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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 7 maggio 2025

Intesa, ai sensi dell'articolo 1- quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione delle risorse relative al c.d. "bonus psicologo" per le annualità 2024 e 2025, nonché l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo. ID MONITOR 5828. (Rep. atti n. 69/CSR del 7 maggio 2025).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 7 maggio 2025:

VISTO l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e rubricato "Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica", e segnatamente, il comma 3 del citato articolo 1-quater che dispone che "Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 8 milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e ad 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è incrementato in pari misura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.";

VISTO altresì il comma 4 del medesimo articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 228 del 2021, che stabilisce che "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente";

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il quale dispone che "il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023", e che "le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale dispone, all'articolo 4, comma 8-quater, tra l'altro, che "Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024";

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il quale dispone, all'articolo 11, comma 5-bis, che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024";

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 novembre 2023 (rep. atti n. 281/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo per sessioni di psicoterapia;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 maggio 2024 (rep. atti n. 72/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191";

CONSIDERATO che nel corso della citata seduta del 16 maggio 2024 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto di tener conto della seguente istanza avanzata dalle province autonome di Trento e di Bolzano: "laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e di Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtù delle disposizioni normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie";

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 210/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191", che ha recepito le richieste formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel corso della seduta sopra richiamata del 16 maggio 2024 di questa Conferenza; 

VISTA la nota del 2 aprile 2025, acquisita al prot. DAR n. 5878 del 3 aprile 2025, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa di questa Conferenza, lo schema di decreto in oggetto, corredato della relazione illustrativa, rappresentando altresì l'urgenza della relativa trattazione;

VISTA la nota del 21 marzo 2025, allegata alla citata nota del 2 aprile 2025, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'esprimere il preventivo assenso sullo schema di decreto in oggetto, ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 17 marzo 2025 con la richiesta di voler recepire le modifiche ivi indicate;

VISTA la nota prot. DAR n. 6107 del 7 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la citata nota del 2 aprile 2025 corredata degli allegati, ha richiesto al Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di esprimere la propria posizione e ha convocato una riunione tecnica per il giorno 15 aprile 2025;

VISTA la comunicazione del 10 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6354, con la quale il Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha fatto pervenire il proprio assenso tecnico con la richiesta di valutare l'opportunità di annullare la convocazione della riunione tecnica prevista per il 15 aprile 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 6404 dell'11 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la citata comunicazione del 10 aprile 2025 e contestualmente ha annullato la convocazione della riunione tecnica programmata per il giorno 15 aprile 2025;

VISTA la nota del 16 aprile 2025, acquisita al prot. DAR n. 6733 del 17 aprile 2025, e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 6782, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha chiesto l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza calendarizzata per il 17 aprile 2025, mediante l'inserimento del presente provvedimento, atteso che "trattasi di provvedimento MONITOR afferente anche a risorse relative all'anno 2024"; 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza il Sottosegretario di Stato per la salute ha chiesto la trattazione del punto in oggetto, non iscritto all'ordine del giorno della medesima seduta del 17 aprile 2025, ma le regioni e le Province autonome, nel rappresentare che il provvedimento non era stato ancora esaminato in sede politica dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ne hanno chiesto il rinvio, assentito altresì dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 7 maggio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in esame;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione delle risorse relative al c.d. "bonus psicologo" per le annualità 2024 e 2025, nonché l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo.

Il Presidente

ROBERTO CALDEROLI

Il Segretario

PAOLA D'AVENA