Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 aprile 2025, n. 476

G.U.R.S. 16 maggio 2025, n. 22

Profilassi vaccinale obbligatoria contro il carbonchio ematico.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

VISTO il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'articolo 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2001, pubblicato nella G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione".

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") e i successivi regolamenti esecutivi e delegati;

VISTO il Decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27 inerente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 relativo a "Disposizioni in materia di sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, inerente l'adeguamento e il raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, co 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, è stato conferito al Dr. Giacomo Scalzo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

CONSIDERATO che nei territori in cui nel tempo si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, si ritiene che sia opportuno sottoporre gli animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;

VISTA la nota prot. n. 97356 del 28/04/2025 con cui l'A.S.P. di Catania ha comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del Carbonchio ematico;

CONSIDERATO che, trattandosi di zoonosi, é di sommo interesse tutelare la pubblica salute;

RICONOSCIUTA la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui nel tempo siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;

CONSIDERATO che è necessario adottare il presente decreto con urgenza per consentire alle AASSPP di approvvigionarsi del relativo prodotto immunizzante e procedere alla vaccinazione nei tempi previsti;

RITENUTO di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende riportato e trascritto, è resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito riportati:

ASP COMUNI CONTRADE
CT MANIACE Boschetto- Galatesa- Gelso- Grappida- La PianaTaiti- Zirilli- Petrosino- Pezzo- PorticelliS.Andrea- S.Nicolella- Sambuco- SaracenaSemantile
RANDAZZO Faucera- Flascio- Roccabellia- Ruffina- CannataBlandino- Campia Flascio- Chiusa Delle RoseFicarotta- Martinetto- Murazzorotto- Pezzo Flascio- S.Francesco- Scarrata- Sulle
BRONTE Fioritta- Maggio Salice- Scorzone- Vallenevola
CASTIGLIONE DI SICILIA Gaeto- Pilleri

.

Al trattamento immunizzante devono essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento degli animali da vita appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1, qualora non siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.

Art. 3

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania deve provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto devono concludersi:

- entro il 31 maggio 2025 per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'articolo 1;

- entro il 31 ottobre 2025 per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'articolo 1.

Art. 4

L'Azienda Sanitaria Provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2024, provvede a trasmettere a questo Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 5

I Sindaci dei comuni interessati e i Servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 6

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi del Decreto Legislativo 05 agosto 2022 n. 136.

Art. 7

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione, nonché al Ministero della Salute ed al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

Palermo, 30 aprile 2025.

SCALZO