
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 30 dicembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 8 marzo 2025, n. 56
Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che dispone tra l'altro all'articolo 226, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" a decorrere dal 1° luglio 2023;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;
CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;
RITENUTO opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un unico provvedimento le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE";
VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito, PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022", recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito, DM 4 luglio 2019);
CONSIDERATO che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, che i meccanismi di supporto si conformino, tra l'altro, ai seguenti criteri generali:
a) l'incentivo (nel seguito, supporto) è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
b) i meccanismi di supporto sono adottati conformemente alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere al supporto le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;
c) il supporto è assegnato tramite una tariffa (nel seguito, prezzo di aggiudicazione) erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
d) il periodo di diritto al supporto decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
e) il supporto non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
f) il supporto trova copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;
g) nell'ambito dei meccanismi di supporto è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;
h) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri meccanismi di supporto, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi;
i) non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;
l) i meccanismi di supporto sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;
CONSIDERATO altresì che il decreto legislativo n. 199 del 2021 all'articolo 5, definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di supporto per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:
a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, il supporto è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW, con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, il supporto è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio degli impianti;
CONSIDERATO inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:
a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;
b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l'iscrizione preliminare a bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.
c) Per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;
CONSIDERATO infine, che all'articolo 42, commi 2 e 3, il decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che:
a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;
b) l'accesso a nuovi meccanismi di supporto da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di supporto;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 recante "Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW";
RITENUTO di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi;
RITENUTO di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale al MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore al MW;
RITENUTO di promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superfici già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;
VISTA la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'Allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;
VISTO il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;
RITENUTO di dover ammettere al meccanismo di supporto solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito, decreto legislativo n. 152 del 2006);
RITENUTO di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravi sulle tariffe elettriche, contemperando l'esigenza di raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030;
CONSIDERATO che la misura dovrà garantire la diversificazione sia in relazione ai profili attesi di produzione legati alla specifica tecnologia, sia in riferimento alla localizzazione della capacità approvvigionata, con l'obiettivo di evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete e di ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema; RITENUTO opportuno, a tal fine, prevedere procedure con contingenti distinti per tecnologia;
RITENUTO di dover prevedere meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti;
RITENUTO opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 200 kW, il meccanismo di supporto di cui al presente decreto debba prevedere la contrattualizzazione da parte del sistema mediante contratti per differenze a due vie, per cui si riconosce al produttore la differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedure d'asta e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, laddove tale differenza sia positiva; mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire al sistema la medesima differenza;
RITENUTO altresì opportuno prevedere la regolazione dei pagamenti sulla base della mancata produzione nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi e in caso di partecipazione al Mercato Bilanciamento e Ridispacciamento anche nei casi di prezzi negativi o nulli sul Mercato del Giorno Prima, e per gli impianti soggetti al taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento a specifiche condizioni; ciò al fine di integrare maggiormente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti;
RITENUTO infine opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, (nel seguito, DM 23 giugno 2016), basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi;
VISTA la deliberazione dell'ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 recante approvazione del testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE);
CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e le relative regole per il dispacciamento sono oggetto di regolazione dell'ARERA;
CONSIDERATO che la durata dei contratti deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;
CONSIDERATO l'esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione, avviata il 7 agosto 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e terminata il 25 settembre 2023.
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 che istituisce il quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito TCTF);
CONSIDERATO che, il TCTF, nello specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, al paragrafo 2.5.2 disciplina gli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, e in particolare specifica che tali gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché risultino soddisfatte determinate condizioni e in particolare rileva ai fini della presente disposizione:
a) che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2025;
b) il prezzo di esercizio sia fissato per via amministrativa dall'autorità di regolamentazione competente per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva;
c) che i beneficiari non dovrebbero ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo;
RITENUTO, nelle more della piena approvazione di una disciplina di sostegno delle fonti rinnovabili mature che contenga tutte le rilevanti innovazioni poste in consultazione e al fine di garantire continuità con il DM 4 luglio 2019, di prevedere un regime transitorio con periodo di validità limitata al 31 dicembre 2025;
RITENUTO altresì opportuno, al fine di consentite l'approvazione della misura ai sensi del TCTF, prevedere:
a) per gli impianti di potenza fino a 1 MW per i quali non è prevista la partecipazione per il tramite di procedure competitive, che i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente in via amministrativa dall'ARERA;
b) ai fini del pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della mancata produzione di prevedere che il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti;
VISTO il parere n. 310/2024/I/efr dell'ARERA, reso il 23 luglio 2024;
CONSIDERATO opportuno accogliere le richieste espresse dall'ARERA relative a:
a) la riduzione dei contingenti disponibili in ragione della mancata previsione nell'ambito del presente decreto dei coefficienti locazionali utili a coordinare lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili con lo sviluppo delle reti elettriche ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico.
b) la revisione delle tempistiche legate alle attività in capo all'ARERA in ragione della necessaria fase di consultazione con gli operatori.
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 ottobre 2024;
CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a meglio specificare i requisiti degli impianti idroelettrici di cui all'Allegato 3;
RITENUTO non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:
a) eliminazione del requisito di accesso al meccanismo relativo al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) in quanto lo stesso rientra tra i parametri di valutazione che la Commissione europea utilizza per il raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi;
b) di considerare per il criterio di priorità di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 1 solo le aree identificate come idonee dalle Regioni in quanto escluderebbe gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione in forza delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo, n. 199 del 2021;
c) richiesta di revisione dei prezzi di esercizio per impianti idroelettrici in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 che consente una revisione del livello di aiuto qualora questo sia valutato in tutto o in parte non più necessario o non sufficiente;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2024) 9136 del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Decreta:
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:
a) impianti solari fotovoltaici;
b) impianti eolici;
c) impianti idroelettrici;
d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.
4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet. Per il calcolo del raggiungimento del contingente di potenza, il GSE tiene conto delle comunicazioni di avvio lavori di cui all'articolo 3, comma 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:
a) "impianto alimentato da fonti rinnovabili": è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
b) "impianto fotovoltaico": è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
c) "impianto eolico": è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo;
d) "impianto idroelettrico": l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:
1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).
Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:
i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;
ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua;
e) "impianto a gas residuati dai processi di depurazione": è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;
f) "potenza nominale di un impianto":
i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
ii. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
g) "produzione lorda di un impianto": è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;
h) "produzione netta di un impianto": è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;
i) "prezzo di esercizio": prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto;
l) "prezzo di esercizio superiore": prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d'asta nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto;
m) "prezzo di esercizio inferiore": prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente basse;
n) "prezzo di aggiudicazione": prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive. Per impianti di potenza fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4;
o) "data di entrata in esercizio attesa": la minore tra la data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna e la data risultante dall'applicazione dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 alla data di pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulta iscritto in posizione utile.
p) "Ministero": Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Modalità e requisiti generali per l'acceso al meccanismo di supporto
1. Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 10, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2 con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a valle di presentazione della comunicazione di avvio lavori secondo le modalità disciplinate nelle regole operative di cui all'articolo 12 garantendo preliminarmente il rispetto dei requisiti di cui al successivo comma 2, lettere a), b) e c).
2. Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:
a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché ai requisiti di cui all'Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all'articolo 12;
d) ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
e) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili:
i. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
ii. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell'impianto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, nella seguente misura:
1. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
2. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
3. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.
3. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
4. Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
5. Non è consentito, altresì, l'accesso al meccanismo di supporto di cui al comma 2 agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 7.
6. I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell'impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 12. Il corrispettivo da riconoscere al GSE è comunque non superiore al 20% del costo di investimento standard dell'impianto determinato sulla base dei valori individuati alla Tabella 2 dell'Allegato 1. Il GSE può prevedere forme di garanzia a copertura dei suddetti corrispettivi nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12.
7. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Le categorie di intervento ammissibili sono definite all'Allegato 4 al presente decreto.
8. E' facoltà del produttore presentare richiesta di accesso al presente meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto. In tali casi il requisito di cui all'articolo 11 comma 5 è comunque da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell'impianto.
Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all'onerosità dell'intervento per garantirne un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;
b) i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;
c) il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE ai sensi dell'articolo 15 al presente decreto. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell'aggiornamento stesso.
2. Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all'Allegato 1.
Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto
1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 3 comma 2 di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.
2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 e aver presentato una manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4. I soggetti richiedenti devono indicare, nell'istanza di partecipazione, un'offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore, aggiornato sulla base delle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva secondo le modalità e le tempistiche definite all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12. La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, determinato sulla base dei valori individuati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.
5. I prezzi di esercizio, i prezzi di esercizio superiori e i prezzi di esercizio inferiori sono quelli indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 15, comma 2, i valori dei suddetti prezzi sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, la stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nelle procedure competitive bandite entro il 31 dicembre 2025, è riportata nella seguente Tabella 1. I valori dei contingenti approvvigionabili in ciascuna procedura sono calcolati secondo le modalità di cui al successivo comma 7.
Tecnologia | Stima Contingenti totali [GW] |
Fotovoltaico | 10 |
Eolico | 4 |
Idroelettrico | 0,63 |
Gas residuati dai processi di depurazione | 0,02 |
Totale | 14,65 |
.
Tabella 1
7. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 al presente decreto e sulla base delle analisi di cui all'articolo 6.
8. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.
9. Le date di svolgimento delle procedure e i meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza non assegnata fra le diverse tecnologie, sono definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12, garantendo comunque almeno due procedure l'anno e, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.
Definizione e aggiornamento dei contingenti
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, definisce con proprio decreto:
a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 5;
b) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del presente decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive. In tale contesto si dovrà assicurare che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui al successivo comma 3.
2. Al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, il Ministero, nella definizione dei contingenti, tiene conto delle valutazioni elaborate da TERNA e dal GSE sulla base dei seguenti elementi:
a) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse, sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;
b) lo stato dei procedimenti autorizzativi.
3. Al fine di valutare gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera b), gli impianti che accedono per il tramite di procedure competitive devono presentare una manifestazione di interesse per la partecipazione alla relativa procedura secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 12.
4. E' consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.
5. Il numero delle manifestazioni di interesse presentate nell'ambito del presente meccanismo viene considerato anche con riferimento ai meccanismi di supporto successivi.
Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive
1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:
a) l'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e degli eventuali criteri di priorità di cui al comma 6 del presente articolo, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12.
c) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
d) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro novanta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
e) evidenza della manifestazione di interesse presentata ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4.
2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:
a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, dando comunicazione degli esiti al soggetto istante;
b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione al meccanismo di supporto.
3. In esito ad ogni procedura il GSE verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell'ambito della formazione della graduatoria di cui al successivo comma 4 viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore.
4. In esito alla verifica di cui al precedente comma 3, ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede, in primo luogo a trasformare le offerte di riduzione del prezzo di esercizio superiore ricevute in prezzi; il GSE ordina quindi i prezzi così ottenuti in senso crescente. L'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è caratterizzata da un valore di detto prezzo corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, così come definita ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del presente decreto, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultima offerta accettata sia minore dell'intera potenza dell'impianto, viene ammessa in graduatoria l'intera potenza di detto impianto.
5. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione cui sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all'Allegato 1.
6. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
a) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto;
b) solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
c) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
d) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica secondo criteri definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto;
e) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
f) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
7. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.
Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni
1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.
4. Gli impianti dotati dell'idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, non sono tenuti all'invio della documentazione afferente all'ottenimento del titolo abilitativo.
5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo alla piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva
1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro trentasei mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie. I predetti termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.
3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.
4. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva, nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti
1. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 entrano in esercizio entro trentasei mesi successivi alla data di comunicazione di avvio lavori e presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.
2. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 2 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.
3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, provvede a regolare con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 11.
Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione
1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, e:
i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.
2. In recepimento di disposizioni normative e provvedimenti in materia di modalità di formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica, il GSE, nell'ambito dello schema di contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), può apportare, in caso di eventuali variazioni significative alla normativa rilevante, le modifiche necessarie in tema di prezzo di riferimento.
3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:
a) l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell'impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
b) l'inflazione registrata nell'arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 del presente decreto.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, il GSE e il produttore regolano i pagamenti di cui comma 1 per un periodo pari a 20 anni.
5. Fermo restando quanto previsto per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.
6. In deroga alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE calcola l'ammontare dei pagamenti:
a) sulla base dell'energia elettrica producibile nei casi di:
i. impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
ii. impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che detti impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione da impianti oggetto del presente provvedimento per garantire la sicurezza del sistema, come comunicati con adeguato anticipo da Terna ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 8, lettera b).
In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio e secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12. Per gli impianti di cui al punto ii. il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine si applica nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione delle offerte a scendere;
b) sulla base del minimo tra l'energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima. In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12, nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.
7. Per impianti non soggetti all'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento ai sensi del comma 5 al presente articolo, e che non partecipano volontariamente allo stesso, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al comma 6 lettera a), punto i). Inoltre, nel caso in cui gli impianti del primo periodo abbiano una potenza uguale o superiore a 200 kW e fino a 1 MW, l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi.
8. Con riferimento ad impianti di potenza superiore a 1 MW, le previsioni di cui al presente decreto in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), si applicano limitatamente al 95 per cento dell'energia prodotta dagli impianti ammessi in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti sulla base delle disposizioni di cui al comma 6, con particolare riferimento a:
a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto;
b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 5 al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta di cui al comma 6.
Regole operative
1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.
2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:
a) i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto nonché di partecipazione alle procedure competitive, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le modalità di comunicazione dell'avvio lavori e di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al presente decreto anche in modo integrato con l'iter di connessione semplificato del modello unico come previsto dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
c) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
d) gli schemi di avviso pubblico delle procedure competitive previste;
e) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
f) le modalità e le tempistiche di costituzione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle procedure competitive;
g) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione;
h) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
i) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
l) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica dai gestori di rete, nelle more dell'attuazione da parte di ARERA di quanto previsto all'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione;
m) le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo 8 può essere ridotta;
n) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
o) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
p) le modalità e le tempistiche di presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
q) le modalità di aggiornamento del prezzo di esercizio sulla base dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria e del prezzo di aggiudicazione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevati dall'Istat;
r) le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 15;
s) le modalità di individuazione del valore di sovvenzione equivalente netta per i casi di cumulo disciplinati dall'articolo 14;
t) le modalità di determinazione del corrispettivo da riconoscere al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 6;
u) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 6 e 7.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui al comma 1, il GSE secondo quanto definito dall'articolo 6, comma 1, emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri
1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.
3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:
PUE = PTOT asta · E imp SM1 · FER % SMI + Eimp SM2 · FER % SM2 + ... +Eimp SMn · FER% SMn / Etot consumata ITA
Dove,
PTOT asta: è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come definita ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto;
Eimp SMn: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;
FER% SMn: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;
Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.
4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:
a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 7, nel limite del valore PUE secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
Condizioni di cumulabilità
1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:
a) unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.
3. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
Monitoraggio
1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori dei prezzi di esercizio di cui all'Allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 5, comma 6, in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative. Gli aggiornamenti di cui al presente comma si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dei rispettivi decreti e in caso di procedure competitive esclusivamente alle procedure bandite in data successiva a tale termine.
3. In aggiunta alle attività di cui ai commi 1 e 2, il GSE, in collaborazione con Terna, pubblica con cadenza semestrale, un rapporto di monitoraggio sui tassi di realizzazione delle iniziative in esito alle procedure competitive.
4. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all'articolo 27 del DM 23 giugno 2016.
5. I beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.
Disposizioni finali
1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
2. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro
GILBERTO PICHETTO FRATIN