
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/900 DELLA COMMISSIONE, 12 maggio 2025
G.U.U.E. 14 maggio 2025, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 maggio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province di Manitoba e del Saskatchewan, confermati il 25 aprile 2025 e il 2 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli stati di New York [2], North Dakota [1] e South Dakota [1], confermati tra il 18 aprile 2025 e il 30 aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori nonché sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.
9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
10) Inoltre il Canada e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che ha determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
11) Il 24 aprile 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia della Nuova Scozia, confermato il 4 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
12) Il 25 aprile 2025 e il 6 e l'8 maggio 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a 12 focolai di HPAI nel pollame nelle contee di Cumbria [1], Durham [2], East Riding of Yorkshire [3], Norfolk [1], North Yorkshire [3] e Shropshire [1] (Inghilterra) e nella contea di Daviot (Scozia), confermati tra il 20 gennaio 2025 e il 29 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
13) Il Canada e il Regno Unito hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di questi focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
14) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla citata sospensione. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
15) Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sospendendo l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da 27 nuove zone degli Stati Uniti in cui si sono verificati focolai di HPAI. Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 è stato riscontrato un errore per quanto riguarda la numerazione di una di queste nuove zone nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Nella tabella figura erroneamente la zona US-2.967 anziché la zona US-2.997. Di conseguenza la descrizione della zona US-2.967, già esistente, è stata modificata con informazioni geografiche errate e attualmente non è fornita alcuna descrizione nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la zona US-2.997. E' pertanto opportuno rettificare l'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sostituendo la descrizione della zona US-2.967 con la descrizione originale e aggiungendo la descrizione della zona US-2.997.
16) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI nel Canada e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
17) L'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non fornisce una descrizione dell'esatta ubicazione geografica della zona US-2.997, dalla quale l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna è stato sospeso dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 e la descrizione dell'esatta ubicazione geografica della zona US-2.967 è stata erroneamente sostituita da informazioni inesatte mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641. Ciò potrebbe creare una perturbazione degli scambi e costituisce un ostacolo per l'efficace attuazione della normativa in materia di sanità animale per quanto riguarda la regionalizzazione dell'HPAI nei paesi terzi. E' pertanto opportuno che la rettifica relativa all'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le zone US-2.967 e US-2.997 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/641.
18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Canada, alla Repubblica di Macedonia del Nord, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame (GU L, 2025/641, 26.3.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/641/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
L'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 27 marzo 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN