioni richieste dalla presente direttiva; e
b) siano conformi alle norme tecniche richieste in materia di fatturazione elettronica di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri autorizzano che il soggetto passivo che emette la fattura o un terzo che agisce a nome e per conto di tale soggetto passivo si conformi alle misure di cui al paragrafo 4.
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'uso di un portale pubblico, se disponibile.
_____________
(*3) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»;"
6) all'articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.
In caso di pagamento di un acconto anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello dell'incasso dell'acconto.»
;
7) l'articolo 223 è sostituito da quanto segue:
«Articolo 223
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA relativa alle cessioni o prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di cui all'articolo 222, le fatture periodiche sono emesse entro i dieci giorni successivi alla fine del mese di calendario cui la fattura periodica si riferisce.
Gli Stati membri possono escludere la possibilità di emettere fatture periodiche in determinati settori a rischio di frodi. Gli Stati membri informano il comitato IVA delle esclusioni attuate.»
;
8) l'articolo 226 è così modificato:
a) il punto 11 bis è sostituito dal seguente:
«11 bis) se l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura "inversione contabile" e, in caso di cessione di beni per la quale l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA conformemente all'articolo 197, la dicitura aggiuntiva "operazione triangolare";»
;
b) sono aggiunti i punti seguenti:
«16) nel caso delle fatture rettificative di cui all'articolo 219, il numero sequenziale che identifica la fattura rettificata, di cui al punto 2 del presente paragrafo;
17) i numeri di conto bancario o i numeri dei conti virtuali del fornitore o prestatore, o qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il conto o i conti del fornitore o prestatore su cui i destinatari della fattura possono procedere al suo pagamento.»
;
9) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:
«Articolo 232
L'emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE non è subordinata all'accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6 del presente titolo, gli Stati membri possono subordinare all'accettazione del destinatario le fatture conformi a tale norma, se tale Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 218, paragrafo 2 della presente direttiva.
L'emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme a un'altra norma o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche è subordinata all'accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 218, paragrafo 3, possono prevedere che le fatture elettroniche che utilizzano altre norme non devono essere subordinate all'accettazione da parte del destinatario stabilito nel loro territorio.
Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 221, paragrafo 1, possono subordinare l'emissione di fatture elettroniche o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche all'accettazione da parte del destinatario.»
;
10) all'articolo 233, paragrafo 2, la parte introduttiva è modificata come segue:
«Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica o dei documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche:»
;
11) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Articolo 235
Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (EU) n. 904/2010.»
;
12) l'articolo 236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 236
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche trasmessi allo stesso destinatario o messi a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.»
;
13) al titolo XI, capo 6, il titolo è sostituito dal seguente:
«CAPO 6
Obblighi di comunicazione digitale »
;
14) al titolo XI, capo 6, dopo il titolo di tale capo è inserito il titolo seguente della sezione 1:
«SEZIONE 1
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI TRANSFRONTALIERE EFFETTUATE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' TRA SOGGETTI PASSIVI»
;
15) l'articolo 262 è sostituito dal seguente:
«Articolo 262
1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA trasmette i dati di cui all'articolo 264 relativi alle seguenti operazioni:
a) le cessioni e i trasferimenti di beni effettuati conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all'articolo 20 e le operazioni assimilate di cui all'articolo 21 o 22;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per le quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 194, nella misura in cui l'acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell'IVA, o a norma dell'articolo 195, 196 o 197; e
d) gli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per i quali tale acquirente o destinatario è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 194, nella misura in cui l'acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell'IVA, o a norma dell'articolo 195, 196, 197 o 204.
2. I dati di cui all'articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse allo Stato membro che ha attribuito al soggetto passivo il numero di identificazione IVA utilizzato da tale soggetto passivo per l'operazione cui si riferiscono i dati.
3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, i soggetti passivi registrati nel quadro del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, non trasmettono dati sui trasferimenti di beni propri o sulle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 21 o 22 relative agli stessi beni.
4. Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA non devono trasmettere i dati di cui all'articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al primo paragrafo, lettere b) e d) del presente articolo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri in merito a quanto segue:
a) l'adozione della misura prima della sua entrata in vigore; e
b) la data da cui tale misura non è più applicata, prima di tale data.»
;
16) l'articolo 263 è sostituito dal seguente:
«Articolo 263
1. I dati di cui all'articolo 264 sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), dai soggetti passivi tenuti a emettere una fattura relativa alle operazioni di cui a tali lettere, nel momento in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
Se la fattura di cui al primo comma del presente paragrafo è emessa dall'acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all'articolo 264, sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
2. I dati di cui all'articolo 264 sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettera b) e d), dai soggetti passivi a cui deve essere emessa una fattura relativa alle operazioni di cui a tali lettere entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati relativi a tali operazioni qualora la persona a cui deve essere emessa la fattura non la abbia ricevuta in tempo.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i dati sono trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo per conto di tale soggetto passivo. Gli Stati membri forniscono i mezzi elettronici per la trasmissione di tali dati.
Gli Stati membri autorizzano la trasmissione di tali dati conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il messaggio elettronico comune per la trasmissione dei dati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010.»
;
17) l'articolo 264 è sostituito dal seguente:
«Articolo 264
I dati seguenti sono trasmessi a norma dell'articolo 263:
a) per le cessioni di beni effettuate a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per le quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA a norma degli articoli da 194 a 197, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11), 16), 17), e 11 bis), se del caso;
b) per i trasferimenti effettuati conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11) e 16);
c) per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all'articolo 20 e per le operazioni assimilate ai sensi dell'articolo 22, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), e 17);
d) per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni a norma dell'articolo 21, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), e 16);
e) per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per i quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA a norma degli articoli 194, 195, 196, 197 o 204, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), e 15) se del caso.»
