
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/728 DELLA COMMISSIONE, 8 aprile 2025
G.U.U.E. 10 aprile 2025, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 aprile 2025
Applicabile dal: 11 aprile 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di HPAI nel pollame nelle contee di Cumbria, Durham, Hampshire e North Yorkshire, Inghilterra, confermati tra il 27 marzo 2025 e il 1° aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Indiana [1], New York [3] e Pennsylvania [1], confermati tra il 20 marzo 2025 e il 28 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
8) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel rispettivo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.
9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
10) Inoltre il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda l'HPAI, situazione che ha determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e delle carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
11) Il 1° aprile 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a sei focolai di HPAI nel pollame nella provincia della Columbia Britannica, confermati tra il 21 ottobre 2024 e il 21 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR), e ai successivi focolai di HPAI verificatisi in tali zone della provincia della Columbia Britannica.
12) Il Canada ha informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
13) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina di penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada interessate dalla citata sospensione. Le voci relative al Canada nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
14) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN