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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/641 DELLA COMMISSIONE, 25 marzo 2025

G.U.U.E. 26 marzo 2025, Serie L

Regolamento che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Canada, alla Repubblica di Macedonia del Nord, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 marzo 2025

Applicabile dal: 27 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

4) Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province della Nuova Scozia e dell'Ontario, confermati rispettivamente il 4 marzo 2025 e il 13 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di HPAI nel pollame nella contea del North Yorkshire, Inghilterra, e nell'area amministrativa Highland, Scozia, confermati tra il 12 marzo 2025 e il 18 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

7) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 27 focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Colorado [1], Florida [1], Illinois [1], Indiana [6], New Jersey [4], New York [7], Ohio [3], Iowa [1] e Pennsylvania [3], confermati tra il 27 febbraio 2025 e il 17 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai di HPAI.

10) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle dell'allegato V, sezione B, parti 1 e 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

11) Inoltre il 17 marzo 2025 la Repubblica di Macedonia del Nord ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nel pollame. Tale focolaio è localizzato nel comune di Jegunovtse ed è stato confermato il 12 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

12) Attualmente l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2021/404 precisa che non è prescritto alcun trattamento di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione, dalla Repubblica di Macedonia del Nord, di prodotti a base di carne ottenuti da pollame. Tenuto conto del rischio di introduzione della malattia di Newcastle nell'Unione connesso all'ingresso nell'Unione dalla Repubblica di Macedonia del Nord di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame che non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, è necessario proteggere lo stato sanitario dell'Unione. Di conseguenza, per l'ingresso nell'Unione dalla Repubblica di Macedonia del Nord di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame dovrebbe essere imposto il trattamento di riduzione dei rischi D, conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nella tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

13) Inoltre la Bosnia-Erzegovina ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda l'HPAI - situazione che ha determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame, come stabilito nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e l'obbligo di applicare il trattamento di riduzione dei rischi D, conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame provenienti da tale paese terzo, come indicato nella tabella dell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

14) L'11 marzo 2025 la Bosnia-Erzegovina ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione al focolaio di HPAI nel pollame nel comune di Rogatica nella repubblica serba di Bosnia-Erzegovina, confermato il 10 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

15) La Commissione, dopo aver valutato le informazioni presentate dalla Bosnia-Erzegovina, ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di carni fresche di pollame da tale paese terzo, secondo quanto stabilito nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina interessata dalla citata sospensione. A seguito della risoluzione del focolaio, la Bosnia-Erzegovina può inoltre nuovamente figurare nell'elenco per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame con l'assegnazione di un trattamento generico "A" nella colonna 10 della tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indicante che tali prodotti a base di carne non devono essere sottoposti ad alcun trattamento specifico di riduzione dei rischi. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

16) Inoltre il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che ha determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di pollame e materiale germinale di pollame e delle carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

17) Il 6 marzo 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario, confermato il 2 gennaio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

18) Il 10 marzo 2025, il 17 marzo 2025 e il 20 marzo 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a sei focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Cornwall, di East Riding of Yorkshire e del Merseyside, confermati tra il 27 gennaio 2025 e il 9 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

19) Il 14 marzo 2025 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a 57 focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Alabama [1], Arizona [2], California [17], Florida [2], Georgia [2], Idaho [2], Indiana [1], Iowa [3], Kansas [1], Minnesota [6], Mississippi [2], Missouri [1], Nebraska [2], North Carolina [1], Oklahoma [4], Pennsylvania [1], South Carolina [1], South Dakota [3], Tennessee [1], Washington [1], West Virginia [1] e Wisconsin [2], confermati tra il 3 dicembre 2024 e il 28 gennaio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

20) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

21) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina di penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle dell'allegato V, sezione B, parti 1 e 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

22) L'11 marzo 2025 il Canada ha inoltre informato la Commissione in merito alle misure adottate in relazione alla comparsa di focolai di HPAI nel pollame nella Fraser Valley, nella provincia della Columbia Britannica, e alla situazione epidemiologica relativa all'HPAI in alcune parti di tale zona. Tenuto conto del miglioramento della situazione della sanità animale, il Canada ha chiesto alla Commissione di ridurre le dimensioni delle zone CA-2.239 e CA-2.245 con la soppressione dei comuni di Dewdney, Deroche, Durieu e Miracle Valley da tali zone. La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e ritiene che tale paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che le dimensioni delle zone interessate, descritte alla voce relativa al Canada nella tabella dell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, possano essere ridotte, come richiesto dal Canada. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

23) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e del focolaio della malattia di Newcastle nella Repubblica di Macedonia del Nord e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con la Bosnia-Erzegovina, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

Art. 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN