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DIRETTIVA (UE) 2025/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 aprile 2025

G.U.U.E. 16 aprile 2025, Serie L

Direttiva che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 14 aprile 2025

Entrata in vigore il: 17 aprile 2025

Termine per il recepimento: 31 dicembre 2025

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo «Un'Europa più semplice e più rapida - Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione», la Commissione ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Ciò richiede di andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia per raggiungere tale obiettivo. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le autorità degli Stati membri a tutti i livelli e i portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme dell'Unione, nazionali e regionali e per attuare le politiche in maniera più efficace.

2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario introdurre modifiche mirate alle direttive (UE) 2022/2464 (3) e (UE) 2024/1760 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di raggiungere tali obiettivi mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal, come stabilito nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», e il rispetto del piano d'azione sulla finanza sostenibile, come stabilito nella comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2018 dal titolo «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile».

3) La direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio devono comunicare nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. Le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo devono comunicare nel 2026 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva. Le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive devono comunicare nel 2027 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. In considerazione delle iniziative in corso della Commissione volte a semplificare taluni obblighi vigenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e a ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, e al fine di fornire chiarezza giuridica ed evitare che le imprese attualmente tenute a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva e il 1° gennaio 2026 o in data successiva debbano sostenere costi inutili ed evitabili, è opportuno rinviare di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tali imprese.

4) La direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli emittenti che costituiscono grandi imprese con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e gli emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio devono comunicare nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. Gli altri emittenti che costituiscono grandi imprese e gli altri emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo devono comunicare nel 2026 le informazioni per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva. Gli emittenti che sono piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive devono comunicare nel 2027 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. In considerazione delle iniziative in corso della Commissione volte a semplificare taluni obblighi vigenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e a ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, e al fine di fornire chiarezza giuridica ed evitare che gli emittenti attualmente tenuti a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva e il 1° gennaio 2026 o in data successiva debbano sostenere costi inutili ed evitabili, è opportuno rinviare di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tali emittenti.

5) La data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare la direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbe essere rinviata di un anno per il primo insieme di società che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, al fine di dar loro più tempo per prepararsi all'adempimento degli obblighi di tale direttiva e di dar loro la possibilità di tenere conto degli orientamenti che la Commissione deve emanare sulle modalità pratiche di adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza. Inoltre, è opportuno modificare la data di applicazione del 1° gennaio 2029 relativa alle misure necessarie per l'adempimento degli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1760 per quanto riguarda il terzo insieme di società che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, al fine di garantire la coerenza con le rispettive date di applicazione per gli altri insiemi di società.

6) Inoltre, alla luce della proposta legislativa parallela volta a semplificare il quadro in materia di sostenibilità e a ridurre gli oneri per le società, il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1760 da parte degli Stati membri dovrebbe essere prorogato di un anno per tenere conto di possibili ritardi nelle procedure di recepimento in corso dovuti a eventuali modifiche di tale direttiva.

7) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. Poiché la modifica della direttiva (UE) 2024/1760 modifica il termine di recepimento e talune date di applicazione, date che sono tutte future, gli Stati membri dovrebbero rinviare le date di applicazione a norma dell'articolo 2 della presente direttiva solo nel caso in cui abbiano già recepito la direttiva (UE) 2024/1760.

9) Considerata l'urgenza della questione e per fornire quanto prima certezza giuridica, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

10) Per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

Parere del 26 marzo 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 14 aprile 2025.

(3)

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2464/oj).

(4)

Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(5)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(6)

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

Art. 1

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:»

;

ii) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva:»

;

b) il terzo comma è così modificato:

i) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:»

;

ii) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva:».

Art. 2

Modifica della direttiva (UE) 2024/1760

All'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni:

a) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data;

b) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell'Unione nell'esercizio antecedente all'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data;

c) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2030 o successivamente a tale data.».

Art. 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA