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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2000, n. 1

- Allegato alla Deliberazione Garante Protezione Dati Personale 28 giugno 2000, n. 15 pubblicata nella G.U.R.I. 13 luglio 2000, n. 162

Organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del garante per la protezione dei dati personali (art. 33 legge 31 dicembre 1996, n. 675).

TESTO COORDINATO (alla Delibera Garante Protezione Dati Personali 13 marzo 2025, n. 192)

Capo I

IL GARANTE

Art. 1

Definizioni

(modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice". Ai medesimi fini, si intende altresì:

a) per "Garante", l'organo collegiale previsto dall'art. 153 del Codice;

b) per "presidente", il presidente del Garante;

c) per "componenti", i componenti del Garante;

d) per "ufficio", l'ufficio del Garante.

Art. 2

Il Garante

(integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5 e modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. Il Garante:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;

b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e conferisce l'incarico ai dirigenti [anche generali e delle unità organizzative di primo livello] (parole soppresse) (1);

c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformità ai principi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) approva il documento programmatico, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

e) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi;

f) adotta il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.

(1)

Parole soppresse dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374.

Art. 3

Presidente e componenti

1. Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. Il presidente:

a) rappresenta il Garante;

b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere;

d) coordina l'attività dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, nell'attività di comunicazione pubblica, nonchè nelle relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali.

3. Il Garante elegge un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate.

Art. 4

Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti

(modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 153, comma 4, del Codice.

2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilità. La deliberazione è adottata con l'astensione dell'interessato.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilità, il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'art. 153, comma 4, del Codice.

4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina.

5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi.

6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma 5 è accertato dal Garante.

7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.

Art. 5

Sede e riunioni

(modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 19 luglio 2001, n. 24, dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5 e dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. Il Garante ha sede in Roma e può stabilire proprie forme di rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali.

2. Il Garante si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive e vengono fissate dal presidente anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti, di regola, con cadenza settimanale a giorno fisso.

3. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti entro il terzo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone.

4. Ciascun componente, indicandone le ragioni, può chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso.

5. Per la validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti.

6. Il segretario generale e il dirigente del servizio di segreteria del collegio partecipano alle riunioni del collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta dai componenti del Garante. In caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante lo reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente designato dal Garante o dal componente più giovane.

7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario generale.

8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno.

9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 143, comma 1, lett. c) e d), e 154, comma 1, lett. d), del Codice,, di approvazione del documento programmatico, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorchè occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui ai titoli I, II e III della Parte II del Codice.

Art. 5

(introdotto dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5 e abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

[Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che ne disciplina l'attività e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio.

Il comitato è composto da personalità indipendenti e competenti nella promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall'incarico.]

Capo II

L'UFFICIO

Art. 6

Attività dell'ufficio

(integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 19 novembre 2010, n. 57 e sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. L'attività dell'ufficio è improntata al metodo della programmazione, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 155 del Codice. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce, nell'ambito del documento programmatico, le linee strategiche alle quali deve uniformarsi l'ufficio, descrivendo le finalità istituzionali da perseguire e precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attività dell'ufficio e delle sue articolazioni.

2. Il Garante verifica i risultati dell'attività dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e). Il Garante valuta, altresì, il raggiungimento da parte del segretario generale dei risultati programmati, sulla base di una relazione annuale sull'attività svolta, secondo i criteri e le modalità definiti con propria deliberazione.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Presidente ed i componenti si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, denominati "Segreterie", aventi competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 7

Il segretario generale

(modificato e integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5, integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 19 novembre 2010, n. 57, modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374 e dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 15 ottobre 2020, n. 185)

1. Il Segretario generale è nominato per la durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza di tale periodo fino al termine del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Collegio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza

2. Il segretario generale coordina l'attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti [anche generali] (parole soppresse) (1). A tal fine:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive [generali] (parola soppressa) (2) di cui all'art. 2, coordinando l'attività dei dirigenti [generali] (parola soppressa) (2) o dei dipartimenti e dei servizi e degli altri titolari di incarichi di responsabilità, indirizzandone l'attività anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti, la segnalazione di correttivi, in ordine ai quali gli stessi possono formulare proposte e osservazioni, e sostituendosi ad essi in caso di inerzia o di inottemperanza;

b) promuove la più ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna sull'attività svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'attività dell'ufficio, nonchè attraverso riunioni periodiche e gruppi di lavoro;

c) è sentito dal Garante e può formulare ad esso proposte in relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive generali di cui all'art. 2;

d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente;

e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformità al regolamento di contabilità;

f) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio;

g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di competenza del Garante o del presidente e può conciliare e transigere;

h) esercita le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il segretario generale assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla propria attività e su quella dell'ufficio.

4. Il trattamento economico del segretario generale è determinato dal Garante sulla base dei criteri previsti dall'art. 27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, nonchè dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Il segretario generale può avvalersi di uno o più vice segretari generali, nominati dal Garante su sua proposta. Per la durata dell'incarico e per la nomina si applica il comma 1.

(1)

Parole soppresse dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374.

(2)

Parola soppressa dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374.

Art. 8

Organizzazione generale dell'ufficio

(modificato e integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 14 marzo 2001, modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 20 gennaio 2005, n. 2, integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5, modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 3 febbraio 2005, n. 6, sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374, modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 1 febbraio 2018, n. 45, integrato dall'allegato A della Delibera Garante Protezione Dati Personali 27 maggio 2021, n. 222, integrato e modificato dall'allegato A della Delibera Garante Protezione Dati Personali 24 gennaio 2024, n. 86, dall'allegato A della Delibera Garante Protezione Dati Personali 12 dicembre 2024, n. 792, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e dall'allegato A della Delibera Garante Protezione Dati Personali 13 marzo 2025, n. 192)

1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi:

a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) determinazione delle competenze secondo organicità e omogeneità, tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attività strumentali, amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attività specie in ambito giuridico;

c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze;

d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi;

e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici nelle assegnazioni alle unità organizzative e negli incarichi;

f) possibilità di istituire unità temporanee di primo e secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalità esterne nei modi di cui all'art. 156, comma 7, del Codice;

g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo in conformità al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformità al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio.

2. L'ufficio è articolato in unità organizzative di primo e di secondo livello.

3. Le unità organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i servizi nonchè, laddove costituite, le unità temporanee.

4. Le unità organizzative di secondo livello sono le ulteriori strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi.

5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi:

a) servizio affari legislativi e istituzionali;

b) servizio relazioni internazionali e con l'Unione europea;

c) servizio relazioni esterne e media;

d) servizio studi e documentazione;

e) servizio controllo di gestione;

f) servizio per le relazioni con il pubblico;

g) servizio affari legali.

E' istituito presso il Garante il servizio di controllo interno, il responsabile della segreteria del Collegio, il responsabile della protezione dei dati personali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria, la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo.

Sono istituiti altresì i seguenti dipartimenti:

a) associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza;

a-bis) attività economiche e lavoro;

b) realtà pubbliche;

c) sanità e ricerca;

d) reti telematiche e marketing;

e) libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo;

f) risorse umane;

f-bis) attività contrattuali;

g) amministrazione, patrimonio e contabilità;

h) attività ispettive;

i) tecnologie digitali e sicurezza informatica;

l) affari di giustizia e di sicurezza;

m) intelligenza artificiale.

6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unità temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f).

7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti, nonchè di dirigenti non preposti ad unità organizzative di primo livello.

Art. 9

Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

(modificato e integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5, integrato e modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374 e modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 1 febbraio 2018, n. 45)

1. Il Garante individua i dipartimenti e i servizi e procede all'eventuale graduazione delle funzioni dirigenziali [anche di dirigenti generali] (parole soppresse) (1) sulla base della natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa. Il Garante individua anche le funzioni dirigenziali che non comportano la responsabilità di unità organizzative e procede alla relativa graduazione.

2. Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello [e di coordinamento] (parole soppresse) (1) di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al triennio e rinnovabile una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta per alcune unità organizzative.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche a personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto a tempo determinato o collocato in posizione di comando o fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti, ivi compresi magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti universitari e dirigenti di pubbliche amministrazioni.

4. I dirigenti:

a) dirigono, coordinano e controllano le unità organizzative cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, svolgono gli altri compiti di coordinamento affidati, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati;

b) rispondono della gestione delle risorse assegnate;

c) assegnano la trattazione degli affari di competenza alle unità organizzative di secondo livello o nell'ambito del dipartimento o del servizio;

d) curano le valutazioni del personale in conformità al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

e) assicurano, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una tempestiva informazione interna sull'attività anche contrattuale di competenza, e predispongono una relazione di sintesi sulle attività svolte nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, trasmettendola al segretario generale che informa il Garante;

f) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale e [, d'intesa con lui,] (parole soppresse) (1) al Garante anche nell'ambito delle relative riunioni [, ove richiesto] (parole soppresse) (1);

g) esercitano le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente, individua con propria determinazione le eventuali unità di secondo livello e ne conferisce la responsabilità al personale con qualifica di funzionario, previa adeguata procedura di selezione. Possono essere conferiti, nel numero massimo indicato dal Garante con propria deliberazione, incarichi relativi a unità di secondo livello, ciascuno dei quali ha la durata non superiore al triennio e rinnovabile una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta.

5-bis. Nell'ambito dei Dipartimenti e Servizi a più alta complessità possono essere conferiti incarichi di coordinamento nei limiti e con le caratteristiche degli incarichi di cui al comma 5.

(1)

Parole soppresse dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374.

Art. 10

Reggenza delle unità organizzative

(integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 14 marzo 2001)

1. In caso di protratta assenza o di impedimento del dirigente preposto all'unità organizzativa, il Garante può attribuire, sentito il segretario generale, la responsabilità dell'unità ad un altro dirigente o a un funzionario di provata esperienza. Al funzionario può essere attribuita anche, per motivate esigenze e per la durata di un anno rinnovabile per due volte, una funzione dirigenziale individuata ai sensi dell'art. 9, comma 1, o la responsabilità di una unità temporanea di primo livello individuata ai sensi dell'art. 8, comma 6, nel limite dei posti di dirigente non coperti nel ruolo organico dell'Ufficio, con diritto alla retribuzione iniziale di livello della qualifica di dirigente, ove superiore a quella in godimento.

2. In caso di protratta assenza o impedimento del funzionario preposto ad una unità organizzativa di secondo livello, la sostituzione è disposta dal segretario generale su proposta del dirigente competente.

Art. 11

Assistenti dei componenti

(modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 26 gennaio 2005, n. 5, integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374 e modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 gennaio 2021, n. 38)

1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a tre assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato.

1-bis. Al fine di consentire la piena applicazione di quanto previsto dal comma 1, il contingente di otto unità di personale di cui all'art. 156, comma 5, del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riservato al personale di cui al presente articolo, nella misura di tre unità per il presidente e tre per ciascun componente, salvo diverso accordo fra gli stessi. Tale personale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, di norma previsto in sette anni, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 1. In ogni caso, ciascuna delle unità di personale di cui al presente comma conclude il proprio incarico ed il relativo contratto di lavoro si intende risolto alla data di effettiva cessazione, per qualunque causa, del presidente o del componente che la aveva designata ai sensi del comma 1.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica.

[3. Gli assistenti svolgono altre funzioni presso l'ufficio, secondo modalità prestabilite d'intesa tra il componente cui sono assegnati e il segretario generale.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374.

Art. 12

Custodia degli atti riservati

(modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. Con provvedimento del Garante è istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 160 del Codice. Alla segreteria è preposto il segretario generale e un numero di addetti dell'ufficio non superiore a cinque unità, assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'art. 58, comma 1, del Codice è regolato dal Garante in conformità ai criteri osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.

Capo III

PROCEDIMENTI

Art. 13

Trasparenza partecipazione e contraddittorio

(integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. L'ufficio ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o altri regolamenti, e detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio.

2-bis. L'Autorità, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove forme di collaborazione e scambi di esperienze con altri soggetti pubblici.

Art. 14

Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento

1. Il segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al servizio competente o individua il dipartimento o servizio competente relativamente agli affari di competenza di più unità organizzative.

Il relativo dirigente assegna la competenza del procedimento all'unità organizzativa di secondo livello, se esistente, ovvero a sè o ad altro dipendente.

2. Le generalità del responsabile del procedimento sono indicate nella comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività [preliminare e] (parole soppresse) (1) istruttoria e per la definizione del procedimento, in conformità alle norme applicabili e alle istruzioni impartite.

(1)

Parole soppresse dall'art. 22 dell'allegato della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 14 dicembre 2007, n. 65.

Art. 15

Relatore

(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 19 luglio 2007, n. 32 e integrato e modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unità organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il decimo giorno antecedente la riunione, affinché formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il quinto giorno antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari.

2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione.

3. Sulla base degli elementi istruttori di cui al comma 1, il relatore presenta la proposta al collegio che, nei casi in cui si discosti dallo schema conclusivo dell'ufficio, deve essere adeguatamente motivata; può altresì, ove lo ritenga necessario, chiedere di rinviare la discussione ai fini di quanto previsto dal comma 4.

4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore può essere designato anche prima del quinto giorno antecedente alla riunione, affinché possa seguire la trattazione prospettando la necessità di approfondimenti, anche ove questi richiedano attività istruttorie, nonché proprie valutazioni, anche in relazione ad indirizzi e criteri generali definiti dal collegio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14.

5. In caso di attività procedimentali di particolare rilievo, su proposta del relatore o di un componente, i dirigenti e i funzionari interessati possono essere chiamati ad esporre al collegio, anche prima della definizione del procedimento, risultati e valutazioni dell'attività svolta.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta dei pertinenti atti e documenti del protocollo e dell'archivio.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16

Bollettino

(abrogato dall'art. 31, dell'allegato della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 1 agosto 2013, n. 380)

[1. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati i provvedimenti più significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le relative generalità.

2. Il Bollettino è edito anche attraverso strumenti telematici.

3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.]

Art. 17

Rappresentanza e difesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 18

Diritti di segreteria

1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonchè le modalità del loro pagamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Disposizioni regolamentari in vigore

(modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 25 giugno 2015, n. 374)

1. Rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1998, n. 501, già espressamente fatte salve dall'art. 33, comma 3-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.