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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/899 DELLA COMMISSIONE, 19 maggio 2025

G.U.U.E. 20 maggio 2025, Serie L

Regolamento che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 giugno 2025

Applicabile dal: 9 giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

4) Nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. La Thailandia figura in tale allegato e rientra nel gruppo sanitario E. L'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati da tale paese terzo è stato sospeso dal 6 aprile 2020 a seguito di un focolaio di peste equina (African horse sickness - AHS) in detto paese.

5) Dal 27 febbraio 2024 al 13 marzo 2024 la Commissione ha effettuato un audit (4) in Thailandia per valutare i controlli in materia di sanità animale relativi alle esportazioni di equidi vivi registrati nell'Unione, in particolare le garanzie in materia di sanità animale per quanto riguarda l'AHS. Dall'esito di tale audit è emerso che la Thailandia ha eradicato con successo l'AHS a seguito del focolaio del 2020 ed è in grado di effettuare controlli e attività in materia di sanità animale adeguati al fine di mantenere lo status di paese terzo indenne da AHS. Sono state tuttavia individuate anche alcune carenze, che da allora sono state affrontate da tale paese terzo. A tale riguardo, la Thailandia ha presentato un piano d'azione per conformarsi alle raccomandazioni formulate nella relazione di audit della Commissione, compreso un programma di sorveglianza della surra (Trypanosoma evansi) in quanto sono stati ora segnalati casi di surra in tale paese terzo, e detto piano d'azione è stato valutato positivamente dalla Commissione. Alla luce delle garanzie in materia di sanità animale fornite dalla Thailandia, l'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati da tale paese terzo dovrebbe essere nuovamente autorizzato.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)

DG(SANTE) 2024-8016, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4805.

Art. 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«TH Thailandia TH-0 E Cavalli registrati EQUI-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP     6.4.2020 9.6.2025».

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