
PRESIDENZA
AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE
(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)
DELIBERAZIONE 1 aprile 2025, n. 4
- Allegato al Comunicato Presidenza pubblicato nella G.U.R.S. 11 aprile 2025, n. 17
Adozione, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - III ciclo di gestione: 2027-2033.
Presenza | |||
Renato Schifani | Presidente della Regione Siciliana | Presidente | A |
Roberto Di Mauro | Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità | Componente | P |
Giuseppa Savarino | Assessore regionale per il territorio e l'ambiente | Componente | P |
Alessandro Aricò | Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità | Componente | A |
Salvatore Barbagallo | Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea | Componente | P |
Francesco Paolo Scarpinato | Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana | Componente | P |
Salvatore Cocina | Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile | Componente | P |
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Presiede la seduta, ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 della l.r. 8/2018, l'Assessore Regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità, On Roberto di Mauro.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ing. Leonardo Santoro.
LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE
VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";
VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale;
VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;
VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";
VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 02 aprile 2019 che ha adottato il "Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'allegato 2 dell'Atto d'indirizzo approvato con delibera di G.R. n. 271 del 25 luglio 2018;
VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente dell'amministrazione regionale, è stato conferito, per la durata di cinque anni, l'incarico di Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
VISTO l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali "In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al comma 6 definisce le competenze della Conferenza Istituzionale Permanete (di seguito anche CIP), prevedendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico "a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci";
VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 recante "Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale" ai sensi del quale "il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" il quale si articola in più stralci, tra i quali in particolare, ai sensi dell'art. 63 comma 10 lettera a) del d.lgs. 152/2006, il Piano di gestione delle acque (PGA) e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) che danno attuazione alle due direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque - DQA) e 2007/60/CE (Direttiva alluvioni), e ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto il Piano di assetto idrogeologico (PAI);
VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;
VISTO il D.P. n. 9/ADB del 06/05/2021 con cui è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sicilia;
VISTO il DPCM 1 dicembre 2022 con cui è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia;
VISTA la Direttiva 2007/60/CE cosiddetta Direttiva alluvioni, recepita dal d.lgs. 49/2010, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
CONSIDERATO CHE le singole attività di "pianificazione, programmazione e gestione delle risorse acqua, suolo e sistema ambientale infrastrutturale e culturale connesso", contenute nei Piani stralcio di bacino costituiscono obiettivi strategici di tutte le Autorità di bacino che si declinano, a loro volta, in altrettante misure/azioni/attività e, costituiscono un'efficace risposta anche contro gli effetti dei cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente sul quadro della pericolosità del territorio italiano;
CONSIDERATO CHE il percorso di pianificazione, riesamina ed aggiorna i contenuti della Pianificazione precedente (PGRA), tuttora in corso di attuazione, nel rispetto delle scadenze fissate dalla predetta Direttiva alluvioni
CONSIDERATO CHE la Direttiva 2007/60/CE istituisce un quadro di riferimento omogeneo su scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e persegue l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture;
CONSIDERATO CHE la Direttiva alluvioni ha disposto, al fine della riduzione del rischio, l'individuazione delle misure idonee sulla base di un'attività di pianificazione preliminare suddivisa in tre fasi successive e tra loro concatenate, così articolate:
- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4 della Direttiva alluvioni e art. 4 del d.lgs. 49/2010)
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (art. 6 della Direttiva alluvioni e art. 6 del d.lgs. 49/2010)
- fase 3: predisposizione ed attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 della Direttiva alluvioni e art. 7 del d.lgs. 49/2010);
CONSIDERATO CHE la normativa prevede, altresì, che gli elementi di cui al PGRA (fase 1, 2 e 3) siano soggetti ad un riesame periodico da effettuarsi ogni 6 anni, a norma dell'art 14 della Direttiva alluvioni e, se del caso, aggiornati, anche tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni
CONSIDERATO CHE per l'attuale ciclo di gestione (III ciclo: 2027-2033) del PGRA è previsto che le suddette fasi vengano aggiornate secondo la seguente tempistica:
- fase 1: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2024);
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2025);
- fase 3: predisposizione ed attuazione del piano di gestione del rischio di alluvione (entro il 22 dicembre 2027);
VISTA la Delibera n. 02 del 21 gennaio 2025 con la quale la Conferenza istituzionale Permanente ha adottato il "Calendario, programma di lavoro e misure consultive" da utilizzare nella predisposizione del Piano di Gestione delle Acque e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
VISTA la nota prot. 9515 del 27 marzo 2025 con la quale viene convocata dal Presidente della Regione, con carattere d'urgenza, la Conferenza istituzionale Permanente per l'adozione, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - III ciclo di gestione: 2027-2033;
VISTA la relazione istruttoria del Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, allegata alla superiore nota di convocazione, con la quale propone l'adozione ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - III ciclo di gestione: 2027-2033;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, all'adozione della superiore proposta;
VISTO il verbale della seduta del 1 aprile 2025 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;
tutto ciò visto e considerato, all'unanimità dei presenti
Delibera:
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Delibera.
Adozione, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - III ciclo di gestione: 2027-2033
In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è adottata l'allegata "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - III ciclo di gestione: 2027-2033" composta dai seguenti elaborati:
1) Relazione metodologica della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione;
2) Mappa delle alluvioni passate (Past floods) (Art. 4 comma 2b e 2c d.lgs. 49/2010 e Direttiva 2007/60/CE) Tavole 1-10;
3) Mappa delle alluvioni future (Future floods) (Art. 4 comma 2d d.lgs. 49/2010 e Direttiva 2007/60/CE) Tavole 1-10;
4) Mappa delle aree a potenziale rischio di alluvioni (APSFR) (Art. 5 comma 1 d.lgs. 49/2010 e Direttiva 2007/60/CE) Tavole 1-10.
Pubblicazione
L'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia provvede, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. e, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana della presente deliberazione in uno ai documenti adottati.
Il Segretario Generale
SANTORO
L'Assessore regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DI MAURO