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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE MERCATI ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

DECRETO 1° aprile 2025, n. 12

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 9 aprile 2025, n. 83

Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto 30 dicembre 2024 - FERX transitorio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che dispone tra l'altro all'articolo 226, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;

CONSIDERATO inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:

a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;

b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l'iscrizione preliminare a bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.

c) Per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;

d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;

RITENUTO di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale al MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore al MW;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 che istituisce il quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito TCTF);

CONSIDERATO che, il TCTF, nello specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, al paragrafo 2.5.2 disciplina gli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, e in particolare specifica che tali gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché risultino soddisfatte determinate condizioni e in particolare rileva ai fini della presente disposizione:

a) che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2025;

b) il prezzo di esercizio sia fissato per via amministrativa dall'autorità di regolamentazione competente per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva;

c) che i beneficiari non dovrebbero ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo;

RITENUTO, nelle more della piena approvazione di una disciplina di sostegno delle fonti rinnovabili mature che contenga tutte le rilevanti innovazioni poste in consultazione e al fine di garantire continuità con il DM 4 luglio 2019, di prevedere un regime transitorio con periodo di validità limitata al 31 dicembre 2025;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di consentite l'approvazione della misura ai sensi del TCTF, prevedere:

a) per gli impianti di potenza fino a 1 MW per i quali non è prevista la partecipazione per il tramite di procedure competitive, che i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente in via amministrativa dall'ARERA;

b) ai fini del pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della mancata produzione di prevedere che il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA)

b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e il triennio 2025-2027", registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2025, al n. 39;

VISTA la nomina del Dott. Alessandro Noce alla Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avvenuta con DPCM del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione, da parte della Corte dei conti, il 24 giugno 2024, al n. 240;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "Meccanismo transitorio di supporto pe impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025" (nel seguito, DM 30 dicembre 2024);

VISTA la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 final del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al DM 30 dicembre 2024, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 6 del DM 30 dicembre 2024 che al primo comma prevede che, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce con proprio decreto:

a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 5;

b) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive. In tale contesto si dovrà assicurare che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto stesso.

Decreta:

Art. 1

Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a) del DM 30 dicembre 2024, la seguente tabella approva il contingente di potenza obiettivo messo a disposizione per la prima procedura articolato per tecnologia:

Tecnologia Contingente minimo [GW] Contingente obiettivo [GW] Contingente massimo [GW]
Fotovoltaico 0,6 1 8
Eolico 0,2 0,3 2.5
Idroelettrico 0,03 0,06 0,5
Gas residuati dai processi di depurazione 0,0011 0,002 0,02
Totale 0,831 1,462 11,52

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Tabella 1

2. In esito all'espletamento della prima procedura il Ministero valuterà l'apertura di un ulteriore bando dandone comunicazione con proprio decreto.

3. Ai fini della definizione della curva di domanda di cui all'Allegato 2 del DM 30 dicembre 2024 il GSE, in sede di pubblicazione dei singoli bandi tiene conto delle manifestazioni di interesse complessivamente pervenute ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del DM 30 dicembre 2024 e calcola, per ciascuna tecnologia i relativi contingenti da mettere a bando come il minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il contingente di riferimento di cui alla Tabella 1 del comma 1.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

Il Direttore Generale

ALESSANDRO NOCE