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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 aprile 2025, n. 75

- Allegato al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 5 aprile 2025, n. 80

Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e relative istruzioni per la compilazione. 

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e in particolare la lettera c-bis del comma 2 dell'articolo 3, introdotta dall'articolo 1, comma 70, lettera a), n. 2), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha escluso dall'ambito dei soggetti passivi a fini IRAP gli esercenti attività agricole ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione; 

VISTO il decreto direttoriale del 7 novembre 2014, di approvazione del modello tipo di DSU ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. n. 159 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornamenti approvati con decreti direttoriali 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019, 31 dicembre 2019, 29 maggio 2020, 7 settembre 2021 e 13 dicembre 2023; 

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, l'articolo 2-sexies, che apporta modifiche al calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla normativa vigente; 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 10, rubricato «ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica», che: 

- al comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dispone la decorrenza al 1° gennaio 2020 dei termini di validità della DSU e del modificato riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa, nonché la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

- al comma 5, come da ultimo modificato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario ovvero un'interruzione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, di attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, recante «Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS» e, in particolare: 

- l'articolo 2, che definisce le modalità di accesso alla DSU precompilata e ne dispone l'accesso a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

- l'articolo 3, che individua le componenti della DSU auto-dichiarate e non precompilate; 

- l'articolo 4, che, con riferimento alla DSU non precompilata, definisce le modalità di indicazione, in sede di attestazione dell'ISEE, delle eventuali omissioni e difformità riscontrate rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente», attuativo del citato articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il quale sono state individuate le modalità estensive dell'ISEE corrente al fine di aggiornare, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, i dati patrimoniali prendendo a riferimento i patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria; 

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, recante «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 concernenti le modalità di calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, definisce l'adeguata capacità di reddito, di cui alla lettera b) del predetto comma, in 9.000 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 8, secondo cui, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante «Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che, dopo il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2019, ha aggiunto il comma 2-bis, prevedendo che l'accesso alla DSU precompilata sia consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema Informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e, a seguito di tale autorizzazione, l'Agenzia delle Entrate fornisca all'INPS i dati utili per la predisposizione della DSU precompilata; 

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» e, in particolare, l'articolo 2, comma 6, che alle lettere a), b) e b-bis) stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE; 

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, che al comma 183, stabilisce che nella determinazione dell'ISEE vengano esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, oltre che i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000 euro e che al comma 184 prevede l'attuazione della disposizione di cui al comma 183 mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 667, che proroga al 2025 la previsione introdotta dall'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volta ad escludere dal calcolo del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, gli immobili e i fabbricati distrutti o dichiarati non agibili in seguito di calamità naturali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 13, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che alla lettera d), numero 5, introduce il comma 4-bis all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (opportunamente declinato ai fini applicativi in attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), diretto ad escludere dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro e alla lettera i), apporta modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevedendo una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate che restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 13

RAVVISATA la necessità di dover procedere all'aggiornamento del modello tipo della DSU, nonché delle relative istruzioni; 

ACQUISITA dall'INPS la proposta di aggiornamento del modello tipo della DSU, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, in data 13 marzo 2025; 

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate, in data 20 marzo 2025; 

CONSIDERATO che le modifiche al modello tipo della DSU oggetto del presente decreto, rispetto a quanto già approvato con il decreto direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023, non concernono profili relativi al trattamento dei dati personali; 

Decreta 

Art. 1

Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE

1. Per quanto illustrato in premessa e ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono approvati il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sua adozione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, data della firma digitale 

Il Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

ALESSANDRO LOMBARDI

Il Direttore Generale delle Finanze

GIOVANNI SPALLETTA