;
18) gli articoli da 265 a 271 sono soppressi;
19) al titolo XI, capo 6, è aggiunta la sezione 2 seguente:
«SEZIONE 2
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LE CESSIONI E PRESTAZIONI A SE' STESSI E LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE FRA SOGGETTI PASSIVI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO
Articolo 271 bis
1. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 262, effettuate nel loro territorio a sé stessi o ad altri soggetti passivi.
2. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 262, effettuate nel loro territorio da sé stessi o da altri soggetti passivi.
Articolo 271 ter
1. Qualora uno Stato membro richieda che i dati siano inviati a norma dell'articolo 271 bis, paragrafo 1, il soggetto passivo tenuto a emettere la fattura, o un terzo per conto di tale soggetto passivo, trasmette tali dati per ogni singola operazione nel momento in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
Se la fattura è emessa dall'acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all'articolo 271 bis, paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.
2. Qualora uno Stato membro richieda che i dati siano inviati a norma dell'articolo 271 bis, paragrafo 2, il soggetto passivo a cui è stata emessa una fattura, o un terzo per conto di tale soggetto passivo, trasmette tali dati per ogni singola operazione entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati relativi a tali operazioni qualora la persona cui deve essere emessa la fattura non la abbia ricevuta in tempo utile.
3. Gli Stati membri autorizzano la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE.
Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche utilizzando altri formati di dati diversi dalla norma europea sulla fatturazione elettronica e dal relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE, purché gli altri formati di dati garantiscano l'interoperabilità con tale norma.
4. Gli Stati membri che impongono la trasmissione dei dati a norma dell'articolo 271 bis possono limitare l'applicazione di tale obbligo a determinate categorie di soggetti passivi o a determinati tipi di operazioni. Essi determinano inoltre i dati che devono essere trasmessi.
Articolo 271 quater
Entro il 31 marzo 2033 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sul funzionamento della fatturazione elettronica di cui al capo 3 e degli obblighi di comunicazione digitale nazionali e intracomunitari di cui al presente capo. In tale relazione la Commissione:
a) valuta gli effetti delle misure sull'efficacia della riscossione dell'IVA e sulla riduzione del divario dell'IVA, sul numero di controlli effettuati dall'amministrazione fiscale, nonché sulla riduzione degli oneri amministrativi e sui risparmi in termini di costi per i soggetti passivi;
b) valuta gli effetti dell'opzione offerta agli Stati membri all'articolo 262, paragrafo 4, sulle frodi IVA in altri Stati membri e sul funzionamento del VIES centrale;
c) valuta i problemi tecnici derivanti dall'attuazione delle misure, quali errori, ritardi e omissioni relativi alla trasmissione delle fatture e dei dati;
d) fa il punto sulle misure e sui servizi messi in atto dagli Stati membri e messi a disposizione dei contribuenti per alleviare i loro oneri amministrativi;
e) fa il punto sui possibili nuovi sviluppi tecnologici nei settori della fatturazione elettronica e della comunicazione digitale;
f) valuta di conseguenza la necessità di ulteriori misure e, se lo ritiene necessario, presenta una proposta legislativa appropriata per tali misure.»
;
20) l'articolo 273 è sostituito dal seguente:
«Articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3, né per attuare nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi oppure all'acquisto di beni e servizi, tra soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA all'interno dell'Unione, supplementari rispetto a quelli previsti al capo 6. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi di conservare i dati sulle loro operazioni al fine di comunicarle i dati richiesti per la compilazione e presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 2024, imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all'attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.
Gli Stati membri che al 1° gennaio 2024 imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione per l'acquisto di beni e servizi, diversi da quelli di cui all'articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all'attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale degli acquisti di beni e servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.
Gli Stati membri possono mantenere l'obbligo per i soggetti passivi di conservare i dati relativi alle loro operazioni al fine di comunicare i dati richiesti per la compilazione e la presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit.
Gli Stati membri possono imporre obblighi di comunicazione per operazioni diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.»
Recepimento
1. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'articolo 1, punti 2) e 3), della presente direttiva a decorrere dal 14 aprile 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2027.
3. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 3, punto 1), non prima del 1° luglio 2028 e non oltre il 1° gennaio 2030.
4. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2029.
5. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2030, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4 della presente direttiva.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2030.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che al 1° gennaio 2024 imponevano un obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale o che hanno ottenuto un'autorizzazione sulla base dell'articolo 395 anteriormente al 1° gennaio 2024 che consente loro di istituire tale obbligo, ovvero, ove tale autorizzazione non fosse necessaria, che hanno adottato anteriormente al 1° gennaio 2024 norme nazionali che prevedono l'introduzione di tale obbligo nazionale di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale, applicano le misure dell'articolo 5, punto 5, relative all'articolo 218, e le misure dell'articolo 5, punto 19, relative agli articoli 271 bis e 271 ter, entro il 1° gennaio 2035, per quanto riguarda la fatturazione e la comunicazione elettroniche nazionali. Se la relazione intermedia di valutazione di cui all'articolo 271 quater rivela l'esistenza di carenze, la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure e, se necessario, presenta un'adeguata proposta al fine di posticipare tale termine fino a quando tali carenze non siano state colmate.
6. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.