
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 10 aprile 2025, n. 196
G.U.R.I. 30 aprile 2025, n. 99
Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 196).
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «regolamento»);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di seguito «codice»);
Visto il decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto l'art. 11, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»), approvato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale «Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a tre assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato»;
Considerato che il quadro normativo vigente, come modificato dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali di matrice anche europea, ha incrementato i compiti delle autorità nazionali di controllo, alle quali sono attribuiti ulteriori funzioni in ambito sia nazionale, sia internazionale, anche alla luce dell'evoluzione della tecnologia, al fine di garantire una efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
Ritenuto che le crescenti competenze istituzionali rendono indispensabile un potenziamento degli uffici di diretta collaborazione dei componenti il Collegio del Garante di cui all'art. 6, comma 3, del citato regolamento n. 1/2000, al fine di esercitare, con maggiore efficacia ed efficienza, le competenze istituzionali attribuite dalle disposizioni in materia;
Ritenuto, pertanto, al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità dei predetti gli uffici di diretta collaborazione dei componenti, di incrementare il numero degli assistenti e/o degli addetti di segreteria da assegnare al presidente e a ciascun componente, ai sensi del summenzionato art. 11 del regolamento n. 1/2000;
Vista la tabella n. 5 («Ruolo organico del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati personali»), allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, così come modificata con la delibera n. 822 del 23 dicembre 2024, da cui risulta che il contingente dei dipendenti a tempo determinato e dei consulenti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è pari a trenta unità complessive;
Atteso che il predetto contingente presenta tuttora disponibilità di posti per l'assunzione di cinque unità di personale da assegnare al presidente e a ciascun componente, di cui almeno una con compiti di addetto di segreteria, da assumere con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 156, comma 5, del codice, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera l), punto 4), del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dell'art. 11 del regolamento n. 1/2000;
Vista la delibera n. 837 del 27 dicembre 2024 con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 11, del richiamato regolamento n. 1/2000 che ha aumentato il numero degli assistenti fino a quattro per il presidente e per ciascun componente;
Vista la delibera n. 826 del 27 dicembre 2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 2025, che presenta un risultato di amministrazione presunto complessivo al 31 dicembre 2024 per l'importo di euro 95.511.082,18, di cui disponibile per euro 66.998.0121,44;
Rilevato che sono state informate le rappresentanze sindacali del personale;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento n. 1/2000 del Garante;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
Delibera:
Articolo Unico
1. nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. la rettifica della delibera n. 837 del 27 dicembre 2024, nei termini indicati dalla presente delibera;
3. le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2025
Il Presidente e relatore
STANZIONE
Il segretario generale reggente
FILIPPI
ALLEGATO A
Modifica al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
All'art. 11, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Con deliberazione del Garante sono assegnate al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a cinque unità di personale, di cui almeno una con compiti di addetto di segreteria. Gli assistenti sono scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato. Gli addetti di segreteria sono scelti anche fra dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato»;
b) sostituire il comma 1-bis con il seguente: «1-bis. Al fine di consentire la piena applicazione di quanto previsto dal comma 1, il contingente di trenta unità di personale di cui all'art. 156, comma 5, del codice, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera l), punto 4), del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205, è riservato al personale di cui al presente articolo, nella misura di fino a cinque unità per il presidente e fino a cinque per ciascun componente, di cui almeno un'unità con compiti di addetto di segreteria. Tale personale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, di norma previsto in sette anni, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 1. In ogni caso, ciascuna delle unità di personale di cui al presente comma conclude il proprio incarico ed il relativo contratto di lavoro si intende risolto alla data di effettiva cessazione, per qualunque causa, del presidente o del componente che la aveva designata ai sensi del comma 1».